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Le Vicende del Governo 
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| Crisi
di Governo e Dimissioni |
Crisi di Governo e Dimissioni.
Le crisi che possono portare alle dimissioni del Governo
possono essere di due tipi: parlamentari ed extraparlamentari.
In entrambi i casi la crisi indica che la maggioranza parlamentare
ha perso la fiducia nei riguardi del Governo.La crisi parlamentare
può aversi per sfiducia espressa o tacita.
La sfiducia è espressa quando ciascuna Camera revoca
la fiducia mediante la mozione detta di sfiducia. Questa
deve essere proposta e firmata da almeno un decimo dei componenti
di ciascuna Camera e deve essere votata per appello nominale.
Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione. Questo per fare in modo che tutti i parlamentari
siano in grado di partecipare alla discussione e per evitare
che la caduta del Governo sia frutto di decisioni non ben
ponderate. La mozione di sfiducia deve inoltre essere motivata
e deve indicare le ragioni per le quali non si ritiene più
opportuno appoggiare il Governo in carica.
La sfiducia è tacita quando il comportamento del
Parlamento viene interpretato dal Governo come revoca tacita
della fiducia, ad esempio quando reiteratamente le Camere
non approvano i provvedimenti decisi dall'esecutivo. L'art.
94 comma 4° della Costituzione prevede che "Il
voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa l'obbligo di dimissioni", ma
senza dubbio il voto contrario su una proposta che il Governo
ritiene essenziale per l'esecuzione del proprio programma
(quello stesso programma che le Camere hanno approvato con
la fiducia iniziale), o più voti contrari a varie
proposte riprodotti nel tempo, possono essere interpretati
come chiaro segno di sfiducia. La crisi extraparlamentare
si verifica per un evento esterno alla dinamica parlamentare
che costringe il Governo alle dimissioni. Spesso si sono
verificate crisi extraparlamentari quando ci sono state
prese di posizione degli organi direttivi dei partiti in
contrasto con i contenuti del programma governativo. L'art.
94 della Costituzione disciplina solo la crisi parlamentare,
escludendo addirittura che il Governo debba dare le dimissioni
in caso di uno o più voti sfavorevoli, ma è
indubbio che il rapporto fiduciario può rompersi
proprio grazie a tali voti sfavorevoli. Questo tipo di crisi
pone il problema di come informare il Parlamento sui motivi
della crisi ed è per questo che si è creata
la prassi, anche grazie all'impulso dato in tal senso dal
Presidente della Repubblica, di spiegare i motivi della
crisi al Parlamento da parte del Governo, onde dare luogo
ad un dibattito parlamentare e quindi ad una sorta di "parlamentarizzazione"
della crisi.Le dimissioni del Governo in caso di crisi sono
obbligatorie quando vi è la formale sfiducia da parte
delle Camere. Sono invece facoltative quando si sono verificati
dei cambiamenti nei rapporti con il Parlamento e soprattutto
con i partiti che appoggiano il Governo i cui componenti
costituiscono la maggioranza parlamentare che appoggia,
o meglio, appoggiava, il Governo. Vi è poi una particolare
forma di dimissione che è detta di rito, e si ha
quando viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica.
In tal caso quest'ultimo provvederà immediatamente
a respingere le dimissioni che sono naturalmente date soltanto
per mero "galateo costituzionale".Una volta che
il Governo ha rassegnato le proprie dimissioni al Presidente
della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte
e che quando vengono accettate sono accolte con riserva),
lo stesso Governo dimissionario rimane comunque in carica
fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo, anche
se naturalmente con poteri ridotti dovendo occuparsi soltanto
degli affari di ordinaria amministrazione e mancando del
potere fondamentale tipico dell'esecutivo, ossia quello
di direzione politica. Con la perdita del potere di indirizzo
e di direzione, e con la fine dell'obbligo di attuare il
programma per cui aveva ottenuto la fiducia dal Parlamento,
il Governo dimissionario potrà compiere tutti gli
atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma dovrà
astenersi da tutti quegli atti discrezionali che possono
essere rinviati alla gestione del successivo Governo. |
| Rimpasto
di Governo |
Rimpasto di Governo. Il rimpasto
consiste nella sostituzione di uno o più ministri
all'interno del Governo, o perché non godono più
della fiducia del Presidente del Consiglio o delle forze
di maggioranza, oppure per altre cause, come ad esempio
per dimissioni da parte del Ministro stesso. Il rimpasto
è uno strumento che consente di evitare una probabile
crisi di Governo tanto che a volte la sostituzione di un
Ministro può essere proprio la condizione necessaria
ed imprescindibile richiesta dal Parlamento per consentire
il proseguimento del rapporto fiduciario che lo lega all'esecutivo.
