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  1. #1
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    Angry 8 febbraio 2007 - E' approvato, dal C.d.M., il d.d.l. sui pacs, denominati DI.CO.

    Nella seduta n. 38 del Consiglio dei Ministri di quest'oggi, 8.2.2007, è stato esaminato approvato, su proposta del Ministro per i diritti e pari opportunità, Barbara Pollastrini, e del Ministro delle politiche della famiglia, Rosy Bindi, un disegno di legge in materia di diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO).

    Ecco uno stralcio del comunicato-stampa governativo:

    Il provvedimento si pone l’obiettivo di tutelare i soggetti più deboli nella convivenza, superando così disparità e disuguaglianza tra cittadini.

    Nel rispetto degli art. 2 e 3 della Costituzione, il disegno di legge chiarisce e precisa i diritti e i doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza; pertanto le uniche limitazioni sono riferite all’esistenza di vincoli matrimoniali, di parentela (in linea retta), affinità, adozione e simili. Viene inoltre escluso che la legge si applichi a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro.

    I diritti riconosciuti e attribuiti dal disegno di legge, e i conseguenti doveri, discendono dalla situazione di convivenza provata mediante certificazione anagrafica, fatta salva la possibilità di provare il contrario.

    Alcuni diritti – quali l’assistenza in caso di malattia o ricovero dell’altro convivente, la possibilità di prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso di morte, la riduzione dell’imposizione fiscale in caso di successione testamentaria – sono immediatamente esercitabili; altri diritti – la possibilità di successione legittima, le agevolazioni in materia di lavoro o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di cessazione della convivenza – sono invece legati ad una durata minima, variamente determinata.

    Chi già convive potrà, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, dimostrare che la sua convivenza è iniziata prima, per l’esercizio di quei diritti che presuppongono una durata minima (salvo quelli previdenziali, che comunque saranno definiti in sede di riordino complessivo del sistema).

    Fra i doveri, in ambito di una situazione di assistenza e solidarietà materiale e morale, è espressamente previsto l’obbligo di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi in stato di bisogno, al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni.

    Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti paramatrimoniali.

    FONTE (v. anche QUI)

  2. #2
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    L'intento demolitore della famiglia eterosessuale, fondata sul matrimonio, è iniziato. L'empietà sta per raggiungere il suo culmine in Italia. Che Dio possa avere pietà di questo sventurato Paese.

  3. #3
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    Predefinito Il massimo dell'ipocrisia ....

    Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti paramatrimoniali.

  4. #4
    Logiké Latreía
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    Ma se due volessero vivere assieme senza contrarre alcun obbligo reciproco, perchè dovrebbero essere obbligati a "sposarsi", civilmente parlando?

  5. #5
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    Predefinito

    ...Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi,
    poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
    Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura.
    Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento.
    E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa d'una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia.
    E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa.
    (Rm 1, 24-32)

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Aganto Visualizza Messaggio
    Ma se due volessero vivere assieme senza contrarre alcun obbligo reciproco, perchè dovrebbero essere obbligati a "sposarsi", civilmente parlando?
    Nessuno li obbliga. Se vogliono convivere, convivano. Ma non si può far discendere da questa dei diritti para-matrimoniali.
    Sono sufficienti gli istituti del codice civile. Non serve una legge.
    La legge, è evidente, serve solo perché si vogliono accontentare le lobby omosessualistiche e coloro che vogliono la distruzione, così come negli anni '70 col divorzio, dell'istituto matrimoniale e della famiglia.

  7. #7
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    Unhappy Gli omosessuali .... che hanno votato il governo .... chiedono il conto ...

    8 febbraio 2007

    Il Guardasigilli non partecipa e va a messa. I teodem: «Giudizio sospeso»

    Unioni civili, sì del governo senza Mastella

    Varato il ddl sulle unioni civili. «D'ora in poi si chiamano Dico». Chiti: «Ora in Parlamento, non metteremo la fiducia»


    ROMA - Dopo una giornata di febbrili consultazioni, il governo riesce a trovare l'intesa e a dare il via libera al ddl sulle unioni civili (leggi il comunicato stampa). Anzi, si chiamano «Dico», sono cioè Diritti e doveri dei conviventi. Guardinga per il momento la reazione della Cei che preferisce non esprimersi sui singoli aspetti del Ddl. Monsignor Giuseppe Anfossi, vescovo di Aosta e presidente della Commissione episcopale per la famiglia e la vita, però annuncia battaglia: «I vescovi terranno una posizione severa» sulla futura legge.

