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    Sulla pena di morte nell'UE: testo del prof. Schnachschenider

    La legittimazione della pena di morte e dell'omicidio

    Pubblichiamo qui il testo del prof. Schnachschenider sulla pena di morte in Europa.
    Grazie all'amico Claudio Celani per la traduzione.

    La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (la cosiddetta "Costituzione" bocciata in Francia nel 2005, a cui ci riferiremo d'ora in avanti con la sigla CDFUE) permette espressamente nelle "spiegazioni" ai Diritti Fondamentali e nelle sue "definizioni negative" – assorbite nel Trattato di Lisbona – contrariamente all'abolizione della pena di morte vigente in Germania, Austria e altri paesi in conformità con il principio [costituzionale] della dignità dell'uomo, la reintroduzione della pena di morte in caso di guerra o in caso di diretto pericolo di guerra, ma permette anche l'omicidio per reprimere una sommossa o un'insurrezione.

    Decisivo per questo non è l'Art. 2 Paragrafo 2 della Carta, che proibisce la condanna a morte e l'esecuzione capitale, bensì la spiegazione di quest'articolo, integrata nel Trattato [di Lisbona], che risale alla Convenzione sui Diritti Umani del 1950. Secondo l'Art. 6 Par. 1 e Sottopar. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) nella versione di Lisbona, vengono definiti i diritti, le libertà e i principi fondamentali della Carta in conformità con le disposizioni generali del Titolo VII dela Carta, che regola l'esposizione e l'applicazione degli stessi, e sottoposti alla debita considerazione delle "spiegazioni" allegate alla Carta, in cui vengono indicate le fonti di queste disposizioni.

    La rilevanza giuridica delle "spiegazioni" sgorga anche dal Paragrafo 5 S. 2 del Preambolo della Carta, secondo il quale l'interpretazione di questa avviene "tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione europea". Il Paragrafo 5 S. 2 del Preambolo e il Paragrafo 7 dell'Art. 52 sono stati reinseriti nella Carta il 12 dicembre 2007. Erano già presenti nel naufragato Trattato Costituzionale del 29 ottobre 2004. Questo allargamento del testo smentisce il temporaneo successo della politica contro la pena di morte e l'esecuzione capitale. Le "spiegazioni" riguardano anche e proprio l'Art. 2 Par. 2 della Carta.

    Le deleghe all'Unione nel campo della politica estera e di sicurezza comune è sufficiente affinché, nell'interesse dell'efficienza delle missioni secondo l'Art. 28 (42) Par. 1 S. 2 e Art. 28b (43) Par. 1 TUE, o anche nell'interesse della difesa, l'introduzione della pena di morte; ad esempio la delega al Consiglio tramite l'Art. 28b (43) Par. 2 S. 1 TUE sulle decisioni riguardanti le missioni, che permette "di stabilire le condizioni generali di attuazione valide" per le missioni stesse. A ciò non partecipano né il Parlamento Europeo né tantomeno i parlamenti nazionali. Una decisione del genere andrebbe valutata in combinazione con l'Art. 2 Par. 2 della CDFUE, con le sue spiegazioni. Inoltre gli stati membri si impegnano con l'Art. 28 (42) Par. 3 Sottopar. 2 S. 1 TUE, "a migliorare progressivamente le proprie capacità militari". Le guerre del passato e del presente dimostrano che la pena di morte ad esempio nel caso di soldati che si rifiutano di eseguire gli ordini, tende a incrementare notevolmente le capacità militari di un esercito. L'efficienza di misure militari può essere incrementata, tra l'altro, per mezzo dell'esecuzione di terroristi e sabotatori o anche presunti tali.

    La prassi dell'Unione di estendere estremamente i testi sui doveri degli stati membri non autorizza ad escludere anche una tale interpretazione, quando la situazione lo comanda o lo consiglia. Per inciso, il dovere di riarmo di questa prescrizione non è compatibile con il principio pacifista, vincolante, delle costituzioni tedesca (preambolo della Grundgesetz, Art. 1 Par. 2, Art. 26 Par. 1) e austriaca.

    Nella Dichiarazione riguardante le Spiegazioni della Carta dei Diritti Fondamentali, che secondo l'Art. 49b (51) TUE ("Allegato") sono parte costituente dei Trattati, dunque sono parimenti vincolanti, sta scritto:
    3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quella degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta:
    a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:

    "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
    a) Per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
    b) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
    c) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
    d) Per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommosa o un'insurrezione";
    b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
    "Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...".

