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Le Vicende del Governo
Crisi di Governo e Dimissioni
Crisi di Governo e Dimissioni. Le crisi che possono portare alle dimissioni del Governo possono essere di due tipi: parlamentari ed extraparlamentari. In entrambi i casi la crisi indica che la maggioranza parlamentare ha perso la fiducia nei riguardi del Governo.La crisi parlamentare può aversi per sfiducia espressa o tacita.
La sfiducia è espressa quando ciascuna Camera revoca la fiducia mediante la mozione detta di sfiducia. Questa deve essere proposta e firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera e deve essere votata per appello nominale. Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Questo per fare in modo che tutti i parlamentari siano in grado di partecipare alla discussione e per evitare che la caduta del Governo sia frutto di decisioni non ben ponderate. La mozione di sfiducia deve inoltre essere motivata e deve indicare le ragioni per le quali non si ritiene più opportuno appoggiare il Governo in carica.
La sfiducia è tacita quando il comportamento del Parlamento viene interpretato dal Governo come revoca tacita della fiducia, ad esempio quando reiteratamente le Camere non approvano i provvedimenti decisi dall'esecutivo. L'art. 94 comma 4° della Costituzione prevede che "Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l'obbligo di dimissioni", ma senza dubbio il voto contrario su una proposta che il Governo ritiene essenziale per l'esecuzione del proprio programma (quello stesso programma che le Camere hanno approvato con la fiducia iniziale), o più voti contrari a varie proposte riprodotti nel tempo, possono essere interpretati come chiaro segno di sfiducia. La crisi extraparlamentare si verifica per un evento esterno alla dinamica parlamentare che costringe il Governo alle dimissioni. Spesso si sono verificate crisi extraparlamentari quando ci sono state prese di posizione degli organi direttivi dei partiti in contrasto con i contenuti del programma governativo. L'art. 94 della Costituzione disciplina solo la crisi parlamentare, escludendo addirittura che il Governo debba dare le dimissioni in caso di uno o più voti sfavorevoli, ma è indubbio che il rapporto fiduciario può rompersi proprio grazie a tali voti sfavorevoli. Questo tipo di crisi pone il problema di come informare il Parlamento sui motivi della crisi ed è per questo che si è creata la prassi, anche grazie all'impulso dato in tal senso dal Presidente della Repubblica, di spiegare i motivi della crisi al Parlamento da parte del Governo, onde dare luogo ad un dibattito parlamentare e quindi ad una sorta di "parlamentarizzazione" della crisi.Le dimissioni del Governo in caso di crisi sono obbligatorie quando vi è la formale sfiducia da parte delle Camere. Sono invece facoltative quando si sono verificati dei cambiamenti nei rapporti con il Parlamento e soprattutto con i partiti che appoggiano il Governo i cui componenti costituiscono la maggioranza parlamentare che appoggia, o meglio, appoggiava, il Governo. Vi è poi una particolare forma di dimissione che è detta di rito, e si ha quando viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica. In tal caso quest'ultimo provvederà immediatamente a respingere le dimissioni che sono naturalmente date soltanto per mero "galateo costituzionale".Una volta che il Governo ha rassegnato le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso Governo dimissionario rimane comunque in carica fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo, anche se naturalmente con poteri ridotti dovendo occuparsi soltanto degli affari di ordinaria amministrazione e mancando del potere fondamentale tipico dell'esecutivo, ossia quello di direzione politica. Con la perdita del potere di indirizzo e di direzione, e con la fine dell'obbligo di attuare il programma per cui aveva ottenuto la fiducia dal Parlamento, il Governo dimissionario potrà compiere tutti gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma dovrà astenersi da tutti quegli atti discrezionali che possono essere rinviati alla gestione del successivo Governo.
Rimpasto di Governo
