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    Liberaldemocratico
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    Predefinito **Riunione Ufficio di Presidenza**

    Convoco immediatamente l'ufficio di Presidenza del Congresso per assegnare alla Giunta Regolamento i seguenti PDL di revisione:
    --------------------------------------------------------------------------
    Proposta di Legge di Revisione del Regolamento Congressuale


    Articolo 1



    gli articoli 11, 12, 13 del Regolamento Congressuale sono sostituiti dai seguenti (le sottolineature indicano le aggiunte, in rosso le abrogazioni):

    "Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca, con preavviso di 24 ore e comunicazione via pvt ai membri, ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
    2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice
    assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica
    3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    Articolo 12
    1. Il Presidente della Commissione la rappresenta riferendone fedelmente le posizioni in ogni sede istituzionale, la convoca formandone l'ordine del giorno, con preavviso di 24 ore e comunicazione con pvt, ne presiede le sedute ed è, sentendo in questo il Presidente del Congresso, primo interprete delle regole che la riguardano; può convocare qualora lo ritenga opportuno i capigruppo della commissione, e, in audizione (interrogazioni dei commissari su un tema) personalità esterne su proposta di due commissari; dispone la durata delle singole fasi di discussione e votazione, con un minimo di 48 ore per ognuna, entro un limite di 168 ore totali di riunione della Commissione.
    2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
    3. Il Presidente della Commissione, salvo opposizione del Presidente del Congresso o correzione dell'emendamento da parte del presentatore, tutela il buon andamento dei lavori dichiarando inammissibile qualsiasi emendamento internamente contraddittorio e accorpando tutti quegli emendamenti differenti solamente nella formulazione linguistica e non nel contenuto normativo.

    Articolo 13
    1. Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su
    I. Affari Costituzionali
    II. Autonomie
    III. Legge e Corpo elettorale
    2.Il Presidente del Congresso può specificare ulteriormente, sentito il Presidente della commissione, in qualsiasi momento, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
    3.Il Congresso può sempre procedere a maggioranza qualificata dei 3/5 alla costituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3, dotate di competenza esclusivamente su questioni ulteriori o particolari rispetto alle competenze delle Commissioni permanenti.
    4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea su richiesta a maggioranza semplice dell'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su questioni di funzionamento interno della commissione o inerenti i rapporti della commissione con altri organi; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere esternazioni ufficiali del Governo riguardanti materie di sua competenza nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo sull'iter degli atti di sua competenza e di
    informazionestudio delle problematiche generali di sua competenza.
    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni." Il Presidente del Congresso assegna i disegni di legge alle commissioni, salvo opposizione di uno dei vicepresidenti e convocazione di un Ufficio di Presidenza al fine di decidere dell'assegnazione.
    6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari."
    Articolo 2



    E' aggiunto l'articolo 13-bis nella formulazione seguente:

    "Art 13-bis
    1. ( diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione in sede legislativa, nella quantità e con il contenuto preferito.
    2. (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento tizio 1/25" significa "emendamento di tizio all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione
    3. (votazione per fasi) in presenza di emendamenti preclusivi, da analizzare parallelamente, la votazione fra uno o più testi emendati dalla commissione ed il testo originario avrà luogo in una seconda fase della votazione
    4. (prima fase) vengono posti in votazione tutti gli emendamenti, a maggioranza semplice, avendo cura di indicare le preclusioni degli uni rispetto agli altri. In assenza di emendamenti preclusivi si porrà in votazione anche il testo originario della proposta e si applicheranno i criteri di cui ai commi 5 e 6 articolo 18 Reg.Congr.
    5. (emendamento preclusivo) se un emendamento è contraddittorio con un altro emendamento e i due risultano entrambi approvati essi potranno giungere alla seconda fase di votazione come alternativi preclusivi
    6. (subemendamento) se due o più emendamenti non alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione degli emendamenti, compiuta dal Presidente, nel rispetto delle preclusioni
    7. (preclusione) se due o più emendamenti alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione solo fra gli emendamenti tra loro non contraddittori ed avrà quindi un numero di versioni coincidente con il numero di emendamenti preclusivi approvati ognuna integrata con tutti gli emendamenti approvati non contraddittori con essa
    8. (seconda fase) sono posti in votazione tutti i testi derivanti dall'applicazione della preclusività e dall'integrazione degli emendamenti rispetto al testo originario della proposta, la votazione seguirà i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Reg. Congr.; la data dell'emendamento preclusivo padre della versione alternativa fa fede quanto all'ultima parte.
    9. (invio al congresso) sono comunicati all'Ufficio di Presidenza gli esiti delle votazioni e l'approvazione o il respingimento di ogni proposta di legge sul tavolo della commissione e le eventuali modifiche intervenute
    10. (garanzia) per ogni controversia sulle qualificazioni degli emendamenti spetta al Presidente del Congresso su richiesta del proponente l'emendamento il diritto di mutare gli atti del Presidente della Commissione se errati"

