Proposta di Legge di Revisione del Regolamento Congressuale
Articolo 1
gli articoli 11, 12, 13 del Regolamento Congressuale sono sostituiti dai seguenti (le sottolineature indicano le aggiunte, in rosso le abrogazioni):
"Articolo 11
1. Il Presidente del congresso convoca, con preavviso di 24 ore e comunicazione via pvt ai membri, ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica
3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
Articolo 12
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta riferendone fedelmente le posizioni in ogni sede istituzionale, la convoca formandone l'ordine del giorno, con preavviso di 24 ore e comunicazione con pvt, ne presiede le sedute ed è, sentendo in questo il Presidente del Congresso, primo interprete delle regole che la riguardano; può convocare qualora lo ritenga opportuno i capigruppo della commissione, e, in audizione (interrogazioni dei commissari su un tema) personalità esterne su proposta di due commissari; dispone la durata delle singole fasi di discussione e votazione, con un minimo di 48 ore per ognuna, entro un limite di 168 ore totali di riunione della Commissione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
3. Il Presidente della Commissione, salvo opposizione del Presidente del Congresso o correzione dell'emendamento da parte del presentatore, tutela il buon andamento dei lavori dichiarando inammissibile qualsiasi emendamento internamente contraddittorio e accorpando tutti quegli emendamenti differenti solamente nella formulazione linguistica e non nel contenuto normativo.
Articolo 13
1. Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su
I. Affari Costituzionali
II. Autonomie
III. Legge e Corpo elettorale
2.Il Presidente del Congresso può specificare ulteriormente, sentito il Presidente della commissione, in qualsiasi momento, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
3.Il Congresso può sempre procedere a maggioranza qualificata dei 3/5 alla costituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3, dotate di competenza esclusivamente su questioni ulteriori o particolari rispetto alle competenze delle Commissioni permanenti.
4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea su richiesta a maggioranza semplice dell'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su questioni di funzionamento interno della commissione o inerenti i rapporti della commissione con altri organi; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere esternazioni ufficiali del Governo riguardanti materie di sua competenza nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo sull'iter degli atti di sua competenza e di informazionestudio delle problematiche generali di sua competenza.
5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni." Il Presidente del Congresso assegna i disegni di legge alle commissioni, salvo opposizione di uno dei vicepresidenti e convocazione di un Ufficio di Presidenza al fine di decidere dell'assegnazione.
6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari."
Articolo 2
E' aggiunto l'articolo 13-bis nella formulazione seguente:
"Art 13-bis
1. ( diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione in sede legislativa, nella quantità e con il contenuto preferito.
2. (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento tizio 1/25" significa "emendamento di tizio all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione
3. (votazione per fasi) in presenza di emendamenti preclusivi, da analizzare parallelamente, la votazione fra uno o più testi emendati dalla commissione ed il testo originario avrà luogo in una seconda fase della votazione
4. (prima fase) vengono posti in votazione tutti gli emendamenti, a maggioranza semplice, avendo cura di indicare le preclusioni degli uni rispetto agli altri. In assenza di emendamenti preclusivi si porrà in votazione anche il testo originario della proposta e si applicheranno i criteri di cui ai commi 5 e 6 articolo 18 Reg.Congr.
5. (emendamento preclusivo) se un emendamento è contraddittorio con un altro emendamento e i due risultano entrambi approvati essi potranno giungere alla seconda fase di votazione come alternativi preclusivi
6. (subemendamento) se due o più emendamenti non alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione degli emendamenti, compiuta dal Presidente, nel rispetto delle preclusioni
7. (preclusione) se due o più emendamenti alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione solo fra gli emendamenti tra loro non contraddittori ed avrà quindi un numero di versioni coincidente con il numero di emendamenti preclusivi approvati ognuna integrata con tutti gli emendamenti approvati non contraddittori con essa
8. (seconda fase) sono posti in votazione tutti i testi derivanti dall'applicazione della preclusività e dall'integrazione degli emendamenti rispetto al testo originario della proposta, la votazione seguirà i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Reg. Congr.; la data dell'emendamento preclusivo padre della versione alternativa fa fede quanto all'ultima parte.
9. (invio al congresso) sono comunicati all'Ufficio di Presidenza gli esiti delle votazioni e l'approvazione o il respingimento di ogni proposta di legge sul tavolo della commissione e le eventuali modifiche intervenute
10. (garanzia) per ogni controversia sulle qualificazioni degli emendamenti spetta al Presidente del Congresso su richiesta del proponente l'emendamento il diritto di mutare gli atti del Presidente della Commissione se errati"
Articolo 3
il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. L'orario di apertura della seduta è fissato a 24 ore dopo la convocazione. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea."