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    Predefinito Crimen sollicitationis e le recenti polemiche sulla Chiesa

    Bufera su Santoro: «Vuole diffamare il Papa»

    di Adalberto Signore


    da Roma

    Uno schiamazzante Santoro

    Santoro insiste, mentre la politica continua a dividersi tra favorevoli e contrari alla messa in onda nel corso della trasmissione AnnoZero dell’inchiesta della Bbc Sex crimes and Vaticans sui casi di pedofila nella Chiesa. Con Mentana che rilancia, assicurando che «se la Rai non lo vuole» ci penserà «Matrix a comprare il documentario» e mandarlo in onda. E con il direttore generale di viale Mazzini Claudio Cappon che nella riunione di oggi del consiglio di amministrazione affronterà la questione, «proponendo - spiega Urbani, membro del Cda - le decisioni da prendere nel merito». Anche se, rileva il consigliere Rai, Sandro Curzi, sarebbe «francamente grottesco».

    Se Cappon dovesse affrontare oggi la questione, spiega, «inviterò tutti ad abbassare i toni» e «lasciare al responsabile della trasmissione, come accade in tutte le democrazie, la decisione sulla messa in onda». Dopo giorni di polemiche, insomma, oggi si dovrebbe avere una prima indicazione sulle intenzioni della Rai, anche se ancora non è chiaro chi si prenderà la briga di decidere (se Cappon, il Cda o il direttore del Tg3 Di Bella). Intanto continua a infuriare lo scontro politico sull’inchiesta della Bbc che si occupa dei casi di pedofilia che coinvolgono preti cattolici americani, irlandesi e brasiliani e che, sostiene il documentario, sarebbero stati coperti dal Vaticano e in particolare dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, oggi Benedetto XVI. Al punto che per l’occasione i capigruppo di Forza Italia, An e Udc in commissione di Vigilanza decidono di buttare giù una nota congiunta nella quale prendono decisamente di petto Santoro. Che - dicono Lainati, Butti e De Laurentiis - «è in pieno delirio di onnipotenza» visto che «alle critiche legittime dei consiglieri di amministrazione della Rai che gli contestano la faziosità della sua trasmissione» (il riferimento è a Staderini, ndr) risponde «confusamente, facendo finta di non capire e senza entrare nel merito» ma «lanciandosi in invettive giustizialiste contro i vertici dell’azienda». Il centrodestra, dunque, si schiera decisamente contro il conduttore di AnnoZero, con il presidente dell’Udc Rocco Buttiglione che lo accusa di voler «diffamare il Papa» basandosi «su informazioni false e tendenziose». Parla invece di «servizio pubblico televisivo» ad uso e consumo di «una ristretta cerchia di anticattolici e antifamiglia» il capogruppo centrista Luca Volonté. Mentre il segretario della Dc per le Autonomie Gianfranco Rotondi invita Santoro a tornare sui suoi passi perché «in questo momento» trasmettere quel documentario avrebbe «più che un valore cronistico un significato ideologico». Più netto il deputato azzurro Francesco Giro secondo il quale il conduttore di AnnoZero «vuole aggredire la Chiesa per motivi legati unicamente all’attuale vicenda politica nazionale». E di «atteggiamento gaglioffo» parla Elisabetta Gardini, portavoce di Forza Italia. Mentre il vicesegretario dell’Udeur Antonio Satta bolla il documentario della Bbc come «giornalismo spazzatura».

    Nella querelle non vuole entrare invece il governo che per bocca del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni si chiama di fatto fuori perché «è un problema che riguarda la Rai non certo l’esecutivo». A differenza della sinistra, radicale e non, decisamente contraria a che Santoro sia sottoposto «all’ennesima censura». Se il segretario dei Ds Piero Fassino chiede «attenzione, equilibrio e prudenza» perché «sono temi sensibili» - argomentazioni che raccolgono il plauso del presidente della commissione di Vigilanza - Prc, Pdci, Verdi e Rosa nel pugno la vedono in tutt’altro modo e dicono «no alla censura preventiva» lamentando le «gravi e inaccettabili pressioni di cui è oggetto Santoro» (così il capogruppo del Pdci alla Camera Pino Sgobio).

    A condire la polemica, pure uno scontro tra Santoro e Mastella. Con l’ufficio stampa dell’Udeur a spiegare che il conduttore ha citato il Guardasigilli perché «ha reso il suo compenso per AnnoZero» e Santoro a precisare che la richiesta di risarcimento danni è per «aver diffuso sui suoi compensi notizie false».

    Fonte: Il Giornale, 22.5.2007

  2. #2
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    Predefinito Crimen sollicitationis e le recenti polemiche sulla Chiesa

    Allo scopo di chiarire e fugare le polemiche sulla Chiesa da parte dei c.d. laici, non cattolici ed anche cattolici adulterati, apro questo thread controllato.

    Aug.

  3. #3
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    Predefinito

    Prima di tutti il documento "incriminato". Posto da Wikipedia alcune informazioni:

    Crimen sollicitationis

    Crimen sollicitationis (in latino "crimine di provocazione")[1] è un documento riservato emesso nel 1962 dal Sant'Uffizio (oggi Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».

    Il documento, redatto dal card. Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia (latino, "provocazione a cose turpi"), cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai penitenti.