    Articolo 3



    il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    "1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. L'orario di apertura della seduta è fissato a 24 ore dopo la convocazione. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea."
    http://www.politicaonline.net/forum/...22&postcount=8
    --------------------------------------------------------------


    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo unico.

    All'articolo 9 comma 5 del regolamento congressuale è aggiunto il seguente testo: "Ogni congressista può presentare modifiche al Regolamento Congressuale da sottoporre alla Giunta per il regolamento tramite pubblicazione della proposta nel 3d ufficiale delle proposte di legge e sollevare questioni interpretative sul regolamento tramite richiesta su apposito 3d aperto dal Presidente della Giunta."

    http://www.politicaonline.net/forum/...4&postcount=13
    --------------------------------------------------------------------------


    Progetto di legge di Revisione del Regolamento del Congresso
    disposizioni attuative dell'articolo 27-bis


    Articolo 1

    Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "4. Le mozioni non ancora poste in votazione al termine di ogni legislatura saranno poste in votazione nella successiva senza ulteriori formalità."

    Articolo 2

    L'articolo 19 è integralmente sostituito dal seguente:
    "Articolo 19

    1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*.
    2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale, comunitaria ed internazionale che siano di attualità presente o futura, non vale ad aggirare tale limitazione qualsivoglia riferimento al sentore popolare presente e/o futuro in merito a qualsiasi avvenimento risalente nel tempo od alle sue conseguenze, è parimenti proibito ogni ricorso ad espedienti analoghi.
    3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
    4. Requisiti per la presentabilità della mozione sono:
    a) il rispetto della formula schematica di Mozione esemplificata come segue:
    Il congresso di POL Visto ...(premesse sintetiche)... Considerato ...(spiegazione completa)... Dichiara ...(deliberato sintetico) Firmato (elenco firmatari)
    b) l'allegare un sufficiente numero di firme secondo due possibili criteri alternativi
    - firma di 1 congressista e 20 forumisti con almeno 500 post
    - firma di 30 forumisti con almeno 500 post
    c) la non contraddittorietà manifesta del contenuto della mozione
    d) l'assenza di errori (ortografia, grammatica) nel testo
    e) l'assenza di contraddizioni con il regolamento di POL o i principi assiologici fondamentali della Costituzione di Camera
    5. la mozione presentata senza la firma di almeno un congressista non è emendabile."

    Articolo 3

    All'articolo 21 è soppressa la parola "italiana".

    Articolo 4

    All'articolo 7 è aggiunto il comma 4 seguente: "4. L'Ufficio di Presidenza esercita obbligatoriamente il potere di ammettere le mozioni in via preventiva rispetto alla loro messa all'ordine del giorno in Congresso garantendo il rispetto dei requisiti dell'articolo 19 comma 4.
    --------------------------------------------------------------------------
    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo 1.

