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  1. #1
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    Predefinito *3d Ufficiale Proposte di Legge* IX Legislatura*

    Ai sensi dell'Art.14 del Regolamento congressuale
    2. L'assemblea e' convocata in maniera ordinaria una volta al mese, durante le prime due settimane, oppure nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di Progetti di Legge da esaminare pari a undici. Da questo computo sono da escludersi i Progetti di legge all'esame delle Commissioni Permanenti



    Le proposte di legge potranno essere presentate secondo la normativa vigente (Costituzione di POL):
    "Art.30
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 500 post"

    Il Presidente del Congresso
    centro-laico

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito

    Proposta di Legge Costituzionale n°1
    Disposizioni sulla convocazione di una Assemblea Costituente

    Titolo I
    Disposizioni per la Formazione dell'Assemblea Costituente

    Articolo 1
    finalità e spirito della Costituente

    E' istituita una Assemblea Costituente con la finalità di redigere ed approvare una Costituzione che rinnovi l'ordinamento giuridico della Comunità di Politica Online ed ogni altro atto immediatamente necessario per la sua operatività nel termine stabilito dalla presente legge, tramite la discussione e votazione, nel numero di sedi che si riterrà opportuno costituire, del numero di progetti che si riterrà opportuno proporre e con l'uso pieno della disponibilità del numero di giorni che all'uopo saranno necessari e della serenità politica necessaria al compito garantita dalla presente Legge Costituzionale.

    Articolo 2
    composizione dell'Assemblea

    L'Assemblea Costituente si compone dei membri del Congresso di Politica Online in carica alla data di approvazione della presente e di personalità esterne all'Assemblea determinate nei limiti e dotate dei poteri previsti dalla presente.
    L'Assemblea Costituente elegge fra i suoi membri l'ufficio di Presidenza.

    Articolo 3
    dei Deputati Costituenti

    I membri del Congresso di Politica Online acquisiscono il titolo di Deputati Costituenti.
    I Deputati Costituenti agiscono senza vincolo di mandato ed individualmente di fronte esclusivamente alla loro coscienza, è vietata la Costituzione di gruppi in Assemblea Costituente.
    Il mandato dei Deputati Costituenti coincide con quello della Costituente stessa.
    La cessazione dall'incarico di Deputato Costituente si effettua nei modi e con le conseguenze previsti dagli articoli del Regolamento Congressuale di Politica Online vigente alla data dell'approvazione della presente.
    La cessazione eventuale dall'incarico di Congressista non comporta la cessazione dall'incarico di Deputato Costituente.

    Articolo 4
    dei Senatori Costituenti

    Le personalità esterne al Congresso di Politica Online membri della Costituente acquisiscono il titolo di Senatori Costituenti.
    I Senatori Costituenti agiscono senza vincolo di mandato ed individualmente di fronte esclusivamente alla loro coscienza, è vietata la Costituzione di gruppi in Assemblea Costituente.
    Il mandato dei Senatori Costituenti coincide con quello della Costituente stessa, non avendo limiti di tempo ma esclusivamente di risultato.
    E' di diritto Senatore Costituente colui che ha ricoperto nelle passate tre legislature una delle seguenti cariche: Presidente di Politica Online, Giudice della Corte Costituzionale.
    E' per merito Senatore Costituente colui che riceve con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea Costituente su proposta di un membro della stessa l'incarico di Senatore Costituente per l'alta competenza o i meriti dimostrati nella vita quotidiana passata della Comunità di Politica Online.
    La cessazione dall'incarico di Senatore Costituente non determina sostituzione obbligatoria e non annulla le proposte di modifica o di risoluzione presentate dai Senatori Costituenti cessati dall'incarico.

    Articolo 5
    dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza

    L'ufficio di Presidenza si compone di un Presidente ed un VicePresidente eletti contestualmente e può allargarsi alla Corte Costituzionale.
    L'elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo senza preventivo dibattito nel thread denominato "Sessione plenaria dell'Assemblea Costituente" per indicazione nelle prime settantadue ore di apertura del 3d da parte di ogni Deputato Costituente che intendesse farlo di un singolo altro Deputato Costituente, risultano eletti i due più votati rispettivamente il primo alla carica di Presidente ed il secondo a quella di VicePresidente allo scoccare della settantaduesima ora. In caso di parità fra due o più candidati sarà Presidente chi avrà raggiunto il suo numero di voti nel minore tempo sull'arco delle settantadue ore e vicepresidente il secondo per tempo.

    Articolo 6
    delle Commissioni e Sottocommissioni

    Possono essere formate con nomina dell'Ufficio di Presidenza della Costituente un numero non superiore a tre Commissioni della Costituente, ciascuna dotata di un Presidente eletto a maggioranza semplice dai propri membri fra di essi e incaricato di assicurare il buon andamento dei lavori disponendo dei poteri che l'Ufficio di Presidenza deciderà di concedergli per il perseguimento delle finalità di discussione, elaborazione, deliberazione parziale e provvisoria di Progetti Costituzionali o parti di essi che saranno attribuite alla Commissione dall'Ufficio di Presidenza per l'attuazione ordinata del Calendario dei lavori.
    E' possibile la formazione in seno alle Commissioni di un numero contenuto di sottocommissioni specifiche incaricate della redazione di parti specifiche e ristrette del testo Costituzionale, la dimensione, la quantità, le finalità e gli oggetti di discussione di queste sottocommissioni sono stabiliti con risoluzione adottata a maggioranza semplice dei votanti fra i membri della Commissione, la sottocommissione non può essere composta di membri estranei alla Commissione e deve essere composta per nomina del Presidente della Commissione di un numero di membri Deputati Costituenti dispari non superiore a tre e di un numero qualsiasi di Senatori, rispettando criteri esclusivamente di competenza, interesse dei singoli e merito, senza riguardo alla proporzionalità politica e con esclusivo riguardo alla specifica missione della sottocommissione (investigativa di possibili soluzioni, di redazione di un articolo, di riscrittura in buon italiano di un testo o per l'audizione di terzi autorizzati dall'Ufficio di Presidenza). Le sottocommissioni non hanno Presidente, per qualsiasi controversia sono titolari a decidere il Presidente di Commissione o l'Ufficio di Presidenza della Costituente.

    Titolo II
    Disposizioni sui lavori dell'Assemblea

    Articolo 7
    dei poteri di gestione dell'Assemblea dell'Ufficio di Presidenza

    I poteri dell'Ufficio di Presidenza sono così articolati:
    a) Il Presidente o in sua vece il VicePresidente possono richiedere ai moderatori ogni intervento necessario per il mantenimento dell'ordine nei thread della Costituente, possono richiamare all'ordine i membri, concedere prioritariamente o togliere la parola se richiesto dall'animosità del dibattito o dalla sua tendenza alla divagazione o dalla necessità di evitare eventuale ostruzionismo.
    b) Il Presidente o in sua vece il VicePresidente ricevono e danno risposta sollecita alle richieste dei membri della Costituente sull'interpretazione sommaria delle norme.
    c) E' competenza del Presidente sentito il VicePresidente la definizione del calendario dei lavori della Costituente con la fissazione di Ordini del Giorno richiesti dai singoli Deputati in modo che sia compatibile con i limiti sugli Ordini del Giorno obbligatori dettati dalla presente legge.
    d) Il Presidente o in sua vece il VicePresidente pongono (o tolgono) in discussione od in votazione a loro giudizio e nel rispetto della speditezza dei lavori dell'Assemblea e correttezza verso tutti i suoi membri tutti i punti all'Ordine del Giorno della plenaria ed attuano ognuna delle altre operazioni da compiersi -prevista o meno dalla presente legge- che sia necessaria per la funzionalità dell'Assemblea in relazione ai suoi obbiettivi.
    e) è competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza l'Assegnazione dei membri alle Commissioni della Costituente secondo criteri di proporzionalità rispetto ai gruppi del congresso per i Deputati e di equità, tenendo conto delle preferenze dei singoli Deputati e Senatori.
    f) è competenza dell'Ufficio di Presidenza la valutazione di meritevolezza e conseguente autorizzazione all'intervento di terzi non facenti parte della Costituente in apposite audizioni, se richiesta da un Deputato.
    g) è competenza dell'Ufficio di Presidenza l'autorizzazione o revoca alla adozione di atti di gestione con delega generale o specifica dell'Ufficio di Presidenza della Costituente agli eventuali Presidenti di Commissione, nonchè la revisione di essi in caso di controversia.

    Articolo 8
    dei poteri interpretativi e giurisdizionali dell'Ufficio allargato di Presidenza

    L'Ufficio di Presidenza riunito insieme alla Corte Costituzionale esercita a maggioranza semplice il potere di interpretazione vincolante per tutta la Comunità di POL delle disposizioni della presente legge e di ogni conseguenza giuridica derivante da essa stessa o dal combinato disposto di essa ed altre disposizioni dell'Ordinamento per i fini propri della Costituente. L'Ufficio di Presidenza decide -secondo criteri di equità, speditezza dei lavori e rispetto dei diritti dei membri- ogni controversia su qualsiasi atto interno alla Costituente adottato dai Presidenti, sollevata dai Deputati o presentata all'attenzione dell'Ufficio allargato dallo stesso Presidente dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio in questa composizione sono insindacabili, immediatamente esecutive e possono avere valore retroattivo e costitutivo di effetti giuridici. La Presidenza dell'Ufficio allargato spetta al Presidente della Corte Costituzionale.

    Articolo 9
    delle posizioni dell'Ufficio di Presidenza

    Le questioni controverse fra i due membri della Presidenza vengono discusse pubblicamente su apposito thread e quando ambo le parti abbiano espresso la loro opinione il Presidente in caso di perdurare della controversia interna all'ufficio, sugli atti di cui ai punti a, b, c dell'articolo 7, ha l'ultima parola e decide la questione. Sugli altri atti può adeguarsi alla linea del VicePresidente o ricorrere obbligatoriamente all'allargamento dell'Ufficio perchè esso decida.
    La posizione dell'Ufficio di Presidenza una volta espressa è unitaria e stabile su ogni questione, costituisce quindi precedente di prassi e può venire successivamente mutata solo in conseguenza di errore materiale o mancata consultazione del Presidente da parte del VicePresidente sulla posizione espressa o di decisione interpretativa dell'Ufficio allargato in senso contrario.
    La decisione interna all'Ufficio allargato è sempre personale per i membri dell'Ufficio di Presidenza e non unitaria, risultando esclusivamente unitaria ma non stabile per l'intero Ufficio allargato.

    Articolo 10
    delle sanzioni per l'Ufficio di Presidenza e della sua cessazione dall'incarico

    E' facoltà della Corte Costituzionale salvo ratifica a maggioranza semplice della Costituente la rimozione del Presidente o del VicePresidente che senza credibile motivo e con intento dilatorio ostacolassero gravemente i lavori dell'Assemblea tramite l'abuso palese dei loro poteri o la deliberata astinenza dal loro esercizio.
    La sospensione amministrativa del nickname è causa di cessazione immediata dalla carica di Presidente o VicePresidente, così come le dimissioni comunicate in aula o la rimozione.
    In caso di cessazione dall'incarico di Presidente o Vicepresidente si ripete la procedura di elezione del membro mancante dell'ufficio, scadendo le settantadue ore per votare a decorrere dalla data della notizia di sospensione postata sul 3d della Costituente o da quella della comunicazione delle dimissioni.

    Articolo 11
    dei poteri dei Deputati e Senatori Costituenti

    I poteri dei membri Costituenti sono così articolati:
    a) è competenza esclusiva dei Deputati Costituenti l'espressione scritta, palese e non modificabile successivamente di un consenso o di un rifiuto su quanto posto in votazione dall'Ufficio di Presidenza. L'astensione è considerata contrarietà, salvo che si dichiari di non voler contribuire alla formazione del quorum dei votanti e si autorizzi a non conteggiare la propria presenza al momento del voto l'Ufficio di Presidenza della Costituente.
    b) è competenza esclusiva dei Deputati e dei Senatori Costituenti: la presentazione di Progetti Costituzionali articolati; la proposta di articoli aggiuntivi a Progetti esistenti; la proposizione di risoluzioni di indirizzo politico aventi forza preclusiva nei confronti di qualsiasi proposta o richiesta di intervento sul medesimo Progetto Costituzionale che ne violi il contenuto sostanziale a giudizio dell'Ufficio di Presidenza; la proposizione innovativa di modifica di articoli anche già discussi in precedenza su progetti Costituzionali esistenti se giustificata dalle necessità di coerenza del dettato degli stessi; la proposta di riorganizzazione dei testi dei Progetti Costituzionali fermo il dettato normativo in differenti configurazioni letterali (spostamento di titoli, divisione in parti, ad esempio).
    c) è competenza esclusiva dei Deputati e Senatori Costituenti la presentazione di richieste di interpretazione sommaria della legge all'Ufficio di Presidenza, di adozione di atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza, di ricorsi all'Ufficio di Presidenza nella composizione allargata ai membri della Corte Costituzionale e di ricorsi per la sanzione di cui all'articolo 9 comma 1.

    Articolo 12
    della calendarizzazione e della struttura della Costituente, delle procedure di voto

    Ogni termine di tempo previsto dalla Calendarizzazione dei lavori della Costituente o dalla presente legge non prevede la sospensione del suo decorso per la pausa di mezzanotte o delle quattro del mattino dei server di POL, ma prevede la sospensione del decorso per qualsiasi altro tipo di interruzione attesa o inattesa del servizio nella misura del tempo che l'Amministrazione su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Costituente certificherà intercorso in essa.
    Entro quarantotto ore dall'entrata in vigore della presente legge è aperto ad opera del Presidente di Politica Online un thread denominato "Sessione plenaria dell'Assemblea Costituente" riservato a Deputati e Senatori.
    L'apertura di ogni altro thread necessario ai lavori della Costituente è competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza.
    L'Assemblea Costituente rimane permanentemente convocata fino al suo termine così come le sue Commissioni.
    Le votazioni dell'assemblea Costituente si tengono con l'apertura del voto recante la proposta oggetto di voto su apposito thread dedicato e riservato ai soli deputati dal titolo "Votazioni dell'Assemblea Costituente" che le riassume tutte ed è obbligatoria per l'espressione del voto la citazione in esso della proposta che si intende votare e della sede in cui è stata presentata (plenaria, commissione) e dell'orario della presentazione.
    Nessun voto su alcuna proposta può tenersi prima di ventiquattro ore dal post di presentazione della versione sottoposta al voto dell'aula o prima di settantadue ore dal post di presentazione della prima versione della proposta.

    Titolo III
    Stato giuridico, mandato e obbiettivo dell'Assemblea Costituente

    Articolo 13
    garanzie di indipendenza

    L'Assemblea Costituente è organo indipendente e sovrano, non risponde del suo operato al Governo, al Congresso od alla Presidenza di Politica Online ed è esclusa con la presente legge dal potere di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale di cui all'articolo 7 della Costituzione di POL.
    L'Assemblea Costituente è organo autonomo, nessun atto di alcun membro della Costituente nell'esercizio delle sue funzioni derivanti da questa legge potrà essere anche solamente preso in considerazione per qualsiasi tipologia di ricorso finalizzato al giudizio di fronte alla Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso inerente l'Assemblea Costituente è manifestamente inammissibile per la Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso all'Ufficio di Presidenza della Costituente presentato da altri che un Deputato o Senatore della Costituente medesima è manifestamente inammissibile per esso.
    L'unico tribunale competente a conoscere di ogni cosa che attenga a questa legge è l'Ufficio di Presidenza della Costituente allargato ai membri e con la Presidenza della Corte Costituzionale secondo il suo regolamento, opportunamente adattato dall'Ufficio stesso alle nuove esigenze.

    Articolo 14
    potere di revisione

    L'Assemblea Costituente è organo titolare del potere di legislazione Costituzionale. E' in sua facoltà alterare o sostituire l'intero Ordinamento Giuridico Costituzionale di Politica Online senza la necessità di sottoposizione al voto popolare o ad alcun genere di ratifica Congressuale o firma Presidenziale della sua deliberazione. L'Assemblea Costituente può esercitare questo potere solamente nei limiti di cui all'articolo 13 e per l'approvazione di un Progetto di Riforma, la quale preclude ogni altro lavoro. Ogni altra competenza in tema di revisione Costituzionale dell'attuale Costituzione o di questa Legge Costituzionale nei limiti della vigenza di questa legge spetta al Congresso con voto a maggioranza dei 2/3 dei componenti e firma del Presidente di Politica Online. Tutte le competenze legislative subcostituzionali, salvo quella per l'eventuale adozione a maggioranza semplice di un regolamento interno della Costituente attuativo della presente, rimangono in capo al Congresso ed al Governo.

    Articolo 15
    termine della Costituente, entrata in vigore della Costituzione e clausola di salvaguardia

    I lavori della Costituente terminano con l'approvazione o respingimento finale a maggioranza dei due terzi dei Deputati Costituenti di ogni Progetto di Costituzione fra quelli sviluppati entro il limite massimo di durata della Costituente, fissato in sei mesi dall'inizio della vigenza di questa legge.
    La pubblicazione della Costituzione sulla gazzetta ufficiale è competenza del Presidente dell'Assemblea o in sua vece del VicePresidente dell'Assemblea o di un Amministratore.
    Nel caso per cui entro il termine previsto da questa legge la Costituzione di Politica Online non venga sostituita da un Progetto di Riforma cessa retroattivamente la vigenza di questa legge a far data dal momento della sua entrata in vigore e rivive ogni disposizione da essa esplicitamente o tacitamente abrogata.

    articolo 16
    della sospensione del Governo

    Per il mandato dell'Assemblea Costituente è sospeso il Governo. Sono inefficaci gli articoli 11, 14, 18, 19, 20, 27 commi due e tre, 29, 32, 33, 34 della Costituzione. Ogni attribuzione subcostituzionale di doveri, competenze o poteri al Governo si considera riferita alla Presidenza di POL. La Corte Costituzionale può decidere secondo equità ed insindacabilmente di ogni controversia determinata dalla presente disposizione.



    Presentatori:

    On. Ronnie - Presidente Progetto Liberale
    C@scista - Presidente Blocco Nazionale Identitario
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  3. #3
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    PDL per la ricorrenza del IX Febbraio: proclamazione Repubblica Romana del 1849"

    Il Congresso di PoliticaOnLine istituisce la festività del IX Febbraio quale giorno della proclamazione della Repubblica Romana del 1849, sorta nei territori pontifici a seguito di una rivolta che estromise l'allora Papa Pio IX dai suoi poteri temporali. La Repubblica fu governata dal triunvirato composto da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini ed Aurelio Saffi. Durò solo cinque mesi ma segnò un momento di grande innovazione liberale e democratica per l'epoca, grazie all'impronta mazziniana e di altri pensatori liberali nei principi fondamentali della Costituzione: dalla libertà di espressione all'abolizione della pena di morte; dall'eguagliaza dei diritti contro ogni privilegio al suffragio universale.


    Di seguito alcuni articoli tra i più significativi della Costituzione della Repubblica Romana:
    • Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
    • La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.
    • Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.
    • Le persone e le proprietà sono inviolabili.
    • Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
    • La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
    • L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
    • Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.
    • L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
    • Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
    • I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
    jmimmo82
    Presidente Lista Repubblicana - Liberaldemocratici



    Firmatari


    jmimmo82
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    Libertarian Sam
    Genideus

    http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=404739

  4. #4
    Fiamma dell'Occidente
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    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale n°1

    Articolo unico

    Il testo di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento Congressuale è integralmente sostituito fino al comma 3 dal seguente:
    "2. La Giunta per il Regolamento del Congresso viene istituita entro la settimana successiva l'elezione del Presidente del Congresso. Essa è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri nominati dal Presidente del Congresso, scelti rispecchiando proporzionalmente i gruppi presenti in Congresso."

    On. Ronnie
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  5. #5
    Oderim dum metuant
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    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo unico

    Il testo di cui all'articolo 19 comma 5 del Regolamento Congressuale è integralmente sostituito dal seguente:
    "5. Le mozioni, per essere presentare in congresso, devono essere firmate da minimo 5 forumisti con almeno 500 post all'attivo o da almeno due congressisti"


    On. Emoned, LR

  6. #6
    Oderim dum metuant
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    Proposta di Legge di revisione della legge elettorale attualmente in vigore (LINK)

    Articolo unico

    Il testo dell'articolo 12 comma 5 del Regolamento Congressuale è integralmente sostituito dal seguente:
    "Art. 12

    Sono elettori tutti i membri della comunità che abbiano raggiunto almeno cinquecento messaggi al momento dell’indizione dell’elezione e tre mesi di anzianità al momento dall’apertura delle urne. Per l’eventuale ballottaggio avranno diritto di voto gli stessi forumisti che lo hanno avuto al primo turno."

    On. Emoned - LR

  7. #7
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    GEORGE: Ringraziate zio Silvio, vi rimanda a casa e ve la detassa pure
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    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo 1.

    All'articolo 13 del regolamento congressuale è aggiunto il seguente comma:

    6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari.

    Articolo 2.

    All'articolo 16 del regolamento congressuale è aggiunto il seguente comma:

    6. Il Presidente del Congresso, con parere unanime dell’Ufficio di Presidenza, può convocare una seduta, parallelamente a qualunque altra attività del Congresso, per discutere esclusivamente dei Progetti di Legge di revisione costituzionale. La durata della fase di dibattito e di votazione, in deroga all’articolo 17, commi 2 e 4, del regolamento congressuale, verrà stabilita all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza e comunicata nel post di convocazione. Tale seduta verrà annullata, entro 48 ore dal suo inizio, se richiesto da 7 membri del Congresso. La durata della sessione di dibattito e di voto non può essere inferiore a quanto stabilito dall’articolo 17, commi 2 e 4, del regolamento congressuale.

  8. #8
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    Proposta di Legge di Revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo 1

    gli articoli 11, 12, 13 del Regolamento Congressuale sono sostituiti dai seguenti (le sottolineature indicano le aggiunte, in rosso le abrogazioni):
    "Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca, con preavviso di 24 ore e comunicazione via pvt ai membri, ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
    2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice
    assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica
    3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    Articolo 12
    1. Il Presidente della Commissione la rappresenta riferendone fedelmente le posizioni in ogni sede istituzionale, la convoca formandone l'ordine del giorno, con preavviso di 24 ore e comunicazione con pvt, ne presiede le sedute ed è, sentendo in questo il Presidente del Congresso, primo interprete delle regole che la riguardano; può convocare qualora lo ritenga opportuno i capigruppo della commissione, e, in audizione (interrogazioni dei commissari su un tema) personalità esterne su proposta di due commissari; dispone la durata delle singole fasi di discussione e votazione, con un minimo di 48 ore per ognuna, entro un limite di 168 ore totali di riunione della Commissione.
    2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
    3. Il Presidente della Commissione, salvo opposizione del Presidente del Congresso o correzione dell'emendamento da parte del presentatore, tutela il buon andamento dei lavori dichiarando inammissibile qualsiasi emendamento internamente contraddittorio e accorpando tutti quegli emendamenti differenti solamente nella formulazione linguistica e non nel contenuto normativo.

