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    Predefinito Convocazione Congresso 16/04/2007

    Convocazione Congresso 16/04/2007 Alle
    Ore 10.oo

  2. #2
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    Predefinito

    DDL Regolamento Congressuale

    REGOLAMENTO CONGRESSUALE

    Art. 1

    L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capigruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea . La convocazione dell’assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei congressisti. La richiesta da parte dei congressisti va fatta mediante l’apertura di un thread che contenga l’adesione di almeno un terzo dei congressisti.

    Nella prima seduta convocata dopo l’elezione dei congressisti, l’Assemblea dovrà eleggere a maggioranza il Presidente dell’Assemblea. Qualora non si giungesse all’elezione del Presidente la votazione verrà effettuata di nuovo nella seduta successiva. Fino a che non si giungerà all’elezione del Presidente dell’Assemblea ogni seduta dovrà avere nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente. L’Assemblea elegge anche un vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente ha gli stessi poteri del Presidente.
    Nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di pdl da esaminare pari a undici e qualora il presidente o il vicepresidente non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista più anziano (la cui iscrizione al forum risulti antecedente rispetto agli altri congressisti) reperibile.


    Art. 2

    L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
    Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. PDL e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
    Possono essere convocate sedute “Parallele” per la discussione e la votazione delle Mozioni Congressuali qualora siano presenti contemporaneamente sia delle PDL sia delle Proposte di Mozione. In questo caso il Presidente del Congresso, o chi per lui, apre due 3d distinti di discussione, uno riservato alle PDL e l’altro riservato alle Mozioni. Successivamente saranno aperti due 3d distinti di votazione.
    Le mozioni non possono essere discusse prima di una settimana dalla loro presentazione nell’apposito thread.
    Potranno far parte del Congresso di POL solo i congressisti. Le cariche politico-istituzionali del Congresso potranno essere ricoperte solo da Congressisti, comprese Presidenza e VicePresidenza del Congresso. Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento congressuale.


    Art. 3

    Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni. Le prime 48 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    Art. 4

    Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 3 congressisti. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito. Ogni congressista può essere firmatario di un solo emendamento. Per firmatario si intende il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
    Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate appartenenti alla stessa legge originaria prevarrà la legge emendata il cui emendamento è stato presentato per primo.
    Gli emendamenti o le proposte di modifica accolte del presentatore della legge non vanno poste in votazione ma modificano direttamente la proposta presentata.

    Art. 5

    Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge. Non possono essere proposti emendamenti alle mozioni, queste possono comunque essere ritirate senza che nessun congressista le possa fare proprie nella seduta corrente.
    Le mozioni, per essere presentare in congresso, devono essere firmate da minimo 18 forumisti con almeno 150 post all'attivo.


    Art. 6

    Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente alla conclusione della votazione congressuale.

    Art. 7

    In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:

    1) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.

    2) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.

    3) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.

    Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante.
    Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile o nelle Commissioni Congressuali eventualmente costituite.


    Art. 8

    Ciascun Congressista deve far parte di un gruppo parlamentare. Ogni gruppo può essere costituito da qualunque numero di congressisti. I capigruppo sono scelti dai membri di ogni singolo gruppo.

    Art. 9

    Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale

    Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni provvedimento (proposte di legge, elezioni di cariche politiche, fiducia al Governo, mozioni o altri provvedimenti)
    I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.

    Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.

    Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

    Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
    Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
    Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro 1 settimana con lo stesso Odg.
    Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.

    Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

    Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta è respinta.

    Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.

    Art. 10

    Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, per la promulgazione.
    Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel 3d Mozioni Virtuali

    Art. 11

    Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.
    Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
    L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.

    Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Costituzionale, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)

    Art. 12

    Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

    Art. 13

    I Capigruppo si riuniscono su convocazione e sotto la direzione del Presidente del Congresso o del Vice-Presidente del Congresso, in sua assenza, nella Assemblea dei Capigruppo con funzione consultiva,fermo restando le competenze del Congresso.