    IL NO DI MASTELLA - Il Cdm straordinario, convocato nel pomeriggio e durato un'ora circa, ha approvato il testo all'unanimità. Anche perché era assente l'unico che avrebbe potuto votare contro o astenersi, Clemente Mastella. Il Guardasigilli, che fin dalla mattina aveva ribadito il suo no, spiega con una nota il motivo della sua assenza al Cdm: «Nonostante abbia registrato timidi progressi nelle successive versioni del provvedimento rimane un impianto su cui è netto il mio dissenso, per la ricerca evidente di forme e tutele, comunque imitative di quelle del matrimonio. Per questi motivi, che nulla hanno a che vedere con il mio sostegno e la mia fiducia al governo, ho deciso di non partecipare al Consiglio dei Ministri convocato per approvare il provvedimento sulle unioni di fatto». E tanto per far capire da che parte sta si reca, mentre è in corso la riunione, a messa a San Giovanni con la comunità di Sant'Egidio.

    ORA IN PARLAMENTO - Il ministro per le Riforme, Vannino Chiti, dice che si tratta di «un ddl equilibrato, un punto di incontro» ed esclude che in Parlamento possa essere posta la fiducia: «Siamo aperti al confronto in Parlamento con la maggioranza e con l'opposizione». Per Francesco Rutelli si tratta di una «scelta di equilibrio e di saggezza» e spiega che non si dà vita a un matrimonio di serie B. Il ddl riguarda anche le coppie omosessuali. Per i minori non c'è niente, come spiega il ministro della Famiglia Bindi: «Siccome il Ddl vale anche per le coppie omosessuali, e siccome per noi i minori sono la parte debole da tutelare devono crescere con un padre e con una madre. Magari con una madre sola o un padre solo, ma non con due babbi o con due mamme».

    I CONTENUTI - Dichiarazioni distinte, anche contestuali, dei conviventi all’anagrafe. Diritto di successione dopo nove anni. Possibilità di subentrare nel contratto d’affitto dopo tre anni di convivenza. Nessuna decisione, invece, sulla reversibilità della pensione, che sarà stabilita quando verrà effettuata la riforma del sistema previdenziale. Questi i contenuti del disegni di legge.

    ACCORDO AL RIBASSO - L'intesa raggiunta non soddisfa Vladimir Luxuria, deputata del Prc. «Hanno fatto sparire la dichiarazione congiunta - ha spiegato - . Si tratta di un compromesso al ribasso per noi inaccettabile». Critiche invece dalla Cdl. Il leghista Calderoli parla delle nuove norme sulle unioni civili come di «un cavallo di troia per arrivare alle nozze gay».

    I TEODEM NON SI PRONUNCIANO - Giudizio sospeso da parte dei «teodem» della Margherita, Binetti, Baio e Bobba: «Aspettiamo di vedere e analizzare il testo del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. Però, comprendiamo il grande sforzo di mediazione che si è fatto».

    FONTE: Corriere della sera, 8.2.2007

  8. #8
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    Via libera del Governo al provvedimento sulle unioni di fatto
    Primo sì ai Dico, i Pacs all'italiana


    (Bozza ddl Cdm 8.2.2007)

    Primo sì al disegno di legge sulle unioni di fatto, che non si chiameranno più PACS, alla francese, ma DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi). Il Consiglio dei ministri dell'8 febbraio, assenti il Guardasigilli e il ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, ha approvato all'unanimità il ddl giudicato da Giuliano Amato migliore dei Pacs francesi. Nel testo è previsto, tra l'altro che in caso di malattia e ricovero le strutture sanitarie regolano l'esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza. Ciascun convivente può designare l'altro suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Non potranno accedere ai diritti regolati dalla legge i condannati "per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva". Il testo presentato è una bozza, soggetta a modifiche in qualsiasi momento fino alla sua presentazione in Parlamento. Com'è ovvio non entrerà in vigore prima dell'approvazione delle Camere, con probabili modifiche, e della pubblicazione in gazzetta ufficiale.(08 febbraio 2007)

    Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO) (Bozza del provvedimento)

    Art. 1

    (Ambito e modalità di applicazione)


    1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

    2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13, comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

    3. relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio anagrafe di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

    4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l'attualità della convivenza.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

    6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".

    Art.2

    (Esclusioni)


    1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

    a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'art. 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

    b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

    c) legate da rapporti contrattuali, anche lavoratori, che comportino necessariamente l'abitare in comune.

    Art. 3

    (Sanzioni)


    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

    2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

    Art. 4

    (Assistenza per malattia o ricovero)


    1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.

    Art. 5

    (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)


    1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante:

    a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

    2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

    Art. 6

    (Permesso di soggiorno)


    1. allo straniero o all'apolide convivente con un cittadino italiano si applicano ai fini della concessione del permesso di soggiorno, le medesime regole previste per lo straniero o l'apolide convivente con un cittadino comunitario ai sensi dell'ordinamento del cittadino medesimo (in fase di rielaborazione).

