Originariamente Scritto da
Ronnie
In diritto in simile situazione una Corte chiamata a dirimere la questione ha il compito preciso di applicare
la legge per l'ordinamento (cioè intendere la legge nel senso che deriva dall'ordinamento, senza fratture) e riconoscere
l'interesse legittimo di un candidato a
potersi autovotare e dunque -a prescindere da che sia un nick vecchio/nuovo rifatto etc. e
per un motivo totalmente differente- deve riconoscere diritto di voto a chiunque sia sopra i 500 post e si candidi
e questo non in forza di una violazione della legge ma in forza del rinvenimento del suo senso proprio
giacchè:
a) il principio di eguaglianza di fronte alla legge è generale e assoluto, non esiste un ordinamento che sia di diritto che non lo contempli, ed è del tutto indifferente che sia espresso o no
la sua formulazione è semplice: casi eguali, identico trattamento- casi diversi, diverso trattamento
essa deriva dal carattere stesso di generalità e astrattezza di una norma che si possa definire giuridica, e dunque implica conseguenze prescindendo da qualsiasi volontà contraria del legislatore -tant'è che spesso i giudizi di ragionevolezza utilizzano proprio questo cardine per la disapplicazione di norme incostituzionali- la quale sarebbe viziata radicalmente da un malintendimento della strumentazione normativa a sua disposizione
b) la norma che dispone il diritto di voto lo dispone in modo eguale per tutti -e questa è una conseguenza del principio di eguaglianza- coloro i quali abbiano i requisiti; così come la norma sulla candidabilità fa lo stesso e dispone per tutti coloro i quali abbiano i requisiti
la generale disciplina del diritto di elettorato pero' -se intesa solamente seguendo la lettera della norma e non anche ricordandosi di quel limite logico degli ordinamenti che è proprio l'uguaglianza- sarebbe totalmente viziata ove si considerasse possibile che casi uguali -all'interno del diritto di candidatura- fossero trattati in modo differente [minori probabilità di elezione "per legge"] in forza di disposizioni sul diritto di voto!
Il diritto di elettorato (attivo= votare, passivo= essere votati) attivo e passivo non può pur tuttavia essere considerato diviso in due istituti differenti senza un legame stretto -tanto da essere previsto in unica norma- e si deve riconoscere un errore di stesura letterale della legge nella non previsione di una decadenza del limite temporale al riguardo degli utenti candidabili
o di una mancata previsione del limite temporale al riguardo della possibilità di candidatura!
Nella situazione attuale l'interpretazione del diritto deve essere affidata al supremo criterio dell'uguaglianza di trattamento,
la norma medesima va intesa come formulata nel senso rispondente al principio generale -a prescindere anche dal fatto che chi non lo conoscesse pur fosse a stenderla-:
testo legge:
b) L’ Art. 2 e’ cosi’ sostituito
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 3 mesi. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.
significato -tenuto conto del principio presupposto di eguaglianza-
Possono
votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell'indizione delle elezioni e risultano iscritti a POL da almeno 3 mesi,
salva l'eguaglianza di trattamento degli utenti eleggibili. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.
conseguenza:
Lettura della legge
---> il disposto nella prima parte dell'articolo esclude chiunque non abbia 200 posts e l'anzianità
---> il disposto nella seconda permette l'elezione -quindi non solo "la candidatura" ma anche proprio "l'eleggibilità
*"- di chi ha 500 posts, senza null'altro aggiungere.
Applicazione concreta della legge e interpretazione (che non può svolgersi nisi tota lege perspecta, in ciò comprendendo anche e al caso proprio i principi generali)
---> l'intervento del principio di eguaglianza ingenera il riconoscimento del diritto di voto come conseguenza di un interesse legittimo a chi si candidi,
derogando la prima parte della norma in forza della seconda.
Una Corte -è mia speranza- vorrà esprimersi così se intenderà mantenere saldo il senso del diritto come tale, riconoscendo che
a) la necessità di dare una risposta a chi la chieda impone di risolvere secondo criteri generali ciò che legislatori inesperti hanno mal-scritto
b) la necessità dell'uguaglianza e il principio conservativo impongono di intendere ciò che i legislatori hanno mal-scritto nel senso più vicino alla compatibilità con l'ordinamento giuridico in quanto tale -cioè col principio di eguaglianza di fronte alla legge-
In definitiva questa è il sunto:
Sussiste un diritto ineludibile per l'Ordinamento stesso in quanto tale all'eguaglianza di fronte la legge, esso permea di sè l'universalità delle norme poste e importa precise conseguenze in sede di stesura ed applicazione della legge.
Nel caso concreto di un candidato che debba subire per legge l'imposizione di condizioni sfavorevoli in una competizione elettorale si ravvisa, dovendosi presupporre la stesura dell'articolo di legge secondo i principi generali dell'ordinamento, tra i quali appunto l'eguaglianza, l'antinomia tra un principio generale del diritto ed una possibile interpretazione della previsione di legge.
Il principio generale del diritto, operando come limite logico prima ancora che giuridico, impone di considerare all'atto dell'interpretazione la norma come formulata ex tunc nel rispetto di esso. La norma è dunque applicata in quanto rispondente all'Ordinamento e solo nella misura di esso considerata portatrice di un contenuto. L'antinomia va quindi senz'altro risolta a favore del principio e contro l'interpretazione dell'articolo che non ne tenga conto.
* in ciò richiama anche a livello di stesura l'eguaglianza, se si "puo' essere eletti alle elezioni" è fuori di dubbio che ovviamente si possa in eguale situazione e che tale previsione non si riferisca a una generica candidabilità -che prescinde dall'eguaglianza in fase di raccolta dei voti ed è limitata al "potere essere in lista"- ma proprio alla possibilità materiale e concreta di essere eletti.