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    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Ricorso alla Corte - raccolta delle firme

    I forumisti ricorrenti chiedono una pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale circa il significato e la possibile applicazione della legge elettorale costituzionale in relazione al caso di forumisti privati del diritto di voto da una delle possibili interpretazioni di essa.

    Onorevoli magistrati!

    Le recenti discussioni intorno alla partecipazione alle elezioni di Lampo e Jefferson hanno aperto un serio problema di applicazione della Legge.

    I forumisti Lampo e Jefferson, entrambi al di fuori del requisito di due mesi minimi di anzianità richiesto dalla prima parte dell'articolo sull'elettorato della Legge Elettorale Costituzionale ed entrambi in possesso del requisito di duecento posts minimi, nonchè di quello di 500 posts minimi, sono oggetto di un quesito interpretativo del quale è necessaria risoluzione.

    La lettera della legge:

    b) L’ Art. 2 e’ cosi’ sostituito
    Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 3 mesi.
    Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.

    Il caso del forumista Lampo:


    Lampo è la reincarnazione di un forumista storico di POL, l'amministrazione ha certificato -agendo sul suo nick- la coincidenza tra egli e il precedente nick Lampo, eppure il suo nuovo nick risulta non sufficientemente anziano da permettere che possa prendere parte alle elezioni. Ciò è ad avviso dei ricorrenti ingiusto e gravemente lesivo della ragionevolezza del diritto, dell'uguaglianza tra i forumisti, del tenore democratico delle elezioni nonchè di principi fondamentali dell'ordinamento.

    I ricorrenti chiedono alla Corte di sapere con precisione se esistano margini di applicabilità della legge secondo una interpretazione del suo significato differente da quella restrittiva che alcuni sostengono nelle discussioni del forum, in particolare se la partecipazione all'elezione possa intendersi riferita solo a nick del forum o più precisamente ad utenti del sito.

    Non viene dunque in questione la differenza tra nick e utenti e persone fisiche -necessaria per la riservatezza- ma quella tra nick con un account a data specifica e utenti che possono avere anche più di un account pur rimanendo i medesimi, con lo stesso numero IP.

    La tradizione Costituzionale del gioco di POL prevede il divieto del voto dei c.d. cloni alle elezioni, eppure è da notare come il divieto sia da intendersi solo come limite al voto di un solo nick per IP utente del sito, non come vincolo all'utilizzo esclusivo -pena nullità- del nick principale. L'utilizzo di un clone, in mancanza del voto dell'utente principale, non viene considerato un tentativo di falsare l'esito delle elezioni, rimanendo comunque salva l'equazione una testa = un voto. In tal senso la prassi amministrativa di gestione delle elezioni è sempre stata fondata sugli utenti e non sui nick e sembrerebbe indicare un principio generale dell'ordinamento di natura perfino sovracostituzionale.
    D'altronde si rileva infatti come qualsiasi concessione del diritto di voto a un nick che si riveli clone di un altro parimenti votante nell'elezione risulterebbe non in un mutamento della prassi amministrativa tale da concedere due voti al medesimo utente ma piuttosto nella concreta disapplicazione da parte della Amministrazione della disposizione normativa in contrasto col principio generale una testa = un voto.

    L'interpretazione più profonda della legge sembra dunque rinvenire un principio generale preciso in forza del quale la scrittura delle leggi elettorali va interpretata nel senso conforme a quanto la prassi amministrativa ha sancito a livello di valenze delle qualità necessariamente richieste, e dunque sembra chiarire la necessità di riferire all'utente forumista Lampo in quanto tale e non ad un mero nick neoiscritto la previsione di legge, senz'altro disponendone l'ammissione al voto.

