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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Archivio emendamenti Affari Cost.

    3d di presentazione e raccolta emendamenti

    1. (diritto) ogni commissario potrà presentare emendamenti modificativi su ogni proposta all'ordine del giorno della commissione nella quantità e con il contenuto preferito
    2. (forma) ogni emendamento dovrà avere lo stesso formato estetico e una numerazione convenzionale come nell'esempio (es. "Emendamento Ronnie 1/25" significa "emendamento di Ronnie all'ordine del giorno numero 1 all'articolo 25", in caso di più articoli citarli tutti separati da trattino) ed essere presentato su un apposito 3d permanente da tenere sgombro chiamato "archivio emendamenti commissione affari costituzionali" e richiamato con link negli interventi su esso in commissione
    Su questo 3d i membri della commissione possono proporre emendamenti nelle forme sopra indicate.

    Ronnie
    Pres. Commissione Affari Costituzionali
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito

    Emendamento Ronnie-C@scista 1/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

    il testo

    7) Proposta di Legge Costituzionale n°1
    Disposizioni sulla convocazione di una Assemblea Costituente

    è modificato come segue


    Titolo I
    Disposizioni per la Formazione dell'Assemblea Costituente

    Articolo 1
    finalità e spirito della Costituente

    Il Congresso di POL per i fini della presente legge assume il nome di Assemblea Costituente con la finalità di redigere ed approvare una Costituzione che rinnovi l'ordinamento giuridico della Comunità di Politica Online ed ogni altro atto immediatamente necessario per la sua operatività nel termine stabilito dalla presente legge, tramite la discussione e votazione del numero di progetti che si riterrà opportuno proporre e con l'uso pieno della disponibilità del numero di giorni che all'uopo saranno necessari e della serenità politica necessaria al compito garantita dalla presente Legge Costituzionale.

    Articolo 2
    composizione dell'Assemblea

    L'Assemblea Costituente si compone dei membri del Congresso di Politica Online in carica alla data di approvazione della presente e di personalità esterne all'Assemblea determinate nei limiti e dotate dei poteri previsti dalla presente.
    L'Assemblea è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.

    Articolo 3
    delle personalità esterne all'Assemblea

    Le personalità esterne al Congresso di Politica Online membri della Costituente acquisiscono il titolo di Senatori Costituenti.
    I Senatori Costituenti agiscono senza vincolo di mandato ed individualmente di fronte esclusivamente alla loro coscienza, non possono aderire a gruppi in Assemblea Costituente.
    E' di diritto Senatore Costituente colui che ha ricoperto nelle passate tre legislature una delle seguenti cariche: Presidente di Politica Online, Giudice della Corte Costituzionale.
    E' per merito Senatore Costituente colui che riceve con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea Costituente su proposta di un membro della stessa l'incarico di Senatore Costituente per l'alta competenza o i meriti dimostrati nella vita quotidiana passata della Comunità di Politica Online.
    La cessazione dall'incarico di Senatore Costituente non determina sostituzione obbligatoria e non annulla le proposte presentate dai Senatori Costituenti cessati dall'incarico.

    Articolo 4
    dell'Ufficio di Presidenza

    L'ufficio di Presidenza del Congresso di POL assume il nome di Ufficio di Presidenza della Costituente e può allargarsi alla Corte Costituzionale nei casi previsti da questa legge.

    Articolo 5
    della Giunta per il Regolamento

    La Giunta per il Regolamento mantiene il suo nome e la sua funzione nei limiti delle attribuzioni della presente legge all'Ufficio di Presidenza del congresso.
    La Giunta per il Regolamento è mutata nella composizione, avendo da 7 a 11 membri secondo proporzionalità.
    La Giunta per il Regolamento perde il potere di interpretazione vincolante circa il Regolamento Congressuale, trasferito all'Ufficio Allargato di Presidenza.

    Articolo 6
    dei poteri interpretativi e giurisdizionali dell'Ufficio allargato di Presidenza

    L'Ufficio di Presidenza riunito insieme alla Corte Costituzionale esercita a maggioranza semplice il potere di interpretazione vincolante per tutta la Comunità di POL delle disposizioni della presente legge e del Regolamento del Congresso e di ogni conseguenza giuridica derivante da essa stessa o dal combinato disposto di essa ed altre disposizioni dell'Ordinamento per i fini propri della Costituente. L'Ufficio di Presidenza decide -secondo criteri di equità, speditezza dei lavori e rispetto dei diritti dei membri- ogni controversia su qualsiasi atto interno alla Costituente adottato dai Presidenti, sollevata dai Deputati o presentata all'attenzione dell'Ufficio allargato dallo stesso Presidente dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio in questa composizione sono insindacabili, immediatamente esecutive e possono avere valore retroattivo e costitutivo di effetti giuridici. La Presidenza dell'Ufficio allargato spetta al Presidente della Corte Costituzionale.

    Articolo 7
    delle sanzioni per l'Ufficio di Presidenza e della sua cessazione dall'incarico

    La sospensione amministrativa del nickname è causa di cessazione immediata dalla carica di Presidente o VicePresidente, così come le dimissioni comunicate in aula.
    In caso di cessazione dall'incarico di Presidente o Vicepresidente si ripete la procedura di elezione del membro mancante dell'ufficio.

    Articolo 8
    dei poteri speciali dei Congressisti e Senatori Costituenti

    I poteri dei membri Costituenti in relazione alle proposte di legge Costituzionali sono così articolati:
    a) è competenza esclusiva dei Congressisti Costituenti il voto. L'astensione è considerata contrarietà, salvo che si dichiari di non voler contribuire alla formazione del quorum dei votanti e si autorizzi a non conteggiare la propria presenza al momento del voto l'Ufficio di Presidenza della Costituente.
    b) è competenza esclusiva dei Congressisti e dei Senatori Costituenti: la presentazione di Progetti Costituzionali articolati e di emendamenti a Progetti esistenti.
    c) è competenza esclusiva dei Congressisti e Senatori Costituenti la presentazione di richieste di interpretazione della legge all'Ufficio di Presidenza, di adozione di atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza, di ricorsi all'Ufficio di Presidenza nella composizione allargata ai membri della Corte Costituzionale.

    Articolo 9
    potere di revisione

    L'articolo 52 della Costituzione di POL è sospeso.
    L'Assemblea Costituente è organo titolare del potere di legislazione Costituzionale e può esercitarlo in due modalità.
    E' in sua facoltà, tramite lo strumento legislativo del Progetto Costituzionale, alterare o sostituire l'intero Ordinamento Giuridico Costituzionale di Politica Online senza la necessità di sottoposizione al voto popolare o firma Presidenziale della sua deliberazione.
    L'assemblea può esercitare questo potere nei limiti dell'art. 11 e 12 della presente.

    E' anche in facoltà dell'Assemblea, con il differente strumento della Legge di Revisione, rivedere parti della Costituzione vigente o di questa Legge Costituzionale prima del termine della Costituente.
    L'esercizio di questo potere richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea e la firma del Presidente di POL.

