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  1. #1
    Super Troll
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    Predefinito Udienza finale del Ricorso Primoli-LIBERAMENTE



    Dichiaro aperta l'udienza finale (fase riservata ai giudici) sul ricorso unificato Primoli - LIBERAMENTE .
    http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=370424
    I miei colleghi sono presenti?

  2. #2
    Maestrina Lisergica
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    Presente.

  3. #3
    Super Troll
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    bene abbiamo raggiunto il quorum legale previsto dalla Costituzione (la presenza di due giudici su tre) per la validita' dell'udienza.Caimano comunque dovrebbe sopraggiungere alle 19,35.
    Dichiaro aperta l'audienza.

  4. #4
    Super Troll
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    Cari colleghi dopo aver ascoltato (anzi letto) attentamente le tesi riporate dagli avvocati a mio giudizio il punto centrale dei due ricorsi unificati di Primoli e di LIBERAMeNTE si basa sul valore che viene dato alla consuetudine e ai suoi limiti rispetto all norma scritta.
    Cominciamo ad anzlizzare la questione dall'inizio:

    Secondo il Regolamento Congressuale ( mai attuato in 4 anni da nessun Presidente del Congresso nè da RickyPDCI enè da Spaycam nella precedente legislatura nè da Giò91 nell'attuale legislatura) avrebbe dovuto accettare nella prima seduta congressuale utile e disponibile.

    Il Regolamento vigente è entrato in vigore a fine 2005:
    http://www.politicaonline.net/forum/...87&postcount=1

    E riporta testualmente


    Cita:
    articolo 7
    Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile o nelle Commissioni Congressuali eventualmente costituite

    Nel testo come si vede non si parla quindi di un tempo massimo per l'accettazione e anzi l'accettazione del subentrante per essere valida deve avvenire dentro thread ben precisi e solo in quelli, cioè nei thead delle sedute congressuali eo in quelli delle commissioni congressuali.
    Il Regolamento antecedente invece, precisava diversamente questo passaggio istituzionale:

    http://www.politicaonline.net/forum/...63&postcount=8


    Cita:
    Articolo 6
    Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro tre giorni. In caso contrario il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista
    Cosa è però successo? E' successo che nel tempo i presidenti del congresso (tutti i presidenti nessuno escluso) man mano succedutisi hanno continuato ad applicare il vecchio regolamento creando così una consuetudine(e nessun congressista finora la aveva mai contestata) e in questa legislatura in corso (ma lo stesso è successo nelle precedenti) Kowalsky è subentrato ad Astisinistra utilizzando tale consuetudine invece del regolamento entrato in vigore nel 2005 e lo stesso ha fatto Subzero succeduto a Lupanera cosi come è avvenuto anche a LIBERAMENTE cosi come anche Richard Gecko succeduto a Zaffo e come Ugo de Payens succeduto a Gianfranco (ho controllato personalmente tutti i thread e vi assicuro che le cose stanno cosi')
    Come si vede tutti questi congressisti si trovano in un'identica situazione che dipende dall'interpretazione da dare alle norme sul subentro al congressista in caso di decadenza o dimissioni
    Ora ciò che noi dobbiamo chiederci (e su questo punto a mio avviso deve concentrarsi, rispetto a tutte le altre considerazioni, la riflessione di questa Corte) è : che valore giuridico ha questa consuetudine?

  5. #5
    Basileus ton Romaion
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    Presidente, a noi!

  6. #6
    Super Troll
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    Bene abbiamo tra noi anche Caimano: ottimo abbiamo la presenza di tutti i giudici

  7. #7
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    Affrontiamo quindi il discorso sul valore da attribuire alla consuetudine rispetto al vigente testo letterale dell'articolo7 del regolamento congressuale varato nel 2005.

    Primo punto
    L'avvocato Ronnie sostiene che si tratta di una consuetudine contra legem e perciò illegittima di cui non va tenuto nessu conto
    Scritto in origine da Ronnie
    s'è sviluppata una "prassi" (arbitraria e diversa nel tempo) nel tempo che ha sostituito alla legalità positiva un meccanismo innovativo:
    l'individuazione del congressista effettuata per nomina del Presidente del Congresso in modalità di volta in volta diverse

    l'individuazione arbitraria a discrezione del Presidente del Congresso di un tempo (diverso per diverse persone e diverse situazioni politiche) oltre il quale si decade da un diritto previsto nel regolamento e si cessa di essere "congressisti potenziali"

    l'accettazione del Congressista potenziale (effettivo o discrezionalmente scelto) fatta in luoghi diversi da quello della legge e con modalità non chiare, non univoche, non esplicite

    Questa teoria di concetti è radicalmente lesiva della legge, la quale seppure non precisa e non completa ha sicuramente un contenuto dal quale non si può prescindere.