    In favore dell'interpretazione estensiva del diritto di voto possono essere portate anche altre ragioni, in particolare ripugna alla coscienza degli utenti del forum camera che uno storico forumista come Lampo, il quale è ritornato con il suo nick ma con una iscrizione più recente, venga escluso dalla partecipazione da una norma la cui ratio legis era tesa ad evitare l'utilizzo di cloni e non certo a restringere la partecipazione al gioco. Tale irragionevolezza sostanziale del diritto introdurrebbe -ove dovesse prevalere l'interpretazione restrittiva- un vulnus gravissimo alla certezza ordinamentale, l'errore di un legislatore nello stendere l'articolato comporterebbe danni molto gravi del tutto inintenzionali verso i diritti dei forumisti!

    Per queste motivazioni si chiede alla Corte di pronunciarsi per l'interpretazione sul punto del diritto polliano e riconoscere il diritto di Lampo e di ogni altro utente nella sua condizione a votare in queste elezioni.

    Il caso del forumista Jefferson


    Jefferson è la reincarnazione di un forumista storico di POL, l'amministrazione non ha certificato ancora la coincidenza tra egli e il precedente nick Silvioleo secondo gli IP, nonostante abbia certamente i mezzi per poterlo fare ove egli -o la Corte- lo richiedesse. Il nuovo nick risulta non sufficientemente anziano da permettere che Jefferson-Silvioleo possa prendere parte alle elezioni. Ciò è ad avviso dei ricorrenti ingiusto e gravemente lesivo della ragionevolezza del diritto, dell'uguaglianza tra i forumisti, del tenore democratico delle elezioni nonchè di principi fondamentali dell'ordinamento.

    I ricorrenti chiedono alla Corte di sapere con precisione se esistano margini di applicabilità della legge secondo una interpretazione del suo significato differente da quella restrittiva che alcuni sostengono nelle discussioni del forum, in particolare se la partecipazione al voto possa intendersi riferita solo a nick del forum o più precisamente ad utenti del sito e se sia in realtà implicitamente prevista dalla legge medesima una deroga al limite di anzianità per chi avesse già i 500 posts al momento dell'indizione delle elezioni.

    Non viene dunque in questione la differenza tra nick e utenti e persone fisiche -necessaria per la riservatezza- ma quella tra nick con un account a data specifica e utenti che possono avere anche più di un account pur rimanendo i medesimi, con lo stesso numero IP. Entra nella questione inoltre l'eguaglianza delle opportunità di elezione tra singoli forumisti partecipanti alla medesima elezione sotto lo stesso metodo astratto di ripartizione dei seggi.

    La tradizione Costituzionale del gioco di POL prevede il divieto del voto dei c.d. cloni alle elezioni, eppure è da notare come il divieto sia da intendersi solo come limite al voto di un solo nick per IP utente del sito, non come vincolo all'utilizzo esclusivo -pena nullità- del nick principale. L'utilizzo di un clone, in mancanza del voto dell'utente principale, non viene considerato un tentativo di falsare l'esito delle elezioni, rimanendo comunque salva l'equazione una testa = un voto. In tal senso la prassi amministrativa di gestione delle elezioni è sempre stata fondata sugli utenti e non sui nick e sembrerebbe indicare un principio generale dell'ordinamento di natura perfino sovracostituzionale.
    D'altronde si rileva infatti come qualsiasi concessione del diritto di voto a un nick che si riveli clone di un altro parimenti votante nell'elezione risulterebbe non in un mutamento della prassi amministrativa tale da concedere due voti al medesimo utente ma piuttosto nella concreta disapplicazione da parte della Amministrazione della disposizione normativa in contrasto col principio generale una testa = un voto.

    L'interpretazione più profonda della legge sembra dunque rinvenire un principio generale preciso in forza del quale la scrittura delle leggi elettorali va interpretata nel senso conforme a quanto la prassi amministrativa ha sancito a livello di valenze delle qualità necessariamente richieste, e dunque sembra chiarire la necessità di riferire all'utente forumista Jefferson-Silvioleo (definibile come IP= xxxx) in quanto tale e non ad un mero nick neoiscritto la previsione di legge, senz'altro disponendone l'ammissione al voto.

