Originariamente Scritto da
MariaVittoria C
Grazie, cavalierenero6, per l'invito a partecipare a questo tuo thread sul federalismo.
Analisi interessante; non sarebbe più funzionale accorpare le Regioni in modo da unificare il sistema politico con quello elettorale?
Grazie di aver accettato l'invito.
Come ho scritto credo che le Regioni dovrebbero essere ridotte di numero. Forse si potrebbe pensare a costituirne una per ogni grande area geografica. La tutela della realtà locale sarebbe garantita dalla contemporanea creazione della Municipalità, che organizzerebbe una realtà territorialmente coerente.
Per unificazione del sistema politico con quello elettorale cosa intendi?
Il mio sistema elettorale ideale è il collegio uninominale maggioritario, ma per la realtà italiana forse non è il più adatto. Credo che recuperare - adattandolo - il vecchio sistema elettorale per il Senato (ricordi?) potrebbe essere una soluzione che garantirebbe, in situazioni normali, governabilità e rappresentanza.
Vorrei anche introdurre il tema della ripartizione delle entrate fiscali.
Siccome mi diletto di diritto costituzionale ho scribacchiato un'immaginaria Costituzione, qui ecco il Titolo che interessa le Finanze
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111bis.All'amministrazione federale spetta il ricavato delle seguenti fonti di entrata:
a) i ricavi del patrimonio federale e le concessioni federali;
b) i proventi derivanti dall'esercizio della zecca dello Stato;
c) i dazi doganali;
d) le multe, secondo la ripartizione stabilita dalla legge;
e) i proventi dell'imposta di cui all'articolo 70 della Costituzione;
f) le imposte sui capitali;
g) le imposte sulle persone giuridiche;
h) l'introito derivante dall'Imposta sul Valore Aggiunto;
i) i due quinti del totale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
111ter.Alle Regioni spettano il ricavato delle seguenti fonti di entrata:
a) i ricavi del patrimonio regionale e le concessioni regionali;
b) le multe, secondo la ripartizione stabilita dalla legge;
c) i due quinti dell'imposta su redditi delle persone fisiche, riscossa nel loro territorio;
d) le imposte sulle case da gioco e sulle case di prostituzione;
e) l'imposta di successione;
f) i proventi delle lotterie.
111quater.Alle Municipalità spettano il ricavato delle seguenti fonti di entrata:
a) i ricavi del patrimonio municipale;
b) le multe, secondo la ripartizione stabilita dalla legge;
c) le imposte sugli immobili;
e) un quinto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, riscossa nel loro
territorio.
Riguardo alla ripartizione delle competenze Stato-Regioni
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94.La legge discipllina le seguenti materie:
- i diritti civili e le garanzie fondamentali dei cittadini;
- lo stato e la capacità delle persone, i regimi matrimoniali, le successioni e le
donazioni;
- il regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni;
- la determinazione dei reati e delle pene, la grazia e l'amnistia;
- la procedura penale e civile;
- l'ordinamento della magistratura, e l'organizzazione del sistema carcerario;
- il sistema fiscale e le aliquote;
- il regime di emissione della moneta;
- i pesi, le misure e la determinazione del tempo;
- le leggi elettorali per gli organi federali;
- l'organizzazione generale della Pubblica Amministrazione;
- l'organizzazione generale della difesa nazionale, e gli obblighi imposti ai cittadini per la difesa;
- le ferrovie, il traffico aereo, marittimo e stradale;
- il sistema postale e le telecomunicazioni;
- la disciplina generale della stampa, della radio, della televisione e di internet;
- l'insegnamento;
- l'ambiente;
- l'organizzazione sanitaria nazionale;
- la disciplina delle risorse energetiche;
- la disciplina delle risorse agro-alimentari;
- la disciplina del commercio estero e le dogane;
- la disciplina dell'immigrazione;
- il diritto del lavoro, il diritto sindacale e la sicurezza sociale;
- la disciplina della navigazione spaziale e delle proprietà extraterrestri;
- le leggi di bilancio;
- il numero dei ministeri, le loro competenze ed attribuzioni;
- tutte le altre materie che godono di riserva di legge a norma della Costituzione;
- tutte le leggi necessarie per l'esecuzione delle materie riservate alla legislazione federale.
154.Le Regioni emanano per le seguenti materie proprie norme legislative, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con la Costituzione:
- circoscrizioni delle Municipalità, loro amministrazione, competenze ed entrate;
- ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione;
- polizia regionale;
- protezione civile;
- fiere e mercati;
- commercio;
- turismo;
- assistenza sociale;
- residenze di cura e di riposo;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- disciplina delle case da gioco;
- disciplina delle case di prostituzione;
- disciplina dei cimiteri;
- smaltimento dei rifiuti;
- trasporti regionali;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici regionali;
- navigazione e porti delle acque interne;
- miniere e giacimenti, tranne quelli designati dalla legge federale come d'interesse strategico;
- cave, acque minerali e termali;
- pesca nelle acque interne;
- caccia;
- parchi naturali;
- artigianato.
Le Regioni sono competenti per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari, secondo una legge federale che ne stabilisce criteri e parametri.
Cosa ne pensi?
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