PRINCIPI
FONDAMENTALI
ART
1 - La sovranità è per diritto eterno nel
popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito
in repubblica democratica.
ART 2 - II regime democratico ha per regola l'eguaglianza,
la libertà, la fraternità. Non riconosce
titoli di nobiltà, né privilegi di nascita
o di casta.
ART 3 - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni
promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali
di tutti i cittadini.
ART 4 - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli,
rispetta ogni nazionalità, propugna l'italianità.
ART 5 - I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro
indipendenza non è limitata che dalle leggi di
utilità generale dello stato.
ART 6 - La più equa distribuzione possibile degli
interessi locali, in armonia con l'interesse politico
dello stato, è la norma del riparto territoriale
della Repubblica.
ART 7 - Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio
dei diritti civili e politici.
ART 8 - Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla
Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio
indipendente del potere spirituale. 
TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART 1 - Sono cittadini della Repubblica:
- gli originari della Repubblica;
- coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto
delle leggi precedenti;
- gli italiani col domicilio di sei mesi;
- gli stranieri col domicilio di dieci anni;
- i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART 2 - Si perde la cittadinanza:
- per naturalizzazione o per dimora in paese straniero
con
animo di non più tornare;
- per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando
è dichiarata in pericolo;
- per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
- per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare
presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo
del-
la Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta
quando
si combatte per la libertà di un popolo;
- per condanna giudiziale.
ART 3 - Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART 4 - Nessuno può essere arrestato che in flagrante
delitto, o per mandato di giudici; né essere distolto
dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o commissione
eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo
o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.
ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.
ART 6 - Il domicilio è sacro; non è permesso
entrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
ART 7 - La manifestazione del pensiero è libera;
la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
ART 8 - L'insegnamento è libero. Le condizioni
di moralità e capacità, per chi intende
professarlo, sono determinate dalla legge.
ART 9 - Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART 10 - Il diritto di petizione può esercitarsi
individualmente o collettivamente.
ART 11 - L'associazione senza armi e senza scopo di delitto
è libera.
ART 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale
nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge.
ART 13 - Nessuno può essere costretto a perdere
la proprietà delle cose, se non per causa pubblica,
previa giusta indennità.
ART 14 - La legge determina le spese della Repubblica
e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere
imposta se non per legge, ne percetta per tempo maggiore
di quello dalla legge determinato. 
TITOLO II
DELL' ORDINAMENTO POLITICO
ART
15 - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea,
dal Consolato, dall'Ordine Giudiziario.
TITOLO
III
DELL' ASSEMBLEA
ART
16 - L'Assemblea è costituita dai rappresentanti
del popolo.
ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici,
a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile.
ART 18 - Non può essere rappresentante del popolo
un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
ART 19 - Il numero dei rappresentanti è determinato
in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il
21 Aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con
voto universale, diretto e pubblico.
ART 21 - L'Assemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente
alla elezione. Si rinnova ogni 3 anni.
ART 22 - L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini
altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà
aver bisogno.
ART 23 - L'Assemblea è indissolubile e permanente,
salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo può essere convocata d'urgenza
sull'invito del presidente coi segretari, di trenta membri,
o del Consolato.
ART 24 - L'Assemblea non è legale se non riunisce
la metà più uno dei rappresentanti. Il numero
qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare
gli assenti.
ART 25 - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può
costituirsi in comitato segreto.
ART 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili
per le loro opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta
qualunque inquisizione.
ART 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante
è vietato, senza il permesso dell'Assemblea, salvo
il caso di delitto flagrante. Nel caso dell'arresto in
flagranza di delitto, l'Assemblea, che ne sarà
immediatamente informata, determina la continuazione o
la cessazione del processo. Questa disposizione si applica
nel caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.
ART 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo,
cui non può rinunciare.
ART 29 - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide
della pace, della guerra, dei trattati.
ART 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti
del Consolato.
ART 31 - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo
adottata, con due deliberazioni prese all'intervallo non
minore di otto giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo
in caso d'urgenza.
ART 32 - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza
ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del
Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell'Assemblea
fa la promulgazione. 
TITOLO
IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART
33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati da11'Assemblea
a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere
cittadini della Repubblica, e dell'età di 30 anni
compiuti.
ART 34 - L'ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno
uno dei Consoli esce d'ufficio. Le prime due volte decide
la sorte fra i primi tre eletti. Nessun console può
essere rieletto se non dopo tre anni dacché uscì
di carica.