  3. #3
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    Predefinito

    Proposta di Deliberazione sul Regolamento Congressuale
    -----------------------------------------------------

    Articolo 1
    I Congressisti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della
    proclamazione.
    Articolo 2
    1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura dal decano per età forumistica, il quale convoca la prima seduta entro una settimana dalla proclamazione dei risultati elettorali con all'ordine del giorno la proclamazione dei Congressisti e l'elezione del Presidente
    Articolo 3
    1. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti Il congresso. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
    Articolo 4
    1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
    2. Per tali elezioni ciascun Congressista scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
    al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
    3. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i Vicepresidenti eletti ai sensi del comma 1, si procede a nuova
    elezione ai sensi del comma 2
    Articolo 5
    Il Presidente delIl congresso informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il
    Presidente di Pol
    Articolo 6
    1. Il Presidente rappresenta il Congresso. Assicura il buon andamento dei suoi
    lavori, facendo osservare il Regolamento.
    2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige
    e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine
    delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
    3.I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui
    convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso
    di assenza o di impedimento.
    4.Le cariche di Presidente e Vicepresidente possono essere assolte solo da Congressisti
    Articolo 7
    1. Il Presidente e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza
    2. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal presidente qualora ne ravveda la necessita'
    3. L'Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilita' delle mozioni, sulla corretezza formale e sulla non contradditorieta' dei progetti di legge presentati all'attenzione dell'Assemblea
    Articolo 8
    1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre almeno un Congressista
    2. Entro due giorni dalla prima seduta, i Congressisti devono dichiarare al Presidente a quale Gruppo appartengono.
    3. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente delIl congresso indice le
    convocazioni simultanee ma separate, dei Congressisti appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare
    4. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente
    5.I Capigruppo si riuniscono su convocazione e sotto la direzione del Presidente del Congresso o del Vice-Presidente del Congresso, in sua assenza, nella Assemblea dei Capigruppo con funzione consultiva,fermo restando le competenze del Congresso.

    Articolo 9
    1. La Giunta per il Regolamento delIl congresso è composta di sette Congressisti nominati dal Presidente delIl congresso non appena costituiti i Gruppi Parlamentari. seguendo, per quanto possibile, criteri di proporzionalitàtra i vari Gruppi.

    2. Il Presidente delIl congresso convoca e presiede la prima riunione della Giunta entro una settimana dalla costituzione dei Gruppi Parlamentari.
    3. Durante la prima seduta la Giunta elegge il suo presidente a maggioranza assoluta dei voti
    4. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i
    pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la
    soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni
    3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al
    Regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
    4. La proposta della Giunta è discussa dall'Assemblea.
    5. Ciascun Congressista può presentare una
    proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della
    Giunta. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state
    respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento
    delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la
    Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi
    approvati dall'Assemblea.
    4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la
    Congresso.
    5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate
    nella Gazzetta Ufficiale

    Articolo 10
    1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri
    componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in
    ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata all'Ufficio di Presidenza del congresso.
    2. Il Presidente del congresso, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce
    quindi i componenti designati dai gruppi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la
    proporzione dei Gruppi stessi. Ogni Commissione puo' essere costituita da un minimo di 7
    componenti a un massimo di 11.
    3. Nessun Congressista può essere designato a far parte di più di due Commissioni.
    Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca ciascuna Commissione permanente per la
    propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
    2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei
    voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
    numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
    ballottaggio l'anziano come eta' forumistica

    3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    Articolo 12
    1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone
    l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; può
    convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti
    designati dai Gruppi.
    2. In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento il Congressista forumisticamente piu' anziano lo sostituisce.
    Articolo 13
    1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti
    oggetti:
    I. Affari costituzionali;
    II - Autonomie;
    III - Legge e Corpo elettorale;

    2. Il Presidente delI congresso specifica ulteriormente gli ambiti di competenza
    di ciascuna Commissione permanente.
    3. Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali,
    composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
    4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni
    sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere
    pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge.
    Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e
    discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di
    indirizzo, di controllo e di informazione.
    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso, assegna i disegni di legge alle Commissioni.