    Articolo 10
    dell'Iter Costituente in Commissione

    La Commissione Affari Costituzionali assume competenza esclusiva sul corpo elettorale.
    La Commissione Affari Costituzionali esamina preventivamente qualsiasi emendamento o progetto proposto e rilascia parere su ogni modifica avvenuta in aula dei testi di Progetti Costituzionali

    Articolo 11
    dell'approvazione ordinaria dei Progetti Costituzionali

    L'approvazione ordinaria a maggioranza semplice dei Progetti Costituzionali non è definitiva.
    Il Progetto Costituzionale approvato a maggioranza semplice sarà posto in votazione al termine della Costituente secondo le procedure di cui all'articolo 12 in modo concorrente con ogni altro Progetto fino ad allora approvato.
    Con voto a maggioranza qualificata dei 3/5 su proposta di due membri della costituente l'Assemblea può prendere nuovamente in esame un Progetto già approvato.


    Articolo 12
    dell'approvazione definitiva dei Progetti Costituzionali

    L'Assemblea Costituente otto giorni prima della scadenza del suo mandato inizia le procedure di votazione dei Progetti Costituzionali precedentemente approvati.
    Essi sono posti in votazione simultanea ed alternativa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
    Il Progetto Costituente che riceve il maggiore numero di voti oltre i 2/3 della Costituente è approvato, a parità di voti risulta approvato il Progetto Costituente approvato prima nella sua via ordinaria, a parità di data di approvazione ordinaria prevarrà il Progetto il cui testo in forma definitiva sia stato presentato per primo rispetto all'altro.

    Titolo III
    Stato giuridico, garanzie e mandato dell'Assemblea Costituente

    Articolo 13
    garanzie di indipendenza

    L'Assemblea Costituente è organo indipendente e sovrano, non risponde alla Presidenza di Politica Online ed è esclusa con la presente legge dal potere di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale di cui all'articolo 7 della Costituzione di POL.
    L'Assemblea Costituente è organo autonomo, nessun atto di alcun membro della Costituente nell'esercizio delle sue funzioni derivanti da questa legge potrà essere anche solamente preso in considerazione per qualsiasi tipologia di ricorso finalizzato al giudizio di fronte alla Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso inerente l'Assemblea Costituente è manifestamente inammissibile per la Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso all'Ufficio di Presidenza della Costituente presentato da altri che un Deputato o Senatore della Costituente medesima è manifestamente inammissibile per esso.
    L'unico tribunale competente a conoscere di ogni cosa che attenga a questa legge è l'Ufficio di Presidenza della Costituente allargato ai membri e con la Presidenza della Corte Costituzionale secondo il suo regolamento, opportunamente adattato dall'Ufficio stesso alle nuove esigenze.

    Articolo 14
    termine della Costituente, entrata in vigore della Costituzione e clausola di salvaguardia

    La durata dell'Assemblea Costituente coincide con quella del Congresso di POL.
    La pubblicazione della Costituzione sulla gazzetta ufficiale è competenza del Presidente dell'Assemblea o in sua vece di un VicePresidente dell'Assemblea o di un Amministratore.
    Nel caso per cui entro il termine previsto da questa legge la Costituzione di Politica Online non venga sostituita da un Progetto di Riforma cessa retroattivamente la vigenza di questa legge a far data dal momento della sua entrata in vigore e rivive ogni disposizione da essa esplicitamente o tacitamente abrogata.

    articolo 15
    della sospensione del Governo

    Per il mandato dell'Assemblea Costituente è sospeso il Governo. Sono inefficaci gli articoli 11, 14, 18, 19, 20, 27 commi due e tre, 29, 32, 33, 34 della Costituzione. Ogni attribuzione subcostituzionale di doveri, competenze o poteri al Governo si considera riferita alla Presidenza di POL. La Corte Costituzionale può decidere secondo equità ed insindacabilmente di ogni controversia determinata dalla presente disposizione.

    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
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    Emendamento Ronnie 1/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16

    il testo

    7) Proposta di Legge Costituzionale n°1
    Disposizioni sulla convocazione di una Assemblea Costituente

    è modificato come segue


    Titolo I
    Disposizioni per la Formazione dell'Assemblea Costituente

    Articolo 1
    finalità e spirito della Costituente

    Il Congresso di POL per i fini della presente legge assume il nome di Assemblea Costituente con la finalità di redigere ed approvare una Costituzione che rinnovi l'ordinamento giuridico della Comunità di Politica Online ed ogni altro atto immediatamente necessario per la sua operatività nel termine stabilito dalla presente legge, tramite la discussione e votazione del numero di progetti che si riterrà opportuno proporre e con l'uso pieno della disponibilità del numero di giorni che all'uopo saranno necessari e della serenità politica necessaria al compito garantita dalla presente Legge Costituzionale.

    Articolo 2
    composizione dell'Assemblea

    L'Assemblea Costituente si compone dei membri del Congresso di Politica Online in carica alla data di approvazione della presente e di personalità esterne all'Assemblea determinate nei limiti e dotate dei poteri previsti dalla presente.
    L'Assemblea è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.

    Articolo 3
    delle personalità esterne all'Assemblea

    Le personalità esterne al Congresso di Politica Online membri della Costituente acquisiscono il titolo di Senatori Costituenti.
    I Senatori Costituenti agiscono senza vincolo di mandato ed individualmente di fronte esclusivamente alla loro coscienza, non possono aderire a gruppi in Assemblea Costituente.
    E' di diritto Senatore Costituente colui che ha ricoperto nelle passate tre legislature una delle seguenti cariche: Presidente di Politica Online, Giudice della Corte Costituzionale.
    E' per merito Senatore Costituente colui che riceve con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea Costituente su proposta di un membro della stessa l'incarico di Senatore Costituente per l'alta competenza o i meriti dimostrati nella vita quotidiana passata della Comunità di Politica Online.
    La cessazione dall'incarico di Senatore Costituente non determina sostituzione obbligatoria e non annulla le proposte presentate dai Senatori Costituenti cessati dall'incarico.

    Articolo 4
    dell'Ufficio di Presidenza

    L'ufficio di Presidenza del Congresso di POL assume il nome di Ufficio di Presidenza della Costituente e può allargarsi alla Corte Costituzionale nei casi previsti da questa legge.

    Articolo 5
    della Giunta per il Regolamento

    La Giunta per il Regolamento mantiene il suo nome e la sua funzione nei limiti delle attribuzioni della presente legge all'Ufficio di Presidenza del congresso.
    La Giunta per il Regolamento è mutata nella composizione, avendo da 7 a 11 membri secondo proporzionalità.
    La Giunta per il Regolamento perde il potere di interpretazione vincolante circa il Regolamento Congressuale, trasferito all'Ufficio Allargato di Presidenza.

    Articolo 6
    dei poteri interpretativi e giurisdizionali dell'Ufficio allargato di Presidenza

    L'Ufficio di Presidenza riunito insieme alla Corte Costituzionale esercita a maggioranza semplice il potere di interpretazione vincolante per tutta la Comunità di POL delle disposizioni della presente legge e del Regolamento del Congresso e di ogni conseguenza giuridica derivante da essa stessa o dal combinato disposto di essa ed altre disposizioni dell'Ordinamento per i fini propri della Costituente. L'Ufficio di Presidenza decide -secondo criteri di equità, speditezza dei lavori e rispetto dei diritti dei membri- ogni controversia su qualsiasi atto interno alla Costituente adottato dai Presidenti, sollevata dai Deputati o presentata all'attenzione dell'Ufficio allargato dallo stesso Presidente dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio in questa composizione sono insindacabili, immediatamente esecutive e possono avere valore retroattivo e costitutivo di effetti giuridici. La Presidenza dell'Ufficio allargato spetta al Presidente della Corte Costituzionale.

