Convoco la Commissione Affari Costituzionali del Congresso di Politica Online
Regole v1.1
*** ATTENZIONE *** SI PREGANO GLI ONOREVOLI CONGRESSISTI COMMISSARI DI LEGGERE E COMMENTARE QUESTE MISURE PROVVISORIE (perchè ancora allo studio) SULLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL LORO STESSO INTERESSE E PERCHE' POSSANO ESSERE RIVISTE SE NECESSARIO
Cita:
4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.
Interpretazione che arrischio di questo comma (sperando che venga comoda agli altri presidenti e non sia sbagliata) è la seguente:
Differenti riunioni della Commissione
- sede referente: quando il Congresso di POL chiede un parere alla commissione su una questione ed essa deve consultarsi per riferire
- sede consultiva: quando la commissione stessa su iniziativa di uno dei suoi membri si consulta per decidere quale parere esprimere su una questione nella quale ritiene di intervenire
- sede legislativa: quando la commissione riceve dall'ufficio di presidenza PDL assegnati per la discussione e approvazione
- sede di dibattito sulle comunicazioni del governo: quando la commissione ascolta le indicazioni del Governo da un suo membro in merito alla priorità dei disegni di legge (ad esempio) o altro e discute su di esse
Differenti funzioni della Commissione
- funzione di indirizzo: il Presidente la commissione ha il dovere di comunicare pubblicamente e fedelmente le decisioni assunte dalla commissione in fase consultiva
- funzione di controllo: il Presidente si fa portavoce della Commissione in Congresso in merito ad atti ad esso inviati o richiesti dalla Commissione sulla base delle deliberazioni della Commissione stessa assunte in sede consultiva.
- funzione di informazione: la Commissione con deliberazione ha il potere di audire chiunque sia necessario all'acquisizione di informazioni di rilevante interesse per la propria competenza, in ogni tipo di riunione, e di rappresentare nella persona del suo Presidente ad ogni altra istituzione le informazioni rilevanti per gli Affari Costituzionali
Cita:
Articolo 12
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone
l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; può convocare qualora lo ritenga opportuno i rappresentanti designati dai Gruppi.
2.In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
quindi il presidente ha i seguenti compiti:- Rappresentazione: il Presidente deve riferire fedelmente le decisioni prese dalla commissione
- Presidenza: il Presidente presiede l'assemblea, concede e toglie la parola assicurando a tutti i componenti pari opportunità di espressione, apre o chiude i lavori, ed è il primo interprete delle leggi che ne regolano il funzionamento
- Convocazione: il Presidente convoca la commissione e ne forma l'ordine del giorno secondo le esigenze
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Annuncio le modalità operative che intendo seguire come Presidente di questa Commissione e che sono state discusse con l'On. Centro-Laico le quali andranno ovviamente seguite anche da chi dovesse essere il più anziano in mia assenza
N.B. Premetto che - le disposizioni di legge presenti sono vaghe, poco dettagliate, poco specifiche e molto programmatiche
- ci sono poche disposizioni applicabili perchè la funzione delle commissioni non è quella del congresso ma è diversa e ausiliaria e nella legge mancano rinvii e spiegazioni chiare di essa
- ci sono molte funzioni da assolvere fra le quali la legislativa è la più seria e va annunciata almeno indicativamente prima a livello procedurale
quindi mi rifarò alle seguenti regole di buon senso, democrazia ed efficienza, l'eventuale compatibilità o no di esse con le quasi inesistenti regole per gestire le commissioni del regolamento la valuteranno oltre a me il presidente del congresso con cui ho discusso queste regole e la Giunta per il Regolamento che detiene il potere di interpretare in modo vincolante la matassa ingarbugliata in questione in un modo diverso dal mio e che anzi è invitata a farlo lei stessa
PRINCIPI
- la riunione della commissione sarà aperta 24 ore dopo il post di convocazione
- sarà data comunicazione via pvt della convocazione all'atto della stessa
- la commissione non è un fine ma un mezzo, quindi deve lavorare in termini tali da aiutare i lavori del Congresso, non come meccanismo di ostruzionismo
- saranno accorpati tutti gli emendamenti differenti solo nella formulazione linguistica e identici pienamente nella sostanza
- sarà dichiarato inammissibile ogni emendamento contraddittorio (intendo: Emo comma1 dice "a" Emo comma2 dice "b" dove "a" non può stare assieme a "b" proveniente dallo stesso congressista) lasciando ovviamente facoltà di correggere l'emendamento tempestivamente al congressista
- riunioni molto estese (fino a sei giorni) saranno considerate come un caso estremo legato alla dimensione dei dibattiti effettivamente da svolgere, cercando sempre di far rientrare entro un totale contenuto di giorni i lavori della commissione.