    Sommosse o insurrezioni possono essere viste anche in certe dimostrazioni. Secondo il Trattato di Lisbona, l'uso mortale di armi da fuoco in tali situazioni non rappresenta una violazione del diritto alla vita. In guerra si trovano attualmente sia la Germania che l'Austria. Le guerre dell'Unione Europea aumenteranno. Per questo, l'Unione si riarma – anche con il Trattato di Lisbona.


    Karl Albrecht Schachtscchneider



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  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    La legittimazione della pena di morte e dell'omicidio

    Pubblichiamo qui il testo del prof. Schnachschenider sulla pena di morte in Europa.
    Grazie all'amico Claudio Celani per la traduzione.

    La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (la cosiddetta "Costituzione" bocciata in Francia nel 2005, a cui ci riferiremo d'ora in avanti con la sigla CDFUE) permette espressamente nelle "spiegazioni" ai Diritti Fondamentali e nelle sue "definizioni negative" – assorbite nel Trattato di Lisbona – contrariamente all'abolizione della pena di morte vigente in Germania, Austria e altri paesi in conformità con il principio [costituzionale] della dignità dell'uomo, la reintroduzione della pena di morte in caso di guerra o in caso di diretto pericolo di guerra, ma permette anche l'omicidio per reprimere una sommossa o un'insurrezione.

    Decisivo per questo non è l'Art. 2 Paragrafo 2 della Carta, che proibisce la condanna a morte e l'esecuzione capitale, bensì la spiegazione di quest'articolo, integrata nel Trattato [di Lisbona], che risale alla Convenzione sui Diritti Umani del 1950. Secondo l'Art. 6 Par. 1 e Sottopar. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) nella versione di Lisbona, vengono definiti i diritti, le libertà e i principi fondamentali della Carta in conformità con le disposizioni generali del Titolo VII dela Carta, che regola l'esposizione e l'applicazione degli stessi, e sottoposti alla debita considerazione delle "spiegazioni" allegate alla Carta, in cui vengono indicate le fonti di queste disposizioni.

    La rilevanza giuridica delle "spiegazioni" sgorga anche dal Paragrafo 5 S. 2 del Preambolo della Carta, secondo il quale l'interpretazione di questa avviene "tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione europea". Il Paragrafo 5 S. 2 del Preambolo e il Paragrafo 7 dell'Art. 52 sono stati reinseriti nella Carta il 12 dicembre 2007. Erano già presenti nel naufragato Trattato Costituzionale del 29 ottobre 2004. Questo allargamento del testo smentisce il temporaneo successo della politica contro la pena di morte e l'esecuzione capitale. Le "spiegazioni" riguardano anche e proprio l'Art. 2 Par. 2 della Carta.

    Le deleghe all'Unione nel campo della politica estera e di sicurezza comune è sufficiente affinché, nell'interesse dell'efficienza delle missioni secondo l'Art. 28 (42) Par. 1 S. 2 e Art. 28b (43) Par. 1 TUE, o anche nell'interesse della difesa, l'introduzione della pena di morte; ad esempio la delega al Consiglio tramite l'Art. 28b (43) Par. 2 S. 1 TUE sulle decisioni riguardanti le missioni, che permette "di stabilire le condizioni generali di attuazione valide" per le missioni stesse. A ciò non partecipano né il Parlamento Europeo né tantomeno i parlamenti nazionali. Una decisione del genere andrebbe valutata in combinazione con l'Art. 2 Par. 2 della CDFUE, con le sue spiegazioni. Inoltre gli stati membri si impegnano con l'Art. 28 (42) Par. 3 Sottopar. 2 S. 1 TUE, "a migliorare progressivamente le proprie capacità militari". Le guerre del passato e del presente dimostrano che la pena di morte ad esempio nel caso di soldati che si rifiutano di eseguire gli ordini, tende a incrementare notevolmente le capacità militari di un esercito. L'efficienza di misure militari può essere incrementata, tra l'altro, per mezzo dell'esecuzione di terroristi e sabotatori o anche presunti tali.

    La prassi dell'Unione di estendere estremamente i testi sui doveri degli stati membri non autorizza ad escludere anche una tale interpretazione, quando la situazione lo comanda o lo consiglia. Per inciso, il dovere di riarmo di questa prescrizione non è compatibile con il principio pacifista, vincolante, delle costituzioni tedesca (preambolo della Grundgesetz, Art. 1 Par. 2, Art. 26 Par. 1) e austriaca.