    Art. 14

    1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea.
    2. L'assemblea e' convocata in maniera ordinaria nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di Progetti di Legge da esaminare pari a undici. Da questo computo sono da escludersi i Progetti di legge all'esame delle Commisioni Permanenti.
    3 Qualora il presidente o i vicepresidenti non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista più anziano (la cui iscrizione al forum risulti antecedente rispetto agli altri congressisti) reperibile.

    Art.15
    La Convocazione Straordinaria dell'Assemblea puo' essere richiesta dal Presidente delIl congresso, dal Presidente di Pol, o dal almeno un terzo dei Congressisti


    Art. 16

    1. L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
    2. Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. Progetti Di Legge e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
    3. Possono essere convocate contemporaneamente due sedute separate per la discussione e la votazione dei Progetti di Legge e delle Mozioni Congressuali. In questo caso il Presidente del Congresso, o chi per lui, apre due 3d distinti di discussione, uno riservato alle PDL e l’altro riservato alle Mozioni. Successivamente saranno aperti due 3d distinti di votazione.
    4. Le Mozioni non possono essere discusse prima di una settimana dalla loro presentazione nell’apposito thread.
    5 Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento congressuale.


    Art. 17

    1. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni.
    2. Le prime 48 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti.
    3. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti.
    4. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 72 ore dall'apertura.
    5. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa, eventualmente esprimendo una dichiarazione di voto. Non sono ammesse deleghe.
    6. E' data facolta' al Congressista di dichiarare la sua non partecipazione al voto nel thread della votazione. In tal caso il Congressista sara' comunque considerato presente
    7.Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    Art. 18

    1 Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni.
    2 Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 3 congressisti. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito.
    3. Ogni congressista può essere firmatario di un solo emendamento, intendendo per firmatario il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
    4. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo al Progetto di Legge che intendono emendare
    5 Qualora vengano approvati sia il Progetto di legge originario sia quella emendato, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate prevarrà la legge emendata il cui emendamento è stato presentato per primo.
    6. Gli emendamenti o le proposte di modifica accolte del presentatore della legge non vanno poste in votazione ma modificano direttamente la proposta presentata.

    Art. 19

    1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*.
    2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale.
    3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
    4.Non possono essere proposti emendamenti alle mozioni, queste possono comunque essere ritirate senza che nessun congressista le possa fare proprie nella seduta corrente.
    5. Le mozioni, per essere presentare in congresso, devono essere firmate da minimo 18 forumisti con almeno 150 post all'attivo.


    Art. 20
    1. Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

    2. Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
    3. Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
    4. Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
    5. Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non lo si è ottenuto, la seduta sara' considerata non valida e verrà riconvocata entro una settimana con lo stesso Ordine del Giorno.
    6 Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

    7. Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta è respinta.

    8. Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 o dei 3/5, il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.



    Art. 21

    1. Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, per la promulgazione.
    2. Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel thread Mozioni Virtuali

    Articolo 22
    1. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso.
    2. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente all'inizio della votazione congressuale.


    Art. 23

    1 In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:

    a) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.

    b) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.

    c) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.

    2. Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante.
    3. Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile, a cui seguira' la proclamazione da parte del Presidente del Congresso


    Art. 24

    L'Assemblea e' convocata in via straordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci nel caso di elezione della Corte Costituzionale o surroga dei suoi membri, di elezione del Presidente di Pol, e dell'elezione di qualsiasi dei membri dell'Ufficio di Presidenza

    Art 25.

    1 Il Regolamento Congressuale, come da DDL del 30/10/2005 e successive modifiche e’ abrogato

    2. La Legge istitutiva della I Commissione del Congresso del 1/12/2006 e’ abrogata.

    3. La Legge istitutiva della Commissione Riforme del 21/12/2006 e’ abrogata

    Disposizioni Transitorie

    Codesto Regolamento entrera’ in vigore nella legislatura successiva a quella in cui e’ avvenuta la sua deliberazione.

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    Mozione di solidarietà al Popolo Italiano

    Il Congresso di pol, intende esprimere la propria solidarietà al popolo italiano i cui salari sono mediamente tra i più bassi d'Europa.