- i tempi della discussione e votazione devono essere congrui con il diritto di ognuno di dire quel che ritiene opportuno e proporre quel che ritiene migliore, questo non vuol dire che si deve sprecare del tempo
- la fase di discussione avrà durata variabile secondo le dimensioni della questione da analizzare e soprattutto del numero di ordini del giorno da analizzare
- i tempi medi indicativi della discussione sono un minimo di 48 ore ed un massimo di 96 ore.
- la fase di votazione durerà 48 o 96 ore, secondo se in fase singola o divisa in due
- dobbiamo anticipare e snellire il lavoro del congresso migliorando le proposte di legge, quindi il diritto di emendamento e la procedura di approvazione vanno resi funzionali al massimo senza pregiudicare la coerenza dei testi
- (diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione nella quantità e con il contenuto preferito
- (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento Ronnie 1/25" significa "emendamento di Ronnie all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione
- (votazione per fasi) in presenza di emendamenti preclusivi, da analizzare parallelamente, la votazione fra uno o più testi emendati dalla commissione ed il testo originario avrà luogo in una seconda fase della votazione
- (prima fase) vengono posti in votazione per 24 ore tutti gli emendamenti, a maggioranza semplice, avendo cura di indicare le preclusioni degli uni rispetto agli altri. In assenza di emendamenti preclusivi si porrà in votazione anche il testo originario della proposta e si applicheranno i criteri di cui ai commi 5 e 6 articolo 18 Reg.Congr. votando per 48 ore.
- (emendamento preclusivo) se un emendamento è contraddittorio con un altro emendamento e i due risultano entrambi approvati essi potranno giungere alla seconda fase di votazione come alternativi preclusivi
- (subemendamento) se due o più emendamenti non alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione degli emendamenti, compiuta dal Presidente, nel rispetto delle preclusioni
- (preclusione) se due o più emendamenti alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione solo fra gli emendamenti tra loro non contraddittori ed avrà quindi un numero di versioni coincidente con il numero di emendamenti preclusivi approvati ognuna integrata con tutti gli emendamenti approvati non contraddittori con essa
- (seconda fase) sono posti in votazione per 24 ore tutti i testi derivanti dall'applicazione della preclusività e dall'integrazione degli emendamenti rispetto al testo originario della proposta, la votazione seguirà i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Reg. Congr. quivi riportato: Cita:
5. Qualora vengano approvati sia il Progetto di legge originario sia quella emendato, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate prevarrà la legge emendata il cui emendamento è stato presentato per primo.
la data dell'emendamento preclusivo padre della versione alternativa fa fede quanto all'ultima parte. - (invio al congresso) sono comunicati all'Ufficio di Presidenza gli esiti delle votazioni e l'approvazione o il respingimento di ogni proposta di legge sul tavolo della commissione e le eventuali modifiche intervenute
N.B. quanto detto è indicativo e potrebbe rivelarsi non completo, comunque per qualsiasi atto in materia di emendamenti potrà essere chiesta spiegazione maggiore e fatta segnalazione al Presidente del Congresso da chi ritenesse di aver subito un torto. Questa Presidenza si adeguerà alle conseguenti decisioni del Presidente del Congresso.
On. Ronnie
Presidente Commissione Affari Costituzionali