    Articolo 7
    delle sanzioni per l'Ufficio di Presidenza e della sua cessazione dall'incarico

    La sospensione amministrativa del nickname è causa di cessazione immediata dalla carica di Presidente o VicePresidente, così come le dimissioni comunicate in aula.
    In caso di cessazione dall'incarico di Presidente o Vicepresidente si ripete la procedura di elezione del membro mancante dell'ufficio.

    Articolo 8
    dei poteri speciali dei Congressisti e Senatori Costituenti

    I poteri dei membri Costituenti in relazione alle proposte di legge Costituzionali sono così articolati:
    a) è competenza esclusiva dei Congressisti Costituenti il voto. L'astensione è considerata contrarietà, salvo che si dichiari di non voler contribuire alla formazione del quorum dei votanti e si autorizzi a non conteggiare la propria presenza al momento del voto l'Ufficio di Presidenza della Costituente.
    b) è competenza esclusiva dei Congressisti e dei Senatori Costituenti: la presentazione di Progetti Costituzionali articolati e di emendamenti a Progetti esistenti.
    c) è competenza esclusiva dei Congressisti e Senatori Costituenti la presentazione di richieste di interpretazione della legge all'Ufficio di Presidenza, di adozione di atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza, di ricorsi all'Ufficio di Presidenza nella composizione allargata ai membri della Corte Costituzionale.

    Articolo 9
    potere di revisione

    L'articolo 52 della Costituzione di POL è sospeso.
    L'Assemblea Costituente è organo titolare del potere di legislazione Costituzionale e può esercitarlo in due modalità.
    E' in sua facoltà, tramite lo strumento legislativo del Progetto Costituzionale, alterare o sostituire l'intero Ordinamento Giuridico Costituzionale di Politica Online senza la necessità di sottoposizione al voto popolare o firma Presidenziale della sua deliberazione.
    L'assemblea può esercitare questo potere nei limiti dell'art. 11 e 12 della presente.

    E' anche in facoltà dell'Assemblea, con il differente strumento della Legge di Revisione, rivedere parti della Costituzione vigente o di questa Legge Costituzionale prima del termine della Costituente.
    L'esercizio di questo potere richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea e la firma del Presidente di POL.

    Articolo 10
    dell'Iter Costituente in Commissione

    La Commissione Affari Costituzionali assume competenza esclusiva sul corpo elettorale.
    La Commissione Affari Costituzionali esamina preventivamente qualsiasi emendamento o progetto proposto e rilascia parere su ogni modifica avvenuta in aula dei testi di Progetti Costituzionali

    Articolo 11
    dell'approvazione ordinaria dei Progetti Costituzionali

    L'approvazione ordinaria a maggioranza semplice dei Progetti Costituzionali non è definitiva.
    Il Progetto Costituzionale approvato a maggioranza semplice sarà posto in votazione al termine della Costituente secondo le procedure di cui all'articolo 12 in modo concorrente con ogni altro Progetto fino ad allora approvato.
    Con voto a maggioranza qualificata dei 3/5 su proposta di due membri della costituente l'Assemblea può prendere nuovamente in esame un Progetto già approvato.


    Articolo 12
    dell'approvazione definitiva dei Progetti Costituzionali

    L'Assemblea Costituente otto giorni prima della scadenza del suo mandato inizia le procedure di votazione dei Progetti Costituzionali precedentemente approvati.
    Essi sono posti in votazione simultanea ed alternativa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
    Il Progetto Costituente che riceve il maggiore numero di voti oltre i 2/3 della Costituente è approvato, a parità di voti risulta approvato il Progetto Costituente approvato prima nella sua via ordinaria, a parità di data di approvazione ordinaria prevarrà il Progetto il cui testo in forma definitiva sia stato presentato per primo rispetto all'altro.

    Titolo III
    Stato giuridico, garanzie e mandato dell'Assemblea Costituente

    Articolo 13
    garanzie di indipendenza

    L'Assemblea Costituente è organo indipendente e sovrano, non risponde alla Presidenza di Politica Online ed è esclusa con la presente legge dal potere di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale di cui all'articolo 7 della Costituzione di POL.
    L'Assemblea Costituente è organo autonomo, nessun atto di alcun membro della Costituente nell'esercizio delle sue funzioni derivanti da questa legge potrà essere anche solamente preso in considerazione per qualsiasi tipologia di ricorso finalizzato al giudizio di fronte alla Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso inerente l'Assemblea Costituente è manifestamente inammissibile per la Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso all'Ufficio di Presidenza della Costituente presentato da altri che un Deputato o Senatore della Costituente medesima è manifestamente inammissibile per esso.
    L'unico tribunale competente a conoscere di ogni cosa che attenga a questa legge è l'Ufficio di Presidenza della Costituente allargato ai membri e con la Presidenza della Corte Costituzionale secondo il suo regolamento, opportunamente adattato dall'Ufficio stesso alle nuove esigenze.

    Articolo 14
    termine della Costituente, entrata in vigore della Costituzione e clausola di salvaguardia

    La durata dell'Assemblea Costituente coincide con quella del Congresso di POL.
    La pubblicazione della Costituzione sulla gazzetta ufficiale è competenza del Presidente dell'Assemblea o in sua vece di un VicePresidente dell'Assemblea o di un Amministratore.
    Nel caso per cui entro il termine previsto da questa legge la Costituzione di Politica Online non venga sostituita da un Progetto di Riforma cessa retroattivamente la vigenza di questa legge a far data dal momento della sua entrata in vigore e rivive ogni disposizione da essa esplicitamente o tacitamente abrogata.
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  4. #4
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    Emendamento Codino 3/16

    nel testo

    7) Proposta di Legge Costituzionale n°1
    Disposizioni sulla convocazione di una Assemblea Costituente


    L'articolo 16 è soppresso.