    Articolo 13
    1. Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su
    I. Affari Costituzionali
    II. Autonomie
    III. Legge e Corpo elettorale
    2.Il Presidente del Congresso può specificare ulteriormente, sentito il Presidente della commissione, in qualsiasi momento, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
    3.Il Congresso può sempre procedere a maggioranza qualificata dei 3/5 alla costituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3, dotate di competenza esclusivamente su questioni ulteriori o particolari rispetto alle competenze delle Commissioni permanenti.
    4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea su richiesta a maggioranza semplice dell'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su questioni di funzionamento interno della commissione o inerenti i rapporti della commissione con altri organi; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere esternazioni ufficiali del Governo riguardanti materie di sua competenza nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo sull'iter degli atti di sua competenza e di
    informazionestudio delle problematiche generali di sua competenza.
    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni." Il Presidente del Congresso assegna i disegni di legge alle commissioni, salvo opposizione di uno dei vicepresidenti e convocazione di un Ufficio di Presidenza al fine di decidere dell'assegnazione.
    6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari."
    Articolo 2

    E' aggiunto l'articolo 13-bis nella formulazione seguente:

    "Art 13-bis
    1. ( diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione in sede legislativa, nella quantità e con il contenuto preferito.
    2. (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento tizio 1/25" significa "emendamento di tizio all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione
    3. (votazione per fasi) in presenza di emendamenti preclusivi, da analizzare parallelamente, la votazione fra uno o più testi emendati dalla commissione ed il testo originario avrà luogo in una seconda fase della votazione
    4. (prima fase) vengono posti in votazione tutti gli emendamenti, a maggioranza semplice, avendo cura di indicare le preclusioni degli uni rispetto agli altri. In assenza di emendamenti preclusivi si porrà in votazione anche il testo originario della proposta e si applicheranno i criteri di cui ai commi 5 e 6 articolo 18 Reg.Congr.
    5. (emendamento preclusivo) se un emendamento è contraddittorio con un altro emendamento e i due risultano entrambi approvati essi potranno giungere alla seconda fase di votazione come alternativi preclusivi
    6. (subemendamento) se due o più emendamenti non alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione degli emendamenti, compiuta dal Presidente, nel rispetto delle preclusioni
    7. (preclusione) se due o più emendamenti alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione solo fra gli emendamenti tra loro non contraddittori ed avrà quindi un numero di versioni coincidente con il numero di emendamenti preclusivi approvati ognuna integrata con tutti gli emendamenti approvati non contraddittori con essa
    8. (seconda fase) sono posti in votazione tutti i testi derivanti dall'applicazione della preclusività e dall'integrazione degli emendamenti rispetto al testo originario della proposta, la votazione seguirà i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Reg. Congr.; la data dell'emendamento preclusivo padre della versione alternativa fa fede quanto all'ultima parte.
    9. (invio al congresso) sono comunicati all'Ufficio di Presidenza gli esiti delle votazioni e l'approvazione o il respingimento di ogni proposta di legge sul tavolo della commissione e le eventuali modifiche intervenute
    10. (garanzia) per ogni controversia sulle qualificazioni degli emendamenti spetta al Presidente del Congresso su richiesta del proponente l'emendamento il diritto di mutare gli atti del Presidente della Commissione se errati"

    Articolo 3

    il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
    "1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. L'orario di apertura della seduta è fissato a 24 ore dopo la convocazione. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea."
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  9. #9
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    Proposta di Legge per l'Istituzione della Giornata per la Famiglia su Pol.

    "Si istituisce il 12 maggio su POL la giornata a sostegno della Famiglia, fondamento e sostegno irrinunciabile per ogni stato. In questa giornata saranno aperti 3d e discussioni nei forum interessati per sensibilizzare sulla fondamentale importanza di tale istituzione."

    On.Merello - Fronte Conservatore

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  10. #10
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