In mancanza di norme scritte in proposito, la prassi costituzionale
vede il rimpasto come possibile mediante il semplice consenso
delle forze di maggioranza, acquisito anche fuori dalla
sede parlamentare; una volta ottenuto il consenso, si procede
alla deliberazione in merito da parte del Consiglio dei
Ministri. Il rimpasto non dà luogo ad un nuovo voto
di fiducia al Governo da parte delle Camere in quanto la
fiducia accordata al Governo nella originaria composizione
si estende anche alla nuova; ciò che risulta essenziale,
è che rimanga sempre uguale l'accordo di governo
da cui trae origine e si fonda il rapporto fiduciario. Tuttavia,
laddove il Governo ritiene di dovere portare la questione
del rimpasto in Parlamento, può presentarsi alle
Camere spontaneamente e lì provocare il dibattito
sul punto.
Ben diversa dal rimpasto di Governo è la problematica
relativa alla eventualità che non sia il Governo
a sostituire uno o più Ministri ma che sia il Parlamento
a richiederne la rimozione mediante il voto di sfiducia
individuale. Un caso clamoroso in quanto unico caso nella
storia della Repubblica è stato quello del Ministro
Mancuso, Ministro della Giustizia, il quale veniva sfiduciato
dal Parlamento il 19 ottobre 1995 sotto il primo Governo
Berlusconi. La sfiducia individuale al singolo Ministro
deriva direttamente dal tipo di relazione che si instaura
tra Parlamento e Governo considerato che l'attuazione dell'indirizzo
politico è assicurata grazie al rapporto fiduciario
che lega i due poteri dello Stato e, per quello che riguarda
il Governo, a norma dell'art. 95 della Costituzione, la
responsabilità è sia collegiale ma altresì
individuale dei singoli Ministri per gli atti dei loro dicasteri.
Questo significa che laddove esiste un rapporto fiduciario,
lo stesso deve riguardare non solo il Governo nella sua
collegialità ma anche il singolo Ministro e quando
tale rapporto si incrina, la sfiducia del Parlamento può
essere rivolta anche al singolo Ministro. |
| La
Questione di Fiducia |
| La Questione di Fiducia. Il Governo
che ha ottenuto la fiducia, nonostante goda del sostegno
in Parlamento dei gruppi di maggioranza, non è sempre
in grado di orientare i lavori parlamentari in modo conforme
agli obiettivi del programma. Soprattutto nei momenti più
delicati della sua azione politica, può essere ritenuto
opportuno porre la questione di fiducia su un intero disegno
di legge o su di un articolo ritenuto di particolare importanza.
La questione di fiducia è posta avvertendo espressamente
che nell'ipotesi di voto contrario il Governo si dimetterà.
Con questo metodo, il Governo sposta la responsabilità
dell'apertura della crisi direttamente sul Parlamento, sottolineando
che la mancata approvazione di una proposta essenziale per
l'attuazione del suo programma, equivale ad una mozione
di sfiducia dell'indirizzo politico del Governo stesso.
L'iniziativa di porre la questione di fiducia spetta al
presidente del Consiglio dei Ministri ma deve essere deliberata
dal Consiglio dei Ministri viste le importanti implicazioni
a cui essa può dare luogo. Nessuna fiducia può
essere posta in tema di provvedimenti che attengono all'autarchia
delle Camere come il loro Regolamento e tutto ciò
che riguarda il funzionamento interno delle stesse, trattandosi
di materia sottratta a qualunque influenza governativa.L'art.
92 della Costituzione si limita ad affermare che il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri, senza
dettare alcuna norma in tema di procedura, tanto che questa
si è consolidata nel tempo soltanto attraverso prassi.
Può apparire strano che la formazione del Governo,
caratterizzata da tutta una serie di atti preordinati e
diretti alla formazione di un atto finale così importante,
non sia regolata minuziosamente, se non dalla Costituzione,
almeno da leggi ordinarie. Tuttavia, la non regolamentazione
in questo caso non è dovuta a particolari dimenticanze
da parte del costituente o del legislatore ma all'esigenza
imprescindibile che l'atto finale, ossia la nomina del Governo,
avvenga in maniera tale da consentire al Presidente della
Repubblica di nominare proprio quel Governo che abbia maggiori
possibilità di ricevere la fiducia del Parlamento.
Per questo le consultazioni del Presidente della Repubblica,
l'eventuale conferimento di un mandato esplorativo o di
un preincarico, fino alla nomina del Presidente del Consiglio
e dei Ministri, sono regolate da norme consuetudinarie. |
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