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    Hanno assassinato Calipari
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    Post Storia e attualita' dell'articolo 11 della Costituzione Italiana

    Il pacifismo fu un atteggiamento mentale condiviso da tutti i partiti politici, presenti nell'Assemblea Costituente; questa componente del pacifismo venne incorporata nell’articolo 11.

    Dapprima fu proposto di riprendere la norma che già si trovava nella Costituzione spagnola del 1931, la quale, a sua volta, recepiva il Patto Kellog-Briand del 1928, in cui si condannava la guerra come "strumento di politica nazionale".

    Nel corso dei lavori preparatori, il concetto di "condanna della guerra come strumento di politica nazionale" fu abbandonato e si pensò di usare il concetto più preciso di "ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli". Dalla lettura degli atti dell'Assemblea Costituente (Atti Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, in De Siervo Ugo, Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, 1980, p. 538) risulta molto evidente che si preferì non utilizzare la formula del Patto Kellog-Briand perché "quell’espressione non aveva un senso chiaro e determinato, mentre la Costituzione rivolgendosi direttamente al popolo doveva essere capita", pertanto era necessaria una formulazione non ambigua e più chiara nel suo contenuto e venne scritto l'art. 11 come oggi lo ritroviamo nella Costituzione Italiana.

    Un’altra formula proposta era quella di rinunciare alla "guerra di conquista";

    Molti costituenti (ad esempio Ruini, Nitti e altri) osservarono come "avrebbe fatto un po’ ridere" pensare che l’Italia fosse, in astratto, capace di fare delle guerre di conquista. l’Italia era uscita così mal ridotta dalla seconda guerra mondiale che prevedere anche la remota possibilità di guerre di conquista sarebbe stato un pò grottesco (Atti Assemblea Costituente, seduta del 18 marzo 1947, in De Siervo Ugo, Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, 1980, p. 538).

    Non ci si limitò a parlare del ripudio della guerra in generale, ma si disse: la guerra noi la rifiutiamo in quanto sia strumento di offesa alla libertà degli altri popoli; non ci fu cioè un accoglimento generico e fumoso del pacifismo, ma un preciso intendimento del "Ripudio della guerra di aggressione e della guerra rivolta a decidere controversie insorte con altri stati" (Bon Valsassina, Il ripudio della guerra nella Costituzione Italiana, 1955).

    L’unica guerra consentita dalla Costituzione fu la legittima difesa, cioè una guerra che serva a difendere lo Stato ed il territorio italiano, o l’indipendenza politica italiana, da eventuali attacchi o aggressioni di altri Stati.

    Alla base del ripudio della guerra vi fu, tra i padri fondatori della Costituzione italiana, una motivazione molto importante: l’intendimento di trasferire sul piano internazionale quei principi di libertà, di uguaglianza e di sostanziale rispetto della persona umana, che si volevano affermare ed attuare nell’ordine interno nazionale.

    L’articolo 11 della Costituzione, però, non si limita al ripudio dello strumento bellico, ma ha costituito e costituisce la base giuridico-costituzionale per l’adesione italiana alle organizzazioni internazionali (ad esempio l’O.N.U.) e per le reciproche limitazioni di sovranità che hanno condotto alla nascita dell’Unione Europea.

    Intorno all'art. 11 si sono sviluppate analisi e dibattiti circa la sua efficacia giuridica, con l'intento di snaturarne il suo contenuto molto chiaro.

    Secondo alcuni (Balladore - Pallieri, Diritto Costituzionale, 465) l'art. 11 non avrebbe un particolare valore giuridico in quanto scritto per ragioni di politica estera, in modo da consentire l'ingresso dell'Italia nell'O.N.U. e quindi sarebbe solo indicativo di direttive generali di politica estera.

    Secondo altri (Bon, Il principio del ripudio della guerra, 66 segg.; Lavagna, Basi per uno studio, 55 segg.) l'art. 11 contiene un "carattere imperativo" e fanno discendere, dagli obblighi assunti dallo stato Italiano, delle pretese azionabili avanti alla Corte Costituzionale, anche da parte di stati esteri.

    L'art. 11 è posto nella Costituzione Italiana nella parte dei "Principi fondamentali", ne consegue che dallo stesso non possono che scaturire "veri e propri vincoli giuridicamente rilevanti" e non delle semplici dichiarazioni ad uso di politica estera.