    Indice
    1 Schema
    2 Contenuto
    3 Il carattere di segretezza
    4 Conoscenza pubblica del documento
    5 Validità nel tempo delle disposizioni
    6 Il documentario della BBC
    7 Riferimenti e note

    Schema

    Lo schema del documento è il seguente

    Preliminari (nn. 1-14)
    Titolo Primo: Della prima notizia del crimine (nn. 15-28)
    Titolo Secondo: Del processo (nn. 29-60)
    Cap. I: Delle indagini (nn. 29-41)
    Cap. II: Delle disposizioni canoniche e dell'ammonizione del delinquente (nn. 42-46)
    Cap. III: Della citazione del reo (nn. 47-54)
    Cap. IV: Della discussione della causa, della sentenza definitiva, e dell'appello (nn. 55-60)
    Titolo Terzo: Delle pene (nn. 61-65)
    Titolo Quarto: Delle comunicazioni ufficiali (nn. 66-70)
    Titolo Quinto: Del crimine pessimo (nn. 71-74)
    Approvazione del papa in data 16 marzo 1962
    Appendici: Formula del giuramento, formula di abiura, formula di assoluzione, formula di delega per ricevere una denuncia, in generale e nel caso specifico della solicitatio, formula per delegare a compiere le indagini, modo di svolgere le indagini, modo di esaminare in generale, ecc.

    Contenuto

    Il documento è di per sé destinato a regolare lo svolgimento dei processi canonici nel caso della sollicitatio ad turpia.

    Il documento stabilisce le procedure da seguire in tutte le fasi del procedimento, iniziando dalla maniera di ricevere la denuncia, e disciplinando la forma di compiere le indagini, la maniera di citare il presunto colpevole, di emettere la sentenza, di fare ricorso.

    In particolare, l'esito delle indagini può essere diverso:

    nel caso che il fatto appaia senza alcun fondamento, si dichiara nell'atto e si distruggono i documenti accusatori;
    nel caso gli indizi siano vaghi e indeterminati, il caso viene archiviato per l'evenienza che appaiano elementi nuovi;
    nel caso che ci siano indizi certi del fatto, ma non sufficienti per istituire l'azione accusatoria, si procede all'ammonizione del sacerdote e si conservano gli atti per l'eventualità di sviluppi futuri;
    nel caso che gli indizi siano sufficienti, il sacerdote viene citato in giudizio e si svolge il processo.
    Alla fine del processo si stabiliscono le pene canoniche per il colpevole: sospensione a divinis, e – secondo la gravità – dichiarazione di inabilità al ministero ecclesiastico, privazione di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e inabilità agli stessi, riduzione allo stato laicale nei casi più gravi. Vengono indicate specificamente le circostanze aggravanti: il numero e la condizione delle persone provocate, specialmente se minorenni e consacrati a Dio con i voti religiosi; la forma della provocazione, specialmente se unita a insegnamento falso o a falso misticismo; la turpitudine degli atti commessi; il carattere diuturno delle conversazioni disoneste; la reiterazione; la recidività dopo l'ammonizione; la speciale malizia del provocante. Si tratta quindi una pena che diventa pubblica nel momento in cui viene eseguita, anche se il procedimento ecclesiastico è stato portato avanti in tutta segretezza.

    L'ultimo titolo del documento stabilisce che le stesse norme e la stessa procedura sono da seguire anche nel caso del crimen pessimum (il "crimine peggiore"). Il documento precisa che intende con esso i "fatti esterni osceni gravemente peccaminosi commessi o anche solo pianificati da un chierico in qualunque maniera con una persona del proprio sesso" (n. 71). Si dice poi (n. 73) che si equiparano al crimen pessimum anche gli atti dello stesso tipo compiuti con bambini o animali. Stabilisce anche cosa fare nel caso dei "religiosi esenti".

    Il carattere di segretezza

    Il documento invoca segretezza sia per i casi trattati che per il documento stesso. Esso impone segretezza persino sulle vittime degli abusi sessuali. Sono imposte misure estreme per la violazione della segretezza (scomunica latae sententiae)[2].

    L'interpretazione di questo punto è controversa, in quanto il documento, secondo l'interpretazione della Chiesa, chiedeva segretezza non per occultare eventuali scandali, ma per tutelare le parti prima della sentenza definitiva.

    «...Insomma, un insieme di norme rigorose, che nulla aveva a che fare con la volontà di insabbiare potenziali scandali. E che il testo Crimen Sollicitationis non fosse pensato per tale fine lo dimostrava un paragrafo, il quindicesimo, che obbligava chiunque fosse a conoscenza di un uso del confessionale per abusi sessuali a denunciare il tutto, pena la scomunica»
    ("Ai danni della Chiesa e di Ratzinger. Infame calunnia via Internet", Andrea Galli, l'Avvenire, 19 maggio 2007 [3])

    Secondo alcuni osservatori l'interpretazione "maliziosa" dei detrattori del documento è in parte conseguenza di una lunga catena di abusi sessuali e scandali avvenuti negli Stati Uniti, spesso non gestita in maniera accorta dai rappresentanti della Chiesa i quali non hanno mai denunciato alle autorità civili i casi di abuso o presunto tale, preferendo sempre gestire le situazioni seguendo i dettami del diritto canonico, compresi quelli contenuti in crimen sollicitationis che imponevano segretezza [4].