    In favore dell'interpretazione estensiva del diritto di voto possono essere portate anche altre ragioni.

    Cito da un intervento sul tema:
    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie
    In diritto in simile situazione una Corte chiamata a dirimere la questione ha il compito preciso di applicare la legge per l'ordinamento (cioè intendere la legge nel senso che deriva dall'ordinamento, senza fratture) e riconoscere l'interesse legittimo di un candidato a potersi autovotare e dunque -a prescindere da che sia un nick vecchio/nuovo rifatto etc. e per un motivo totalmente differente- deve riconoscere diritto di voto a chiunque sia sopra i 500 post e si candidi

    e questo non in forza di una violazione della legge ma in forza del rinvenimento del suo senso proprio

    giacchè:

    a) il principio di eguaglianza di fronte alla legge è generale e assoluto, non esiste un ordinamento che sia di diritto che non lo contempli, ed è del tutto indifferente che sia espresso o no

    la sua formulazione è semplice: casi eguali, identico trattamento- casi diversi, diverso trattamento

    essa deriva dal carattere stesso di generalità e astrattezza di una norma che si possa definire giuridica, e dunque implica conseguenze prescindendo da qualsiasi volontà contraria del legislatore -tant'è che spesso i giudizi di ragionevolezza utilizzano proprio questo cardine per la disapplicazione di norme incostituzionali- la quale sarebbe viziata radicalmente da un malintendimento della strumentazione normativa a sua disposizione

    b) la norma che dispone il diritto di voto lo dispone in modo eguale per tutti -e questa è una conseguenza del principio di eguaglianza- coloro i quali abbiano i requisiti; così come la norma sulla candidabilità fa lo stesso e dispone per tutti coloro i quali abbiano i requisiti

    la generale disciplina del diritto di elettorato pero' -se intesa solamente seguendo la lettera della norma e non anche ricordandosi di quel limite logico degli ordinamenti che è proprio l'uguaglianza- sarebbe totalmente viziata ove si considerasse possibile che casi uguali -all'interno del diritto di candidatura- fossero trattati in modo differente [minori probabilità di elezione "per legge"] in forza di disposizioni sul diritto di voto!

    Il diritto di elettorato (attivo= votare, passivo= essere votati) attivo e passivo non può pur tuttavia essere considerato diviso in due istituti differenti senza un legame stretto -tanto da essere previsto in unica norma- e si deve riconoscere un errore di stesura letterale della legge nella non previsione di una decadenza del limite temporale al riguardo degli utenti candidabili

    o di una mancata previsione del limite temporale al riguardo della possibilità di candidatura!

    Nella situazione attuale l'interpretazione del diritto deve essere affidata al supremo criterio dell'uguaglianza di trattamento, la norma medesima va intesa come formulata nel senso rispondente al principio generale -a prescindere anche dal fatto che chi non lo conoscesse pur fosse a stenderla-:

    testo legge:
    b) L’ Art. 2 e’ cosi’ sostituito
    Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 3 mesi. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.

    significato -tenuto conto del principio presupposto di eguaglianza-

    Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell'indizione delle elezioni e risultano iscritti a POL da almeno 3 mesi, salva l'eguaglianza di trattamento degli utenti eleggibili. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.

    conseguenza:

    Lettura della legge


    ---> il disposto nella prima parte dell'articolo esclude chiunque non abbia 200 posts e l'anzianità

    ---> il disposto nella seconda permette l'elezione -quindi non solo "la candidatura" ma anche proprio "l'eleggibilità*"- di chi ha 500 posts, senza null'altro aggiungere.

    Applicazione concreta della legge e interpretazione (che non può svolgersi nisi tota lege perspecta, in ciò comprendendo anche e al caso proprio i principi generali)

    ---> l'intervento del principio di eguaglianza ingenera il riconoscimento del diritto di voto come conseguenza di un interesse legittimo a chi si candidi, derogando la prima parte della norma in forza della seconda.