    L'articolo 11 del regolamento congressuale è modificato come segue:

    Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca ciascuna Commissione permanente per la
    propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente

    2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica.

    3. Il Presidente può essere destituito dalla sua carica attraverso mozione di sfiducia. La mozione può essere presentata da minimo 3 commissari.

    4. Nel momento in cui la mozione viene depositata secondo i criteri di legge, la Presidenza della commissione è obbligata a porla all'ordine del giorno con priorità assoluta rispetto ad altri eventuali ordini del giorno calendarizzati.

    5.La mozione di sfiducia per essere approvata necessita della maggioranza assoluta. Qualora la mozione dovesse essere approvata e il Presidente destituito , le funzioni vengono acqisite dal commissario di maggiore età forumistica ,che provvederà all'immediata convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente.

    6. Non può essere presentata una mozione di sfiducia ,nei confronti della Presidenza della commissione , prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione di una precedente mozione.

    7. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    --------------------------------------------------------------------------------------
    PDL Modifica Regolamento del Congresso

    Il comma 5 dell'Art. 13 del Regolamento del Congresso è così modificato:


    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni attraverso votazione in un 3d Pubblico denominato "Riunione Ufficio di Presidenza".I disegni di Legge vengono assegnati alle Commissioni se nella votazione i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari.Qualora i Vicepresidenti non si presentino alla Riunione dell'Ufficio di Presidenza o qualora non manifestino l'intenzione di votare entro 72 ore dall'apertura del 3d, il Presidente del Congresso è ugualmente autorizzato ad assegnare i disegni di legge alle Commissioni.

    --------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------
    Inoltre chiedo ai 2 vicepresidenti di assegnare i seguenti PDL alla Commissione Affari Costituzionali:


    Pdl Costituzionale n°2
    Regolamentazione Mozioni

    Articolo unico

    Nella Costituzione di POL è inserito l'articolo 27-bis come segue:

    "Art. 27-bis

    1. Il Congresso di Politica Online esprime le sue posizioni circa temi di attualità esterni al forum camera tramite lo strumento della Mozione.
    2. L'iniziativa legislativa, il procedimento di approvazione, le modalità di pubblicazione, il termine di validità ed ogni altra disposizione necessaria ed opportuna a garantire Mozioni serie, meditate, coerenti fra loro ed in numero tale da non ridurre l'efficienza operativa del Congresso sono rimesse al Regolamento del Congresso.
    3. L'eventuale modalità di diffusione mediatica esterna al forum Camera delle Mozioni approvate dal Congresso di POL è regolabile con legge ordinaria nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Congressuale."


    Disposizione transitoria



    gli articoli 7, 16, 17, 18, 19, 21 del Regolamento Congressuale sono sospesi fino all'emanazione di una disciplina organica delle mozioni in attuazione della presente legge

    --------------------------------------------------------------------------

    PDL Costituzionale di conferimento di un'onoreficenza straordinaria all'ex-Presidente Brunik

    Onorevoli colleghi! In questi periodi turbolenti e di crisi per Camera è nell'esempio dei Padri della Patria che bisogna trovare la forza per il futuro.
    Ecco perchè la figura più eminente nonchè mitico fondatore di questa Repubblica e suo primo Presidente, il Presidente Buono Brunik, merita di avere il posto che gli spetta nel Pantheon della Repubblica di POL, e questo è l'intento di questa legge.


    Art. 1

    Al forumista denominato Brunik è concesso a vita il titolo onorifico di "Eterno Presidente Buono di POL".


    Art. 2

    In ragione di questo titolo, chiunque si riferirà al Presidente Brunik su qualsiasi forum di POL dovrà premettere al suo nome "Sua Altezza Reale" (abbreviabile in S.A.R.).