    I nostri Costituenti, forse, non erano del tutto consapevoli che cosa fosse una politica di pace ma certamente conoscevano perfettamente il significato della guerra, memori delle devastanti esperienze dei due conflitti mondiali.

    La guerra era ritenuta sempre una sconfitta; una sconfitta della ragione, del diritto, della politica , dell'etica e della religione. Una sconfitta, una grande e terribile sconfitta, della civiltà occidentale e per questo hanno scritto nell'art. 11 "mai più guerra!".

    Oggi (anno 2001, 2002) il clima è cambiato e, di fronte al terrorismo islamico ed alle sue azioni dell'ottobre 2001 negli Stati Uniti d'America, il ripudio della guerra sancito dalla nostra Costituzione sembrerebbe non avere più alcun valore normativo, ma un semplice e vago significato programmatico, un nobile auspicio per tempi migliori.

    Silvio Berlusconi (attuale Presidente del Consiglio, Forza Italia) ha sostenuto questa tesi nel discorso alla Camera dei Deputati del 25 settembre 2002 e Massimo D'Alema ha detto pressappoco lo stesso, nell'intervento alla Direzione dei Democratici di Sinistra del 14 ottobre 2002.

    E' diventato opinione comune che la formulazione dell'art. 11 della nostra Costituzione sarebbe il frutto di un'altra età, in cui i conflitti venivano scatenati "tra stati e non per la sicurezza degli individui", pertanto è ormai opportuno abbandonare il tabù "pacifista" e tale termine è ormai, nel lessico politico italiano, anche a sinistra, un termine usato per irridere gli avversari, come sinonimo di "codardo", "vile" e "vigliacco", di un uomo che "per viltà sfugge il pericolo".

    La nuova interpretazione dell'art. 11 legittima la "guerra preventiva", nel pieno rispetto dell'ordine che arriva dall'amministrazione americana e dal suo presidente George Bush.

    Secondo gli americani la miglior difesa è un buon attacco, occorre colpire per primi il nemico potenziale e questa azione non deve essere considerata un'aggressione ma un'autodifesa.

    Avanti con la guerra preventiva, oggi in Iraq, domani in Corea, dopodomani chissà e fino a quando non verrà raggiunta la vittoria globale del "bene contro il male" e tutti i nemici saranno annientati.

    La guerra riuscirà a far dimenticare la crisi economica, la disoccupazione, l'incapacità di governare e la politica intesa come il raggiungimento di obiettivi e di interessi di pochi a danno della collettività.

    Ma l'Italia a questo programma non può partecipare, perché la Costituzione non lo consente.

    Se le intenzioni sono invece di aderire alle iniziative americane e inglesi occorre prima modificare l'art. 11 della Costituzione, diversamente ogni decisione del Parlamento si porrebbe in netto contrasto con la norma costituzionale, violando uno dei suoi "principi fondamentali".

    Se questa modifica non ci sarà e l'Italia interverrà nel conflitto, si sarà imboccata una strada molto pericolosa, giuridicamente inaccettabile e intollerabile, che porta indietro le lancette dell'orologio a prima del 27 dicembre 1947, con tutte le conseguenze politiche, economiche, morali e sociali della scelta effettuata.

    http://www.qsl.net/ik1qew/altro/articolo_11.htm

  2. #2
    Hanno assassinato Calipari
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    http://www.studiperlapace.it/documen...andkellog.html

    --

    Trattato di rinunzia alla guerra

    cd. Patto di Parigi o Briand-Kellog


    Concluso a Parigi il 27 agosto 1928, entrato in vigore il 24 luglio 1929

    Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
    Sito Internet - www.studiperlapace.it



    Introduzione

    Il Patto di Parigi, o Patto Briand Kellog, si proponeva di eliminare la guerra come strumento di politica internazionale.

    Con la speranza di vincolare gli Stati Uniti d'America ad un rete di protezione internazionale contro possibili volontà guerrafondaie della Germania, il Ministro degli Esteri francese, Aristide Briand (che nel 1930 caldeggiò l'idea di una Europa Unita federale!) propose nella primavera del 1927 un patto bilaterale di non aggressione al Segretario di Stato americano, Frank Kellog, che ne propose la conversione in un accordo generale multilaterale.

    Infatti il segretario Kellogg voleva approfittare dell'occasione per proporre anche a Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna di sedere allo stesso tavolo, per affrontare una questione che aveva certamente una portata ben più ampia del solo binomio franco-americano.