  5. #5
    Forumista assiduo
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    Emendamento Don rodrigo 1/ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
    Il testo

    7) Proposta di Legge Costituzionale n°1
    Disposizioni sulla convocazione di una Assemblea Costituente

    è modificato come segue
    Titolo I
    Disposizioni per la Formazione dell'Assemblea Costituente
    Articolo 1
    finalità e spirito della Costituente
    E' istituita una Assemblea Costituente con la finalità di redigere ed approvare una Costituzione che rinnovi l'ordinamento giuridico della Comunità di Politica Online ed ogni altro atto immediatamente necessario per la sua operatività nel termine stabilito dalla presente legge, tramite la discussione e votazione, nel numero di sedi che si riterrà opportuno costituire, del numero di progetti che si riterrà opportuno proporre e con l'uso pieno della disponibilità del numero di giorni che all'uopo saranno necessari e della serenità politica necessaria al compito garantita dalla presente Legge Costituzionale.
    Articolo 2
    composizione dell'Assemblea
    L'Assemblea Costituente si compone dei membri del Congresso di Politica Online in carica alla data di approvazione della presente e di personalità esterne all'Assemblea determinate nei limiti e dotate dei poteri previsti dalla presente.
    L'Assemblea Costituente elegge fra i suoi membri l'ufficio di Presidenza.
    Articolo 3
    dei Deputati Costituenti
    I membri del Congresso di Politica Online acquisiscono il titolo di Deputati Costituenti.
    I Deputati Costituenti agiscono senza vincolo di mandato ed individualmente di fronte esclusivamente alla loro coscienza, è vietata la Costituzione di gruppi in Assemblea Costituente.
    Il mandato dei Deputati Costituenti coincide con quello della Costituente stessa.
    La cessazione dall'incarico di Deputato Costituente si effettua nei modi e con le conseguenze previsti dagli articoli del Regolamento Congressuale di Politica Online vigente alla data dell'approvazione della presente.
    La cessazione eventuale dall'incarico di Congressista non comporta la cessazione dall'incarico di Deputato Costituente.
    Articolo 4
    dei Senatori Costituenti
    "l'art 4 è elimanato"
    Articolo 5
    dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza
    L'ufficio di Presidenza si compone di un Presidente ed un VicePresidente eletti contestualmente e può allargarsi alla Corte Costituzionale.
    L'elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo senza preventivo dibattito nel thread denominato "Sessione plenaria dell'Assemblea Costituente" per indicazione nelle prime settantadue ore di apertura del 3d da parte di ogni Deputato Costituente che intendesse farlo di un singolo altro Deputato Costituente, risultano eletti i due più votati rispettivamente il primo alla carica di Presidente ed il secondo a quella di VicePresidente allo scoccare della settantaduesima ora. In caso di parità fra due o più candidati sarà Presidente chi avrà raggiunto il suo numero di voti nel minore tempo sull'arco delle settantadue ore e vicepresidente il secondo per tempo.
    Articolo 6
    delle Commissioni e Sottocommissioni
    Possono essere formate con nomina dell'Ufficio di Presidenza della Costituente un numero non superiore a tre Commissioni della Costituente, ciascuna dotata di un Presidente eletto a maggioranza semplice dai propri membri fra di essi e incaricato di assicurare il buon andamento dei lavori disponendo dei poteri che l'Ufficio di Presidenza deciderà di concedergli per il perseguimento delle finalità di discussione, elaborazione, deliberazione parziale e provvisoria di Progetti Costituzionali o parti di essi che saranno attribuite alla Commissione dall'Ufficio di Presidenza per l'attuazione ordinata del Calendario dei lavori.
    E' possibile la formazione in seno alle Commissioni di un numero contenuto di sottocommissioni specifiche incaricate della redazione di parti specifiche e ristrette del testo Costituzionale, la dimensione, la quantità, le finalità e gli oggetti di discussione di queste sottocommissioni sono stabiliti con risoluzione adottata a maggioranza semplice dei votanti fra i membri della Commissione, la sottocommissione non può essere composta di membri estranei alla Commissione e deve essere composta per nomina del Presidente della Commissione di un numero di membri Deputati Costituenti dispari non superiore a tre , rispettando criteri esclusivamente di competenza, interesse dei singoli e merito, senza riguardo alla proporzionalità politica e con esclusivo riguardo alla specifica missione della sottocommissione (investigativa di possibili soluzioni, di redazione di un articolo, di riscrittura in buon italiano di un testo o per l'audizione di terzi autorizzati dall'Ufficio di Presidenza). Le sottocommissioni non hanno Presidente, per qualsiasi controversia sono titolari a decidere il Presidente di Commissione o l'Ufficio di Presidenza della Costituente.
    Titolo II
    Disposizioni sui lavori dell'Assemblea
    Articolo 7
    dei poteri di gestione dell'Assemblea dell'Ufficio di Presidenza
    I poteri dell'Ufficio di Presidenza sono così articolati:
    a) Il Presidente o in sua vece il VicePresidente possono richiedere ai moderatori ogni intervento necessario per il mantenimento dell'ordine nei thread della Costituente, possono richiamare all'ordine i membri, concedere prioritariamente o togliere la parola se richiesto dall'animosità del dibattito o dalla sua tendenza alla divagazione o dalla necessità di evitare eventuale ostruzionismo.
    b) Il Presidente o in sua vece il VicePresidente ricevono e danno risposta sollecita alle richieste dei membri della Costituente sull'interpretazione sommaria delle norme.
    c) E' competenza del Presidente sentito il VicePresidente la definizione del calendario dei lavori della Costituente con la fissazione di Ordini del Giorno richiesti dai singoli Deputati in modo che sia compatibile con i limiti sugli Ordini del Giorno obbligatori dettati dalla presente legge.
    d) Il Presidente o in sua vece il VicePresidente pongono (o tolgono) in discussione od in votazione a loro giudizio e nel rispetto della speditezza dei lavori dell'Assemblea e correttezza verso tutti i suoi membri tutti i punti all'Ordine del Giorno della plenaria ed attuano ognuna delle altre operazioni da compiersi -prevista o meno dalla presente legge- che sia necessaria per la funzionalità dell'Assemblea in relazione ai suoi obbiettivi.
    e) è competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza l'Assegnazione dei membri alle Commissioni della Costituente secondo criteri di proporzionalità rispetto ai gruppi del congresso per i Deputati e di equità, tenendo conto delle preferenze dei singoli Deputati
    f) è competenza dell'Ufficio di Presidenza la valutazione di meritevolezza e conseguente autorizzazione all'intervento di terzi non facenti parte della Costituente in apposite audizioni, se richiesta da un Deputato.
    g) è competenza dell'Ufficio di Presidenza l'autorizzazione o revoca alla adozione di atti di gestione con delega generale o specifica dell'Ufficio di Presidenza della Costituente agli eventuali Presidenti di Commissione, nonchè la revisione di essi in caso di controversia.
    Articolo 8
    dei poteri interpretativi e giurisdizionali dell'Ufficio allargato di Presidenza
    L'Ufficio di Presidenza riunito insieme alla Corte Costituzionale esercita a maggioranza semplice il potere di interpretazione vincolante per tutta la Comunità di POL delle disposizioni della presente legge e di ogni conseguenza giuridica derivante da essa stessa o dal combinato disposto di essa ed altre disposizioni dell'Ordinamento per i fini propri della Costituente. L'Ufficio di Presidenza decide -secondo criteri di equità, speditezza dei lavori e rispetto dei diritti dei membri- ogni controversia su qualsiasi atto interno alla Costituente adottato dai Presidenti, sollevata dai Deputati o presentata all'attenzione dell'Ufficio allargato dallo stesso Presidente dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio in questa composizione sono insindacabili, immediatamente esecutive e possono avere valore retroattivo e costitutivo di effetti giuridici. La Presidenza dell'Ufficio allargato spetta al Presidente della Corte Costituzionale.
    Articolo 9
    delle posizioni dell'Ufficio di Presidenza
    Le questioni controverse fra i due membri della Presidenza vengono discusse pubblicamente su apposito thread e quando ambo le parti abbiano espresso la loro opinione il Presidente in caso di perdurare della controversia interna all'ufficio, sugli atti di cui ai punti a, b, c dell'articolo 7, ha l'ultima parola e decide la questione. Sugli altri atti può adeguarsi alla linea del VicePresidente o ricorrere obbligatoriamente all'allargamento dell'Ufficio perchè esso decida.