    Art. 3

    Il titolo di "Eterno Presidente Buono di POL" garantisce al suo titolare la sanctitas consolare. Chiunque insulti, dileggi, sbeffeggi o comunque manchi di rispetto al Brunik si macchierà del reato di lesa maestà, punibile con un periodo di sospensione.
    --------------------------------------------------------------------------


    Ritengo fondamentale l'assegnazione di questi PDL alle relative commissioni, pertanto auspico una pronta e veloce risposta dei 2 vicepresidenti del Congresso perchè dobbiamo accelerare i lavori per poi iniziare, a strumenti limati, a discutere le proposte costituzionali serie.

    On.centro-laico
    Presidente del Congresso

  2. #2
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    uppp!!!

  3. #3
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    La posizione di BNI è che approviamo il passaggio alla giunta per il regolmanto e alla
    commissione costituzionale tutti i PDL tranne quello per il riconoscimento del titolo a Brunik
    che non approviamo e non riteniamo degno di essere discusso.
    NIHIL DIFFICILE VOLENTI

  4. #4
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    Anche quello su Brunik secondo me deve passare dalla Commissione di competenza, poi starà a loro giudicarlo.

  5. #5
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    Predefinito

    assegno alla Giunta Regolamento i seguenti PDL di revisione:
    --------------------------------------------------------------------------
    Proposta di Legge di Revisione del Regolamento Congressuale



    Articolo 1




    gli articoli 11, 12, 13 del Regolamento Congressuale sono sostituiti dai seguenti (le sottolineature indicano le aggiunte, in rosso le abrogazioni):


    "Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca, con preavviso di 24 ore e comunicazione via pvt ai membri, ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
    2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice
    assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica
    3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    Articolo 12
    1. Il Presidente della Commissione la rappresenta riferendone fedelmente le posizioni in ogni sede istituzionale, la convoca formandone l'ordine del giorno, con preavviso di 24 ore e comunicazione con pvt, ne presiede le sedute ed è, sentendo in questo il Presidente del Congresso, primo interprete delle regole che la riguardano; può convocare qualora lo ritenga opportuno i capigruppo della commissione, e, in audizione (interrogazioni dei commissari su un tema) personalità esterne su proposta di due commissari; dispone la durata delle singole fasi di discussione e votazione, con un minimo di 48 ore per ognuna, entro un limite di 168 ore totali di riunione della Commissione.
    2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
    3. Il Presidente della Commissione, salvo opposizione del Presidente del Congresso o correzione dell'emendamento da parte del presentatore, tutela il buon andamento dei lavori dichiarando inammissibile qualsiasi emendamento internamente contraddittorio e accorpando tutti quegli emendamenti differenti solamente nella formulazione linguistica e non nel contenuto normativo.

    Articolo 13
    1. Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su
    I. Affari Costituzionali
    II. Autonomie
    III. Legge e Corpo elettorale
    2.Il Presidente del Congresso può specificare ulteriormente, sentito il Presidente della commissione, in qualsiasi momento, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
    3.Il Congresso può sempre procedere a maggioranza qualificata dei 3/5 alla costituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3, dotate di competenza esclusivamente su questioni ulteriori o particolari rispetto alle competenze delle Commissioni permanenti.
    4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea su richiesta a maggioranza semplice dell'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su questioni di funzionamento interno della commissione o inerenti i rapporti della commissione con altri organi; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere esternazioni ufficiali del Governo riguardanti materie di sua competenza nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo sull'iter degli atti di sua competenza e di
    informazionestudio delle problematiche generali di sua competenza.
    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni." Il Presidente del Congresso assegna i disegni di legge alle commissioni, salvo opposizione di uno dei vicepresidenti e convocazione di un Ufficio di Presidenza al fine di decidere dell'assegnazione.
    6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari."
    Articolo 2





    E' aggiunto l'articolo 13-bis nella formulazione seguente:

