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    Predefinito Chi ha paura dell'ora di religione? Una sintomatica vicenda ...

    Ora di religione, stop ai crediti
    E la maturità rischia il caos


    Dopo la sentenza del TAR il ministro Fioroni tenta l'appello al Consiglio di Stato

    Enza Cusmai


    Dopo un anno di polemiche la scuola chiude con il botto. Mentre gli studenti attendono con impazienza la nomina delle commissioni d’esame, in notevole ritardo sulla tabella di marcia, al ministero dell’Istruzione piove un’altra tegola sulla testa. Il Tar del Lazio ha stabilito, infatti, che l’ora di religione non dà crediti utili per l’ammissione e la valutazione finale dell’esame di maturità. Una decisione che rischia di stravolgere il lavoro di tutti i consigli di classe che potrebbero riunirsi di nuovo per ridistribuire i crediti già assegnati. Il ministro dell’Istruzione incassa il colpo. «Ricorreremo al Consiglio di Stato» dice Giuseppe Fioroni che deve ringraziare per il «gentile cadeau» la Flc Cgil. È stato proprio il sindacato a contestare, assieme alle associazioni laiche, l’ordinanza firmata dal ministro lo scorso 15 marzo, la quale prevedeva che la frequenza dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa contribuisse a formare il credito scolastico. La polemica è finita davanti al tribunale amministrativo. Che ha dato torto al ministero.

    I giudici non hanno dubbi. «L’insegnamento della religione è una materia extracurriculare, tanto che il relativo giudizio non fa parte della pagella ma va comunicato con una separata speciale nota». Poi c’è il nodo didattico su cui affonda il Tar del Lazio. «L’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del credito scolastico perché provocherebbe una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religione né usufruiscono di attività sostitutive».

    In casa Cgil cantano vittoria anche se il cambiamento di rotta potrebbe creare moltissimi disagi agli insegnanti e ritardi nella chiusura dell’anno scolastico. Ma Enrico Panini, segretario generale nazionale Flc Cgil, non sembra preoccuparsene: «Sarà compito del ministero avvisare urgentemente del cambiamento di indicazione le scuole che tra pochi giorni saranno impegnate negli scrutini in questione». Al ministero, però, sperano che qualcosa cambi. Fioroni ha fretta e chiede all’Avvocatura di Stato di presentare l’appello al Consiglio di Stato «nel più breve tempo possibile, vista l’imminenza degli esami» e, imbarazzato, temporeggia sulle spiegazioni da «fornire agli istituti scolastici».
    A dar man forte a Fioroni ci saranno le associazioni cattoliche, che non staranno a guardare. Orazio Rustica, segretario nazionale del sindacato degli insegnanti di religione, ribadisce che in passato diversi giudici della Corte costituzionale e lo stesso Tar del Lazio hanno ribadito come l’insegnamento della religione sia in realtà «una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie».

    Mentre la battaglia legale è aperta, Giuseppe Valditara (An), lancia l’allarme sulla ritardata pubblicazione delle commissioni d’esame per la maturità. Il rischio caos «deriva dallo slittamento della data in cui si dovevano conoscere i nomi dei commissari: prima il 22, poi il 25, ora di parla del 28, ma in realtà non c’è una data fissata».

    Fonte: Il Giornale, 26.5.2007

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    Predefinito Ecco il testo dell'ordinanza del TAR Lazio: è indicativo chi compaia tra i ricorrenti

    REPUBBLICA ITALIANA

    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

    SEZIONE TERZA QUATER


    Registro Ordinanze: 2408/2007

    Registro Generale: 4297/2007

    nelle persone dei Signori:

    MARIO DI GIUSEPPE Presidente
    CARLO TAGLIENTI Cons.
    UMBERTO REALFONZO Cons., relatore

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2007

    Visto il ricorso 4297/2007 proposto da:
    CONSULTA ROMANA PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI ED ALTRI
    ALLEANZA EVANGELICA ITALIANA
    ASS XXXI OTTOBRE PER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA
    ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO GIORDANO BRUNO
    ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA
    ASSOCIAZIONE SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA ASSUR
    BAGNI FILIPPO
    CRIDES CENTRO ROMANO INIZIATIVA DIFESA DIRITTI NELLA SCUOLA
    FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA
    DEMOCRAZIA LAICA
    UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 7^ GIORNO
    UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA
    UAAR UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI
    TAVOLA VALDESE
    SEGRE RUBEN
    FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI
    CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI
    CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
    CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI
    COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE
    COMITATO INSEGNANTI EVANGELICI ITALIANI (CIEI)
    COMITATO TORINESE PER LA LAICITA' DELLA SCUOLA

    rappresentato e difeso da:
    BUCCELLATO AVV. FAUSTO
    LUCIANI AVV. MASSIMO
    con domicilio eletto in ROMA
    VIALE ANGELICO, 45
    presso
    BUCCELLATO AVV. FAUSTO

    contro

    MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    rappresentato e difeso da:
    AVVOCATURA DELLO STATO
    domiciliataria ex lege in ROMA
    VIA DEI PORTOGHESI, 12
    presso la sua sede