    Cita:




    Cita:
    Lavoro, Eurispes: Salari italiani tra i più bassi d'Europa

    sono tra i più bassi in Europa, e in termini di potere d'acquisto addirittura inferiori a quelli della Grecia e superiori, in Europa, solo a quelli del Portogallo. È quanto emerge da una ricerca dell' Eurispes intitolata "Povero lavoratore: l'inflazione ha prosciugato i salari".
    Inoltre negli ultimi tre anni, specifica l'Eurispes, "la nostra posizione è peggiorata: nel 2004 ed ancora nel 2005 le nostre retribuzioni nette erano superiori a quelle greche e appena inferiori a quelle spagnole: solo nel 2006 vi è stato il sorpasso della Grecia".

    Quindi - si legge nel rapporto - se a fine mese un dipendente italiano mette in tasca mediamente 16.242 euro, un tedesco arriva a 21.235, un inglese a 28 mila.
    Prendendo in considerazione il periodo 2000-2005, l'istituto demoscopico sottolinea che "mentre vi è stata una crescita media del salario comunitario (per l'insieme dei paesi europei) del 18%, nel nostro Paese i lavoratori dell'industria e dei servizi (con esclusione della Pubblica amministrazione) hanno visto la propria busta paga crescere solo del 13,7%". Il risultato è la "posizione infima del lavoratore italiano" quanto agli stipendi netti e "penultimo nel 2006 fra tutti i paesi europei".
    In Italia il costo medio in euro per ora di lavoro, calcolato sui dati forniti dallo Yearbook dell'Eurostat, è inferiore a quello di tutti i paesi europei ad eccezione della Spagna, della Grecia e del Portogallo, che è anche il paese dove i costi del lavoro sono minimi (9,5 euro all'ora) mentre Danimarca e Svezia fanno registrare i valori massimi (30,7 e 30,4 euro per ora rispettivamente).
    L'effetto congiunto dell'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, dell'elevato peso del cuneo fiscale e della contenuta dinamica salariale insieme concorrono a spiegare buste paga fra le più leggere d'Europa.
    Proprio il cuneo fiscale, spiega l'Eurispes, "appare, se confrontato con quello degli altri Paesi europei, particolarmente gravoso nel nostro Paese", e "tanto più punitivo in quanto la base di partenza (ossia il salario lordo) è molto al di sotto della media europea e poco più della metà di quello dei tedeschi, degli inglesi e dei danesi".
    Quanto al peso delle diverse politiche della famiglia sui salari, l' Eurispes mette a confronto il cuneo fiscale del lavoratore single, ossia senza persone a carico, e quello del lavoratore con moglie e due figli a carico.
    Con due sole eccezioni (Francia e Grecia) il cuneo fiscale è più lieve nei confronti del lavoratore con carichi familiari, ma alcuni paesi (Irlanda, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo, ad esempio) si mostrano abbastanza insensibili alle necessità familiari, ed il cuneo fiscale si riduce solo di poco per favorire la famiglia.
    Germania e Olanda invece attuano decurtazioni del cuneo superiori al 14% del costo complessivo del lavoro e quindi nella fiscalità complessiva sul lavoro danno vita a una decisa politica 'familiare'.
    L'Italia attua una moderata politica 'familiare'. Infatti il cuneo che si inserisce fra il costo complessivo del lavoro ed il salario netto in busta e' del 9% inferiore per il lavoratore con tre persone a carico, rispetto a quello senza carichi familiari.

    web
    http://www.noipress.it/attualita/Det...p?ID_News=3375

    FIRMATARI:

    Gilbert I
    Roberto M
    Merello
    Spycam
    Defender

  5. #5
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    Legalizzazioni Droghe leggere e pesanti

    La comunità di POL auspica la legalizzazione delle droghe cosiddette leggere e pesanti come conseguenza della libertà individuale e della libertà di possesso di ognuno di noi sulla propria vita.