    "Art 13-bis
    1. ( diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione in sede legislativa, nella quantità e con il contenuto preferito.
    2. (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento tizio 1/25" significa "emendamento di tizio all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione
    3. (votazione per fasi) in presenza di emendamenti preclusivi, da analizzare parallelamente, la votazione fra uno o più testi emendati dalla commissione ed il testo originario avrà luogo in una seconda fase della votazione
    4. (prima fase) vengono posti in votazione tutti gli emendamenti, a maggioranza semplice, avendo cura di indicare le preclusioni degli uni rispetto agli altri. In assenza di emendamenti preclusivi si porrà in votazione anche il testo originario della proposta e si applicheranno i criteri di cui ai commi 5 e 6 articolo 18 Reg.Congr.
    5. (emendamento preclusivo) se un emendamento è contraddittorio con un altro emendamento e i due risultano entrambi approvati essi potranno giungere alla seconda fase di votazione come alternativi preclusivi
    6. (subemendamento) se due o più emendamenti non alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione degli emendamenti, compiuta dal Presidente, nel rispetto delle preclusioni
    7. (preclusione) se due o più emendamenti alternativi preclusivi risultano entrambi approvati in prima fase il testo licenziato dalla commissione per la seconda fase di voto sarà il risultato dell'integrazione solo fra gli emendamenti tra loro non contraddittori ed avrà quindi un numero di versioni coincidente con il numero di emendamenti preclusivi approvati ognuna integrata con tutti gli emendamenti approvati non contraddittori con essa
    8. (seconda fase) sono posti in votazione tutti i testi derivanti dall'applicazione della preclusività e dall'integrazione degli emendamenti rispetto al testo originario della proposta, la votazione seguirà i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Reg. Congr.; la data dell'emendamento preclusivo padre della versione alternativa fa fede quanto all'ultima parte.
    9. (invio al congresso) sono comunicati all'Ufficio di Presidenza gli esiti delle votazioni e l'approvazione o il respingimento di ogni proposta di legge sul tavolo della commissione e le eventuali modifiche intervenute
    10. (garanzia) per ogni controversia sulle qualificazioni degli emendamenti spetta al Presidente del Congresso su richiesta del proponente l'emendamento il diritto di mutare gli atti del Presidente della Commissione se errati"

    Articolo 3




    il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    "1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. L'orario di apertura della seduta è fissato a 24 ore dopo la convocazione. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea."
    http://www.politicaonline.net/forum/...22&postcount=8
    --------------------------------------------------------------


    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo unico.

    All'articolo 9 comma 5 del regolamento congressuale è aggiunto il seguente testo: "Ogni congressista può presentare modifiche al Regolamento Congressuale da sottoporre alla Giunta per il regolamento tramite pubblicazione della proposta nel 3d ufficiale delle proposte di legge e sollevare questioni interpretative sul regolamento tramite richiesta su apposito 3d aperto dal Presidente della Giunta."

    http://www.politicaonline.net/forum/...4&postcount=13
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    Progetto di legge di Revisione del Regolamento del Congresso
    disposizioni attuative dell'articolo 27-bis


    Articolo 1

    Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "4. Le mozioni non ancora poste in votazione al termine di ogni legislatura saranno poste in votazione nella successiva senza ulteriori formalità."

    Articolo 2

    L'articolo 19 è integralmente sostituito dal seguente:
    "Articolo 19

    1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*.
    2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale, comunitaria ed internazionale che siano di attualità presente o futura, non vale ad aggirare tale limitazione qualsivoglia riferimento al sentore popolare presente e/o futuro in merito a qualsiasi avvenimento risalente nel tempo od alle sue conseguenze, è parimenti proibito ogni ricorso ad espedienti analoghi.
    3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
    4. Requisiti per la presentabilità della mozione sono:
    a) il rispetto della formula schematica di Mozione esemplificata come segue:
    Il congresso di POL Visto ...(premesse sintetiche)... Considerato ...(spiegazione completa)... Dichiara ...(deliberato sintetico) Firmato (elenco firmatari)
    b) l'allegare un sufficiente numero di firme secondo due possibili criteri alternativi
    - firma di 1 congressista e 20 forumisti con almeno 500 post
    - firma di 30 forumisti con almeno 500 post
    c) la non contraddittorietà manifesta del contenuto della mozione
    d) l'assenza di errori (ortografia, grammatica) nel testo
    e) l'assenza di contraddizioni con il regolamento di POL o i principi assiologici fondamentali della Costituzione di Camera
    5. la mozione presentata senza la firma di almeno un congressista non è emendabile."