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    e nei confronti di
    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

    e nei confronti di
    RAGAZZI LORENZO

    e con l'intervento ad adiuvandum di
    UCEI
    rappresentato e difeso da:
    BUCCELLATO AVV. FAUSTO
    LUCIANI AVV. MASSIMO
    con domicilio eletto in ROMA
    VIALE ANGELICO, 45
    presso
    BUCCELLATO AVV. FAUSTO

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
    - dell’O.M. n. 26/07 prot. 2578 – istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali;
    - di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

    Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
    MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    UCEI

    Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2007 gli avvocati come da verbale;

    Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.

    Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994 in quanto:
    - la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”;
    - sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,
    accoglie la suindicata domanda cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007

    Il Presidente: Mario Di Giuseppe

    L’Estensore: Umberto Realfonzo

    Depositata in segreteria il 24.5.2007

  3. #3
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    Predefinito

    Si inasprisce la polemica sui crediti per l'ammissione agli esami: il ministro "contesta" il giudizio del tribunale del Lazio (sfavorevole agli insegnanti della materia). E si torna nel caos

    Religione, Fioroni avverte il Tar
    "Ricorso al Consiglio di Stato"


    Il ministro Fioroni


    Sulla "guerra di Religione" Fioroni non molla. Con una nota il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, rilancia e contro il provvedimento del Tar Lazio sta valutando la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato. Proprio l'altro ieri i giudici amministrativi, suo caso dell'ammissione agli esami di maturità, si sono pronunciati a sfavore dei prof di Religione: l'ora impartita da questi ultimi non dà crediti utili per l'ammissione e la valutazione finale dell'esame di maturità. Il provvedimento è stato salutato con soddisfazione in primo luogo dalla Flc Cgil che ha sponsorizzato il ricorso.

    Ma Fioroni non ci sta; "Il Ministero della Pubblica Istruzione ha preso contatto con l'Avvocatura dello stato affinché venga valutata la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato nel più breve tempo possibile, vista l'imminenza degli esami". E "anche in relazione a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda il ministero valuterà se e quali indicazioni fornire agli istituti scolastici". Una risposta chiara e decisa arriva dal segretario della Flc Cgil, Enrico Panini, che proprio ieri aveva invitato Fioroni ad "avvisare urgentemente del cambiamento di indicazione le scuole che tra pochi giorni saranno impegnate negli scrutini"

    La posta per gli insegnanti di Religione è alta. Il loro giudizio nello scrutinio finale pesa quanto quello degli altri colleghi, oppure no? Il Tar Lazio, che ha momentaneamente sospeso parte dell'articolo 8 dell'ordinanza sugli esami di Stato, pare abbia preso una posizione ben precisa con motivazioni giudicate da Panini "significative". "La norma - recita il provvedimento in questione - configura l'insegnamento della Religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio, per coloro che se ne avvalgono, non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata speciale nota; sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico" per gli esami di maturità (in quanto) darebbe luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l'insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive"

    In questi giorni, insegnanti e studenti sono impegnati nelle ultime interrogazioni e negli ultimi compiti in classe. E fra due settimane cominceranno gli scrutini di fine anno. Come dovranno comportarsi i dirigenti scolastici e gli insegnanti? Il giudizio dell'insegnante di Religione contribuisce o no all'attribuzione del credito per l'ultimo anno di corso?

    Fonte: Repubblica, 25.5.2007

  4. #4
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    Predefinito Qualche commento ....

    Scontro tra le sezioni del Tar Lazio sull’attribuzione del credito scolastico

    Per la sezione terza bis religione deve essere considerata nel credito, per quella “quater” no


    Una nutrita schiera di ricorrenti, tra cui “laici” di varia estrazione, valdesi, avventisti, evangelici, luterani, pentecostali, atei, agnostici, hanno ottenuto dal TAR del Lazio uno stop all’O.M. n.26/2007 per la parte nella quale si prevedeva che la frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’attività alternativa costituisse elemento di attribuzione in sede di scrutinio finale del credito scolastico.

    Il ricorso è stato notificato al Ministero della Pubblica Istruzione che, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 22 maggio, il giorno prima dell’ordinanza del TAR. Sarebbe certamente interessante conoscere le argomentazioni del Ministero a difesa di un’ordinanza che, nella specifica questione, aveva inteso valorizzare l’impegno scolastico degli alunni che hanno liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione o della materia alternativa oppure dello studio individuale certificato. Il ricorso è stato notificato anche alla Conferenza Episcopale Italiana che non si è costituita.

