Una peculiarità poi attiene alla capacità regolamentare della Corte.
Tutti gli altri organi costituzionali (Congresso e Governo) sono liberissimi di elaborare e dotarsi di un proprio regolamento (artt. 12 e 31), anche se poi questi sono soggetti al controllo di costituzionalità. Per la Corte, invece, si prevede che "
Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge ordinaria e disciplina il ruolo di rappresentanza e coordinamento del Presidente della Corte" (art. 37). Il testo della legge dovrebbe far pensare che la Corte elabori - in ragione della sua autonomia - il regolamento, che, poi, il Congresso potrà approvare ("
adottare") o meno, ma non modificare. Però, questa modalità costituisce un
vulnus all'indipendenza della Corte, visto che viene a trovarsi in posizione subordinata al Congresso e non, come sarebbe stato d'uopo in ossequio alla divisione dei poteri tradizionalmente intesa, pariordinata. Da questo punto di vista era più garantista la norma dell'abrogato art. 41 della previgente carta costituzionale, a mente di cui: "
Il Presidente della Corte adotta con decreto, previa deliberazione unanime dei suoi membri, un regolamento che disciplini ogni aspetto relativo al suo funzionamento o costituzione non altrimenti disciplinato".