    La posizione dell'Ufficio di Presidenza una volta espressa è unitaria e stabile su ogni questione, costituisce quindi precedente di prassi e può venire successivamente mutata solo in conseguenza di errore materiale o mancata consultazione del Presidente da parte del VicePresidente sulla posizione espressa o di decisione interpretativa dell'Ufficio allargato in senso contrario.
    La decisione interna all'Ufficio allargato è sempre personale per i membri dell'Ufficio di Presidenza e non unitaria, risultando esclusivamente unitaria ma non stabile per l'intero Ufficio allargato.
    Articolo 10
    delle sanzioni per l'Ufficio di Presidenza e della sua cessazione dall'incarico
    E' facoltà della Corte Costituzionale salvo ratifica a maggioranza semplice della Costituente la rimozione del Presidente o del VicePresidente che senza credibile motivo e con intento dilatorio ostacolassero gravemente i lavori dell'Assemblea tramite l'abuso palese dei loro poteri o la deliberata astinenza dal loro esercizio.
    La sospensione amministrativa del nickname è causa di cessazione immediata dalla carica di Presidente o VicePresidente, così come le dimissioni comunicate in aula o la rimozione.
    In caso di cessazione dall'incarico di Presidente o Vicepresidente si ripete la procedura di elezione del membro mancante dell'ufficio, scadendo le settantadue ore per votare a decorrere dalla data della notizia di sospensione postata sul 3d della Costituente o da quella della comunicazione delle dimissioni.
    Articolo 11
    dei poteri dei Deputati
    I poteri dei membri Costituenti sono così articolati:
    a) è competenza esclusiva dei Deputati Costituenti l'espressione scritta, palese e non modificabile successivamente di un consenso o di un rifiuto su quanto posto in votazione dall'Ufficio di Presidenza. L'astensione è considerata contrarietà, salvo che si dichiari di non voler contribuire alla formazione del quorum dei votanti e si autorizzi a non conteggiare la propria presenza al momento del voto l'Ufficio di Presidenza della Costituente.
    b) è competenza esclusiva dei Deputati : la presentazione di Progetti Costituzionali articolati; la proposta di articoli aggiuntivi a Progetti esistenti; la proposizione di risoluzioni di indirizzo politico aventi forza preclusiva nei confronti di qualsiasi proposta o richiesta di intervento sul medesimo Progetto Costituzionale che ne violi il contenuto sostanziale a giudizio dell'Ufficio di Presidenza; la proposizione innovativa di modifica di articoli anche già discussi in precedenza su progetti Costituzionali esistenti se giustificata dalle necessità di coerenza del dettato degli stessi; la proposta di riorganizzazione dei testi dei Progetti Costituzionali fermo il dettato normativo in differenti configurazioni letterali (spostamento di titoli, divisione in parti, ad esempio).
    c) è competenza esclusiva dei Deputati la presentazione di richieste di interpretazione sommaria della legge all'Ufficio di Presidenza, di adozione di atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza, di ricorsi all'Ufficio di Presidenza nella composizione allargata ai membri della Corte Costituzionale e di ricorsi per la sanzione di cui all'articolo 9 comma 1.
    Articolo 12
    della calendarizzazione e della struttura della Costituente, delle procedure di voto
    Ogni termine di tempo previsto dalla Calendarizzazione dei lavori della Costituente o dalla presente legge non prevede la sospensione del suo decorso per la pausa di mezzanotte o delle quattro del mattino dei server di POL, ma prevede la sospensione del decorso per qualsiasi altro tipo di interruzione attesa o inattesa del servizio nella misura del tempo che l'Amministrazione su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Costituente certificherà intercorso in essa.
    Entro quarantotto ore dall'entrata in vigore della presente legge è aperto ad opera del Presidente di Politica Online un thread denominato "Sessione plenaria dell'Assemblea Costituente" riservato ai deputati
    L'apertura di ogni altro thread necessario ai lavori della Costituente è competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza.
    L'Assemblea Costituente rimane permanentemente convocata fino al suo termine così come le sue Commissioni.
    Le votazioni dell'assemblea Costituente si tengono con l'apertura del voto recante la proposta oggetto di voto su apposito thread dedicato e riservato ai soli deputati dal titolo "Votazioni dell'Assemblea Costituente" che le riassume tutte ed è obbligatoria per l'espressione del voto la citazione in esso della proposta che si intende votare e della sede in cui è stata presentata (plenaria, commissione) e dell'orario della presentazione.
    Nessun voto su alcuna proposta può tenersi prima di ventiquattro ore dal post di presentazione della versione sottoposta al voto dell'aula o prima di settantadue ore dal post di presentazione della prima versione della proposta.
    Titolo III
    Stato giuridico, mandato e obbiettivo dell'Assemblea Costituente
    Articolo 13
    garanzie di indipendenza
    L'Assemblea Costituente è organo indipendente e sovrano, non risponde del suo operato al Governo, al Congresso od alla Presidenza di Politica Online ed è esclusa con la presente legge dal potere di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale di cui all'articolo 7 della Costituzione di POL.
    L'Assemblea Costituente è organo autonomo, nessun atto di alcun membro della Costituente nell'esercizio delle sue funzioni derivanti da questa legge potrà essere anche solamente preso in considerazione per qualsiasi tipologia di ricorso finalizzato al giudizio di fronte alla Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso inerente l'Assemblea Costituente è manifestamente inammissibile per la Corte Costituzionale.
    Qualsiasi ricorso all'Ufficio di Presidenza della Costituente presentato da altri che un Deputato della Costituente medesima è manifestamente inammissibile per esso.
    L'unico tribunale competente a conoscere di ogni cosa che attenga a questa legge è l'Ufficio di Presidenza della Costituente allargato ai membri e con la Presidenza della Corte Costituzionale secondo il suo regolamento, opportunamente adattato dall'Ufficio stesso alle nuove esigenze.
    Articolo 14
    potere di revisione
    L'Assemblea Costituente è organo titolare del potere di legislazione Costituzionale. E' in sua facoltà alterare o sostituire l'intero Ordinamento Giuridico Costituzionale di Politica Online senza la necessità di sottoposizione al voto popolare o ad alcun genere di ratifica Congressuale o firma Presidenziale della sua deliberazione. L'Assemblea Costituente può esercitare questo potere solamente nei limiti di cui all'articolo 13 e per l'approvazione di un Progetto di Riforma, la quale preclude ogni altro lavoro. Ogni altra competenza in tema di revisione Costituzionale dell'attuale Costituzione o di questa Legge Costituzionale nei limiti della vigenza di questa legge spetta al Congresso con voto a maggioranza dei 2/3 dei componenti e firma del Presidente di Politica Online. Tutte le competenze legislative subcostituzionali, salvo quella per l'eventuale adozione a maggioranza semplice di un regolamento interno della Costituente attuativo della presente, rimangono in capo al Congresso ed al Governo.
    Articolo 15
    termine della Costituente, entrata in vigore della Costituzione e clausola di salvaguardia
    I lavori della Costituente terminano con l'approvazione o respingimento finale a maggioranza dei due terzi dei Deputati Costituenti di ogni Progetto di Costituzione fra quelli sviluppati entro il limite massimo di durata della Costituente, fissato in sei mesi dall'inizio della vigenza di questa legge.
    La pubblicazione della Costituzione sulla gazzetta ufficiale è competenza del Presidente dell'Assemblea o in sua vece del VicePresidente dell'Assemblea o di un Amministratore.
    Nel caso per cui entro il termine previsto da questa legge la Costituzione di Politica Online non venga sostituita da un Progetto di Riforma cessa retroattivamente la vigenza di questa legge a far data dal momento della sua entrata in vigore e rivive ogni disposizione da essa esplicitamente o tacitamente abrogata.
    articolo 16
    della sospensione del Governo
    Per il mandato dell'Assemblea Costituente è sospeso il Governo. Sono inefficaci gli articoli 11, 14, 18, 19, 20, 27 commi due e tre, 29, 32, 33, 34 della Costituzione. Ogni attribuzione subcostituzionale di doveri, competenze o poteri al Governo si considera riferita alla Presidenza di POL. La Corte Costituzionale può decidere secondo equità ed insindacabilmente di ogni controversia determinata dalla presente disposizione