    Sarà importante, nei prossimi giorni, soprattutto capire quale sia il riferimento normativo e giurisprudenziale secondo il quale, a giudizio del Tar, l’insegnamento della religione è da ritenersi una “materia extracurriculare”, tenuto conto che la Corte Costituzionale in diversi momenti ha stabilito invece che l’insegnamento della religione è “compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale” (Sentenze Corte Cost. n.203/1989, n.13/1991 e n.290/1992),

    La preoccupazione della sezione terza “quater” del Tar Lazio secondo il quale riconoscere “postumamente” una partecipazione alla formazione del credito scolastico da parte dell’insegnamento della religione evidenzia una diversità tra chi ha scelto liberamente un percorso formativo e chi ne ha scelto un altro o ha scelto il niente, è un timore che la sezione terza “Bis” del Tar Lazio ha già fugato. Infatti nel 2000 il Tar Lazio ha affermato che la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione “non ha tolto nulla ai risultati conseguiti e al credito scolastico maturato per altra via” e che “la maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti”, affermando infine che “a color che non maturano crediti nel seguire l’insegnamento della religione o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare credito con altre iniziative” (Tar Lazio sezione terza Bis sentenza n.7101/2000).

    Certo desta perplessità che due sezioni del Tar Lazio presentino orientamenti così diversi!

    Attenderemo fiduciosi i successivi momenti del giudizio amministrativo avviato, ma lo Snadir sceglie di essere comunque direttamente impegnato in tale contenzioso e pertanto si costituirà nel giudizio pendente presso il Tal del Lazio.

    Orazio Ruscica

    FONTE

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    Predefinito

    E la FLC-Cgil spara sugli insegnanti di religione e sugli alunni che si avvalgono dell'Irc

    Siamo alle solite. Qualche illuminato funzionario della FLC CGIL ha ritenuto di lanciare un nuovo anatema contro l'insegnamento della religione cattolica; bersaglio dell'odierna filippica: il voto dell'insegnante di religione in sede di scrutinio finale.

    Ma la suddetta nota della FLC supera di gran lunga le precedenti per ignoranza e presunzione. Vediamo perché.

    Non serve a nulla scomodare la Costituzione italiana e il diritto di ogni persona a scegliere la religione che più preferisce senza per questo essere discriminata: è la scoperta dell'acqua calda, perché su questo siamo tutti d'accordo!

    Gli errori di fondo su cui ruota tutto il ragionamento della FLC-Cgil sono due. Il primo è quello di confondere (ancora dopo 22 anni ) insegnamento della religione e catechesi. E' bene ricordare che la legge n.121/1985 stabilisce che l'insegnamento della religione è impartito nel "quadro delle finalità della scuola" ed è "compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale".

    Altro errore è quello di confondere il momento della SCELTA di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione con quello della VALUTAZIONE del profitto con cui, chi HA SCELTO tale insegnamento, segue le lezioni. Quando uno studente ha deciso di avvalersi dell'insegnamento della religione, che è una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie, ha DIRITTO a vedersi riconosciuto l'impegno con cui frequenta le lezioni di religione e il profitto che ne trae (vedi sentenze Corte Costituzionale n.13 del 1991; Corte Costituzionale n.290 del 1992; Tar Lazio n.7101 del 15 settembre 2000)

    A proposito di giurisprudenza, rileviamo ancora una volta come la FLC, citando norme e sentenze, utilizzi solo quelle che le fanno comodo, interpretandole a modo proprio e fingendo di ignorare (o ignorando!) tutta quella giurisprudenza dalla quale non si sente appoggiata; ad es dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana.

    Come si vede, perfino il TAR della Toscana ha emesso una sentenza favorevole al ruolo determinante dell'irc nello scrutinio finale; perfino l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, di centrosinistra, ha ritenuto di ribadire il concetto di cui sopra con l'O.M. n° 26 del 15 marzo 2007, colmando un vuoto legislativo che aveva causato qualche difficoltà applicativa e riprendendo le determinazioni dell'ex Ministro Berlinguer. Ma è inutile: la FLC si ostina a non voler sentire.

    E veniamo alla seconda caratteristica per cui la nota di stamani si distingue: la presunzione. L'illuminato estensore della stessa ha pensato bene di invitare i suoi lettori a non tenere in nessuna considerazione qualsiasi norma che dissenta da quanto "predicato" dalla FLC CGIL , sia che venga dal Ministero (giustificando - erroneamente - tale "ammutinamento" con l'autonomia di cui godono i dirigenti), sia che venga da qualche TAR (stavolta l'alibi, anzi, la scusa, é che non si può applicare una norma riguardante un caso singolo a tutto il territorio nazionale).