    Articolo 3

    All'articolo 21 è soppressa la parola "italiana".

    Articolo 4

    All'articolo 7 è aggiunto il comma 4 seguente: "4. L'Ufficio di Presidenza esercita obbligatoriamente il potere di ammettere le mozioni in via preventiva rispetto alla loro messa all'ordine del giorno in Congresso garantendo il rispetto dei requisiti dell'articolo 19 comma 4.
    --------------------------------------------------------------------------
    Proposta di Legge di revisione del Regolamento Congressuale

    Articolo 1.

    L'articolo 11 del regolamento congressuale è modificato come segue:

    Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca ciascuna Commissione permanente per la
    propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente

    2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica.

    3. Il Presidente può essere destituito dalla sua carica attraverso mozione di sfiducia. La mozione può essere presentata da minimo 3 commissari.

    4. Nel momento in cui la mozione viene depositata secondo i criteri di legge, la Presidenza della commissione è obbligata a porla all'ordine del giorno con priorità assoluta rispetto ad altri eventuali ordini del giorno calendarizzati.

    5.La mozione di sfiducia per essere approvata necessita della maggioranza assoluta. Qualora la mozione dovesse essere approvata e il Presidente destituito , le funzioni vengono acqisite dal commissario di maggiore età forumistica ,che provvederà all'immediata convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente.

    6. Non può essere presentata una mozione di sfiducia ,nei confronti della Presidenza della commissione , prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione di una precedente mozione.

    7. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    --------------------------------------------------------------------------------------
    PDL Modifica Regolamento del Congresso

    Il comma 5 dell'Art. 13 del Regolamento del Congresso è così modificato:


    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso assegna i disegni di legge alle Commissioni attraverso votazione in un 3d Pubblico denominato "Riunione Ufficio di Presidenza".I disegni di Legge vengono assegnati alle Commissioni se nella votazione i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari.Qualora i Vicepresidenti non si presentino alla Riunione dell'Ufficio di Presidenza o qualora non manifestino l'intenzione di votare entro 72 ore dall'apertura del 3d, il Presidente del Congresso è ugualmente autorizzato ad assegnare i disegni di legge alle Commissioni.

    --------------------------------------------------------------------------

    ON. centro-laico
    Presidente del Congresso

  6. #6
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    Predefinito

    assegno i seguenti PDL alla Commissione Affari Costituzionali:


    Pdl Costituzionale n°2
    Regolamentazione Mozioni

    Articolo unico

    Nella Costituzione di POL è inserito l'articolo 27-bis come segue:

    "Art. 27-bis

    1. Il Congresso di Politica Online esprime le sue posizioni circa temi di attualità esterni al forum camera tramite lo strumento della Mozione.
    2. L'iniziativa legislativa, il procedimento di approvazione, le modalità di pubblicazione, il termine di validità ed ogni altra disposizione necessaria ed opportuna a garantire Mozioni serie, meditate, coerenti fra loro ed in numero tale da non ridurre l'efficienza operativa del Congresso sono rimesse al Regolamento del Congresso.
    3. L'eventuale modalità di diffusione mediatica esterna al forum Camera delle Mozioni approvate dal Congresso di POL è regolabile con legge ordinaria nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Congressuale."



    Disposizione transitoria




    gli articoli 7, 16, 17, 18, 19, 21 del Regolamento Congressuale sono sospesi fino all'emanazione di una disciplina organica delle mozioni in attuazione della presente legge


    on.centro-laico
    Presidente del COngresso

 

 

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