    2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, rileva e può essere oggetto di prova esclusivamente la presenza del cittadino straniero o apolide sul territorio nazionale conforme alla normativa interna in materia di soggiorno.

    Art. 7

    (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)


    1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

    Art. 8

    (Successione nel contratto di locazione)


    1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

    Art. 9

    (Agevolazioni e tutela in materie di lavoro)


    1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

    2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto finito.

    Art. 10

    (Trattamenti previdenziali e pensionistici)


    1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

    Art. 11

    (Diritti successori)


    1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

    2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o piu' figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.

    3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera eredità.

    4. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

    Art. 12

    (Obbligo alimentare)


    1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'art. 1.

    Art. 13

    (disposizioni transitorie e finali)


    1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

    2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.

    3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.

    4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nel matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

    5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

    6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

    Art. 14

    (Copertura finanziaria)


    1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

    FONTE

  9. #9
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    Predefinito La deriva zapaterista ....

    Coppie di fatto, i contenuti del ddl su "Diritti e doveri dei conviventi"

    ROMA - "Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta, adozione, affiliazione, tutela, curate o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti e delle facoltà stabiliti dalla presente legge". Inizia così il ddl sui "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi" approvato dal Consiglio dei ministri.

    La convivenza. Si legge nel testo che la convivenza "è provata dalle risultanze anagrafiche". La dichiarazione può avvenire contestualmente, ma nel caso ciò non avvenga "il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente".

    Gli esclusi. Non possono accedere ai diritti regolati dalla legge i condannati per "omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva" o anche che "sia stata rinviata a giudizio" per lo stesso reato. Escluse anche le persone "legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune". Ovviamente per una falsa dichiarazione di convenienza è prevista una pena: da uno a tre anni di carcere e una multa da 3 mila a 10 mila euro.

    La malattia. "Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private regolano l'esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente". Questo si legge nel capitolo "assistenza per malattia o ricovero" della legge sulle unioni di fatto.

    Secondo il testo in discussione al Cdm "ciascun convivente può designare l'altro suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigente; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, la modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie". Questa designazione "è effettuata mediante atto scritto e autografo. In caso di impossibilità di redigerlo viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono".

    Case popolari. Le Regioni "tengono conto della convivenza ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica". In buona sostanza, le Regioni dovranno tener conto nelle graduatorie per le case popolari anche dei conviventi registrati.

    Contratto di affitto. "In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore del contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni". Questa disposizione, si legge ancora, "si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione".

    Tutele sul lavoro. "La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza". Il ddl sulle unioni di fatto, specifica come "il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare, l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili d'impresa, in proporzione all'apporto fornito".

    Eredità. "Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente", avendo diritto "a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se due o più figli". In particolare il ddl prevede che "in caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali al convivente è devoluta la metà dell'eredità". Se non ci sono figli o di fratelli e sorelle "al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità", mentre "in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera eredità". La legge specifica poi, dal punto di vista fiscale, che "quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti all'altro convivente l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni è stabilita nella misura del 5% sul valore complessivo netto eccedente i 100 mila euro".

    Gli alimenti. "Nell'ipotesi in cui uno dei due conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purchè perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza". L'obbligo di versare gli alimenti, si legge ancora, "cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza" registrata all'anagrafe.

    Riconosciute coppie in essere. "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni" registrate all'anagrafe. Nello stesso articolo, il 13, del ddl si specifica che la registrazione di una convivenza fa cessare "i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste" per i divorziati. Ovviamente gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai conviventi cessano se uno degli ex conviventi si sposa.

    Reversibilità. "In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite". Così il disegno di legge approvato dal governo su "diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi".

    (8 febbraio 2007)

    FONTE: Repubblica, 8.2.2007

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    Raggiunto un difficile compromesso per definire diritti e doveri delle coppie di fatto
    Amato: "Meglio di quelli francesi". Tiepida la sinistra radicale

    Coppie di fatto, sì del Cdm al Ddl
    Ora l'esame del Parlamento


    "Chiamateli Dico, e cioè diritti dei conviventi, e non Pacs"


    ROMA - Si è concluso con il via libera al disegno di legge sulle coppie di fatto il Consiglio dei ministri convocato oggi alle 17, preceduto da voci contrastanti e da un minivertice in mattinata, a Palazzo Chigi, al quale hanno preso parte il premier, Francesco Rutelli e Massimo D'Alema, Rosy Bindi, Barbara Pollastrini, e Clemente Mastella, durante il quale sono maturate l'intesa con la Margherita e la rottura definitiva con l'Udeur. Romano Prodi ha stretto i tempi per arrivare subito a un accordo, prima della partenza per la visita ufficiale in India. L'iter del disegno di legge partirà dal Senato, e non ci sarà la fiducia "perché noi vogliamo un confronto sereno in Parlamento, anche con la stessa opposizione", dice Vannino Chiti.