    Si giunse così alla stesura di un testo addirittura aperto all'adesione incondizionata di tutti gli altri Paesi del mondo.

    La guerra, che era stata considerata fino a quel momento la prerogativa per eccellenza del principio di sovranità degli Stati, veniva ad essere spogliata proprio di questa sua caratteristica, della sua liceità.

    Per la prima volta, gli Stati rinunciavano a far valere i loro interessi e cedevano il privilegio che era stato loro riconosciuto dall'antichità.

    Una delle caratteristiche principali del Patto Kellogg-Briand è la assoluta mancanza di sanzioni che condannino la violazione dei due articoli sopra riportati.

    Vi si fa riferimento soltanto nel Preambolo, laddove si afferma che "tutti i Paesi firmatari che cercheranno di sviluppare gli interessi nazionali, facendo ricorso alla guerra, saranno privati dei benefici del presente trattato". Ciò implicava la perdita di ogni immunità e l'esposizione dello Stato alle violenze individuali o collettive sferrate dagli altri Paesi.



    Certamente, il Patto di Parigi ("Patto di rinuncia alla guerra"), fu un ulteriore superamento di quanto era stato stabilito nel Covenant della Società delle Nazioni, pur rimanendo ancora aperte altre questioni.

    In modo particolare, rimaneva da regolamentare il diritto di adottare misure, in qualche modo avvicinabili alla guerra, come la rappresaglia armata, misure che il Patto Kellogg-Briand non aveva considerato.

    Tra i 63 Stati che fino al 1939 depositarono le ratifiche a Washington (tra i quali gli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Stato libero d'Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica,Polonia, Belgio, Francia, Giappone) il Patto fu di controversa interpretazione e non trovò mai applicazione.

    In sostanza, gli Stati firmatari si riservarono infatti il diritto incondizionato a ricorrere alla legittima difesa.

    Infatti, le situazioni che non ricadeano nell'ambito di applicazione del Patto e dunque erano comunque autorizzate rimanevano le seguenti:


    1. guerra usata al di fuori dei rapporti con gli Stati contraenti;
    2. l'esercizio della legittima difesa.

    Per quanto riguarda il primo punto, la rinuncia alla guerra, valeva esclusivamente nei rapporti reciproci tra gli Stati contraenti e non aveva quindi nessun valore nei riguardi di coloro che non avevano ratificato il trattato; riguardo alla legittima difesa, sebbene nessuna disposizione particolare riguardasse direttamente questo aspetto, non c'è dubbio che la messa al bando della guerra fosse costruita in accordo con questo principio.

    Tutti i rappresentanti erano d'accordo sulla necessità di mettere al bando la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, ma erano, allo stesso tempo, unanimi nello stabilire l'assoluta impossibilità di rinunciarvi, in quanto unico modo per rispondere ad un attacco o ad un'invasione estern, appellandosi alla circostanza che il diritto di ricorrere alla legittima difesa fondati su una norma di diritto consuetudinario.
    Gli Stati infatti furono assolutamente concordi con quanto espresso dal segretario americano Kellogg, nel 1928.

    Intervenendo all'American Society of International Law, Kellogg giustificò la mancanza di un riferimento espresso alla legittima difesa nel suo progetto, sulla base del riconoscimento implicito della stessa.

    Kellogg dichiarò infatti che "there is nothing in the American draft of an antiwar treaty which restricts or impairs in any way the right of self-defense.

    That right is inherent in every sovereign state and it is implicit in every treaty.

    Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or invasion and it alone is competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defense" (enfasi aggiunta).

    La dichiarazione americana, da una parte chiara e precisa, comportò dall'altra non pochi difficoltà perché lasciava agli Stati, sulla base del riconosciuto "inherent right", la libertà di valutare quando poter legittimamente intervenire.

    Ogni Paese poteva allora autonomamente interpretare la norma di diritto internazionale, in relazione ai propri interessi, decidendo di agire in legittima difesa e sottraendosi in questo modo agli obblighi assunti con il Ptto.

    [/b]Si noti però che il Tribunale di Norimberga, instaurato a seguito della seconda guerra mondiale per giudicare i crimini nazisti (su ciò, vedi la tesi di specializzazione sui tribunali penali internazionali nell'ottica dei diritti umani) faceva riferimento proprio al presente Patto per poter esercitare la propria giurisdizione.