  6. #6
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    riguardo la III seduta propongo il seguente emendamento:

    codino 1/27bis

    nell'art. 27 bis co. 2 le parole: "serie, meditate, coerenti fra loro ed" sono soppresse

  7. #7
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    A) Emendamento Manfr 1 / 1

    Il testo dell’Articolo 1 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    “Articolo 1
    La comunità di Camera è formata da tutti gli iscritti del Forum Politica Online. La sovranità appartiene agli iscritti, che la esercitano nelle forme stabilite dalla presente Carta Costituzionale e in conformità con il regolamento del sito www.politicaonline.net e con le decisioni dell’Amministrazione.”

    B) Emendamento Manfr 1 / 3

    Il testo dell’articolo 3 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    “Articolo 3
    1. Di fronte alle leggi della comunità tutti i cittadini sono eguali.
    2. Nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche o religiose, o sulle condizioni sessuali, razziali o di genere, dei cittadini di POL potrà essere imposta tramite la legge.”

    C) Emendamento Manfr 1 / 9

    Il testo dell’articolo 9 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    Articolo 9
    1. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra
    norma necessaria in materia elettorale e referendaria.
    3. Su ogni controversia relativa a questioni di carattere elettorale e referendario decide la Corte Costituzionale

    D) Emendamento Manfr 1 / 10

    Il testo dell’articolo 10 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    Articolo 10
    1. Il Congresso è eletto a suffragio universale e diretto, nel rispetto dei principi stabiliti nell’articolo precedente.
    2. Il numero dei congressisti elettivi e con diritto di voto è di venticinque.
    3. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i cinquecento messaggi.
    4. Ogni congressista assume le sue funzioni al momento della proclamazione dei risultati elettorali del Congresso, a meno che non dichiari di non accettare l'incarico. In quel caso, subentra il primo avente diritto.
    5. Ogni congressista esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
    E) Emendamento Manfr [Caimano] 1 / 17

    Il testo dell’articolo 17 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :


    Articolo 17
    1. Il Congresso esercita la funzione legislativa.
    2. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun congressista, al Governo e ad almeno quindici membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione, almeno cinquecento messaggi.
    3. Il regolamento interno disciplina i casi nei quali la proposta di legge è presentata con la caratteristica dell’urgenza.
    4. Il Congresso di concerto con il Presidente, che ha potere di rinvio, esprime la posizione della comunità su temi di Politica Nazionale con lo strumento della mozione.
    5. Le forme ed i limiti delle mozioni congressuali sono regolati con legge ordinaria.

    F) Emendamento Manfr [Caimano] 1 / 20

    Il testo dell’articolo 20 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :


    Articolo 20
    1. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
    2. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale.
    3. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di un apposito sondaggio recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il sondaggio deve avere la durata di quattro giorni.
    4. Il Referendum è valido se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
    5. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
    6. Il Referendum Propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno cinquanta firme di cui al comma 2 presente articolo. La proposta non può interessare materie costituzionali e regolamentari e deve prima superare un vaglio preliminare di costituzionalità. La Legge si considera approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Referendum.
    7. Il Referendum Confermativo o Plebiscito è un Referendum che può essere richiesto o da quarantacinque membri della comunità di cui al comma 2 del presente articolo, nel qual caso è un Referendum Consultivo, o dal Presidente di POL, il Congresso o il Governo, nel qual caso assume la denominazione di Plebiscito. Il Referendum Consultivo o Plebiscito serve a confermare o a respingere una legge ordinaria o regolamento amministrativo di cui al comma 1 presente articolo. La Legge viene confermata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.



    G) Emendamento Manfr [Caimano] 1 / 23 – 24 -25

    Il testo degli articoli 23 -24 -25 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    TITOLO I
    SEZIONE II
    IL GOVERNO DELLA COMUNITA’ DI POL

    Articolo 23
    1. Il Governo della comunità è composto dal Primo Ministro e dai Ministri.
    2. Il Governo entra in carica dopo aver prestato giuramento dinnanzi al Presidente di POL e ottenuto la fiducia del Congresso.
    3. Il Governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti del Congresso di un’apposita mozione di sfiducia. In questo caso il Presidente di POL assumerà le funzioni di Capo del Governo e nominerà un nuovo gabinetto. Nessun nuovo Governo Parlamentare potrà essere formato per il resto della Legislatura, e i poteri Esecutivi passano al Presidente di POL.
    4. I Ministri, sia in caso di governo parlamentare che di governo presidenziale, possono essere rimossi con mozioni di sfiducia individuali votate dal 50%+1 dei votanti al congresso.
    5. Il Primo Ministro o il Presidente di POL qualora abbia le funzioni di Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque soggetti ad emanazione da parte del Presidente di POL e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo. Conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla valutazione del Tribunale Amministrativo.

    Articolo 24
    I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.

    Articolo 25
    1. Il Governo adotta un proprio regolamento interno, approvandolo in Consiglio dei Ministri.
    2. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL.
    3. Il regolamento interno del Governo è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
    4. Nel regolamento può essere prevista l’istituzione di apposita struttura operativa a sostegno dell’attività del Primo Ministro, del Presidente di POL quando assume la carica di Capo del Governo e dei singoli Ministri.