    I legali coinvolti nei casi contro la Chiesa negli Stati Uniti hanno sostenuto altresì che il documento è prova di "ostruzione alla giustizia" (obstruction of justice). Come risposta, i difensori della condotta della Chiesa hanno sostenuto invece che la pratica della segretezza riguardava solo le leggi canoniche (la cui conseguenza estrema alla violazione era la scomunica) e che ciò non impediva ad un vescovo di riferire alle autorità civili su casi di pedofilia interna. Essi hanno inoltre sostenuto che, siccome il documento imponeva segretezza, sarebbe stato improbabile poter influenzare le azioni dei funzionari della Chiesa, tranne quelle di cui si era a conoscenza.

    Conoscenza pubblica del documento

    La prima volta che Crimen sollicitationis apparve sotto i riflettori fu nel 2001 in quanto ne fu fatta menzione in una lettera scritta dall'allora Cardinale Ratzinger ai vescovi del mondo, riguardante nuove procedure atte a fronteggiare le accuse sugli abusi sessuali minorili da parte di preti cattolici.[5].

    Validità nel tempo delle disposizioni

    Crimen sollicitaionis è rimasto in vigore fino alla comunicazione di Ratzinger del 2001 (che di fatto lo sostituisce), nella quale si legge testualmente:

    «Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare "i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti", per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere "a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche", poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962, (3) doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici» (Joseph Ratzinger [5])

    Il documentario della BBC

    Il 29 settembre 2006 il network inglese BBC diffonde un documentario[6] nel quale vengono intervistate le vittime di abuso, ormai adulte. Tale documentario viene però visto in Italia solo nel maggio 2007, dopo che ne è stata eseguita la sottotitolatura[7]. La circolazione del video ha creato scandalo, tanto nel mondo laico che in quello ecclesiale. Esponenti vicini a quest'ultimo hanno chiesto scuse formali da parte dei giornalisti della BBC, tacciandoli di calunnia ed invitandoli a «chinare il capo e chiedere scusa» [3].

    Michele Santoro ha chiesto alla RAI di acquisire il documentario per poterlo trasmettere durante la puntata del 24 maggio 2007 di Anno Zero, suscitando la ferma opposizione, fra gli altri, di Mario Landolfi il quale, tramite una nota, ha chiesto al direttore generale della RAI, Claudio Cappon, di non permettere che la transazione vada a buon fine[8]

    Riferimenti e note

    ↑ (LA) Instructio. De modo procedendi in causis de crime sollicitationis,
    ↑ Alcuni vescovi, come conseguenza, sostengono di non averne mai conosciuto l'esistenza.
    ↑ 3,0 3,1 "Ai danni della Chiesa e di Ratzinger. Infame calunnia via Internet", Andrea Galli, l'Avvenire, 19 maggio 2007
    ↑ (EN) Explaining Crimen Sollicitationis. John L. Allen Jr., National Catholic Reporter, 15 agosto 2003
    ↑ 5,0 5,1 Lettera inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, circa i delitti più gravi riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001; all'epoca il cardinale Ratzinger ne era Prefetto e l'arcivescovo Tarcisio Bertone ne era segretario.
    ↑ (EN) Sex crimes and the Vatican documentario e reportage della BBC, 29 settembre 2006
    ↑ Ad opera dei collaboratori del sito Bispensiero.it
    ↑ Landolfi: Cappon fermi Santoro, no ad acquisto inchiesta BBC IMGPress, 20 maggio 2007

    FONTE

  4. #4

  5. #5
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    GIOVANNI PAOLO II

    LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

    quibus Normae de gravioribus delictis
    Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis
    promulgantur

    E CIVITATE VATICANA

    MMI


    Sacramentorum sanctitatis tutela, SS.mae Eucharistiae maxime et Paenitentiae, necnon fidelium in sortem Domini vocatorum praeservatio in observantia sexti Decalogi praecepti, postulant ut ad salutem animarum procurandam, «quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet» (Codex Iuris Canonici, can. 1752), ipsa Ecclesia sua pastorali sollicitudine interveniat ad praecavenda violationis pericula.

    Iam inde a Praedecessoribus nostris per opportunas Apostolicas Constitutiones sanctitati sacramentorum, praesertim Paenitentiae, provisum est, sicut Benedicti Papae XIV Constitutione Sacramentum Poenitentiae, die 1 mensis iunii anno 1741, edita;[1] itemque canones Codicis Iuris Canonici anno 1917 promulgati, cum eorum fontibus, quibus sanctiones canonicae contra huius speciei delicta statutae fuerant, eundem scopum persequebantur.[2]

    Recentiore tempore ut ab his et conexis delictis praecaveatur, Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii per Instructionem, incipientem a verbis Crimen sollicitationis, ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios «etiam Ritus Orientalis» directam die 16 mensis martii anno 1962, modum procedendi hisce in causis statuit, quippe quae in ipsis iudicialis competentia, sive per viam administrativam, sive per viam processualem, exclusive tributa erat. In mente retinendum est quod huiusmodi Instructio vim legis habebat, cum Summus Pontifex, ad normam can. 247 § 1 Codicis Iuris Canonici anno 1917 promulgati, praeerat Sancti Officii Congregationi et de sua ipsius auctoritate Instructio procedebat, Cardinale pro tempore existente tantum Secretarii munere fungente.