    Di fronte a tale sfrontatezza si resta allibiti. Qui siamo di fronte ad un vero e proprio incitamento ad ignorare le norme emanate dal Ministero - che è l'unico organismo in grado di decidere in materia scolastica - nel momento in cui differiscono da quanto faziosamente e demagogicamente argomentato dalla CGIL-Scuola; ancora peggio, si cerca di delegittimare le decisioni dei giudici e a disconoscere la validità delle sentenze dei TAR sul territorio nazionale (salvo poi avallarle nel momento in cui, ad es., stabiliscono che le valutazioni quadrimestrali sull'insegnamento della religione vanno redatte in una scheda a parte!).

    Ci sembra che si sia superato ogni limite: passi per le argomentazioni deliranti sull'irc (alle quali, comunque, non è difficile controbattere), ma incitare a disattendere precise norme dell'Amministrazione e della giurisprudenza vuol dire che la FLC CGIL vuole arrogarsi un potere superiore che non le spetta; vuol dire che la FLC-Cgil, in dispregio di una giurisprudenza confermata da molti Giudici, si ritiene migliore dei giudici stessi. Ma il "Migliore" è stato uno solo: il resto è solo scarsa imitazione.

    Tutto ciò dovrebbe farci riflettere sulla pericolosità di un sindacato che si schiera dalla parte dei lavoratori solo a parole. Nei fatti, in realtà, ambisce a ben altro.

    Orazio Ruscica

    FONTE

  6. #6
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    Predefinito Sull'ordinanza impugnata ...

    Credito scolastico: ritorno alla legalità

    Prima risposta del Ministro Fioroni alle richieste dello Snadir


    Come ricorderanno i lettori il 5 marzo scorso il Prof. Ruscica e la Prof.ssa Fornai, segretario nazionale e componente della segreteria nazionale dello Snadir, hanno incontrato il Dott. Sanzo, Capo della segreteria del Ministro Fioroni. In quell’occasione sono state affrontate diverse questioni; tra le altre anche il credito scolastico nella scuola secondaria di secondo grado.

    Durante l’incontro è stato chiesto che il Regolamento applicativo del nuovo esame di Stato precisasse la necessità di riconoscere la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica all’interno della banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico.

    La sentenza del Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000 dichiarò inammissibili i ricorsi presentati per opporsi all’inserimento dell’Irc nel credito scolastico e precisò che chi non si avvale non può pretendere che la sua scelta possa produrre frutti e che “gli insegnanti di religione e delle materie alternative e, ancora di più, gli studenti fruitori sono portatori di un interesse contrario a quello dei ricorrenti: i primi a vedere riconfermata la loro piena dignità professionale (…); i secondi a vedere riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline”.

    E’ bene ricordare che in questi ultimi anni l’ultimo documento ministeriale che ha ribadito in modo chiaro la necessità di inserire la valutazione dell’Irc nel credito scolastico è l’Ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 prot. n. 4042, per poi sparire completamente nelle Ordinanze successive (vedi dall’O.M. 35/2003), creando non poche difficoltà applicative.

    Quindi il precedente Governo, anche se ha avuto il merito di approvare lo stato giuridico degli IdR, ha però, di fatto, messo in ombra l’aspetto curriculare dell’insegnamento della religione cattolica.

    Il Ministro Fioroni, accogliendo la nostra richiesta, ha ripristinato (O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007) così la corretta procedura di valutazione degli studenti, riconoscendo dignità professionale ai docenti di religione e affermando la piena parità disciplinare ad un insegnamento che si configura sempre più come insegnamento culturalmente rilevante.

    Benito Ferrini

    FONTE

  7. #7
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    Predefinito

    TAR Lazio, sede di Roma, sezione III bis, 15.9.2000 n. 7101

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
    SEZIONE III BIS


    composta dai Signori Magistrati:

    dr. Roberto SCAGNOMIGLIO Presidente Relatore
    dr. Antonio AMICUZZI Consigliere
    dr. Francesco RICCIO Consigliere

    hanno pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A

    sui ricorsi riuniti 8455, 8522 e 8571 del 1999 proposti da:

    a) ricorso 8455 del 1999, TAVOLA VALDESE in persona del legale rappresentante e CAMELLINI Neva, rappresentanti e difesi dagli avvocati: prof. Paolo Barile, prof. Stefano Grassi, Corrado Mauceri e Fausto Buccellato, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;

    b) ricorso 8522 del 1999: UNIONE DELLE COMUNITA’ EBRAICHE ITALIANE in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Paoletti e Marco Paoletti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 34;

    c) ricorso 8571 del 1999: COMITATO TORINESE PER LA LAICITA’ DELLA SCUOLA in persona del presidente in carica e Silvia Alice e Vaudetti Giulia Vittoria, rappresentati e difesi dagli avvocati Fausto Buccellato e Giulio Disegni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale Angelico, 45;

