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La Formazione del Governo
La formazione del Governo
L'art. 92 della Costituzione si limita ad affermare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri, senza dettare alcuna norma in tema di procedura, tanto che questa si è consolidata nel tempo soltanto attraverso prassi. Può apparire strano che la formazione del Governo, caratterizzata da tutta una serie di atti preordinati e diretti alla formazione di un atto finale così importante, non sia regolata minuziosamente, se non dalla Costituzione, almeno da leggi ordinarie. Tuttavia, la non regolamentazione in questo caso non è dovuta a particolari dimenticanze da parte del costituente o del legislatore ma all'esigenza imprescindibile che l'atto finale, ossia la nomina del Governo, avvenga in maniera tale da consentire al Presidente della Repubblica di nominare proprio quel Governo che abbia maggiori possibilità di ricevere la fiducia del Parlamento. Per questo le consultazioni del Presidente della Repubblica, l'eventuale conferimento di un mandato esplorativo o di un preincarico, fino alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, sono regolate da norme consuetudinarie.
Le Consultazioni
Rientrano nella fase così detta dell'iniziativa in quanto iniziano il procedimento e costituiscono lo strumento attraverso il quale il Presidente della Repubblica può conoscere gli orientamenti delle forze politiche sulla crisi ed individuare così la personalità che appare in grado di risolverla. A seguito della modifica del sistema elettorale da proporzionale in prevalenza maggioritario, le consultazioni dopo lo svolgersi di regolari elezioni, hanno perso la loro importanza, considerato che ad oggi il Presidente del Consiglio è in sostanza indicato dalla maggioranza degli italiani e la scelta del Presidente della Repubblica non può che dirigersi nei riguardi della persona che fa parte e che è alla guida dello schieramento politico uscente vittorioso dalla competizione elettorale. L'importanza delle consultazioni invece rimane tutta in caso di crisi del Governo in carica, anche se sul punto esistono delle opinioni discordi. Infatti, secondo alcuni, la modifica del sistema elettorale da proporzionale in prevalenza maggioritario, dovrebbe comportare che in caso di crisi del Governo sorto a seguito di elezioni, si debba necessariamente procedere alla indizione di nuove elezioni. Tutto questo, per evitare che i così detti ribaltoni politici possano produrre l'effetto di fare governare chi non è uscito vincente dalle urne. Secondo altri, invece, deve essere data prevalenza alla prassi costituzionale di modo tale che in caso di crisi il Presidente della Repubblica, prima di sciogliere le Camere anteriormente alla fine della legislatura e quindi indire nuove elezioni, deve sempre procedere a consultazioni onde verificare la possibilità di potere individuare un nuovo Governo che goda della fiducia del Parlamento, indipendentemente se questo Governo faccia parte o meno dello schieramento politico che ha vinto le elezioni. Queste due opposte posizioni, oltre che teoriche, si sono scontrate nella pratica con l'entrata in crisi del primo Governo Berlusconi, periodo in cui il Presidente del Consiglio in carica riteneva valida la prima tesi mentre, al contrario, il Presidente della Repubblica dell'epoca, Oscar Luigi Scalfaro, in ossequio alla prassi costituzionale, propendendo per la seconda tesi, procedette a nuove consultazioni che portarono il 17 gennaio 1995 alla nascita del Governo Dini.
L'istituto delle consultazioni, in relazione alle persone da consultare e dell'ordine da seguire, è regolato da mera prassi suscettibile di variazione, ma alla luce sia dell'art. 88 della Costituzione che impone al Presidente della Repubblica di sentire i Presidenti delle due Camere prima di scioglierle, e dell'art. 92 della stessa Costituzione che richiede che il Governo abbia la fiducia del Parlamento, le consultazioni necessarie ed imprescindibili sono quelle che riguardano i due Presidenti delle Camere, i Gruppi parlamentari ed i Segretari di partito. La consultazione degli ex Presidenti della Repubblica avviene invece per mero galateo parlamentare.
Il Conferimento dell'incarico
Si tratta di un istituto non direttamente previsto dalla Costituzione ma anch'esso facente parte della prassi costituzionale da sempre. Può essere preceduto anche da un mandato esplorativo, il che avviene soprattutto nell'ipotesi in cui la situazione politica sia particolarmente complicata. Anche il mandato esplorativo è sorto con la prassi ed ha lo scopo di evitare che il Presidente della Repubblica sia eccessivamente coinvolto nella crisi di Governo e quindi per fare in modo che la sua neutralità sia mantenuta integra. Spesso il mandato esplorativo è affidato ad uno dei Presidenti delle Camere o comunque ad alta personalità. Diverso dal mandato esplorativo è il preincarico, sia per quello che riguarda la personalità incaricata, che per gli scopi stessi dei due istituti. Con il reincarico, infatti, il Presidente della Repubblica sceglie proprio quella persona che ritiene presumibilmente in grado di potere ottenere l'incarico definitivo.
Quanto all'incarico vero e proprio, il Presidente della Repubblica ha una discrezionalità in senso tecnico in quanto non completamente libero nella scelta in quanto il fine a cui deve mirare è quello previsto dall'art. 94 della Costituzione, ossia la formazione di un Governo che ottenga la fiducia delle Camere. Naturalmente la discrezionalità è anche fortemente condizionata dalla situazione politica del momento. L'incarico è conferito oralmente, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico viene data notizia dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici. La revoca del mandato è possibile in casi limite, ad esempio nell'ipotesi di perdita della cittadinanza, dei diritti civili e politici dell'incaricato. Inoltre la revoca si ha anche quando l'incaricato non riesce a portare a termine la sua attività in un tempo ragionevole o comunque nei tempi stabiliti d'intesa con il Presidente della Repubblica.