    Nella Dichiarazione riguardante le Spiegazioni della Carta dei Diritti Fondamentali, che secondo l'Art. 49b (51) TUE ("Allegato") sono parte costituente dei Trattati, dunque sono parimenti vincolanti, sta scritto:
    3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quella degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta:
    a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:

    "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
    a) Per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
    b) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
    c) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
    d) Per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommosa o un'insurrezione";
    b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
    "Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...".

    Sommosse o insurrezioni possono essere viste anche in certe dimostrazioni. Secondo il Trattato di Lisbona, l'uso mortale di armi da fuoco in tali situazioni non rappresenta una violazione del diritto alla vita. In guerra si trovano attualmente sia la Germania che l'Austria. Le guerre dell'Unione Europea aumenteranno. Per questo, l'Unione si riarma – anche con il Trattato di Lisbona.


    Karl Albrecht Schachtscchneider



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    Se le critiche al Trattato di Lisbona sono di questo livello..... ovvero cavilli giuridici assolutamente cervellotici e discutibili su dei dettagli, allora il Trattato passerà senza alcuna opposizione.

    Si provi a fare un critica complessiva all'impianto delle istituzioni create, delle loro caratteristiche, delle politiche economiche che impone, ecc.

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da Sandokan80 Visualizza Messaggio
    Se le critiche al Trattato di Lisbona sono di questo livello..... ovvero cavilli giuridici assolutamente cervellotici e discutibili su dei dettagli, allora il Trattato passerà senza alcuna opposizione.

    Si provi a fare un critica complessiva all'impianto delle istituzioni create, delle loro caratteristiche, delle politiche economiche che impone, ecc.
    Cavilli cervellotici o meno, resta il fatto che in determinate condizioni possono produrre degli effetti reali, concreti.

    Di critiche complessive ne trovi quante ne vuoi in qualsiasi angolo della Rete. Se ti metti a cercare, non credo farai difficoltà a trovarle anche in questo forum.

    In questo caso ho voluto aprire una discussione su uno specifico dettaglio, che non mi sembra così marginale come credi tu.

  4. #4
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    E' vero, sembra trattarsi proprio di cavilli giuridici = sottili accorgimenti tramite i quali si aggirano le norme.
    Infatti da un lato il Trattato dà valore giuridico alla Carta dei diritti che esplicitamente riconosce il "diritto alla vita", dall'altro il Trattato stesso fa riferimento alle "Spiegazioni sulla carta", contenute in un altro testo meno conosciuto , indicandole quali interpretazioni autentiche a cui i giudici si devono attenere per giudicare su eventuali casi concreti. Andando poi a vedere, queste spiegazioni contengono tutta una serie di casi in cui uccidere rientra nella legalità, come ad esempio sparare in caso di sommosse.
    Dati i tempi duri che probabilmente ci attendono, senza darlo troppo a vedere l'Europa si prepara al peggio?
    Allora chi è che ricorre ai cavilli giuridici?
    Le Conferenze Intergovernative che confezionano i Trattati, oppure la gente che per capire il significato di quel che è detto deve saltare di richiamo in richiamo (Trattato, Carta, Spiegazioni, CEDU) fino a ricomporre il significato della norma come in un puzzle?

    Comunque sono d'accordo che le critiche devono essere complessive, ma cominciamo ad analizzare i singoli punti più controversi, per capirne la reale portata, dopo il quadro complessivo si ricompone meglio.

    Per me questo è il primo aspetto inquietante.
    Nella nostra Costituzione non c'è niente del genere. Abbiamo tolto anche la pena di morte dal codice di guerra. L'istituto della legittima difesa basta e avanza a coprire qualsiasi situazione di emergenza che costringa a uccidere. Abbiamo bisogno di ampliarlo giustificando a priori le uccisioni in caso di sommosse? Non mi piacerebbe affatto.



