Originariamente Scritto da
Ronnie
I forumisti ricorrenti chiedono una pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale circa il significato e la possibile applicazione della legge elettorale costituzionale in relazione al caso di forumisti privati del diritto di voto da una delle possibili interpretazioni di essa.
Onorevoli magistrati!
Le recenti discussioni intorno alla partecipazione alle elezioni di Lampo e Jefferson hanno aperto un serio problema di applicazione della Legge.
I forumisti Lampo e Jefferson, entrambi al di fuori del requisito di due mesi minimi di anzianità richiesto dalla prima parte dell'articolo sull'elettorato della Legge Elettorale Costituzionale ed entrambi in possesso del requisito di duecento posts minimi, nonchè di quello di 500 posts minimi, sono oggetto di un quesito interpretativo del quale è necessaria risoluzione.
La lettera della legge:
Il caso del forumista Lampo:
Lampo è la reincarnazione di un forumista storico di POL, l'amministrazione ha certificato -agendo sul suo nick- la coincidenza tra egli e il precedente nick Lampo, eppure il suo nuovo nick risulta non sufficientemente anziano da permettere che possa prendere parte alle elezioni. Ciò è ad avviso dei ricorrenti ingiusto e gravemente lesivo della ragionevolezza del diritto, dell'uguaglianza tra i forumisti, del tenore democratico delle elezioni nonchè di principi fondamentali dell'ordinamento.
I ricorrenti chiedono alla Corte di sapere con precisione se esistano margini di applicabilità della legge secondo una interpretazione del suo significato differente da quella restrittiva che alcuni sostengono nelle discussioni del forum, in particolare se la partecipazione all'elezione possa intendersi riferita solo a nick del forum o più precisamente ad utenti del sito.
Non viene dunque in questione la differenza tra nick e utenti e persone fisiche -necessaria per la riservatezza- ma quella tra nick con un account a data specifica e utenti che possono avere anche più di un account pur rimanendo i medesimi, con lo stesso numero IP.
La tradizione Costituzionale del gioco di POL prevede il divieto del voto dei c.d. cloni alle elezioni, eppure è da notare come il divieto sia da intendersi solo come limite al voto di un solo nick per IP utente del sito, non come vincolo all'utilizzo esclusivo -pena nullità- del nick principale. L'utilizzo di un clone, in mancanza del voto dell'utente principale, non viene considerato un tentativo di falsare l'esito delle elezioni, rimanendo comunque salva l'equazione una testa = un voto. In tal senso la prassi amministrativa di gestione delle elezioni è sempre stata fondata sugli utenti e non sui nick e sembrerebbe indicare un principio generale dell'ordinamento di natura perfino sovracostituzionale.
D'altronde si rileva infatti come qualsiasi concessione del diritto di voto a un nick che si riveli clone di un altro parimenti votante nell'elezione risulterebbe non in un mutamento della prassi amministrativa tale da concedere due voti al medesimo utente ma piuttosto nella concreta disapplicazione da parte della Amministrazione della disposizione normativa in contrasto col principio generale una testa = un voto.
L'interpretazione più profonda della legge sembra dunque rinvenire un principio generale preciso in forza del quale la scrittura delle leggi elettorali va interpretata nel senso conforme a quanto la prassi amministrativa ha sancito a livello di valenze delle qualità necessariamente richieste, e dunque sembra chiarire la necessità di riferire all'utente forumista Lampo in quanto tale e non ad un mero nick neoiscritto la previsione di legge, senz'altro disponendone l'ammissione al voto.
In favore dell'interpretazione estensiva del diritto di voto possono essere portate anche altre ragioni, in particolare ripugna alla coscienza degli utenti del forum camera che uno storico forumista come Lampo, il quale è ritornato con il suo nick ma con una iscrizione più recente, venga escluso dalla partecipazione da una norma la cui ratio legis era tesa ad evitare l'utilizzo di cloni e non certo a restringere la partecipazione al gioco. Tale irragionevolezza sostanziale del diritto introdurrebbe -ove dovesse prevalere l'interpretazione restrittiva- un vulnus gravissimo alla certezza ordinamentale, l'errore di un legislatore nello stendere l'articolato comporterebbe danni molto gravi del tutto inintenzionali verso i diritti dei forumisti!
Per queste motivazioni si chiede alla Corte di pronunciarsi per l'interpretazione sul punto del diritto polliano e riconoscere il diritto di Lampo e di ogni altro utente nella sua condizione a votare in queste elezioni.
Il caso del forumista Jefferson
Jefferson è la reincarnazione di un forumista storico di POL, l'amministrazione non ha certificato ancora la coincidenza tra egli e il precedente nick Silvioleo secondo gli IP, nonostante abbia certamente i mezzi per poterlo fare ove egli -o la Corte- lo richiedesse. Il nuovo nick risulta non sufficientemente anziano da permettere che Jefferson-Silvioleo possa prendere parte alle elezioni. Ciò è ad avviso dei ricorrenti ingiusto e gravemente lesivo della ragionevolezza del diritto, dell'uguaglianza tra i forumisti, del tenore democratico delle elezioni nonchè di principi fondamentali dell'ordinamento.
