DDL Costituzionale inerente alla riforma del titolo VI della Costituzione
Gli articoli da 35 a 44 sono cosi’ sostiuiti
[TITOLO VI. LA CORTE COSTITUZIONALE
Art.35
1. Viene istituita La Corte Costituzionale di Pol. La Corte Costituzionale sarà composta da tre membri, la durata è di 12 mesi e rimarrà in carica sino alla elezione della successiva secondo le procedure indicate di seguito.
2. I componenti della Corte Costituzionale vengono nominati dal Congresso con la maggioranza dei 3/4 nelle prime tre votazioni e nelle successive con la maggioranza dei 2/3. Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto alla prima riunione convocata su apposito thread dal Presidente di Pol o da chi ne fa le veci.
3. I giudici della Corte Costituzionale devono essere indipendenti e saranno scelti tra i forumisti con maggiori conoscenze nel campo del diritto. L’incarico di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con qualsiasi altro ruolo istituzionale o di partito; i giudici inoltre non devono essere iscritti ad alcun partito dal momento in cui vengono eletti. Se entro dieci giorni dall’elezione un giudice è ancora iscritto ad un partito o ricopre ancora un’altra carica istituzionale, decade dall’incarico.
4. Il mandato dei giudici non è rinnovabile, pertanto ciascun forumista può essere giudice una sola volta. Alla scadenza del mandato il giudice uscente non può essere eletto al Congresso o ricoprire altra carica istituzionale per 6 mesi.
5. Le votazioni per l'elezione dei membri avranno inizio un mese prima della scadenza del mandato della Corte Costituzionale in carica e il Congresso sarà convocato ad oltranza una volta alla settimana con all’ordine del giorno solo l’elezione dei membri della corte fino a quando tutti i 3 membri saranno eletti. Per risultare valida, la votazione dovrà avere come esito il raggiungimento del quorum richiesto da parte di 3 forumisti nella medesima sessione di voto. Qualora l'inizio delle votazioni coincida con il periodo elettorale (inteso come ad un mese dalle elezioni), l'avvio delle votazioni sarà posticipato all'inizio della legislatura successiva e programmato già nella prima seduta del nuovo Congresso.
6. Le riunioni della Corte Costituzionale sono pubbliche e si tengono su un apposito thread in cui solo i giudici possono intervenire in modo che i lavori si svolgano all’insegna della trasparenza.
7. La decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Qualora la corte non si riunisca entro una settimana se convocata come da costituzione; qualora falliscano 2 riunioni consecutive(e quindi se due dei tre membri non si presentano), la Corte Costituzionale è sciolta di diritto ed il Congresso procede ad una nuova elezione dei membri. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale le funzioni della stessa saranno prese dalla Amministrazione di POL o da chi l'amministrazione riterrà opportuno nominare in sua vece sino alla elezione della Nuova Corte Costituzionale.
Art.36
1. La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
2. Sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.
Art.37
1. Possono Adire alla Corte Costituzionale per motivi costituzionali venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
2. Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inammissibilità del ricorso se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
3. I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e la Corte Costituzionale è tenuto ad ascoltarli.
Art. 38
1. Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.
2. Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza entro 5 giorni dalla decisione della Corte Costituzionale pena la cessazione dalla carica.
3. La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.
Art.39
1. La Corte Costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
2. I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL, la sentenza segue le norme di cui all’art. 31.
3. I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.
4. La sentenza è inappellabile.
5. Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.
Art.40
1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questione giuridiche che sorgono nella Comunità di POL.
Art.41
1. La Corte Costituzionale per le sue procedure è regolata da un regolamento che essa stessa emana all’unanimità dei suoi componenti.
Art.42
1. Possono fare richiesta di intervento della Corte Costituzionale per motivi Giuridici di interpretazione del diritto tutti i forumisti che abbiano superato i 150 post.
Art.43
1. L’Amministrazione può rimuovere in qualsiasi momento uno o più giudici se ritiene il loro operato non conforme a Costituzione o al Regolamento del Sito o altra ragione. Stesso potere è dato al congresso che lo esercita a maggioranza dei 3/4.
Art.44
1. Nel caso di dimissioni di un giudice o di rimozione il congresso procede alla sostituzione del singolo giudice che rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intera Corte.
Disposizione Finale
I
Agli articoli 8, 9, 24 e 27 dellaCostituzione, le parole "Corte Suprema o Consiglio Costituzionale" sono sostituite con la parola "Corte Costituzionale".