    H) Emendamento Manfr 1 / 26 – 27 -28 – 29- 30- 31

    Il testo degli articoli 26-27-28-29-30-31 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :


    SEZIONE III
    IL PRESIDENTE DI POL

    Articolo 26
    1. Il Presidente di POL è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
    2. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità, a meno che la Costituzione non preveda diversamente.
    3. Presiede la prima riunione del Congresso.
    4. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge e tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli interni del Congresso, del Governo e di ogni altro organo cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
    5. Cura i rapporti istituzionali della comunità con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
    6. Conferisce le onorificenze che la legge ordinaria prevede.
    7. Ha il diritto di essere ascoltato dal Congresso ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente del Congresso.
    8. Nomina, sentiti i gruppi congressuali, il Primo Ministro subito dopo la prima convocazione del Congresso.
    9. In caso di decadenza del Governo Parlamentare, dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo Presidenziale e coordina l’attività dei Ministri.
    10. Nel caso di cui al comma 9 presente articolo con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
    11. Nel caso di cui al comma 9 presente articolo il Presidente di POL avrà la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
    12. Al fine di garantire una più perfetta separazione dei Poteri, il Presidente di POL non può sciogliere il Congresso.
    12. Esercita ogni altra attribuzione che la Costituzione e le leggi costituzionali gli conferiscono.

    Articolo 27
    1. Il Presidente di POL, nell’esercizio delle sue funzioni, può essere chiamato a rispondere nel caso di grave e palese violazione della Costituzione e nel caso di compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari.
    2. In tal caso, il Presidente di POL è messo in stato d’accusa dal Congresso a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri membri.
    3. Competente a giudicare il Presidente di POL messo in stato di accusa è l’Alta Corte di Giustizia.
    4. In caso di condanna, il Presidente di POL viene dichiarato decaduto dall’incarico nella sentenza dell’Alta Corte di Giustizia.
    5. La legge costituzionale disciplina la fattispecie della grave e palese violazione della Costituzione e del compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari. Essa detta tutte le norme necessarie per dare attuazione al presente articolo.
    6. Qualora il Presidente di POL assuma i poteri di Primo Ministro non può essere sfiduciato.

    Articolo 28
    1. Il Presidente di POL è eletto a suffragio universale e diretto da parte degli elettori aventi diritto a norma della Costituzione .
    2. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i mille messaggi.
    3. La carica di Presidente di POL è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
    4. La legge ordinaria detta le norme per disciplinare il procedimento elettorale.

    Articolo 29
    1. Il Presidente di POL nomina un Vice Presidente.
    2. Egli può, altresì, nominare fino ad un massimo di quattro persone nel gabinetto presidenziale per lo svolgimento di compiti di supporto alla propria attività.
    3. Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.
    4. Il regolamento interno del Governo disciplina i compiti e il ruolo della struttura di supporto presidenziale.

    Articolo 30
    1. Il Presidente di POL resta in carica per sei mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
    2. Le elezioni congressuali comportano sempre l’indizione contemporanea, da parte del Presidente di POL, delle elezioni per il rinnovo della carica presidenziale.
    3. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di POL, sono prorogati i poteri di quello in carica.
    4. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

    Articolo 31
    1. Qualora il Presidente di POL non sia temporaneamente in grado di adempiere le proprie funzioni e ne abbia fatto specifica dichiarazione, provvede in supplenza il Vice Presidente.
    2. Qualora l’impedimento del Presidente di POL sia permanente o si sia comunque protratto per un periodo di almeno trenta giorni, oppure in caso di decadenza dichiarata dall’Alta Corte di Giustizia, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo. Contestualmente, se il Presidente di POL aveva assunto la carica di Primo Ministro i Ministri al momento in carica decadono.

    I ) Emendamento Manfr [Caimano] 1 / 32 -33- 34 – 35 -36 – 37 – 38 - 39

    Il testo degli articoli 32 – 33 – 34 -35 – 35 – 37 – 38 -39 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :


    SEZIONE IV
    LA CORTE COSTITUZIONALE

    Articolo 32
    1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
    2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
    3. I Tre Giudici della Corte Costituzionale sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

    Articolo 33
    1. I Giudici Costituzionali non possono essere rimossi dal loro incarico a meno di non essere sospesi o bannati nel mentre dall’amministrazione.

    Articolo 34
    1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. Se al quindicesimo giorno prima della scadenza è aperta una seduta che non lo comprenda l'Ordine del Giorno dell'elezione del magistrato è inserito di diritto. L'ordine del Giorno dell'elezione di un Giudice determina la convocazione permanente e di diritto della Seduta fino alla sua elezione.
    2. Nel caso in cui uno o più giudici cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti entro sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra indicati ed avviene ad opera degli organi che, in precedenza, hanno nominato i giudici cessati dall’incarico.

    Articolo 35
    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    2. Possono essere eletti alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
    3. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
    4. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

    Articolo 36
    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi.
    2. Il regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge
    ordinaria.

    Articolo 37
    1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale almeno dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi.
    Possono, altresì, proporre ricorso alla Corte Costituzionale tre congressisti e il Presidente di POL.
    2. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.


    Articolo 38
    La Corte Costituzionale giudica:
    a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento. La corte non può esercitare un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi costituzionali che non potranno essere dichiarate nulle.
    b) sui conflitti di attribuzione fra gli altri organi costituzionali
    c) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, nelle leggi, nei decreti aventi forza di legge e nei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
    Sulle precedenti questioni, la Corte Costituzionale opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Essa viene adita con ricorso.

    Art 39
    1) Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
    2) Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Presidente di POL, in sua assenza provvede il Vice-presidente di POL. Qualora il Presidente di POL ritenga che la sentenza della corte abbia violato la costituzione o si sia arrivati alla sentenza contravvenendo al regolamento interno della corte potrà rinviare motivando la sentenza alla Corte Costituzionale per non piu di una volta nell’arco di una legislatura. La corte potrà accogliere o respingere le osservazioni del Presidente di POL e in caso di reiterazione della stessa sentenza il Presidente dovrà obbligatoriamente pubblicarla. Se entro tre giorni il Presidente di POL non avrà pubblicato la sentenza, questa potrà venir pubblicata dal Presidente della corte costituzionale.
    Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

    L) Emendamento Manfr 1 / 32 -33- 34 – 35 -36 – 37 – 38 - 39

    Il testo degli articoli 32 – 33 – 34 -35 – 35 – 37 – 38 -39 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    SEZIONE IV
    LA CORTE COSTITUZIONALE

    Articolo 32
    1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
    2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
    3. I Tre Giudici della Corte Costituzionale sono nominati dal Presidente di POL, su voto favorevole del Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

    Articolo 33
    1. I Giudici Costituzionali non possono essere rimossi dal loro incarico a meno di non essere sospesi o bannati nel mentre dall’amministrazione.

    Articolo 34
    1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. Se al quindicesimo giorno prima della scadenza è aperta una seduta che non lo comprenda l'Ordine del Giorno dell'elezione del magistrato è inserito di diritto. L'ordine del Giorno dell'elezione di un Giudice determina la convocazione permanente e di diritto della Seduta fino alla sua elezione.
    2. Nel caso in cui uno o più giudici cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti entro sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra indicati ed avviene ad opera degli organi che, in precedenza, hanno nominato i giudici cessati dall’incarico.

    Articolo 35
    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    2. Possono essere eletti alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno mille messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
    3. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
    4. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

    Articolo 36
    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi.
    2. Il regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge
    ordinaria.

    Articolo 37
    1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale almeno dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno duecentocinquanta messaggi.
    Possono, altresì, proporre ricorso alla Corte Costituzionale tre congressisti e il Presidente di POL.
    2. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.