I ricorrenti chiedono alla Corte di sapere con precisione se esistano margini di applicabilità della legge secondo una interpretazione del suo significato differente da quella restrittiva che alcuni sostengono nelle discussioni del forum, in particolare se la partecipazione al voto possa intendersi riferita solo a nick del forum o più precisamente ad utenti del sito e se sia in realtà implicitamente prevista dalla legge medesima una deroga al limite di anzianità per chi avesse già i 500 posts al momento dell'indizione delle elezioni.
Non viene dunque in questione la differenza tra nick e utenti e persone fisiche -necessaria per la riservatezza- ma quella tra nick con un account a data specifica e utenti che possono avere anche più di un account pur rimanendo i medesimi, con lo stesso numero IP. Entra nella questione inoltre l'eguaglianza delle opportunità di elezione tra singoli forumisti partecipanti alla medesima elezione sotto lo stesso metodo astratto di ripartizione dei seggi.
La tradizione Costituzionale del gioco di POL prevede il divieto del voto dei c.d. cloni alle elezioni, eppure è da notare come il divieto sia da intendersi solo come limite al voto di un solo nick per IP utente del sito, non come vincolo all'utilizzo esclusivo -pena nullità- del nick principale. L'utilizzo di un clone, in mancanza del voto dell'utente principale, non viene considerato un tentativo di falsare l'esito delle elezioni, rimanendo comunque salva l'equazione una testa = un voto. In tal senso la prassi amministrativa di gestione delle elezioni è sempre stata fondata sugli utenti e non sui nick e sembrerebbe indicare un principio generale dell'ordinamento di natura perfino sovracostituzionale.
D'altronde si rileva infatti come qualsiasi concessione del diritto di voto a un nick che si riveli clone di un altro parimenti votante nell'elezione risulterebbe non in un mutamento della prassi amministrativa tale da concedere due voti al medesimo utente ma piuttosto nella concreta disapplicazione da parte della Amministrazione della disposizione normativa in contrasto col principio generale una testa = un voto.
L'interpretazione più profonda della legge sembra dunque rinvenire un principio generale preciso in forza del quale la scrittura delle leggi elettorali va interpretata nel senso conforme a quanto la prassi amministrativa ha sancito a livello di valenze delle qualità necessariamente richieste, e dunque sembra chiarire la necessità di riferire all'utente forumista Jefferson-Silvioleo (definibile come IP= xxxx) in quanto tale e non ad un mero nick neoiscritto la previsione di legge, senz'altro disponendone l'ammissione al voto.
In favore dell'interpretazione estensiva del diritto di voto possono essere portate anche altre ragioni.
Cito da un intervento sul tema:
Infine Onorevoli Magistrati
Si deve riconoscere che in particolare ripugna alla coscienza degli utenti del forum camera che uno storico forumista come Silvioleo, il quale è ritornato con il suo nuovo nick Jefferson in una iscrizione più recente, venga escluso dalla partecipazione da una norma la cui ratio legis era tesa ad evitare l'utilizzo di cloni e non certo a restringere la partecipazione al gioco di forumisti di provato valore. Tale irragionevolezza sostanziale del diritto introdurrebbe -ove dovesse prevalere l'interpretazione restrittiva- un vulnus gravissimo alla certezza ordinamentale, l'errore di un legislatore nello stendere l'articolato comporterebbe danni molto gravi del tutto inintenzionali verso i diritti dei forumisti!
L'interpretazione della legge secondo il senso proprio delle parole, la volontà del legislatore e i principi generali dell'Ordinamento è per il riconoscimento del diritto di voto, non per la sua restrizione.
Per queste motivazioni si chiede alla Corte di pronunciarsi per l'interpretazione sul punto del diritto polliano e riconoscere il diritto di Jefferson e di ogni altro utente nella sua condizione a votare in queste elezioni.
Certi che la Corte Costituzionale, pur comunque sensibile al diritto e al fatto come tali, vorrà anche per ragioni assiologiche e metagiuridiche seguire un preciso Favor Libertatis nella risoluzione di questi casi di possibile ingiustizia ai danni di forumisti degnissimi i ricorrenti annunciano qui il loro sostegno:
Ronnie
O'Rei
Folgore
Richard Gecko
Centro-Laico
-Duca-
Rudy
Gianfranco
PopolareDL
Meridionale
Defender
Gio91
Liberale
Zaffo
Charlemagne88
Danny78
Per precisazioni, interventi sul tema allegati al ricorso questo è il 3d:
http://www.politicaonline.net/forum/...=340654&page=2