    C O N T R O

    Ministero della Pubblica Istruzione;
    Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Presidente della Repubblica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
    Generale dello Stato;

    con l’intervento in adesione di

    a) Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv.to Fausto Buccellato presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 45;

    b) Comitato nazionale “Per la scuola della Repubblica” con sede in Firenze, in persona del legale rappresentate, rappresentato e difeso dall’avvocato Corrato Mauceri, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Fausto Buccellato in Roma, Viale Angelico, 45;

    c) Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, associazione con sede in Roma in persona legale rappresentante; Unione cristiana evangelica Battista d’Italia, con sede in Roma, in persona del presidente in carica; Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, con sede in Roma, in persona del presidente in carica; Assemblea di Dio in Italia, con sede in Roma, in persona del presidente in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Gustavo Vicentini, Pietro Trotta e Corrado Mauceri, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Fausto Buccellato in Roma, Viale Angelico, 45;

    e con l’intervento in opposizione di

    a) Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione (sigla: SNADIR) in persona del segretario in carica e Ruscica Orazio, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Nastasi unitamente al quale sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini in Roma, Via Zavorrano, 12/E;

    b) Mariotti Giulia, Gallarini Diana e Inchingoli Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Giuseppe Guarino, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Borghese, n. 3;

    c) Basile Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Franco Gaetano Scoca, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello n. 55;

    per l’annullamento

    dell’art. 3, comma secondo, dell’O.M. 14 maggio 1999 n. 128 e del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e della nota alla tabella D allegata;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e dei soggetti interventori sopra indicati;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa.

    Alla pubblica udienza del 22 novembre 1999 su relazione del Cons. Roberto Scognamiglio uditi, altresì, i difensori delle parti come registrati nel verbale dell’udienza.

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO e DIRITTO

    1. I tre ricorsi indicati in epigrafe possono essere riuniti e decisi con unica sentenza perché attinenti allo stesso tema.

    2. L’ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 e 128 reca norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami alla conclusione dell’anno scolastico 1998/99. L’art. 3 (norma che si occupa dell’istituto del credito scolastico) afferma, al secondo comma, che i docenti della religione cattolica e delle materie ad essa alternative partecipano “a pieno titolo” all’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono dei detti insegnamenti e disciplina, al terzo comma, il procedimento per giungere al punteggio da scegliere nello spazio di un minimo e un massimo predeterminati.
    In particolare, si precisa che il punteggio da attribuire tiene conto anche del giudizio formulato da questi docenti, che riguarda l’interesse col quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto. È poi rimarcato che per l’esame di Stato, che nell’anno scolastico 1998-99 conclude il corso degli studi superiori, il credito scolastico è attribuito sulla base delle Tabelle allegate al relativo regolamento, approvato con d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.

    3. Sono ricorrenti:
    a) nel ricorso 8455 del 1999: la Tavola Valdese e una studentessa che nell’anno scolastico 1998-99 ha frequentato la terza classe di un liceo classico di Civitavecchia, scegliendo di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, né di altro insegnamento alternativo.
    Spiegano intervento in adesione le seguenti associazioni ed enti di culto: Centro romano di iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola, con sede in Roma; Comitato nazionale per la scuola della Repubblica, con sede in Firenze; Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, con sede in Roma; Unione cristiana evangelica Battista d’Italia, con sede in Roma; Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, con sede in Roma; Assemblee di Dio in Italia, con sede in Roma.
    Dispiegano intervento in opposizione il sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione (sigla: SNADIR) insieme a un docente del corso di religione cattolica; due alunne di un istituto tecnico commerciale di Roma in procinto di sostenere l’esame di maturità (il ricorso è stato depositato il 22 giugno 1999), che avevano frequentato il corso di insegnamento di religione cattolica; il genitore di un alunno che ha frequentato il penultimo anno di un liceo classico della Capitale e ha seguito l’insegnamento della religione cattolica; uno studente di un liceo scientifico romano ammesso agli esami di maturità con l’attribuzione di un buon credito scolastico maturato anche in seguito alla sua partecipazione al corso di religione.

    b) nel ricorso 8522 del 1999 l’Unione delle Comunità ebraiche italiane con l’intervento in oppostone delle persone fisiche che si sono costituite nel primo ricorso;

    c) nel ricorso 8571 del 1999 il Comitato torinese per la laicità della scuola e due studentesse che hanno frequentato l’ultimo anno di due licei classici di Torino e che avevano scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, non essendo di fede cattolica.