    L'articolo 6 dell'Accordo di Londra, istitutivo del Tribuanle di Norimberga, definiva crimine contro la pace "planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurance, or partecipation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing" (enfasi aggiunta).

    Il Tribunale sulla base di quanto espresso in questo articolo, considerando che la Germania era tra gli Stati che avevano ratificato il Patto di Parigi, valutò il ricorso tedesco alla guerra un crimine internazionale.

    Il Tribunale sentenziò che gli Stati (tra cui la Germania), ratificando l'accordo di Parigi, avevano incondizionatamente condannato il ricorso alla forza come strumento politico e vi avevano espressamente rinunciato.

    Dopo la firma del Patto, ogni Stato che avesse fatto ricorso alla guerra, avrebbe violato il Patto stesso e commesso un crimine.[/b]


    Trattato di rinuncia alla guerra
    Il presidente del Reich germanico, il presidente degli Stati Uniti d'America, Sua Maestà il re dei Belgi, il presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il re di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici di là dai mari, imperatore delle In-die, Sua Maestà il re d'Italia, Sua Maestà l'imperatore del Giappone, il presidente della Repubblica Polacca, il presidente della Repubblica Cecoslovacca,
    profondamente compresi del dovere solenne che loro incombe di promuovere il be-nessere dell'umanità;

    persuasi che è venuto il momento di compiere un atto di aperta rinunzia alla guerra in quanto strumento di politica nazionale, affinché possano essere perpetuate le relazioni pacifiche ed amichevoli esistenti presentemente tra i loro popoli;

    convinti che tutti i mutamenti nelle loro relazioni vicendevoli debbano essere cercati solo con procedimenti pacifici ed essere attuati nell'ordine e nella pace e che ogni potenza firmataria che cercasse d'ora innanzi di sviluppare i propri interessi nazio-nali ricorrendo alla guerra dovrà essere privata del beneficio del presente trattato;

    sperando che, incoraggiate dal loro esempio, tutte le altre nazioni del mondo si asso-cieranno a questi sforzi umanitari e, accedendo al presente trattato fin dalla sua entrata in vigore, metteranno i loro popoli in grado di profittare dei benefici delle sue disposizioni, riunendo così le nazioni civili del mondo in una rinunzia comune alla guerra come strumento della loro politica nazionale;

    hanno risolto di conchiudere un trattato e designato a questo scopo i loro plenipo-tenziari rispettivi, cioè:

    Presidente del Reich Tedesco:
    Dr Gustav STRESEMANN, Ministro degli Esteri;

    Presidente degli Stati Uniti d'America:
    Frank B. KELLOGG, Secretary of State;

    Sua Maestà Re del Belgio:
    Mr Paul HYMANS, Ministro degli Esteri;

    Presidente della Repubblica Francese:
    Mr. Aristide BRIAND, Ministro degli Esteri;

    Sua maestà il Re d'Inghilterra, d'Irlanda e dei domini inglese d'oltremare, Imperatore d'India:
    Lord CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

    Dominio Canadese:
    William Lyon MACKENZIE KING, Primo Ministro e Ministro degli Esteri;

    Commonwealth d'Australia:
    Alexander John McLACHLAN, Membro del Consiglio Esecutivo Federale;

    Dominio Neozelandese:
    Sir Christopher James PARR, Alto Commissario per la Nuova Zelanda nel Regno Unito;

    L'Unione Sudafricana:
    The Honourable Jacobus Stephanus SMIT, Alto Commissario dell'Unione Sudafricana nel Regno Unito;

    Stato libero d'Irlanda:
    Mr. William Thomas COSGRAVE, Presidente del Consiglio Esecutivo;

    India:
    Lord CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

    Sua Maestà Re d'Italia:
    Count Gaetano MANZONI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario a Parigi;

    Imperatore del Giappone:
    Count UCHIDA, Cancelliere;

    Presidente della Repubblica Polacca:
    Mr. A. ZALESKI, Ministro degli Esteri;

    Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
    Dr Eduard BENES, Ministro degli Esteri;

    i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:



    Articolo I
    Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.



    Articolo II
    Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici.



    Articolo III
    Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti designate nel preambolo, conformemente alle esigenze delle loro costituzioni rispettive, e comincerà ad avere effetto non appena tutti gli strumenti di ratificazione saranno stati depositati a Was-hington.