    Articolo 38
    La Corte Costituzionale giudica:
    a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento. La corte non può esercitare un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi costituzionali che non potranno essere dichiarate nulle.
    b) sui conflitti di attribuzione fra gli altri organi costituzionali
    c) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, nelle leggi, nei decreti aventi forza di legge e nei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento
    Sulle precedenti questioni, la Corte Costituzionale opera come organo giudiziario e decide con sentenza. Essa viene adita con ricorso.

    Art 39
    1) Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
    2) Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Presidente di POL, in sua assenza provvede il Vice-presidente di POL. Qualora il Presidente di POL ritenga che la sentenza della corte abbia violato la costituzione o si sia arrivati alla sentenza contravvenendo al regolamento interno della corte potrà rinviare motivando la sentenza alla Corte Costituzionale per non piu di una volta nell’arco di una legislatura. La corte potrà accogliere o respingere le osservazioni del Presidente di POL e in caso di reiterazione della stessa sentenza il Presidente dovrà obbligatoriamente pubblicarla. Se entro tre giorni il Presidente di POL non avrà pubblicato la sentenza, questa potrà venir pubblicata dal Presidente della corte costituzionale.
    Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.


    M) Emendamento Manfr [Caimano] 1 / 40-41-42- / 42-43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48- 49 – 50 – 51 -52 – 53 -54 – 55 -56 -57 -58 – Disposizioni Transitorie e Finali

    Il testo degli articoli 40-41-42 - / 42-43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48- 49 – 50 – 51 -52 – 53 -54 – 55 -56 -57 -58 – Disposizioni Transitorie e Finali della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :


    SEZIONE VI
    L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

    Articolo 40
    1. L’Alta Corte di Giustizia è composta dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Congresso. Essa è insediata entro sette giorni dall’approvazione della messa in stato d’accusa del Presidente di POL e cessa le sue funzioni immediatamente dopo l’emissione della propria sentenza.
    2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente dell’Alta Corte di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori dell’Alta Corte di Giustizia e sino all’emissione della sentenza, sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale.
    3. Il regolamento interno dell’Alta Corte di Giustizia è adottato dal Congresso con legge ordinaria.
    4. Nessuna rimozione dei componenti della Corte Costituzionale può intervenire durante l'operato dell'Alta Corte di Giustizia.

    Articolo 41
    L’Alta Corte di Giustizia giudica sulle accuse promosse contro il Presidente di POL a norma della Costituzione. Essa opera come organo giudiziario e decide con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione.

    TITOLO III

    SEZIONE I
    REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

    Articolo 42
    La presente costituzione può essere modificata con apposite leggi costituzionali approvate dai 3/5 dei votanti in Congresso. In questo caso un Referendum Confermativo verrà automaticamente indetto per ratificare la decisione. Non è previsto alcun quorum.
    Qualora una legge costituzionale ottenga i 2/3 dei votanti in Congresso non verrà soggetta a Referendum Confermativo


    N) Emendamento Manfr 1 / 40-41-42-43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48- 49 – 50 – 51 -52 – 53 -54 – 55 -56 -57 -58 – “Disposizioni Transitorie e Finali”

    Il testo degli articoli 40-41-42-43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48- 49 – 50 – 51 -52 – 53 -54 – 55 -56 -57 -58 – “Disposizioni Transitorie e Finali” della proposta in oggetto è modificato come segue


    SEZIONE VI
    L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

    Articolo 40
    1. L’Alta Corte di Giustizia è composta dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Congresso. Essa è insediata entro sette giorni dall’approvazione della messa in stato d’accusa del Presidente di POL e cessa le sue funzioni immediatamente dopo l’emissione della propria sentenza.
    2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente dell’Alta Corte di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori dell’Alta Corte di Giustizia e sino all’emissione della sentenza, sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale.
    3. Il regolamento interno dell’Alta Corte di Giustizia è adottato dal Congresso con legge ordinaria.
    4. Nessuna rimozione dei componenti della Corte Costituzionale può intervenire durante l'operato dell'Alta Corte di Giustizia.

    Articolo 41
    L’Alta Corte di Giustizia giudica sulle accuse promosse contro il Presidente di POL a norma della Costituzione. Essa opera come organo giudiziario e decide con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione.


    TITOLO III

    SEZIONE I
    REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

    Articolo 42
    La presente costituzione può essere modificata con apposite leggi costituzionali approvate dai 3/5 dei votanti in Congresso. In questo caso un Referendum Confermativo verrà automaticamente indetto per ratificare la decisione. Non è previsto alcun quorum.
    Qualora una legge costituzionale ottenga i 2/3 dei votanti in Congresso non verrà soggetta a Referendum Confermativo

    SEZIONE II
    DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

    Delle fonti del diritto

    Articolo 43 Indicazione delle fonti
    Sono fonti del diritto:
    1) l'Ordinamento Giuridico Naturale di POL
    2) la Costituzione della Comunità di POL
    3) le sentenze della Corte Costituzionale
    4) le leggi del Congresso di POL
    5) i regolamenti del Governo di POL
    6) gli usi tradizionali

    Articolo 44 Leggi
    1. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di legge sono disciplinate dalla Costituzione.
    2. Le leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle leggi Costituzionali.

    Articolo 45 Regolamenti
    1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle leggi.
    2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

    Articolo 46 Usi giurisprudenziali e tradizionali
    1. Nelle ipotesi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 51 le Sentenze della Corte Costituzionale dovranno essere considerate precedenti vincolanti e immediatamente applicabili se non diversamente disposto con leggi Costituzionali o ordinarie del Congresso successive e recanti discipline più generali ed esaustive nelle medesime fattispecie.
    2. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi tradizionali hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

    Articolo 47 Efficacia della legge nel tempo
    1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.

    Articolo 48 Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico di POL.

    Articolo 49 Applicazione delle leggi eccezionali
    Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Articolo 49 Abrogazione delle leggi
    Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Disposizione I

    L'entrata in vigore della Costituzione non dà luogo ad annullamento per incostituzionalità o disapplicazione da parte degli organi competenti delle fonti subordinate in contrasto con essa approvate regolarmente prima della pubblicazione della presente, questo non pregiudica l'operatività delle disposizioni sulla legge in generale. Questa disposizione decade al centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore del testo Costituzionale.

    Disposizione II
    Il Congresso nella prima deliberazione del Regolamento Interno della Corte dovrà votare il testo del Regolamento interno vigente adottando un numero limitato di emendamenti

  8. #8
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    scusami manfr cortesemente chiedo "un post x emendamento" per poterli linkare durante i lavori
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  9. #9
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  10. #10
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    Emendamento Manfr 1 / 1

    Il testo dell’Articolo 1 della proposta in oggetto

    E’ modificato come segue :

    “Articolo 1
    La comunità di Camera è formata da tutti gli iscritti del Forum Politica Online. La sovranità appartiene agli iscritti, che la esercitano nelle forme stabilite dalla presente Carta Costituzionale e in conformità con il regolamento del sito www.politicaonline.net e con le decisioni dell’Amministrazione.”

 

 
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