ART 35 - Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato;
1° degli Affari Interni; 2° degli Affari Esteri;
3° di Guerra e Marina; 4° di Finanza; 5° di
Grazia e Giustizia; 6° di Agricoltura, Commercio,
Industria e Lavori Pubblici; 7° del Culto, Istruzione
Pubblica, Belle Arti e Beneficenza.
ART 36 - Ai Consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi
e le relazioni internazionali.
ART 37 - Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione
di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità;
ma ogni nomina o revoca deve essere fatta in Consiglio
dei Ministri.
ART 38 - Gli atti dei Consoli, finché non siano
contrassegnati dal Ministro incaricato dell'esecuzione,
restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consili
per la nomina e la revoca dei Ministri.
ART 39 - Ogni anno, ed a qualunque dell'Assemblea, i Consoli
espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ART 40 - I Ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea
sugli affari che li riguardano.
ART 41 - I Consoli risiedono nel loco ove si convoca l'Assemblea,
ne possono uscire dal territorio della Repubblica senza
una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.
ART 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno
riceve un appuntamento di scudi 3.600 all'anno.
ART 43 - I Consoli ed i Ministri sono responsabili.
ART 44 - I Consoli ed i Ministri possono essere posti
in stato d'accusa dall'Assemblea su proposta di dieci
rappresentanti. La domanda deve essere discussa come legge.
ART 45 - Ammessa l'accusa, il Console è sospeso
dalle sue funzioni, se assolto, ritorna all'esercizio
delle sue funzioni, se condannato, l'Assemblea passa a
nuova elezione. 
TITOLO
V
DEL CONSIGLIO DI STATO
ART 46 - Vi è un Consiglio di Stato composto di
quindici Consiglieri nominati dall'Assemblea.
ART 47 - Esso deve essere consultato dai Consoli e dai
Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle
ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni
politiche.
ART 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali l'Assemblea
gli ha dato una speciale delega. Le altre funzioni sono
determinate da una legge particolare.
TITOLO
VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
ART 49 - I Giudici nell'esercizio delle loro funzioni
non dipendono da alcun altro potere dello Stato.
ART 50 - Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri,
sono inamovibili; non possono essere promossi, né
traslocati che con proprio consenso, né sospesi,
degradati o destituiti se non dopo regolare procedura
e sentenza.
ART 51 - Per le contese civili vi è una magistratura
di pace.
ART 52 - La giustizia è amministrata in nome del
popolo, pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità,
può ordinare che la discussione sia fatta a porte
chiuse.
ART 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il
giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della
legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata
da legge relativa.
ART 54 - Vi è un Pubblico Ministero presso i tribunali
della Repubblica.
ART 55 - Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza
che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi
in stato d'accusa. Il tribunale supremo si compone del
presidente, di quattro giudici più anziani della
cassazione, e di giudici del fatto tratti a sorte dalle
liste annuali, tre per ciascuna provincia. L'Assemblea
designa il magistrato che deve esercitare la funzione
di Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo. E'
d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per
la condanna. 
TITOLO
VII
DELLA FORZA PUBBLICA
ART 56 - L'ammontare della forza stipendiata di terra
e di mare è determinato da una legge, e solo per
una legge può essere aumentato o diminuito.
ART 57 - L'esercito si forma per arruolamento volontario
e nel modo che la legge determina.
ART 58 - Nessuna truppa straniera può essere assoldata,
né introdotta nel territorio della Repubblica,
senza decreto dell'Assemblea.
ART 59 - I Generali sono nominati dall'Assemblea sulla
proposta del Consolato.
ART 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza
delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea,
né possono subire variazioni o traslocamento, anche
momentaneo, senza il di lei consenso.
ART 61 - Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito
per elezione.
ART 62 - Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente
il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.

TITOLO
VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART 63 - Qualunque riforma di costituzione può
essere solo domandata nell'ultimo anno di legislatura
da un terzo dei rappresentanti.
ART 64 - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda
con l'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per
la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati
i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la
Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.
ART 65 - L'Assemblea di revisione è ancora Assemblea
Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere
i tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART 66 - Le operazioni della Costituente attuale saranno
specialmente dirette alla formazione della legge elettorale
e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione
della Costituzione.
ART 67 - Con l'apertura dell'Assemblea Legislativa cessa
il mandato della Costituente.
ART 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in
vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e
finché non saranno abrogati.
ART 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di
conferma. 