    denty
    are(a)zione
    iron81
    matteomatteo
    Enrico1987
    benfy

  6. #6
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    Mozione Telecom

    La comunità di POL auspica che il governo italiano non interferisca nell'affare della cessione TELECOM in quanto quest'ultima è un'azienda privata e deve essere regolata dal mercato e non da un governo dirigista.

    denty
    Richard Gecko
    emoned
    m.calu
    zaffo

    http://www.politicaonline.net/forum/....php?p=5553625

  7. #7
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    Mozione Bozza Chiti

    Il congresso di POL esprime sdegno per la decisione dei partiti politici di escludere dalla partecipazione politica i cittadini non permettendo ai medesimi di scegliere il proprio rappresentante in parlamento.
    La bozza Chiti (sulla questione della legge elettorale), che prevede ancora le liste bloccate, così come la scorsa legge elettorale, detta Porcellum, è degna di un regime dittatoriale, non di una Repubblica parlamentare come è l’Italia.
    Il congresso di POL auspica una riforma elettorale per il popolo, non per i partiti, che includa le preferenze e permetta la maggior rappresentatività possibile.

    Venom - Lista Repubblicana


    Firmatari:

    Venom
    Emoned
    Ricky-PdCI
    matteomatteo
    roberto m
    Manfr
    denty
    Defender
    Richard Gecko
    fgc.adelfia
    Gilbert I
    Spycam
    Fuori_schema
    Ingazzurro
    Paul Z.
    Diama GCVICENZA
    martizva

    http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=335695

  8. #8
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    Mozione alla memoria di soldati italiani caduti in Russia.


    La comunità di Pol, intende protestare contro il mancato rispetto dei caduti italiani in Russia a causa della profanazione di un cimitero dove erano sepolti alpini, bersaglieri e fanti italiani, mandati al macello dal regime fascita di Mussolini
    per costruire un centro commerciale.

    Nessuno in Italia, tra i rappresentanti parlamentari e del governo ha detto una sola parola di protesta.


    On. Spycam
    Presidente Congresso

    Firmano la mozione :

    Kowalsky
    Venom
    Diama GCVICENZA
    Dodo88
    fgc.adelfia
    are(a)zione

  9. #9
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    Mozione di protesta a tutti gli schieramenti parlamentari ed al governo

    In Russia hanno profanato un cimitero dove erano sepolti alpini, bersaglieri e fanti italiani per costruire un centro commerciale.
    Nessuno in Italia, tra i rappresentanti parlamentari e del governo ha detto una sola parola di protesta.
    La comunità di Pol, intende protestare contro il mancato rispetto dei caduti italiani da parte dei parlamentari e del Governo italiano.
    Cita:
    Cita:
    Cita:
    Citazione:
    Benedetto Croce: “Chi non conosce la storia del passato non ha futuro”

    I caduti italiani in Russia
    Profanato un cimitero dove erano sepolti alpini, bersaglieri e fanti nostraniper costruire un centro commerciale

    di Pier Franco Quaglieni

    Leggo che in Ucraina (ex Unione Sovietica) è stato profanato un cimitero di soldati italiani caduti durante la seconda guerra mondiale. Nello stesso luogo stanno costruendo un centro commerciale. In quel cimitero erano sepolti alpini, bersaglieri e fanti italiani. Il presidente del centro ucraino per la storia, la solidarietà e i diritti umani ha chiesto l'immediata sospensione dei lavori da lui considerati illegali in un luogo cimiteriale. In Italia la notizia è passata sotto silenzio. Sapevamo come fosse difficile parlare dei Caduti italiani in Russia. Ad esempio, sulla facciata della chiesa di una grande città del Nord con grandi fatiche l'associazione dei reduci e delle famiglie dei caduti e dispersi in Russia ottenne l'inaugurazione di una lapida in ricordo dei caduti, eliminando però dal ricordo i reparti delle Camicie Nere che, pur avendo combattuto eroicamente, non andavano citate per ragioni di convenienza politica. I morti fascisti non devono essere citati se non per essere dileggiati come criminali. Solo dopo un iter burocratico infinito, superando mille ostacoli ed infinite diffidenze, il presidente ligure dell'Associazione dei reduci, Giuseppe Albertazzi, è riuscito ad inaugurare un cippo in una cittadina della riviera ligure, Albenga, che pure ebbe oltre sessanta tra caduti e dispersi tra i suoi cittadini, oltre che una Medaglia d'Oro al Valor Militare. Inaugurare quel cippo è stato un atto di coraggio, mentre di per se si sarebbe trattato di un atto dovuto.