    Felicis recordationis Summus Pontifex Paulus Papa VI competentiam iudicialem et administrativam in procedendo «secundum suas emendatas et probatas normas» confirmavit per Constitutionem Apostolicam de Romana Curia Regimini Ecclesiae Universae, die 15 mensis augusti anno 1967 editam.[3]

    Denique, Nostra qua pollemus auctoritate, in Constitutione Apostolica Pastor bonus, die 28 mensis iunii anno 1988 promulgata, expresse statuimus: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, [Congregatio pro Doctrina Fidei] cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit»,[4] ulterius confirmando et determinando iudicialem eiusdem Congregationis pro Doctrina Fidei competentiam tamquam Tribunalis Apostolici.

    Approbata a Nobis Agendi ratione in doctrinarum examine,[5] necesse quidem erat pressius definire sive «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa», pro quibus competentia Congregationis pro Doctrina Fidei exclusiva manet, sive etiam normas processuales speciales «ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas».

    Hisce Nostris Litteris Apostolicis Motu Proprio datis hoc opus perfecimus ideoque per eas promulgamus Normas de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, in duas partes distinctas, quarum prima continet Normas substantiales, secunda vero Normas processuales, mandando omnibus quorum interest ut studiose et fideliter servent. Ipsae Normae vim legis exserunt eadem die qua promulgatae sunt.

    Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.

    Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXX mensis Aprilis, in memoria Sancti Pii V Papae, anno MMI, Pontificatus Nostri vicesimo tertio.

    Ioannes Paulus PP. II

    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] Benedictus PP. XIV, Constitutio Sacramentum Poenitentiae, 1 iunii 1741, in Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Documenta, Documentum V, in AAS 9 (1917) Pars II, 505-508.

    [2] Cf. Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus, cann. 817, 2316, 2320, 2322, 2368 § 1, 2369 § 1.

    [3] Cf. Paulus PP. VI, Constitutio Apostolica Regimini Ecclesiae universae, De Romana Curia, 15 augusti 1967, n. 36, in AAS 59 (1967) 898.

    [4] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor bonus, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 52, in AAS 80 (1988) 874.

    [5] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.

    ******

    CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

    EPISTULA

    a Congregatione pro Doctrina Fidei missa
    ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos
    aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes:

    DE DELICTIS GRAVIORIBUS
    eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis


    Ad exsequendam ecclesiasticam legem, quae in articulo 52 Constitutionis Apostolicae de Romana Curia enuntiat: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, [Congregatio pro Doctrina Fidei] cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit»,[1] necesse erat in primis definire procedendi modum de delictis contra fidem: quod peractum fuit per normas, quarum inscriptio est Agendi ratio in doctrinarum examine, a Summo Pontifice Ioanne Paulo PP. II ratas atque confirmatas, simul articulis 28-29 in forma specifica approbatis.[2

    Eodem fere tempore Congregatio pro Doctrina Fidei per Commissionem ad hoc ipsum institutam operam dabat diligenti canonum de delictis studio, sive Codicis Iuris Canonici, sive Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, ad determinanda «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione», ad perficiendas quoque normas processuales speciales «ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas», quia Instructio Crimen sollicitationis hucusque vigens, a Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii edita die 16 mensis martii anno 1962,[3] recognoscenda erat novis Codicibus canonicis promulgatis.

    Attente perpensis votis et factis opportunis consultationibus, Commissionis opus tandem ad finem pervenit; Congregationis pro Doctrina Fidei Patres accuratius idem examinarunt, Summo Pontifici subiciendo conclusiones circa determinationem graviorum delictorum et modum procedendi ad sanctiones declarandas aut irrogandas, firma manente eiusdem Congregationis Apostolici Tribunalis exclusiva in hoc competentia. Quae omnia ab ipso Summo Pontifice adprobata, confirmata et promulgata sunt per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, quarum initium sumit a verbis Sacramentorum sanctitatis tutela.

    Graviora delicta tum in sacramentorum celebratione tum contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, sunt:

    – Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, videlicet:

    1° abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum specierum;[4]

    2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis vel eiusdem simulatio;[5]

    3° vetita eucharistici Sacrificii concelebratio una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem;[6]

    4° consecratio in sacrilegum finem alterius materiae sine altera in eucharistica celebratione, aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem;[7]

    – Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet:

    1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum;[8]

    2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur;[9]

    3° violatio directa sigilli sacramentalis;[10]

    – Delictum contra mores, videlicet: delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum.

    Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur.

    Quoties Ordinarius vel Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto reservato, investigatione praevia peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium vel Hierarcham per proprium Tribunal ad ulteriora procedere iubet opportunas normas tradendo; ius appellandi contra sententiam primi gradus, sive ex parte rei vel eius Patroni sive ex parte Promotoris Iustitiae, valide unice manet tantummodo ad Supremum Tribunal eiusdem Congregationis.

    Notandum est actionem criminalem de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione extingui decennio.[11] Praescriptio decurrit ad normam iuris universalis et communis;[12] in delicto autem cum minore a clerico patrato praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.

    In Tribunalibus apud Ordinarios vel Hierarchas constitutis, hisce pro causis munera Iudicis, Promotoris Iustitiae, Notarii atque Patroni tantummodo sacerdotes valide explere possunt. Instantia in Tribunali quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.

