Articoli della Costituzione modificati nel tempo da Leggi
Costituzionali, nonchè relativa Legge Costituzionale
di riferimento, con testo riportato
Art. 10 legge costituzionale 21 giugno 1967,
n. 1
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1. "Estradizione per
i delitti di genocidio"
Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
------------------------- Art. 26 legge costituzionale 21 giugno 1967,
n. 1
(come sopra)
-------------------------
Art. 48 legge costituzionale 17 gennaio 2000,
n. 1
Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1." Modifica all'articolo
48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione
Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero "
Articolo 1.
1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente:
"La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi
nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge".
------------------------- Art. 51 legge costituzionale 30 maggio 2003,
n. 1
Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1."Modifica dell'articolo
51 della Costituzione"
Articolo 1.
1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne
e uomini".
-------------------------
Art. 56 legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2 legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
Articolo 1.
L'art. 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
(*)
(*)Articolo successivamente modificato dall'art. 1 della l. cost.
23 gennaio 2001, n. 1.
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. "Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati
e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero"
Articolo 1.
Modifiche all'articolo 56 della
Costituzione
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione
e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta"
sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".
-------------------------
Art. 57 legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
Legge Costituzionale 9 marzo 1961, n. 1. "Assegnazione di tre
senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia,
San Dorligo della Valle e Sgonico".
Articolo 1.
Per la elezione del Senato della Repubblica i comuni di Trieste,
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico
formano provvisoriamente una circoscrizione a se stante, alla quale
sono assegnati tre senatori.
Disposizione transitoria
2. La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato
in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria
recante le norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione
di Trieste.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 "Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
Articolo 2.
L'art. 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti".(*)
(*)Articolo successivamente modificato dall'art. 2 della l. cost.
27 dicembre 1963, n. 3 e dall'art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001,
n. 1.
Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. "Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione
" Molise "".
Articolo 2.
L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana, è
così modificato: " Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti ".(*)
(*) articolo successivamente modificato dall'articolo. 2 della l.
cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. "Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati
e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero"
Articolo 2.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le
parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono
inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero,".
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Art. 60 legge costituzionale 9 febbraio 1963, n.
2
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. "Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
Articolo 3.
L'art. 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra".
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Art. 68 legge costituzionale 23 ottobre 1993, n.
3
Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. "Modifica dell'articolo
68 della Costituzione".
Articolo 1.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
-------------------------
Art. 75 legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. "Norme integrative
della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale".
Articolo 1.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei
limiti ed alle
condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale
9 febbraio
1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione
delle predette
norme costituzionali.
Articolo 2.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum
abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano
ammissibili ai
sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalità di tale giudizio, saranno stabilite dalla legge
che disciplinerà lo
svolgimento del referendum popolare.
Articolo 3(*)
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e
dei cittadini eletti del Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
135 della
Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
(*) Articolo successivamente abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre
1967, n. 2
Articolo 4.(*)
I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla
primaa
formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante
sorteggio di
due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica,
di due tra quelli
nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme
magistrature
ordinaria ed amministrativa.
Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima
della scadenza del
predetto termine di nove anni.
Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono
stati rinnovati.
Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in
carica dodici
anni.
In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni
o ad altra
causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
(*) Articolo successivamente abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre
1967, n. 2
Articolo 5.
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, nè
possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Articolo 6.
I Giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile
che non
può essere inferiore a quella del più alto magistrato
della giurisdizione ordinaria
ed è determinata con legge.
Articolo 7.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi
dal loro
ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1 solo in
seguito a de1íberazione della Corte presa a maggioranza di
due terzi dei
componenti che partecipano all'adunanza.
Articolo 8.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti
le sue
funzioni decade dalla carica.
Articolo 9.
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può
con
provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei
procedimenti.
Articolo 10 (*).
Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici della
Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone
tra le quali
sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati
che devono partecipare
ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente
del
Consiglio dei Ministri ed i Ministri.
(*) Articolo abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n.
2
Articolo 11.
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini
eletti dal
Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione,
limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso
la Corte.
Articolo 12.(*)
La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del
Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal
Parlamento in seduta
comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati
e di dieci
senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si
rinnova, con
deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio
regolamento.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.
(*) articolo sostituito successivamente dalla legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1
Articolo 13.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il
Presidente della
Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri,
elegge, anche tra
i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico
ministero e
hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.
Articolo 14.
L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri
o i Ministri
implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.
Articolo 15.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento
commessi dal
Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare
sentenza di
condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di
pena previsto
dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonchè le sanzioni
costituzionali,
amministrative e civili adeguate al fatto.
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza
del reato, alla
punibilità ed alla, perseguibilità sono applicabili
nei giudizi di accusa nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri,
ma la Corte può
aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita,
in caso di
circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.
La Corte può infliggere,
altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate
al fatto.
Disposizione transitoria.
La prima elezione della, Commissione preveduta dall'art. 12 avrà
luogo entro
due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
-------------------------
Art. 79 legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
Legge Costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. "Revisione dell'articolo
79 della Costituzione in materia di
concessione di amnistia e indulto".
Articolo 1.
1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
-------------------------
Art. 88 legge costituzionale 4 novembre 1991, n.
1
Legge Costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. "Modifica dell'articolo
88, secondo comma, della Costituzione".
Articolo 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura".
-------------------------
Art. 96 legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1
Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. "Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati
di cui all'articolo 96 della Costituzione".
Articolo 1.
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
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Art. 111 legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2
Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. "Inserimento dei
principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"
Articolo 1.
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi
i seguenti: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia
la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o
non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale e'
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione
della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita".
Articolo 2.
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla
data della sua entrata in vigore.
-------------------------
Titolo V
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione"
Articolo 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomicon propri statuti, poteri e funzioni secondo
i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento".