    Una volta in vigore, così com'è previsto nel capoverso precedente, il presente trattato resterà aperto durante tutto il tempo necessario per l'accessione di tutte le altre potenze del mondo. Ogni strumento attestante l'accessione d'una potenza sarà depositato a Washington e il trattato, immediatamente dopo questo deposito, entrerà in vigore tra la potenza accedente e le altre potenze contraenti.

    Spetterà al governo degli Stati Uniti fornire a ciascun governo designato nel pream-bolo e ad ogni governo che accederà successivamente al presente trattato, una copia
    certificata conforme di esso trattato e di ciascuno degli strumenti di ratificazione o d'accessione. Spetterà pure al governo degli Stati Uniti notificare telegraficamente ai
    detti governi ogni strumento di ratificazione o d'accessione, immediatamente dopo il deposito.
    In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato steso in
    lingua francese e in inglese, i due testi avendo lo stesso valore, e vi hanno apposto i loro sigilli.


    Fatto a Parigi, il ventisette agosto millenovecentoventotto.
    (Seguono le firme)



    Campo d'applicazione del trattato il 1° aprile 1989
    Stati partecipanti Ratificazione o adesione
    Successione (S)
    Entrata in vigore

    Afganistan 30 novembre 1928 25 luglio 1929 Albania 12 febbraio 1929 25 luglio 1929
    Australia 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Austria 31 dicembre 1928 25 luglio 1929
    Belgio 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Brasile 10 maggio 1934 10 maggio 1934
    Bulgaria 22 luglio 1929 25 luglio 1929 Canada 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Cecoslovacchia 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Cile 12 agosto 1929 12 agosto 1929
    Cina 8 maggio 1929 25 luglio 1929 Colombia 28 maggio 1931 28 maggio 1931
    Costarica 1° ottobre 1929 1° ottobre 1929 Cuba 13 marzo 1929 25 luglio 1929
    Danimarca 23 marzo 1929 25 luglio 1929 Dominica 18 luglio 1988S 3 novembre 1978
    Egitto 9 maggio 1929 25 luglio 1929 Equatore 24 febbraio 1932 24 febbraio 1932
    Etiopia 28 novembre 1928 25 luglio 1929 Finlandia 24 luglio 1929 25 luglio 1929
    Francia 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Germania 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Giappone 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Gran Bretagna 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Grecia 3 agosto 1929 3 agosto 1929 Guatemala 16 luglio 1929 25 luglio 1929
    Haiti 10 marzo 1930 10 marzo 1930 Heggiaz e Neggied (Arabia
    Saudita) 24 febbraio 1932 24 febbraio 1932 Honduras 5 agosto 1929 5 agosto 1929
    India 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Iran 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Iraq 23 marzo 1932 23 marzo 1932 Irlanda 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Islanda 10 giugno 1929 25 luglio 1929 Italia 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Jugoslavia 20 febbraio 1929 25 luglio 1929 Liberia 23 febbraio 1929 25 luglio 1929
    Lussemburgo 24 agosto 1929 24 agosto 1929 Messico 26 novembre 1929 26 novembre 1929
    Nicaragua 13 maggio 1929 25 luglio 1929 Nuova Zelanda 25 luglio 1929 25 luglio 1929
    Norvegia 26 marzo 1929 25 luglio 1929 Paesi Bassi 12 luglio 1929 25 luglio 1929 Panama 25 febbraio 1929 25 luglio 1929
    Paraguay 4 dicembre 1929 4 dicembre 1929 Perù 23 luglio 1929 25 luglio 1929
    Polonia 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Portogallo 1° marzo 1929 25 luglio 1929
    Rep. Dominicana 12 dicembre 1928 25 luglio 1929 Romania 21 marzo 1929 25 luglio 1929
    Russia 27 settembre 1928 25 luglio 1929 Spagna 7 marzo 1929 25 luglio 1929
    Stati Uniti d'America 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Svezia 12 aprile 1929 25 luglio 1929
    Svizzera 2 dicembre 1929 2 dicembre 1929 Tailandia 16 gennaio 1929 25 luglio 1929
    Turchia 8 luglio 1929 25 luglio 1929 Ungheria 22 luglio 1929 25 luglio 1929
    Unione sudafricana 25 luglio 1929 25 luglio 1929 Venezuela 24 ottobre 1929 24 ottobre 1929 4

 

 

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