    Tribunalia omnia Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium Catholicarum tenentur canones de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis respective observare una cum normis specialibus a Congregatione pro Doctrina Fidei pro singulo casu tradendis et omnino ad exsecutionem mandandis.

    Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt.

    Per hanc Epistulam, de mandato Summi Pontificis omnibus Ecclesiae Catholicae Episcopis, Superioribus Generalibus institutorum religiosorum clericalium iuris pontificii et societatum vitae apostolicae clericalium iuris pontificii aliisque Ordinariis et Hierarchis interesse habentibus missam, in votis est ut non solum graviora delicta omnino vitentur, sed praesertim ad clericorum et fidelium sanctitatem etiam per necessarias sanctiones procurandam sollicita pastoralis cura ab Ordinariis et Hierarchis habeatur.

    Romae, e sede Congregationis pro Doctrina Fidei, die 18 maii 2001.

    + JOSEPHUS Card. RATZINGER, Praefectus

    + Tharsicius BERTONE, S.D.B., archiep. em. Vercellensis, a Secretis

    ---------------------------------------------------------------------------
    [1] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor bonus, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 52, in AAS 80 (1988) 874.

    [2] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.

    [3] Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, Instructio Crimen sollicitationis, Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios «etiam Ritus Orientalis»: De modo procedendi in causis sollicitationis, 16 martii 1962, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXII.

    [4] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1367; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1442.

    Cf. et Pontificium Consilium De Legum Textibus Interpretandis, Responsio ad propositum dubium, 4 iunii 1999.

    [5] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1378 § 2 n. 1 et 1379; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1443.

    [6] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 908 et 1365; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 702 et 1440.

    [7] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 927.

    [8] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1378 § 1; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1457.

    [9] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1387; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1458.

    [10] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1388 § 1; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1456 § 1.

    [11] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1362 § 1 n. 1; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1152 § 2 n. 1.

    [12] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1362 § 2; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1152 § 3.

    ******
    traduzione in italiano

    Circa i delitti più gravi
    riservati alla Congregazione per la dottrina della fede
    18 maggio 2001

    CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera Ad exequendam. Inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, circa i delitti più gravi riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001, in AAS 93 (2001), 785-788.


    La Lettera apostolica in forma di motu proprio di Giovanni Paolo II Sacramentorum sanctitatis tutela del 30.4.2001 (cf. nn. 575-580) rispondeva al preciso scopo di "definire più dettagliatamente sia ‘i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti’, per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le norme processuali speciali ‘per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche’". Le Norme sono contenute in questa successiva Lettera. Riguardo alla definizione dei "delitti più gravi", la principale novità riguarda la pedofilia, ovvero "il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età" (prima erano 16). Riguardo invece alle novità procedurali, i vescovi svolgeranno indagini preliminari e segnaleranno i casi alla Congregazione, la quale deciderà se lasciare la causa agli stessi ordinari o avocarla a sé: i procedimenti di questo genere, inoltre, sono soggetti al segreto pontificio.

    ***

    Circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede

    18 maggio 2001


    Per l'applicazione della legge ecclesiastica, che all'art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio", era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l'esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica (2).

    Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare "i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti", per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere "a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche", poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962, (3) doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.

    Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l'hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell'infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

    I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
    - I delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia, cioè:
    1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate: (4)
    2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima; (5)
    3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale; (6)
    4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; (7)

    - Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
    1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; (8)
    2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; (9)
    3° la violazione diretta del sigillo sacramentale; (10)

    - Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

    Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l'ordinario o il gerarca avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all'ordinario o al gerarca, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni (11). La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune (12): ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

    Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i gerarchi, possono ricoprire validamente per tali cause l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

    Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.

    Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

    Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e gerarchi interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.

    Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.

    + Joseph card. Ratzinger, prefetto
    + Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario

    Note

    1) IOANNES PAULUS II, Const. apost. Pastor bonus de romana curia, 28.6.1988, art. 52: AAS 80(1988), 874: EV 11/884.

    2) CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Agendi ratio in doctrinarum examine [regolamento per l'esame delle dottrine]. 29.6.1997: AAS 89(1997), 830-835: EV 16/616-644.

    3) SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. Crimen sollicitationis ad omnes patriarchas, archiepiscopos, episcopos aliosque locorm ordinarios " etiam ritus orientalis ": De modo procedendi in causis sollicitationis [a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari dei luoghi "anche del Rito orientale"; "Procedimento nelle cause di sollecitazione"], 16.3.1962. Tipografia poliglotta vaticana 1962.

    4) Cf. Codex Iuris Canonici [Codice di diritto canonico] (CIC), can. 1367: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium [Codice dei canoni delle Chiese orientali] (CCEO), can. 1442. Cf. et pontificium consilium de legum textibus interpretandis. Responsum ad propositum dubium [anche Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposta al dubbio] Utrum in can. 1367 CIC. 4.6.1999 [3.7.1999]: AAS 91(1999). 918: EV 18/1259-1266.

    5) Cf. CIC cann. 1378 § 2 n. 1 e 1379: CCEO can. 1443.

    6) Cf. CIC cann. 908 e 1365; CCEO cann. 702 e 1440.

    7) Cf. CIC can. 927.