Articolo 2.
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia,
il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ècostituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata".
Articolo 3.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato,
che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo
in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta
allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
Articolo 4.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo
117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
Articolo 5.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Articolo 6.
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela
dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione".
Articolo 7.
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e
gli enti locali".
Articolo 8.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore
di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore
di legge".
Articolo 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo
le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti:
"l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo
125, l'articolo 128,
l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Articolo 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni
a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per
le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera
a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
-------------------------
Art. 114 legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3
Art. 115 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 116 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 117 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 118 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 119 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 120 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
-------------------------
Per gli articoli sopra indicati, vedere la Legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione", come sopra riportata.
Art. 121 legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1
Art. 122 legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. " Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni "
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 121della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica".
Articolo 2.
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad
un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta".
Articolo 3.
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore
di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".
Articolo 4.
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio".
Articolo 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente
legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale
è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali
e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista
delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della
Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero
di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale
fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di
consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio
centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale
proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al
numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito
con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle
stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione
dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti
alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste
di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta
regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente,
e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi
componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente
o morte del Presidente.
-------------------------
Art. 123 legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Per gli articoli sopra indicati vedere la Legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1. " Disposizioni concernenti l'elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria
delle Regioni " e la Legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione",
così come sopra riportate.
-------------------------
Art. 124 legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3
Art. 125 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 126 legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Art. 127 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 128 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 129 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 130 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Per gli articoli sopra indicati vedere la Legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1."Disposizioni concernenti l'elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria
delle Regioni " e la Legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
così come sopra riportate.
-------------------------
Art. 131 legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3
Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3."Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione
" Molise "".
Articolo l.
L'articolo 131 della, Costituzione della Repubblica italiana è
così modificato:
" Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Marche;
Valle d'Aosta
Lazio;
Lombardia ;
Abruzzi;
Trentino-Alto Adige;
Molise;
Veneto;
Campania,
Friuli Venezia Giulia;
Puglia;
Liguria;
Basilicata;
Emilia Romagna;
Calabria;
Toscana;
Sicilia;
Umbria;
Sardegna".
-------------------------
Art. 132 legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3
Per l'articolo sopra indicato vedere la Legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione" come sopra riportata.
-------------------------
Art. 134 legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1
Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati
di cui all'articolo 96 della Costituzione".
Articolo. 1.
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
Articolo 2.
1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse
le parole: "e contro i Ministri".
Articolo 3.
1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa
del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e
di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta
comune su relazione di un comitato formato dai componenti della
giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della
Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere
in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della
giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta
della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi
di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri
nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della
Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente
della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione
dalla carica".
Articolo 4.
1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e'
aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino
la eccezionale gravita' del reato.
Articolo 5.
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione
spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti
si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti
che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati.
Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere
diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti
che non sono membri delle Camere.
Articolo 6.
1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro
il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli
atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone
immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi
possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
Articolo 7.
1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello
competente per territorio e' istituito un collegio composto di tre
membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati
in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque
anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica
superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con funzioni
piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello piu'
anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente integrato,
con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento
grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio,
per i procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione del collegio
nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo
8.
Articolo 8.
1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari
e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre
l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al
procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al
Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero,
dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della
Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di
svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni
entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta
archiviazione al Presidente della Camera competente.
Articolo 9.
1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo
5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni
a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti
trasmessi a norma dell'articolo 8.
2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con
relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove
lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati
possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui
gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e
puo', a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione
a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito
abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente
rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse
pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al
collegio di cui all'articolo 7 perche' continui il procedimento
secondo le norme vigenti.
Articolo 10.
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri,
nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure
limitative della liberta' personale, a intercettazioni telefoniche
o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni
personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente
ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti
nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio
il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata
di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo
9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di
pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro
ufficio.
Articolo 11.
1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso
con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo
grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello
competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento
i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo
7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello
stesso procedimento.
2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio
le norme del codice di procedura penale.
Articolo 12.
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento
al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata
ogni disposizione relativa agli stessi.
2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente
legge costituzionale.
Articolo 13.
1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i
procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica,
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche' abbiano applicazione
le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.
Articolo 14.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1989
-------------------------
Art. 135 legge costituzionale 22 novembre 1967,
n. 2
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. "Modificazione
dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale".
Articolo I.
L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
" La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari ".(*)
(*) Articolo successivamente modificato dall'art. 2 della l. cost.
16 gennaio 1989, n. 1.
Articolo 2.
E' competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza
dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei
cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Articolo 3.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Articolo 4.
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina
spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata
secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro
che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano
la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista
nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione
di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da
eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono
proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio
il più anziano di età.
Articolo.5.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente
comunicazione, all'organo competente per. la sostituzione, della
cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella
della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene
entro un mese dalla vacanza stessa.
Articolo 6.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata
in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere
nuovamente nominati.
Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della
Costituzione.
Articolo 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma
della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. I; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6,
quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile
con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati
di cui all'articolo 96 della Costituzione".
Articolo. 2.
1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse
le parole: "e contro i Ministri"
-------------------------
Disp. Trans. VII legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. "Modificazione
dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale".
Articolo 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma
della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. I; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6,
quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile
con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Disp. Trans XI legge costituzionale 18 marzo
1958, n. 1
Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1. "Scadenza del termine
di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali"
della Costituzione".
Articolo unico
Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie
a finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.
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Disp. Trans XIII legge costituzionale 23 ottobre
2002, n. 1
Legge Costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1. "Legge costituzionale
per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della
XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione"
Articolo 1.
1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria
e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.