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La Formazione del Governo 
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| La
formazione del Governo |
| L'art. 92 della Costituzione si
limita ad affermare che il Presidente della Repubblica nomina
il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta
di quest'ultimo, i Ministri, senza dettare alcuna norma
in tema di procedura, tanto che questa si è consolidata
nel tempo soltanto attraverso prassi. Può apparire
strano che la formazione del Governo, caratterizzata da
tutta una serie di atti preordinati e diretti alla formazione
di un atto finale così importante, non sia regolata
minuziosamente, se non dalla Costituzione, almeno da leggi
ordinarie. Tuttavia, la non regolamentazione in questo caso
non è dovuta a particolari dimenticanze da parte
del costituente o del legislatore ma all'esigenza imprescindibile
che l'atto finale, ossia la nomina del Governo, avvenga
in maniera tale da consentire al Presidente della Repubblica
di nominare proprio quel Governo che abbia maggiori possibilità
di ricevere la fiducia del Parlamento. Per questo le consultazioni
del Presidente della Repubblica, l'eventuale conferimento
di un mandato esplorativo o di un preincarico, fino alla
nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, sono
regolate da norme consuetudinarie. |
| Le
Consultazioni |
Rientrano nella fase così
detta dell'iniziativa in quanto iniziano il procedimento
e costituiscono lo strumento attraverso il quale il Presidente
della Repubblica può conoscere gli orientamenti delle
forze politiche sulla crisi ed individuare così la
personalità che appare in grado di risolverla. A
seguito della modifica del sistema elettorale da proporzionale
in prevalenza maggioritario, le consultazioni dopo lo svolgersi
di regolari elezioni, hanno perso la loro importanza, considerato
che ad oggi il Presidente del Consiglio è in sostanza
indicato dalla maggioranza degli italiani e la scelta del
Presidente della Repubblica non può che dirigersi
nei riguardi della persona che fa parte e che è alla
guida dello schieramento politico uscente vittorioso dalla
competizione elettorale. L'importanza delle consultazioni
invece rimane tutta in caso di crisi del Governo in carica,
anche se sul punto esistono delle opinioni discordi. Infatti,
secondo alcuni, la modifica del sistema elettorale da proporzionale
in prevalenza maggioritario, dovrebbe comportare che in
caso di crisi del Governo sorto a seguito di elezioni, si
debba necessariamente procedere alla indizione di nuove
elezioni. Tutto questo, per evitare che i così detti
ribaltoni politici possano produrre l'effetto di fare governare
chi non è uscito vincente dalle urne. Secondo altri,
invece, deve essere data prevalenza alla prassi costituzionale
di modo tale che in caso di crisi il Presidente della Repubblica,
prima di sciogliere le Camere anteriormente alla fine della
legislatura e quindi indire nuove elezioni, deve sempre
procedere a consultazioni onde verificare la possibilità
di potere individuare un nuovo Governo che goda della fiducia
del Parlamento, indipendentemente se questo Governo faccia
parte o meno dello schieramento politico che ha vinto le
elezioni. Queste due opposte posizioni, oltre che teoriche,
si sono scontrate nella pratica con l'entrata in crisi del
primo Governo Berlusconi, periodo in cui il Presidente del
Consiglio in carica riteneva valida la prima tesi mentre,
al contrario, il Presidente della Repubblica dell'epoca,
Oscar Luigi Scalfaro, in ossequio alla prassi costituzionale,
propendendo per la seconda tesi, procedette a nuove consultazioni
che portarono il 17 gennaio 1995 alla nascita del Governo
Dini.
L'istituto delle consultazioni, in relazione alle persone
da consultare e dell'ordine da seguire, è regolato
da mera prassi suscettibile di variazione, ma alla luce
sia dell'art. 88 della Costituzione che impone al Presidente
della Repubblica di sentire i Presidenti delle due Camere
prima di scioglierle, e dell'art. 92 della stessa Costituzione
che richiede che il Governo abbia la fiducia del Parlamento,
le consultazioni necessarie ed imprescindibili sono quelle
che riguardano i due Presidenti delle Camere, i Gruppi parlamentari
ed i Segretari di partito. La consultazione degli ex Presidenti
della Repubblica avviene invece per mero galateo parlamentare. |
| Il
Conferimento dell'incarico |
Si tratta di un istituto non direttamente
previsto dalla Costituzione ma anch'esso facente parte della
prassi costituzionale da sempre. Può essere preceduto
anche da un mandato esplorativo, il che avviene soprattutto
nell'ipotesi in cui la situazione politica sia particolarmente
complicata. Anche il mandato esplorativo è sorto
con la prassi ed ha lo scopo di evitare che il Presidente
della Repubblica sia eccessivamente coinvolto nella crisi
di Governo e quindi per fare in modo che la sua neutralità
sia mantenuta integra. Spesso il mandato esplorativo è
affidato ad uno dei Presidenti delle Camere o comunque ad
alta personalità. Diverso dal mandato esplorativo
è il preincarico, sia per quello che riguarda la
personalità incaricata, che per gli scopi stessi
dei due istituti. Con il reincarico, infatti, il Presidente
della Repubblica sceglie proprio quella persona che ritiene
presumibilmente in grado di potere ottenere l'incarico definitivo.