Attività dell'incaricato

L'incaricato accetta con riserva ed inizia delle consultazioni allo scopo di sondare le opinioni dei capi gruppo parlamentari, anche esponendo il proprio programma di governo per fare in modo di giungere ad una coalizione che si basi su vasto consenso parlamentare o comunque tale da permettergli di avere la fiducia del parlamento. Completate le consultazioni, l'incaricato può rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico. In questo caso viene nominato Presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del Capo del Governo e dei Ministri. La procedura prevede tre tipi di decreti: quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato). A proposito del decreto di nomina del Presidente del Consiglio, la controfirma ad opera dello stesso Presidente del Consiglio nominato, è stata espressamente prevista all'art. 1 della legge del 1998 n. 400. In passato si discuteva in dottrina se la controfirma spettasse al Presidente del Consiglio nominato o al Presidente del Consiglio uscente e la recente legge ha risolto definitivamente il problema optando per la prima soluzione. Questo per evitare che un eventuale, anche se difficilmente ipotizzabile, rifiuto di controfirma da parte del Presidente del Consiglio uscente, potesse bloccare la formazione del nuovo Governo.
Il Giuramento
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio ed i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88: *Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione*. Il giuramento costituisce espressione di fedeltà che incombe su tutti i cittadini ed in particolare modo, ai sensi dell'art. 54 della Costituzione, per coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali e fin da tale momento il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri assumono le responsabilità derivanti dalla carica.
La Fiducia
Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia che deve essere obbligatoriamente motivato e votato per appello nominale, affinché i parlamentari rispondano direttamente di fronte all'elettorato delle loro scelte politiche. La fiducia è l'atto di gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma politico del Governo e non costituisce soltanto un atto iniziale ma costante della vita del Governo stesso, considerato che una volta che questa fiducia viene revocata (si afferma che il Governo perde la fiducia), il Governo cade. La fiducia viene accordata sulla base di una dichiarazione di giudizio detta mozione ed impegna il Governo a seguire il programma esposto dinnanzi ad entrambi i rami del Parlamento prima di ottenere la fiducia. Solo le Camere sono titolari del potere di dare o negare la fiducia ed in questa fase il Presidente della Repubblica non ha alcun potere.

 

 
 
 
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