    Una Corte -è mia speranza- vorrà esprimersi così se intenderà mantenere saldo il senso del diritto come tale, riconoscendo che


    a) la necessità di dare una risposta a chi la chieda impone di risolvere secondo criteri generali ciò che legislatori inesperti hanno mal-scritto

    b) la necessità dell'uguaglianza e il principio conservativo impongono di intendere ciò che i legislatori hanno mal-scritto nel senso più vicino alla compatibilità con l'ordinamento giuridico in quanto tale -cioè col principio di eguaglianza di fronte alla legge-



    In definitiva questa è il sunto:

    Sussiste un diritto ineludibile per l'Ordinamento stesso in quanto tale all'eguaglianza di fronte la legge, esso permea di sè l'universalità delle norme poste e importa precise conseguenze in sede di stesura ed applicazione della legge.

    Nel caso concreto di un candidato che debba subire per legge l'imposizione di condizioni sfavorevoli in una competizione elettorale si ravvisa, dovendosi presupporre la stesura dell'articolo di legge secondo i principi generali dell'ordinamento, tra i quali appunto l'eguaglianza, l'antinomia tra un principio generale del diritto ed una possibile interpretazione della previsione di legge.

    Il principio generale del diritto, operando come limite logico prima ancora che giuridico, impone di considerare all'atto dell'interpretazione la norma come formulata ex tunc nel rispetto di esso. La norma è dunque applicata in quanto rispondente all'Ordinamento e solo nella misura di esso considerata portatrice di un contenuto. L'antinomia va quindi senz'altro risolta a favore del principio e contro l'interpretazione dell'articolo che non ne tenga conto.


    * in ciò richiama anche a livello di stesura l'eguaglianza, se si "puo' essere eletti alle elezioni" è fuori di dubbio che ovviamente si possa in eguale situazione e che tale previsione non si riferisca a una generica candidabilità -che prescinde dall'eguaglianza in fase di raccolta dei voti ed è limitata al "potere essere in lista"- ma proprio alla possibilità materiale e concreta di essere eletti.

    Infine Onorevoli Magistrati


    Si deve riconoscere che in particolare ripugna alla coscienza degli utenti del forum camera che uno storico forumista come Silvioleo, il quale è ritornato con il suo nuovo nick Jefferson in una iscrizione più recente, venga escluso dalla partecipazione da una norma la cui ratio legis era tesa ad evitare l'utilizzo di cloni e non certo a restringere la partecipazione al gioco di forumisti di provato valore. Tale irragionevolezza sostanziale del diritto introdurrebbe -ove dovesse prevalere l'interpretazione restrittiva- un vulnus gravissimo alla certezza ordinamentale, l'errore di un legislatore nello stendere l'articolato comporterebbe danni molto gravi del tutto inintenzionali verso i diritti dei forumisti!

    L'interpretazione della legge secondo il senso proprio delle parole, la volontà del legislatore e i principi generali dell'Ordinamento è per il riconoscimento del diritto di voto, non per la sua restrizione.

    Per queste motivazioni si chiede alla Corte di pronunciarsi per l'interpretazione sul punto del diritto polliano e riconoscere il diritto di Jefferson e di ogni altro utente nella sua condizione a votare in queste elezioni.

    Certi che la Corte Costituzionale, pur comunque sensibile al diritto e al fatto come tali, vorrà anche per ragioni assiologiche e metagiuridiche seguire un preciso Favor Libertatis nella risoluzione di questi casi di possibile ingiustizia ai danni di forumisti degnissimi i ricorrenti annunciano qui il loro sostegno:
    _
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  2. #2
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    Ronnie

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  3. #3
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  5. #5
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    -Duca-

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  8. #8
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  10. #10
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