Rimpasto di Governo. Il rimpasto consiste nella sostituzione di uno o più ministri all'interno del Governo, o perché non godono più della fiducia del Presidente del Consiglio o delle forze di maggioranza, oppure per altre cause, come ad esempio per dimissioni da parte del Ministro stesso. Il rimpasto è uno strumento che consente di evitare una probabile crisi di Governo tanto che a volte la sostituzione di un Ministro può essere proprio la condizione necessaria ed imprescindibile richiesta dal Parlamento per consentire il proseguimento del rapporto fiduciario che lo lega all'esecutivo. In mancanza di norme scritte in proposito, la prassi costituzionale vede il rimpasto come possibile mediante il semplice consenso delle forze di maggioranza, acquisito anche fuori dalla sede parlamentare; una volta ottenuto il consenso, si procede alla deliberazione in merito da parte del Consiglio dei Ministri. Il rimpasto non dà luogo ad un nuovo voto di fiducia al Governo da parte delle Camere in quanto la fiducia accordata al Governo nella originaria composizione si estende anche alla nuova; ciò che risulta essenziale, è che rimanga sempre uguale l'accordo di governo da cui trae origine e si fonda il rapporto fiduciario. Tuttavia, laddove il Governo ritiene di dovere portare la questione del rimpasto in Parlamento, può presentarsi alle Camere spontaneamente e lì provocare il dibattito sul punto.
Ben diversa dal rimpasto di Governo è la problematica relativa alla eventualità che non sia il Governo a sostituire uno o più Ministri ma che sia il Parlamento a richiederne la rimozione mediante il voto di sfiducia individuale. Un caso clamoroso in quanto unico caso nella storia della Repubblica è stato quello del Ministro Mancuso, Ministro della Giustizia, il quale veniva sfiduciato dal Parlamento il 19 ottobre 1995 sotto il primo Governo Berlusconi. La sfiducia individuale al singolo Ministro deriva direttamente dal tipo di relazione che si instaura tra Parlamento e Governo considerato che l'attuazione dell'indirizzo politico è assicurata grazie al rapporto fiduciario che lega i due poteri dello Stato e, per quello che riguarda il Governo, a norma dell'art. 95 della Costituzione, la responsabilità è sia collegiale ma altresì individuale dei singoli Ministri per gli atti dei loro dicasteri. Questo significa che laddove esiste un rapporto fiduciario, lo stesso deve riguardare non solo il Governo nella sua collegialità ma anche il singolo Ministro e quando tale rapporto si incrina, la sfiducia del Parlamento può essere rivolta anche al singolo Ministro.
La Questione di Fiducia
La Questione di Fiducia. Il Governo che ha ottenuto la fiducia, nonostante goda del sostegno in Parlamento dei gruppi di maggioranza, non è sempre in grado di orientare i lavori parlamentari in modo conforme agli obiettivi del programma. Soprattutto nei momenti più delicati della sua azione politica, può essere ritenuto opportuno porre la questione di fiducia su un intero disegno di legge o su di un articolo ritenuto di particolare importanza. La questione di fiducia è posta avvertendo espressamente che nell'ipotesi di voto contrario il Governo si dimetterà. Con questo metodo, il Governo sposta la responsabilità dell'apertura della crisi direttamente sul Parlamento, sottolineando che la mancata approvazione di una proposta essenziale per l'attuazione del suo programma, equivale ad una mozione di sfiducia dell'indirizzo politico del Governo stesso. L'iniziativa di porre la questione di fiducia spetta al presidente del Consiglio dei Ministri ma deve essere deliberata dal Consiglio dei Ministri viste le importanti implicazioni a cui essa può dare luogo. Nessuna fiducia può essere posta in tema di provvedimenti che attengono all'autarchia delle Camere come il loro Regolamento e tutto ciò che riguarda il funzionamento interno delle stesse, trattandosi di materia sottratta a qualunque influenza governativa.L'art. 92 della Costituzione si limita ad affermare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri, senza dettare alcuna norma in tema di procedura, tanto che questa si è consolidata nel tempo soltanto attraverso prassi. Può apparire strano che la formazione del Governo, caratterizzata da tutta una serie di atti preordinati e diretti alla formazione di un atto finale così importante, non sia regolata minuziosamente, se non dalla Costituzione, almeno da leggi ordinarie. Tuttavia, la non regolamentazione in questo caso non è dovuta a particolari dimenticanze da parte del costituente o del legislatore ma all'esigenza imprescindibile che l'atto finale, ossia la nomina del Governo, avvenga in maniera tale da consentire al Presidente della Repubblica di nominare proprio quel Governo che abbia maggiori possibilità di ricevere la fiducia del Parlamento. Per questo le consultazioni del Presidente della Repubblica, l'eventuale conferimento di un mandato esplorativo o di un preincarico, fino alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, sono regolate da norme consuetudinarie.

 

 
 
 
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