    8) Cf. CIC can. 1378 § 1: CCEO can. 1458

    9) Cf. CIC can. 1387: CCEO can. 1458.

    10) Cf. CIC can. 1362 § 1 N.1: CCEO can. 1152 § 2 n.1.

    11) Cf. CIC can. 1388 § 1: CCEO can. 1456 § 1

    12) Cf. CIC can. 1362 § 2: CCEO can. 1152 § 3

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    Il reportage sarà trasmesso da «Annozero», ma non questa settimana

    La Rai acquista il reportage sui preti pedofili

    Via libera del direttore generale della Rai, Claudio Cappon: «Ma saranno rappresentate tutte le posizioni coinvolte»


    ROMA - Il direttore generale della Rai, Claudio Cappon, ha dato il via libera al documentario della Bbc sui casi di abusi sessuali compiuti da sacerdoti cattolici su bambini. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'azienda pubblica. Michele Santoro potrà quindi mandare in onda il documentario come pezzo centrale del suo programma "Anno zero", ma con delle condizioni. «Certamente non andrà in onda questa settimana perché secondo Cappon ci sono delle cose da valutare, e comunque in trasmissione dovrà essere garantita la presenza di autorevoli esponenti della Chiesa», ha spiegato l'ufficio stampa.

    REPORTAGE - Il documentario è stato trasmesso dalla Bbc lo scorso ottobre ma non si è mai visto in tv in Italia, anche se è stato ripreso e tradotto da alcuni blogger che l'hanno diffuso in rete. Adesso è in cima alla classifica di Google video Italia. Il presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai Mario Landolfi (An) ha detto che l'azienda dovrebbe impedire la trasmissione del documentario perché rientrerebbe nell'ambito di «una squadra di esecuzione mediatica pronta ad aprire il fuoco sulla Chiesa e sul Papa». Una serie di politici di sinistra ha immediatamente attaccato la richiesta di censura di Landolfi. La Chiesa cattolica italiana ha già condannato il documentario. Nel fine settimana il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, Avvenire, ha accusato i blogger che hanno messo online il documentario di spargere «un'infame calunnia». Il documentario della Bbc analizza quelli che descrive come documenti segreti del Vaticano, che contengono informazioni relative alle procedure per l'abuso generalizzato del segreto confessionale. Il documento originale, aperto nel 1962, è stato aggiornato nel 2001 per occuparsi più nello specifico di pedofilia, man mano che la Chiesa è stata coinvolta in una serie di scandali legati all'abuso sessuale. L'anno scorso i vescovi inglesi hanno criticato la Bbc dicendo che dovrebbe «vergognarsi dello standard di giornalismo utilizzato per sferrare questo attacco infondato a Papa Benedetto».

    Fonte: Corriere della sera, 22.5.2007

  7. #7
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    Il monsignor sul documentario Bbc: «Nessuna censura, contiene falsità»

    Preti pedofili, Betori: «Colpe dei singoli»

    Il segretario generale della Cei: «Vescovi vicini alle vittime, ma in Italia non è la Chiesa che le risarcisce».

    Il presidente della Cei Bagnasco con monsignor Betori, a destra (Afp)


    CITTA' DEL VATICANO - In Italia, a differenza di paesi come gli Stati Uniti, non è la diocesi a risarcire le vittime di crimini di pedofilia compiuti da sacerdoti, perché vale il principio della responsabilità personale. Lo ha spiegato il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Betori, rispondendo ad una domanda su un recente caso scoppiato ad Agrigento. «La legislazione italiana non prevede che le istituzioni siano responsabili dei comportamenti dei propri appartenenti», ha spiegato il vescovo in conferenza stampa. «Il sacerdote risponde per se stesso», così come il vescovo che si fosse macchiato di coprire o favorire un crimine del genere, ha precisato. «Ciò non significa - ha tenuto a sottolineare Betori - che siamo distanti dalle vittime e dalle loro famiglie, né che siamo inerti nella prevenzione e nella indicazione ai vescovi di perseguire i sacerdoti che fossero incorsi in casi di crimini così gravi». Monsignor Betori ha ricordato che in base ad una Nota della congregazione della Dottrina della fede vaticana in materia, la Chiesa presta «la massima collaborazione alle istituzioni pubbliche». Ad ogni modo, ha puntualizzato, occorre al tempo stesso «severità ma anche molta discrezione», perché a volte le persone finite sotto accusa si rivelano essere innocenti.

    IL DOCUMENTARIO DELLA BBC - «La Chiesa Italiana non invoca censure, tiene però al rispetto della verità». Betori ha riassunto così la posizione della Chiesa Italiana in merito all'ipotesi che sia trasmesso dalla Rai il filmato sulla pedofilia della Bbc, che attribuisce alla Santa Sede e in particolare al Papa una presunta volontà di coprire gli abusi sessuali commessi dai preti. Il documentario della Bbc, ha affermato Betori, «non rispetta la verità, ad esempio quando attribuisce a Ratzinger la paternità di un documento emanato dalla Congregazione della Dottrina della Fede 19 anni prima della sua nomina alla guida del dicastero». Così come sono «notizie false» quelle relative ad un presunto perdonismo della Chiesa: «si attribuisce alla legislazione canonica - ha denunciato Betori - la volontà di coprire gli autori di questi gravi atti criminali, mentre la competenza della Santa Sede è invece un aggravamento della disciplina: il 90 per cento di coloro che vengono giudicati, infatti, sono poi estromessi dallo stato clericale». Davanti a tutto questo, ha spiegato mons. Betori, «nessuno mette censure: chiediamo solo che se dovesse essere trasmesso ci sia anche una netta presa di distanza da tutte le falsità che sono contenute in esso. Falsità di fatto, che speriamo che si facciano emergere»

