Come da richiesta privata di Don Rodrigo apro questo 3d:


Risultati Votazione seconda seduta Commissione Legge e Corpo Elettorale


1) Proposta di modifica della Legge Elettorale
Voti Favorevoli 6
Voti Contrari 0
Astenuti 0

2)emendamento Ronnie al PdL cost numero 2°
Voti Favorevoli 6
Voti Contrari 0
Astenuti 0

3)Emendamento Lista Repubblicana - Liberaldemocratici al PdL cost numero 2°
Voti Favorevoli 0
Voti Contrari 3
Astenuti 3

a parità di voti favorevoli si considera APPROVATA la proposta di modifica della legge elettorale nella versione emendata da Ronnie, l'emendamento della Lista Repubblicana è respinto.

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Art. 3 La legge Cost. 23/3/2007 “Legge elettorale Costituzionale” è abrogata

Art. 4 La legge elettorale è sostituita dalla seguente legge di natura ordinaria, che sarà quindi modificabile senza procedimento di revisione Costituzionale tramite il procedimento ordinario:

---- Testo ----
Titolo I: Elezioni congressuali

Art 1.

I 25 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema proporzionale.

Art. 2

Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.

Art. 3

I 25 seggi vengono assegnati con sistema d’hondt alle liste che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti totali validi. Vengono proclamati eletti in ogni lista i candidati che in quella lista stessa abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze vengono eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.

Art. 4

Possono partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che rispettano le procedure e le regole esposte nella legge di Regolamentazione dei partiti politici e nella Costituzione di POL.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, devono presentare le liste in un apposito “3d Ufficiale di Presentazione Liste " riportando il nome della lista, la lista dei candidati al Congresso e l’eventuale apparentamento con un candidato Presidente. la Lista deve essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti essa.

Titolo II: elezioni presidenziali

Art. 5

L’elezione del Presidente di Pol avviene tramite voto palese espresso nel thread elettorale per l’elezione del Presidente. Sul post di voto va espresso solo il nome del candidato alla presidenza scelto.

Art. 6

Verrà proclamato Presidente il candidato che otterrà il 50% dei voti validi più uno. Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato vi sarà un ballottaggio, dopo sette giorni dalla chiusura delle urne, tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio verrà proclamato Presidente.

Art. 7

I candidati alla Presidenza devono presentare la propria candidatura in un apposito 3d nel quale dovranno indicare l’esplicità volontà di candidarsi.

Art. 8

Qualora i candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti nel ballottaggio, il Presidente verrà scelto dal Congresso con maggioranza dei 2/3 dei membri.

TITOLO III
Disposizioni generali sul voto

Art. 9

Il voto è palese ed espresso negli appositi thread elettorali. Non sono ammesse modifiche al post di voto. In caso di errore nell’espressione del voto l’elettore potrà creare un ulteriore post nel quale indicherà la dicitura esatta della lista votata, del candidato al congresso o del candidato Presidente scelti. In caso di edit del post di voto il voto stesso verrà annullato. Verranno altresì annullati i voti espressi da “cloni”. Non è consentito cambiare con un post successivo la lista, il candidato al congresso o il candidato Presidente votati.

Art. 10

Lo scrutinio dei voti verrà effettuato dall’Amministrazione di Pol.

Art. 11

Le urne rimangono aperte per la durata di 5 giorni. L’Amministrazione provvede all’apertura dei thread di votazione. Le candidature per il congresso e per la presidenza vanno presentate al presidente del congresso almeno 15 giorni prima della consultazione elettorale.
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F.to Il Presidente della Commissione
On Don Rodrigo