    Intervengono in opposizione le persone fisiche che si sono costituite nei ricorsi precedenti.

    4. La tesi dei ricorrenti muove dalla garanzia assicurata dal nuovo concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede (sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984 e notificato su autorizzazione della legge del 25 marzo 1985 n. 121) che la scelta di non avvalersi all’insegnamento della religione cattolica non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.
    La normativa impugnata (art. 3, comma terzo, dell’ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 n. 128 e regolamento per gli esami di Stato approvato con d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), quando attribuisce all’insegnamento della religione cattolica e allo svolgimento di attività alternative la possibilità di incidere sul credito scolastico insidierebbe la libertà di scelta di non avvalersi del detto insegnamento e di non svolgere alcuna attività alternativa in violazione dell’impegno assunto.
    Il ragionamento dei ricorrenti percorre gli interventi della Corte Costituzionale sui tentativi dell’amministrazione di dare una razionale applicazione ai principi concordatari nel rispetto dei diritti di libertà religiosa degli studenti e si sofferma sulla conclusione che, per garantire che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione, l’insegnamento della religione cattolica, da considerare come materia rigorosamente facoltativa, non deve comportare effetti di vantaggio per i suoi fruitori ed effetti di svantaggio per i non fruitori.
    L’equilibrio, faticosamente raggiunto, sarebbe stato disinvoltamente compromesso dall’espediente introdotto dalla normativa contestata che, ad anno quasi concluso, attribuisce con efficacia retroattiva ampi vantaggi a quanti hanno seguito l’insegnamento della religione cattolica o svolto attività alternative, non consentendo a coloro che hanno scelto di non avvalersi delle dette materie facoltative di ottenere un analogo beneficio utile per lo scrutinio finale.
    La scelta di non avvalersi delle anzidette materie facoltative verrebbe a essere modificata, e a tradursi in una situazione di intollerabile svantaggio.
    In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero la normativa sugli esami di Stato (legge 10 dicembre 1997 n. 425 e relativo regolamento emanato con d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), che non attribuirebbe alcuna rilevanza all’insegnamento della religione cattolica e alle attività a essa alternative al momento della valutazione da esprimere alla conclusione degli studi e sarebbero lesive del principio di libertà religiosa, che importa la più ampia facoltà di scegliere se avvalersi o meno degli anzidetti insegnamenti.