    Ciao a tutti
    Carmen

  5. #5
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    mi sembra che la problematica avanzata da piu' parti su Costituzione Europea (chiamiamola così per semplificare il problema) e diritti dell'individuo (nella fattispecie, la supposta legittimazione della pena di morte) sia una questione di lana caprina o poco piu': parlando del sistema delle fonti del diritto (e relativizzando la questione all'ordinamento italiano, quello che ci riguarda direttamente in prima persona) il rapporto che intercorre tra le Costituzioni Europea e Italiana e' pari a quello che c'e' tra un trattato internazionale (perche' la Cost. dell'UE altro non è) e la nostra Costituzione; ovvero, per essere integrata nel nostro ordinamento deve passare attraverso la fase di recepimento da parte delle Camere, e, qualora la stessa si ponga in contrasto con un principio fondamentale della Cost. italiana (quelli contenuti nella prima parte: diritto alla vita, al rispetto dei diritti fondamentali, ecc.) il Trattato internazionale deve "cedere" nei confronti di tali principi e diritti...

    mi sembra che sia poco piu' che un discorso da bar: se le Carte fondamentali dei Paesi membri non giustificano ex se la pena di morte, non e' per questa via che la si puo' introdurre nei relativi ordinamenti giuridici..

  6. #6
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    Però forse ci si abitua all'eccezione che apre la via alle numerose eccezioni. Fino allo svuotarsi di un diritto che contempla una miriade di condizioni. Più la società diventa complessa e più si tenta di regolarla semplificando. Su questa via, presto, sarà lo scontro. E allora la morte apparirà per quel che è sempre stata. La suprema ninaccia.

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da carmeng Visualizza Messaggio
    Dati i tempi duri che probabilmente ci attendono, senza darlo troppo a vedere l'Europa si prepara al peggio?
    In che senso?

  8. #8
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    Comunque l'impianto di questo Schachtscchneider è alquanto tirato, direi un po' tanto:

    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    [SIZE=4][/I][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=georgia,palatino] La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (la cosiddetta "Costituzione" bocciata in Francia nel 2005, a cui ci riferiremo d'ora in avanti con la sigla CDFUE) permette espressamente nelle "spiegazioni" ai Diritti Fondamentali e nelle sue "definizioni negative" – assorbite nel Trattato di Lisbona – contrariamente all'abolizione della pena di morte vigente in Germania, Austria e altri paesi in conformità con il principio [costituzionale] della dignità dell'uomo, la reintroduzione della pena di morte in caso di guerra o in caso di diretto pericolo di guerra, ma permette anche l'omicidio per reprimere una sommossa o un'insurrezione.
    Premettendo che la pena di morte è illegale in tutta l'UE e non solo in Germania, Austria e "altri paesi", ci sfugge il particolare che la pena di morte in tempo di guerra (di cui peraltro in nessuna parte del trattato si parla di modifiche) è prevista dall'ordinamento di alcuni stati, mentre l'applicazione della violenza armata durante le sommosse è vincolata a una ben precisa condizione che vedremo in seguito.

    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    Le deleghe all'Unione nel campo della politica estera e di sicurezza comune è sufficiente affinché, nell'interesse dell'efficienza delle missioni secondo l'Art. 28 (42) Par. 1 S. 2 e Art. 28b (43) Par. 1 TUE, o anche nell'interesse della difesa, l'introduzione della pena di morte; ad esempio la delega al Consiglio tramite l'Art. 28b (43) Par. 2 S. 1 TUE sulle decisioni riguardanti le missioni, che permette "di stabilire le condizioni generali di attuazione valide" per le missioni stesse. A ciò non partecipano né il Parlamento Europeo né tantomeno i parlamenti nazionali. Una decisione del genere andrebbe valutata in combinazione con l'Art. 2 Par. 2 della CDFUE, con le sue spiegazioni. Inoltre gli stati membri si impegnano con l'Art. 28 (42) Par. 3 Sottopar. 2 S. 1 TUE, "a migliorare progressivamente le proprie capacità militari". Le guerre del passato e del presente dimostrano che la pena di morte ad esempio nel caso di soldati che si rifiutano di eseguire gli ordini, tende a incrementare notevolmente le capacità militari di un esercito. L'efficienza di misure militari può essere incrementata, tra l'altro, per mezzo dell'esecuzione di terroristi e sabotatori o anche presunti tali.
    In sostanza, secondo questo ragionamento, si sarebbe delegato alla non meglio precisata "Unione" la facoltà di decidere se e quando giustificare l'omicidio in caso di sommosse e insurrezioni.

    Ma vediamo cosa dice l'Art. 28 del trattato consolidato:

    Articolo 28
    (ex articolo 14 del TUE)
    1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
    Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consigliorivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie.
    2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
    3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio.
    L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
    4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
    5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.