    Con la scusa della guerra fascista (cosa sicuramente vera) non è mai stato reso onore ai combattenti ed ai caduti della guerra 1940-1945 immolatisi nelle algide steppe di Russia come nei deserti africani bruciati dal sole. Il Presidente Cossiga conferì una Medaglia d'Oro al Valor Militare ai Caduti dispersi in Russia, ilPresidente Ciampi, andando al Sacrario di El Alamein, riuscì a “sdoganare” quei morti fino ad allora dimenticati. Ma sui caduti in Russia è rimasto un velo di oblìo. Sono pagine di storia dimenticate per ragioni squisitamente se non esclusivamente politiche. Diceva Benedetto Croce che chi non conosce la storia del passato non ha futuro. E' un monito che nell'Italia di oggi, priva di valori condivisi, risuona particolarmente impegnativo ed importante. Le giovani generazioni in particolare, educate in una scuola che spesso è approssimativa, malgrado il decreto Berlinguer abbia imposto lo studio del solo '900 nell'ultimo anno di scuola superiore, devono conoscere cosa è accaduto. Sarebbe importante per loro conoscere episodi tenuti nascosti per oltre cinquant'anni come le mattanze etniche delle foibe e l'esodo forzato di 350mila italiani d'Istria, Dalmazia e di Fiume dopo il trattato di pace del 1947. Senza fronzoli retorici, ma anche senza oblii ingiustificabili.

    Scrittori come Rigoni Stern e Bedeschi ci hanno lasciato testimonianze umane e letterarie indimenticabili della tragedia dei nostri alpini in terra di Russia. L'Armir, sigla dell'Armata italiana in Russia, portò a combattere nell'estate del 1942 in URSS 230mila uomini che furono travolti dalla controffensiva sovietica dell'inverno 42-43. Le truppe italiane dovettero subire anche la slealtà dell'alleato tedesco che aggravò il dramma di soldati mal equipaggiati ed assolutamente non in condizioni di affrontare il gelo dell'inverno russo. Furono 84300 i caduti ed i dispersi. Non si può, ad esempio, dimenticare l'eroico sacrificio del reggimento Savoia Cavalleria che affrontò le mitragliatrici nemiche, caricando all'arma bianca e riuscendo a spezzare l'accerchiamento sovietico. Per dare un'idea di come si comportò il soldato italiano in Russia, ricordiamo che, mentre russi e tedeschi non facevano prigionieri, gli italiani seguirono sempre le norme che connotano la dignità di un vero soldato. La notizia che in Ucraina i poveri resti dei nostri soldati non vengano rispettati e siano state usate le ruspe per eliminare un cimitero di guerra dovrebbe suscitare reazioni in Parlamento e nel Paese, visto che il Governo di queste cose si disinteressa. Nel “don Camillo in Russia” di Giovannino Guareschi si narra di un episodio analogo: i russi, dov'erano stati sepolti i nostri soldati, avevano seminato del grano. Ci si riferiva agli anni della guerra fredda e della cortina di ferro. Oggi il nuovo episodio non trova la benchè minima giustificazione storico-politica. Perchè nessuno o quasi reagisce?

    web
    http://www.opinione.it/pages.php?dir.217&aa=20 07

    Sottoscrittori :

    Gilbert I
    Roberto M
    Zaffo
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  10. #10
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    Istituzione della festività del 20 settembre in ricordo della breccia di porta pia

    Il congresso di POL si esprime a favore dell'istituzione della festività del 20 settembre in ricordo della presa di Roma avvenuta in tale data nel 1870
    Il congresso vuole ricordare il sangue versato dai patrioti italiani per realizzare l'unità d'Italia e porre fine al potere temporale della Chiesa.

    Venom - Lista Repubblicana

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