    5. Nel caso di specie ha rilievo determinare con chiarezza l’obiettivo che i ricorrenti intendono perseguire dopo avere premesso che sono stati discriminati e ingiustamente penalizzati gli studenti che, all’inizio dell’anno, avevano ritenuto di potere, liberamente e senza alcuna conseguenza ai fini della carriera scolastica, scegliere di non avvalersi della religione cattolica e non di svolgere altra attività alternativa.
    Possono essere accantonate le domande per cercare di entrare a fondo nel ragionamento dei ricorrenti, che si basa sull’assunto che l’attribuzione di un punteggio agli allievi che hanno frequentato (meritoriamente) l’insegnamento confessionale o le attività alternative suonerebbe come grave discriminante nei confronti di quegli studenti che hanno esercitato legittimamente il diritto costituzionalmente garantito di non avvalersi né dell’insegnamento della religione cattolica, né delle attività alternative.
    È certo, infatti, che la loro scelta - si immagina ispirata da apprezzabili sentimenti - non ha tolto nulla ai risultati conseguenti e al credito scolastico maturato per altra via.
    Né essi possono dire che avere incluso tra le attività complementari e integrative, delle quali parla la nota alla Tabella “D” allegata al regolamento d.P.R. 323 del 1998 (o, quanto meno, avere assimilato a esse), l’insegnamento della religione cattolica e le attività a esso alternative si siano sottratti ai non fruitori occasioni per accrescere il punteggio, trattandosi di attività che, essendo rimesse per motivi di coscienza alla libera scelta, non possono essere seguite da tutti.
    Ed invero, la base che costituisce materia di maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate.
    Ogni studente aderisce, su base esclusivamente volontaria, alle iniziative che ritiene più congeniali e gradite usufruendo dei relativi risultati. D’altra parte non può pretendersi di tutelare il soggetto che, pur avendo conseguito buoni risultati nello studio, ha mostrato scarsa partecipazione al dialogo educativo ovvero non ha avuto assiduità nella frequenza scolastica ovvero non ha voluto impegnarsi in esperienze coerenti con il corso di studio frequentato, ma esterne ad esso, fino al punto di disconoscere agli altri i vantaggi che l’ordinamento intende loro attribuire.
    Nessuno ha titolo per lamentarsi, né può sentirsi pregiudicato per il solo fatto che un altro alunno abbia praticato uno sport e ricevuto il relativo credito, altro abbia svolto attività artistiche, altro abbia addirittura lavorato percependo una retribuzione, laddove si è impediti ad esercitare attività sportiva ovvero non si abbiano attitudini artistiche o spirito di intraprendenza nel campo del lavoro.
    D’altro canto, a coloro che non maturano crediti nel seguire l’insegnamento della religione cattolica o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare crediti con altre iniziative.
    Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti. Non resta, in conclusione, che ritenere l’azione dei ricorrenti volta a riaffermare la piena parità tra studenti fruitori e studenti non fruitori, escludendo che ai primi possa derivare qual vantaggio che non può giungere ai secondi.
    Dalle domande formulate nei tre ricorsi in esame è possibile concludere che questi sono diretti a togliere all’insegnamento della religione cattolica e alle attività a esso alternative la capacità di incidere sulla determinazione del credito scolastico e a precludere agli insegnanti di religione e delle materie alternative di partecipare “a pieno titolo” alla determinazione del credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dei detti insegnamenti.
    Poiché non viene richiesto di riparare alla “conseguenza negativa di non potere usufruire di tale valutazione aggiuntiva ai fini della determinazione del credito scolastico” attraverso l’attribuzione di un punteggio almeno pari a quello attribuito ai fruitori, pure a prescindere dal rilevare che la valutazione dell’interesse col quale l’alunno ha seguito la materia di religione o quelle alternative potrebbe anche portare a diminuire il credito scolastico conseguito per altra via, appare evidente che l’interesse presuntivamente leso dei ricorrenti verrebbe soddisfatto solo attraverso l’annullamento dei vantaggi ottenuti dai fruitori (ove attribuiti).
    Anche a non volere considerare la singolarità della tesi esposta dal Comitato torinese, che accusa l’amministrazione di avere ingannato gli studenti che avevano scelto di non avvalersi né dell’insegnamento della religione, né di altra attività alternativa per non averli posti tempestivamente in condizione di conoscere i principi informatori dei criteri per la loro valutazione e per il voto finale, come a dire che la loro scelta di non fruitori non era poi tanto ispirata a profondi convincimenti ideologici, e il caso di rilevare che gli insegnanti di religione e delle materie alternative e, ancora più, gli studenti fruitori sono portatori di un interesse contrario a quello dei ricorrenti: i primi a vedere confermata la loro piena dignità professionale sancita (anche) dalle intese tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (“gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti”; “l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline”); i secondi a vedere riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline.
    A nessuno dei soggetti controinteressati i ricorsi sono stati notificati, determinandosi in tale modo la loro inammissibilità. Né sono ravvisabili ostacoli alla individuazione dei primi destinatari del contraddittorio, eventualmente da integrare con notifica per pubblici proclami, atteso che la stessa impostazione data ai ricorsi si fonda su una presunta disparità di trattamento nel ristretto spazio della classe di appartenenza degli alunni ricorrenti.
    Nelle conclusioni dei gravami, difatti, si paventano danni per l’accesso al mondo del lavoro, assumendosi che “il punteggio degli esami di Stato ha da sempre grande rilevanza”, con evidente riferimento alla posizione di svantaggio nella quale essi si troveranno al momento di presentarsi nel mondo del lavoro contemporaneamente agli altri compagni (presumibilmente della stessa classe o quanto meno della stessa scuola) che potranno vantare un punteggio migliore per avere seguito l’insegnamento della religione cattolica.
    La detta impostazione non è ovviamente da condividere in quanto la valutazione agli esami di Stato non ha carattere comparativo, né è diretta formulare graduatorie. Da questa considerazione emerge un ulteriore motivo di inammissibilità dei ricorsi, atteso che nessuna utilità concreta è destinata a venire ai ricorrenti per effetto dell’annullamento del vantaggio conseguito dagli alunni fruitori.
    Il ricorso è pure inammissibile per non essere stato notificato alla Conferenza episcopale italiana, che ha titolo a difendere la funzione degli insegnanti incaricati di religione cattolica negli organi scolastici sulla base delle disposizioni concordatarie.
    Deve essere ancora rilevato che l’interesse alla tutela della piena libertà delle coscienze e ampiamente soddisfatto al momento della scelta di non avvalersi all’insegnamento della religione cattolica e di non seguire le materie alternative. Ed invero, la detta scelta non produce conseguenze negative per l’interessato.
    Se conseguenze positive possono derivare a favore di altri soggetti, autori della scelta opposta, nessun pregiudizio deriva ai ricorrenti non esistendo alcuna relazione tra le posizioni considerate.
    In ultimo, pure a prescindere da ulteriori profili di inammissibilità, non soccorre a salvare i ricorsi il dichiarato interesse a vedere affermata una posizione di principio, da valere per gli anni seguenti.
    L’atto impugnato ha, difatti, esaurito i suoi effetti con l’applicazione che vi è stata data nell’anno scolastico 1998-99.
    È da aggiungere che, per giurisprudenza costante, l’intervento volontario in giudizio del controinteressato, al quale il ricorso non sia stato notificato, non vale a salvare l’inammissibilità del gravame non notificato ad almeno uno di essi.