    Fonte: Corriere della sera, 22.5.2007

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    Il consiglio di amministrazione della Rai ha sbloccato l'acquisto dello scottante reportage
    Ma la messa in onda è rinviata. Cappon ha chiesto a Santoro che siano rappresentate tutte le parti coinvolte

    Il documentario Bbc sui preti pedofili
    Betori: "No a censura, ma si denuncino falsità"


    Casini: "No a trasmissioni spazzatura. Facciamo invece una bella inchiesta sul clero nel mondo"

    Claudio Cappon


    ROMA - Continua a far discutere e a provocare polemiche, il documentario su Chiesa e pedofili prodotto dalla Bbc. Durante la puntata di giovedì scorso di Annozero, Michele Santoro aveva annunciato l'intenzione di acquistarlo e di mostrarlo anche al pubblico italiano: decisione che ha sollevato un vero e proprio polverone, e anche una posizione di rifiuto molto netta da parte del quotidiano dei vescovi, L'Avvenire. Oggi il Consiglio di amministrazione della Rai ha sbloccato l'acquisto del documentario, che però non andrà in onda nella prossima puntata del programma. Questo perché lo stesso Michele Santoro avrebbe manifestato la necessità di approfondire alcuni aspetti del documento della Bbc. E il direttore generale Claudio Cappon ha chiesto a Santoro che nel corso della puntata dedicata al documentario siano "ampiamente rappresentate" tutte le parti coinvolte.

    Più o meno in contemporanea sulla questione è intervenuto il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Betori: "Non vogliamo alcuna censura - ha detto durante la conferenza sui lavori dell'assemblea generale della Conferenza episcopale - ma se il documentario dovesse essere trasmesso in Italia vorremmo che ci fosse almeno una chiara presa di distanza da tutte le falsità che questo documentario sembra contenere". Betori ha criticato in particolare il fatto che il filmato consideri un documento vaticano del 1962 come emanazione del cardinale Ratzinger mentre all'epoca questi era un semplice teologo.

    Quanto al cda della Rai, la prima parte della giornata si è quindi chiusa con la scelta di acquistare il documentario, come aveva chiesto Santoro, ma di rinviarne la messa in onda a conclusione degli approfondimenti necessari a che "vengano ampiamente rappresentate in maniera autorevole tutte le posizioni coinvolte".

    Contrario invece alla trasmissione in Italia del reportage della Bbc si dice il leader dell'Udc, Pierferdinando Casini: "Non capisco perchè se la Bbc ha mandato in onda un documentario spazzatura noi dobbiamo imitarla magari acquistandolo con i soldi della tv pubblica". "Facciamo una bella inchiesta sul clero nel mondo - suggerisce Casini - Parliamo dei preti pedofili dando lo spazio che questo fenomeno merita, cioè un millesimo rispetto alle virtù positive della Chiesa".

    Fonte: Repubblica, 22.5.2007

  9. #9
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    Il giornalista in dirittura d'arrivo per l'acquisto del documentario sui preti pedofili
    Landolfi: "Cappon lo fermi, la Rai non è un plotone d'esecuzione contro la Chiesa"

    Video della Bbc, Santoro spacca la Vigilanza
    "Non c'è nulla che possa impedirmelo"


    Rifondazione: "Censura preventiva, sono esortazioni inaccettabili"
    Lainati (Fi): "Vendetta della sinistra estrema contro il Family Day"

    Mario Landolfi


    ROMA - Di notizie ufficiali "in senso contrario" non ne ha ancora ricevute. Quindi, "essendo ogni cosa a posto dal punto di vista dell'iter burocratico aziendale, mi aspetto che domattina vada tutto a posto". Michele Santoro fa il punto sulla sua richiesta di acquisto ("Per la quale non ho bisogno di autorizzazioni particolari") dell'inchiesta Sex Crimes and the Vatican, intorno al quale vuole costruire una puntata del suo Annozero. Ovvero il documentario mandato in onda nel 2006 dalla Bbc e diffuso su internet nelle settimane scorse, tanto da diventare un vero fenomeno della Rete, grazie anche alla traduzione con sottotitoli in italiano. Un film (che la Cei ha già bollato come "infame calunnia") che racconta alcuni casi di pedofilia che coinvolgono ecclesiastici negli Stati Uniti, in Irlanda e in Brasile, e soprattutto mostra il ruolo avuto, nell'insabbiare gli scandali, dall'allora cardinale Joseph Ratzinger.

    La questione agita la Rai. Il presidente della commissione di Vigilanza, Mario Landolfi (An), appreso che "la direzione generale si accingerebbe a esaminare la proposta d'acquisto" del documentario, auspica che il direttore generale dell'azienda, Claudio Cappon, "non aderisca alla richiesta" del giornalista: lasci pure a Santoro "la palma del martirio - dice Landolfi - ma eviti di trasformare il servizio pubblico radiotelevisivo in un plotone mediatico di esecuzione pronto a fare fuoco sulla Chiesa e sul Papa".

