Larticolo 1 della Costituzione italiana attribuisce
la sovranità al popolo. Per popolo si intende un soggetto
privo di personalità giuridica ma, al contempo, soggetto
titolare di situazioni giuridiche (sia attive: diritti, che passive:
doveri), al punto da vedersi attribuita, dunque, la sovranità,
ossia il massimo potere di governo. Detto termine, che non nulla
ha a che vedere con quello di popolazione - questultima, criterio
demografico che identifica linsieme indistinto delle persone
che si trovano in un certo momento nel territorio statuale
costituisce un vero e proprio nomen iuris, trattandosi di concetto
giuridico che indica la comunità di individui ai quali
lordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino
[Temistocle Martines]. Qualunque Stato fissa propri criteri in base
ai quali lelemento umano acquista il predetto status. La normativa
sulla cittadinanza italiana - in precedenza regolata dalla legge
n. 555 del 1912 è stata notevolmente innovata dalla
legge n. 91 del 1992, di cui riportiamo il testo così come
risultante dalle modifiche successivamente apportate dal Decreto
del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 362.
La normativa sulla cittadinanza italiana - in precedenza regolata
dalla legge n. 555 del 1912 - è stata notevolmente innovata
dalla legge n. 91 del 1992, di cui riportiamo il testo così
come risultante dalle modifiche successivamente apportate dal Decreto
del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 362.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38)
Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi
i genitori sono ignoti o apolidi. ovvero se il figlio non segue
la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva
il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro
un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero
dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di
eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli
per i quali la paternità o maternità non può
essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente
il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la
cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra
cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore
età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza
o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro
un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista
la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei
mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla
data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento
o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione
legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo
1, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una
pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità
giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta
in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti
alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto
dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello
stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio,
anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il
procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui
al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza
italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio
in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano
i presupposti, all'autorità consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai
quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione
della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione,
in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto
della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine
e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali
pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro
dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza
per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato
ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione
di ulteriori documenti.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
12 gennaio 1991 n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza
di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste
nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza
della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere
del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta
dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee
se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio
di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero
quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando
ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se
la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica
del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica
e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza
straniera conserva quella italiana ma può ad essa rinunciare
qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico
estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero
prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera,
nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può
rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana
al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce,
entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della
Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da
un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio
della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica
o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione
di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore
di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3,
nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del
Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme
parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire
entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
se convivono con esso acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo
a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità
richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è
equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente
legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli
8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione
prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19
maggio 1975. n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti
alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del
16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparate,
ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a),
agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956 n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate
ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate
ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza
acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non
per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa..
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza
italiana può essere concessa allo straniero che sia stato
affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in
vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi
dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa ogni obbligo
militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto
e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento
previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti
all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o
i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri
di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine
dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza
straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto,
riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età,
se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale
dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente
all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a lire due milioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa
è il prefetto.
Art 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge
sono emanate entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio
1926, n. 108, il regio decreto - legge 1° dicembre 1934, n.
1997 convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143
-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo
39 della legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge 15 maggio 1986,
n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo
5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo
1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
ULTERIORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
" Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza italiana
(G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.
" Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe
il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso
di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
" Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia
(G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli
articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni
della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un
dispositivo di recupero della cittadinanza).
" Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983.
(Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via
materna).
" Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza
(G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata
dalla legge n. 91/1992. (Abolì l'automatismo nell'acquisizione
della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà
della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l'obbligo
di opzione per i doppi cittadini).
" Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all'articolo 5
della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata
in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese
il termine per l'opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino
all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).
" Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi
veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati
dalle innovazioni legislative del 1983).
" D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).
" D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina
dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n.
136 del 13.6.1994).
" Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si
espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna
coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza
della legge n. 555 del 1912).
" Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento
della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.