    Come normale, tutto quanto riguarda le decisioni e le azioni dell'UE lo decide il Consiglio (ovvero agli stati stessi dell'UE), mentre delle eventuali azioni autonome dei singoli stati in casi di emergenza (sempre però, nell'applicazione del paragrafo 1, cioè se e quando gli stati hanno deciso alla radice di agire in gruppo, coordinati nel Consiglio) viene prima possibile informato il Consiglio (ovvero, come ovvio, lo stesso concerto degli stati che hanno deciso l'azione comune).

    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    La prassi dell'Unione di estendere estremamente i testi sui doveri degli stati membri non autorizza ad escludere anche una tale interpretazione, quando la situazione lo comanda o lo consiglia.
    La situzione non può far "comandare" niente dall' "Unione" agli stati, al massimo solo consigliare, perchè qualunque decisione o "prassi" si prenda in considerazione nell'UE deve passare attraverso l'autorizzazione del Consiglio.

    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    Per inciso, il dovere di riarmo di questa prescrizione non è compatibile con il principio pacifista, vincolante, delle costituzioni tedesca (preambolo della Grundgesetz, Art. 1 Par. 2, Art. 26 Par. 1) e austriaca.
    Se qui stessimo parlando addirittura di "doveri di riarmo" e dovessimo estenedere liberamente questo discorso di "principi pacifisti vincolanti" agli altri livelli... Germania e Austria in pratica non potrebbero neanche avere delle forze armate.


    Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania

    Preambolo

    Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo in qualità di membro di eguale diritti di un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge fondamentale.

    I tedeschi nei Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein e Thüringen hanno conseguito l'unità e la libertà della Germania con una libera autodeterminazione.

    La presente Legge fondamentale è perciò valida per l'intero popolo tedesco.


    Articolo 1 [Protezione della dignità umana]

    (1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

    (2) Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

    (3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili.

    _ _ _ _

    Articolo 26 [Divieto di preparare una guerra di aggressione]

    (1) Le azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

    (2) Le armi da guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in commercio soltanto con l'autorizzazione del Governo federale. I particolari sono stabiliti da una legge federale.



    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:

    "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
    a) Per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
    b) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
    c) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
    d) Per reprimere,in modo conforme alla legge, una sommosa o un'insurrezione";
    b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
    "Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...".
    In modo conforme alla legge (dello stato) sia in caso d'insurrezioni che di guerra o imminenza di guerra. Questo articolo esiste perchè gli ordinamenti di alcuni stati prevedono la pena di morte e/o la reazione armata alle insurrezioni (che sono armate e contro lo stato, quindi illegali per principio) per cui si lascia che se vogliono possano continuare a prevederla in questi casi speciali e limitati.

    Citazione Originariamente Scritto da L'Europeo Visualizza Messaggio
    Sommosse o insurrezioni possono essere viste anche in certe dimostrazioni. Secondo il Trattato di Lisbona, l'uso mortale di armi da fuoco in tali situazioni non rappresenta una violazione del diritto alla vita. In guerra si trovano attualmente sia la Germania che l'Austria. Le guerre dell'Unione Europea aumenteranno. Per questo, l'Unione si riarma – anche con il Trattato di Lisbona.
    Qui non si capisce cosa Schachtscchneider voglia dire: che dimostrazioni popolari, anche con le classiche sassaiole, possano essere considerate insurrezioni armate mi pare una stronzata, e qualunque forzatura si possa farci sopra non vedo cosa ci azzecchino con questo la Germania e l'Austria "che si trovano attualmente in guerra" (?)
    Altro mistero sono le "guerre dell'Unione Europea", la quale come organizzazione non ha nessuna competenza decisionale nè operativa in campo militare.

  9. #9
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    Io devo ancora capire che problemi psicologici hanno quelli che protestano contro un eventuale ricorso, in casi estremi e più unici che rari ovviamente, della pena di morte prevista dal Trattato di Lisbona.

    Le forze dell'ordine secondo loro perché hanno armi? E secondo loro perché esistono le forze armate, che si addestrano a eliminare il nemico?

    A questo punto non mi stupirei di sentire qualcuno che protesta perché in un qualche trattato è prevista l'acqua calda.

  10. #10
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    Il trattato di Lisbona in sè non prevede niente di nuovo: semplicemente lascia che siano gli stati a prevedere quello che vogliono nei casi speciali e limitati già previsti dai loro ordinamenti.

 

 
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