Quanto all'incarico vero e proprio, il Presidente della
Repubblica ha una discrezionalità in senso tecnico
in quanto non completamente libero nella scelta in quanto
il fine a cui deve mirare è quello previsto dall'art.
94 della Costituzione, ossia la formazione di un Governo
che ottenga la fiducia delle Camere. Naturalmente la discrezionalità
è anche fortemente condizionata dalla situazione
politica del momento. L'incarico è conferito oralmente,
al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica
e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico
viene data notizia dal Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente
della Repubblica non può interferire nelle decisioni
dell'incaricato, né può revocargli il mandato
per motivi squisitamente politici. La revoca del mandato
è possibile in casi limite, ad esempio nell'ipotesi
di perdita della cittadinanza, dei diritti civili e politici
dell'incaricato. Inoltre la revoca si ha anche quando l'incaricato
non riesce a portare a termine la sua attività in
un tempo ragionevole o comunque nei tempi stabiliti d'intesa
con il Presidente della Repubblica. |
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Attività
dell'incaricato
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| L'incaricato accetta con riserva
ed inizia delle consultazioni allo scopo di sondare le opinioni
dei capi gruppo parlamentari, anche esponendo il proprio
programma di governo per fare in modo di giungere ad una
coalizione che si basi su vasto consenso parlamentare o
comunque tale da permettergli di avere la fiducia del parlamento.
Completate le consultazioni, l'incaricato può rinunciare
all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico.
In questo caso viene nominato Presidente del Consiglio con
la firma e la controfirma dei decreti di nomina del Capo
del Governo e dei Ministri. La procedura prevede tre tipi
di decreti: quello di nomina del Presidente del Consiglio
(controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per
attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli
ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello
di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato
anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato). A proposito
del decreto di nomina del Presidente del Consiglio, la controfirma
ad opera dello stesso Presidente del Consiglio nominato,
è stata espressamente prevista all'art. 1 della legge
del 1998 n. 400. In passato si discuteva in dottrina se
la controfirma spettasse al Presidente del Consiglio nominato
o al Presidente del Consiglio uscente e la recente legge
ha risolto definitivamente il problema optando per la prima
soluzione. Questo per evitare che un eventuale, anche se
difficilmente ipotizzabile, rifiuto di controfirma da parte
del Presidente del Consiglio uscente, potesse bloccare la
formazione del nuovo Governo. |
| Il
Giuramento |
| Prima di assumere le funzioni,
il Presidente del Consiglio ed i Ministri devono prestare
giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art.
1, comma 3, della legge n. 400/88: *Giuro di essere fedele
alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione
e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse
esclusivo della nazione*. Il giuramento costituisce espressione
di fedeltà che incombe su tutti i cittadini ed in
particolare modo, ai sensi dell'art. 54 della Costituzione,
per coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali
e fin da tale momento il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed i Ministri assumono le responsabilità derivanti
dalla carica. |
| La
Fiducia |
| Entro dieci giorni dal decreto
di nomina, il Governo si deve presentare davanti a ciascuna
Camera per ottenere il voto di fiducia che deve essere obbligatoriamente
motivato e votato per appello nominale, affinché
i parlamentari rispondano direttamente di fronte all'elettorato
delle loro scelte politiche. La fiducia è l'atto
di gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al
programma politico del Governo e non costituisce soltanto
un atto iniziale ma costante della vita del Governo stesso,
considerato che una volta che questa fiducia viene revocata
(si afferma che il Governo perde la fiducia), il Governo
cade. La fiducia viene accordata sulla base di una dichiarazione
di giudizio detta mozione ed impegna il Governo a seguire
il programma esposto dinnanzi ad entrambi i rami del Parlamento
prima di ottenere la fiducia. Solo le Camere sono titolari
del potere di dare o negare la fiducia ed in questa fase
il Presidente della Repubblica non ha alcun potere. |
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