    Un'esortazione "inaccettabile", replicano Giovanni Russo Spena e Gennaro Migliore, capigruppo di Rifondazione in Parlamento e membri della stessa Vigilanza, che definiscono quella di Landolfi "censura preventiva" e osservano che "se dovessimo accettare imposizioni da parte delle gerarchie ecclesiastiche su questo terreno, sarebbe davvero gravissimo". Il consigliere Sandro Curzi non dà giudizi sul documentario "perché non l'ho visto ma della Bbc mi fido molto: siamo un Paese strano, si loda sempre la Bbc e se ne fa un esempio per la Rai poi, appena si dice che Santoro vorrebbe usare questa inchiesta, le polemiche scoppiano in anticipo".

    Addirittura parla di "vendetta per il Family Day" il capogruppo di Fi in Vigilanza, Giorgio Lainati, che lancia l'allarme sul "livello di strumentalizzazione" della vicenda e sul fatto che "la sinistra comunista ha da tempo scatenato, sui media, in particolare nei programmi dei loro fiancheggiatori nella Rai, un'offensiva anticlericale su più fronti. Evidentemente - deduce Lainati - l'enorme successo del Family Day ha scatenato la sete di vendetta degli ambienti della sinistra più estrema".

    Intanto, Santoro ribadisce: "Gli ok di prammatica per questo tipo di acquisto ci sono tutti e, dal mio punto di vista, non c'è nulla che possa impedirlo". Di fatto il giornalista, che ha il grado di direttore (ad personam) ed è responsabile editoriale della trasmissione, in onda il giovedì su RaiDue, può procedere a simili acquisti - si parla di una cifra di 20 mila euro - in forma autonoma, solo espletando una procedura burocratica.

    Si è parlato di un nulla osta da parte di Antonio Di Bella, direttore del Tg3, che ha la vigilanza su Annozero ma solo relativamente all'applicazione della par condicio in questo periodo pre-elettorale (visto il rifiuto di Mauro Mazza, direttore del Tg2, cui sarebbe spettata per contiguità di Rete). Il nulla osta, quindi, può riguardare solo il fatto che il documentario della Bbc non influisce sugli equilibri della par condicio, ma non può avere relazioni con i suoi contenuti o, tanto meno, sulla valutazione se trasmetterlo o no. Valutazione editoriale che solo il direttore generale può assumersi.

    Fonte: Repubblica, 20.5.2007

  10. #10
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    Scambiato da migliaia di utenti nel mondo il documentario che svelerebbe come Ratzinger tutelò alcuni sacerdoti responsabili di abusi

    L'inchiesta Bbc sui preti pedofili diventa un caso su internet


    ROMA - Un'onda di indignazione attraversa la rete e acquista ogni giorno portata maggiore. E' bastato poco, che in realtà "poco" non è. La messa in Rete di un documentario della Bbc, titolo Sex Crimes and the Vatican, andato in onda in Gran Bretagna nel 2006, nel quale si svelano i risvolti inquietanti di una vicenda che coinvolse decine di sacerdoti, responsabili di reati di pedofilia, come quelli della diocesi di Ferns, contea di Wexford, Irlanda. E di come i reati, e i loro autori, vennero tutelati dalle autorità ecclesiastiche. Il video, che in Italia è stato acquistato da una società specializzata che sta provando a rivenderlo alle emittenti nazionali, è fra i più visti su You Tube e Google. La società ha diffidato formalmente il nostro sito a diffonderlo.

    Nel documentario, si parla soprattutto del Crimen Sollicitationis, il documento segreto emesso dal Santo ufficio del Vaticano (oggi Congregazione per la dottrina della fede) nel 1962: fornisce istruzioni ai vescovi su come trattare i casi di sacerdoti accusati di usare la segretezza del confessionale per fare avances sessuali ai penitenti. Ma soprattutto di come porsi di fronte a crimini peggiori, come il coinvolgimento di un prete in rapporti sessuali con un animale, un bambino o un uomo.

    Ebbene, il garante dell'applicazione di quelle direttive fu Benedetto XVI, all'epoca dei fatti ancora cardinale Joseph Ratzinger. Fu lui il responsabile della direttiva con la quale lo scandalo venne messo a tacere e i preti furono protetti e nascosti alle autorità.

    Il video è crudo e esplicito, riporta le testimonianze di chi, all'epoca bambino, fu vittima degli abusi. Che viaggiasse su internet era prevedibile così com'era inevitabile che alimentasse la discussione. Utenti premurosi si sono presi la briga di tradurre e sottotitolare la versione integrale del documentario anche nella nostra lingua.

    Così, la Ferns Inquiry, il Rapporto Ferns, ovvero l'inchiesta governativa ufficiale irlandese del 2005 che riguardava le denunce di abusi avvenuti nella diocesi irlandese, ma anche gli altri contenuti del documentario, si sono trasformati in uno dei documenti attualmente più diffusi e scambiati sul Web. Il dibattito si infiamma su siti e blog italiani, fra riflessioni pacate, giudizi netti e, com'è legittimo, dubbi e contestazioni.

    Fonte: Repubblica, 17.5.2007

 

 
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