    Netto il dissenso di Clemente Mastella, che non ha partecipato al Cdm ribadendo ha ribadito la sua posizione, "sempre la stessa", secondo la quale "la famiglia è solo quella fondata sul matrimonio". Il leader dell'Udeur fa sapere che voterà contro la legge ma assicura che non metterà in crisi il governo.

    Al termine dell'incontro mattutino, Bindi e Pollastrini avevano continuato a lavorare sul testo per renderlo digeribile a quella parte di maggioranza che lo aveva contestato. La soluzione è lessicale: la dichiarazione, che le coppie di fatto faranno davanti all'ufficiale dell'anagrafe, sarà "contestuale", non "congiunta" - come recitava il primo testo messo a punto da Pollastrini - né "disgiunta" - come proponeva Bindi.

    Non è prevista ma neanche negata la possibilità che i conviventi possano recarsi insieme a registrare la propria unione: potranno farlo, oppure no. Un compromesso che, dopo lunghe trattative, sembra accontentare tutti, e Prodi può convocare il Cdm. Un ddl che fissa "diritti originali", spiega Bindi, che respinge i "pesanti attacchi" subiti dal governo, secondo i quali "sarebbe stata indebolita la famiglia".

    Francesco Rutelli parla di "equilibrio e saggezza", di scelta "alta di riconciliazione nel Paese e nella società italiana", una decisione "profondamente fedele al programma dell'Unione che chiude una lunga pagina di discussioni, anche troppo aspre".

    I "Dico", cioè i "Diritti dei conviventi", osserva Giuliano Amato, sono meglio dei Pacs francesi", perché "tengono conto effettivamente dei diritti e delle situzioni di sofferenza delle persone, mentre i Pacs francesi sono soprattutto una disciplina dei diritti economici e non hanno a che fare con l'affettività". Poi, aggiunge il ministro dell'Interno, "se non ce l'avessimo fatta avrei avuto dubbi anche sulla nascita del Partito democratico, sarebbe stata ardua".

    "L'Italia da oggi è un paese più giusto" commenta il leader Ds Piero Fassino secondo il quale il provvedimento "riconosce alle persone che vivono in regime di convivenza, sia omosessuali che eterosessuali, i diritti essenziali per rendere più solida e serena la loro vita". Al tempo stesso, "passa un provvedimento equilibrato e ragionevole che non intacca diritti e prerogative della famiglia fondata sul matrimonio" aggiunge Fassino, che ringrazia Bindi e Pollastrini per "pazienza, tenacia e sensibilità".

    Perplessità da parte di Rifondazione comunista. Vladimir Luxuria dice che il disegno di legge, privo della dichiarazione congiunta, rappresenta "un compromesso al ribasso"; il ministro Paolo Ferrero chiede di diminuire gli anni di convivenza necessari per accedere ai diritti previsti dalla legge. Moderatamente soddisfatto Franco Grillini, deputato Ds e presidente onorario di Arcigay: "Si poteva fare meglio, ma è un primo passo rilevante". Una "soluzione pasticciata" per Angelo Bonelli (Verdi) che auspica "miglioramenti in Parlamento".

    Il centrodestra non sembra intenzionato a spostarsi dalla linea del no. "Un attacco al valore fondante della famiglia e alle sensibilità di milioni di italiani - dice il forzista Renato Schifani - che apre la strada a pericolose forme di surrogati del vincolo matrimoniale, comprese le convivenze omosessuali". Il collega di partito Enrico La Loggia annuncia "battaglia in Parlamento".

    Il presidente dei senatori di An, Altero Matteoli, sottolinea come l'assenza di Mastella al Cdm faccia supporre che "l'Unione al Senato non sarà autosufficiente per approvare la legge, elemento ritenuto finora indispensabile da Prodi e dai leader dell'Unione per l'esistenza del governo". E la Lega, con Carolina Lussana, intravede nell'accordo "l'ennesima farsa di questo governo".

    La Chiesa non nasconde la sua contrarietà. Il responsabile della commissione Famiglia della Cei, monsignor Anfossi, dice che la posizione del Vaticano è "severa" e che la legge è "da non farsi". Ma Pollastrini commenta: "Questo ddl è la prova che il governo non accetta divieti né pressioni, quindi garantisce l'autonomia della politica". La Bindi fa eco: "Faccio esercizio di laicità, quello che avranno da dire lo leggerò, so solo che abbiamo fatto un buon lavoro". Concorda Massimo D'Alema: "Il governo di centrosinistra ha mantenuto l'impegno con coraggio ed equilibrio".

    (8 febbraio 2007)

    Fonte: Repubblica, 8.2.2007

 

 
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