    6. Per le ragioni che sono state illustrate, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. In considerazione dell’argomento in discussione, le spese del
    giudizio possono essere compensate.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis - riuniti i ricorsi in epigrafe, li dichiara inammissibili.
    Spese compensate.
    Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis - nella camera del 22 novembre 1999 con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.

    dr. Roberto SCOGNAMIGLIO Il Presidente, est.

    Pubblicata in segreteria il 15.9.2000

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    In questo genere di ricorsi, come è possibile vedere, non mancano mai gli ebrei ed i protestanti (ed essenzialmente i valdesi)

  9. #9
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    Predefinito Una bella notizia ...

    Chiarita la questione aperta dal pronunciamento del Tar Lazio
    che aveva sospeso l'efficacia di un'ordinanza ministeriale in materia"

    Il Consiglio di Stato dà ragione a Fioroni
    La religione porterà crediti per la maturità


    di SALVO INTRAVAIA

    Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Fioroni


    La Religione contribuisce alla determinazione del credito per l'ammissione agli esami di Stato. Sembra chiarito, almeno per quest'anno, il giallo aperto con il pronunciamento del Tar Lazio dello scorso 23 maggio. Botta e risposta fra le associazioni di genitori (e di 'altre confessioni') e il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni. E anche se non si tratta di una vittoria a tutto campo, sulla cosiddetta 'guerra di Religione' per il momento l'ha spuntata l'inquilino di viale Trastevere. Il Consiglio di stato - fa sapere il direttore generale Giuseppe Casentino in una circolare inviata agli Uffici scolastici regionali e provinciali - ha sospeso 'l'esecutività dell'ordinanza del Tar Lazio, con la quale era stata, a sua volta, sospesa l'efficacia dei punti 13 e 14 dell'articolo 8 della Ordinanza ministeriale in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato'.

    In altre parole, gli insegnanti di religione cattolica "partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime". Così, se un ragazzo va bene in religione può aspirare a qualche punto in più di credito scolastico.

    Nell'arco di una settimana la Religione è prima uscita di scena per poi entrare a pieno titolo fra le discipline che contribuiscono alla determinazione della 'dote' in punti che gli studenti si portano alla maturità. Il 23 maggio, il Tribunale amministrativo regionale della capitale sospende i punti dell'ordinanza sugli esami di stato riguardanti la Religione perché "sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del 'credito scolastico' per gli esami di maturità" poiché "darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive". Oggi il Consiglio di stato sospende la sospensiva e riabilita i prof di Religione.

    Decisione che alla Consulta romana per la laicità delle istituzionì - che raggruppa ben 17 associazioni di genitori, insegnanti e religioni diverse dalla cattolica - non va proprio giù. E la Consulta chiede al presidente, Romano Prodi, di intervenire. "Il ministro Fioroni ha cercato di introdurre surrettiziamente l'ora di religione fra le materie che concorrono a pieno titolo a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato - fa sapere in una nota - Questo determina una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvolgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. L'ordinanza viola il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione".

    A questo punto, come dovranno comportarsi i docenti? Dovranno senz'altro uniformarsi ai dettami del ministro ma, spiegano dalla Consulta romana per la laicità delle istituzioni, 'nell'attuale situazione gli scrutini si svolgeranno secondo la volontà del ministro, ma il successivo pronunciamento nel merito del Tar Lazio, che deve ancora avvenire, con molta probabilità ne porrà in dubbio l'esito annullando la parte impugnata dell'ordinanza ministeriale. Si verificherebbe così una situazione di incertezza giuridica sul corso e sugli esiti degli esami di Stato, la cui responsabilità non potrà che ricadere sul Governo'. Parte così l'appello al premier. "Chiediamo al presidente del consiglio, Romano Prodi, di adoperarsi in tempi rapidissimi affinché impedisca questo grave scempio della laicità della scuola pubblica".

    Fonte: Repubblica, 31.5.2007

  10. #10
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    E' una legge matematica: nel 99,9999999% dei casi nei quali interviene l'UAAR, protestanti, comunisti e radicali, contro la Chiesa essi hanno torto.

 

 
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