    Fermiamoci un momento ad approfondire il punto del termine che secondo l'avvocato Ronnie sarebbe una consuetudine contra legem

    Secondo LIBERAMENTE invece l'apporre un termine non è un andare contro la lettera del regolamento, anzi dell'articolo 7, ma è un andare oltre (ovvero sarebbe una consuetudine paeter legem) prchè da nessuna parte del tsto è espressamente vietato per cui si aggiungerebbe qualcosa al testo scrittosenza violarne la lettera.
    Scritto in origine da LIBERAMENTE
    Io sostengo semplicemente che la Consuetudine trae origine dal Regolamento Congressuale, quindi era pienamente conforme a legge. Non è stata vietata espressamente nel nuovo Regolamento Congressuale, quindi non può essere contra legem.
    E' contra legem ciò che è espressamente vietato. Si tratta di una consuetudine praeter legem, di una prassi che va oltre il dettato della legge e non la viola .
    Se poi la Corte ha a disposizione un Regolamento che contenga espressamente il divieto di stabilire un termine e che quindi qualifica come contra legem la prassi di dare un termine allora me lo posti.
    Praeter significa oltre, Contra "contraria". E' evidente che questa prassi sia "oltre il dettato della legge", basta usare la logica .
    Bene personalmente concordo con LIBERALMENTE: apporre un termine è una prassi preter legem e percio' lecita.

  8. #8
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    Punto secondo
    passiamo ora al secondo punto che tipo di consuetudine è quella di accettare il subentro nel seggio consensuale fuori dei thread delle sedute congressuali?Secondo me qui è evidente che non siamo in un caso di consuetudine di praeter legem ma di consuetudine contra legem. Qui il testo prescrive che si accetti dentro le sedute congressuali e invece si accetta in undiverso thread. Comesi puo' sostenere che si tratti di una consueudine che non va contro il testo scritto dell'articolo 7? l'unica deduzione possibile è che si tratta di una prassi di accettazione fuori dei thread legali (cioè dei thread in cui la norma scritta impone che avvenga) contra legem.

  9. #9
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    Terzo punto
    Ora l'avvocato LIBERAMENTE ha però anche avanzato una ulteriore tesi difensiva sulla leicità di tale prassi legislativa e la tesi è senz'altro interessante .
    L'avvocato afferma che la norma scritta (l'articolo 7 del regolamento congressuale) puo' anche essere abrogata dalla disapplicazione.


    Scritto in origine da Liberamente:
    Innanzitutto egli riporta il parere di un ignoto Prof. dell'Università di Roma3 (se è la terza ci sarà un motivo) secondo il quale la desuetudine non ha forza abrogatrice.
    Non è necessario altro che rifarsi al Maggiore Interprete e Maestro del Diritto Costituzionale italiano dello scorso secolo , l'inarrivabile Temistocle Martines, che così si esprime sul tema nel suo Manuale di Diritto Costituzionale del 1977, arrivato oramai alla dodicesima edizione, edito dala Casa Editrice Giuffrè , Leader nel panorama giuridico italiano, a pag.62 della decima edizione ( ma lo troverete anche in tutte le altre) .
    Cosa diceva il Maestro Martines sulla desuetudine?





    Cita:
    Sembra oggi pacificamente ammessa nel nostro ordinamento l'abrogazione di una norma mediante desuetudine, che si ha quando i destinatari della norma pongono in essere in modo reiterato e diffuso un comportamento omissivo. Non osservano, cioè, un precetto legislativo.
    Non si è, in tal caso, in presenza di una consuetudine contra legem, bensì di una semplice inosservanza del precetto.
    E' evidente che in questi quattro anni ( e anche negli ultimi due, dopo il cambiamento della norma) in Pol i destinatari della norma ( Cioè tutti i Presidenti del Congresso succedutisi, compresi RickyPDCI e Giò91) abbiano posso in essere in modo reiterato e diffuso un comportamento omissivo, non rispettando la nuova norma ed alimentando quella consuetudine, che così ha abrogato la stessa norma in materia.
    La tesi è effettivamente interessante ed è sostenuta da alcuni (anche autorevoli) giuristi ma sono moltianche i giuristi che la avversano . Io personalmente non ritengo che sia possibile ammettere una prassi che abroghi una legge scritta: solo il congresso(ilparlamento) con una nuova norma scritta puo' abrogare una precedente legge e non certo una consuetudine.
    Lo stesso avvocato LIberamente del resto afferma

    Il Sommo Martines, inoltre ,nello stesso manuale, e solo una pagina prima, chiariva senza possibilità di smentita cosa si debba intendere per Consuetudine contra legem o praeter legem o secundum legem.


    Nel nostro ordinamento non sono ammesse consuetudini contrarie a leggi o regolamenti ( contra legem), ma soltanto consuetudini che integrano o specificano il dettato legislativo ( secundum legem) o disciplinano
    E quindi una prassi contra legem non puo' avere il potere di abrogare una norma scritta.

  10. #10
    Super Troll
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    Chiedo quindi ai colleghi di commentare ciascuno dei tre punti e successivamente di votarli

 

 
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