MODIFICA ARTICOLO COSTITUZIONE
Art. 23
L’Assemblea per le Autonomie è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 2 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nell’Assemblea. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta.
L’assemblea ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti sanità, trasporti, servizi regionali generali ed in generale sulle materie regionali.
L’assemblea può proporre ed approvare iniziative “locali” da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum Locale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum Locale.
La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso ed Assemblea, conflitti che possono essere “manifestati” solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Assemblea al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta viene “girata di ufficio” alla Corte che esamina e provvede alla attribuzione della competenza alla relativa camera legislativa.
Legge elettorale per l’Assemblea per le Autonomie e Regolamentazione Basilare Assemblea.
Art. 1
Nel momento della presentazione della richiesta di rappresentanza nell’Assemblea per le Autonomie da parte di un Forum territoriale i sottoscrittori devono indicare
2 forumisti, detti responsabili territoriali, che avranno il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum territoriale. L’indicazione di questi
2 forumisti dovrà essere approvata dal Ministro per le Autonomie. In caso di dimissioni o rimozione da parte della Corte Suprema di uno o più responsabili territoriali i sottoscrittori dovranno indicare dei nuovi responsabili territoriali. L’indicazione dovrà essere di nuovo approvata dal Ministro per le Autonomie.
Il Ministro delle Autonomie può respingere eventuali candidature alla carica di Responsabile Territoriale solo se tali forumisti sono Congressisti eletti ovvero ricoprono cariche istituzionali nel Forum Camera ovvero non sono abituali frequentatori del forum territoriale per cui fanno richiesta.
Art. 2
Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di Rappresentanza, i responsabili territoriali dovranno stilare la lista degli aventi diritto al voto in base all’iscrizione dei forumisti alla lista elettorale. Dovranno aprire un 3d nel Forum territoriale in cui raccogliere le iscrizioni dei forumisti interessanti a partecipare al voto per l’elezione dei rappresentanti del Forum.
I responsabili territoriali dovranno poi vagliare le richieste e stilare una lista di aventi diritto al voto, che viene “chiusa” (quindi non puo essere piu modificata) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni Congressuali e Presidenziali. I forumisti possono essere esclusi solo se non sono abituali frequentatori del forum territoriale interessato. La definizione di Frequentatore abituale è regolata dall’articolo 4 e solo tramite quei requisiti un forumista elettore e/o candidato puo essere escluso dalle liste elettorali.
I forumisti esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere alla Corte Suprema solo se dimostreranno di essere “frequentatori abituali” (postando quindi un Ricorso comprendente i link dei minimo 10 thread aperti/discussioni sottoscritte). In quel caso la Corte procederà alla “iscrizione” dei suddetti nella lista elettorale del forum interessato.
Art. 3
Dal momento della indizione delle elezioni Congressuali-Presidenziali ,i responsabili territoriali avranno 15 giorni di tempo per stilare la lista delle candidature dei forumisti (effettuata tramite l’apertura di un 3d ufficiale nel relativo forum). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. I responsabili territoriali avranno anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.
Art. 4
Potranno essere ammessi al voto tutti i forumisti che “frequentano abitualmente” il forum. Si definisce “frequentatore abituale” un forumista che abbia aperto nel forum territoriale almeno 10 discussioni nell’arco dei 3 mesi precedenti alla iscrizione alla lista elettorale del forum stesso e che abbia almeno 150 messaggi al momento della indizione delle elezioni. Le discussioni aperte devono trattare di temi inerenti il forum o comunque non devono essere “discussioni accumula messaggi” tipiche di chi vuole “eludere la legge” postando solo faccine o una singola parola ovvero frasi senza senso.
Si definisce altresì “frequentatore abituale” l’utente che possieda almeno 150 messaggi al momento della indizione delle elezioni e che abbia sottoscritto (nel forum territoriale interessato) almeno 10 discussioni nell’arco dei 3 mesi precedenti alla iscrizione nelle liste elettorali del suddetto forum trattando temi inerenti il forum o comunque non limitandosi a postare soltanto messaggi-faccine. I candidati dovranno godere dei requisiti per l’elettorato attivo escluso il requisito riguardante il numero dei post, che nel caso dei candidati dovranno essere almeno 500 al momento della stesura della lista dei candidati da parte dei responsabili territoriali.
Art. 5
Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso un 3d aperto nel forum territoriale e lo scrutinio verrà fatto dai responsabili territoriali e supervisionato dal Ministro per le Autonomie. In caso di irregolarità rilevate dal Ministro egli potrà presentare ricorso alla Corte Suprema la quale avrà il compito di convalidare o meno l’esito elettorale e, se lo riterrà opportuno, rimuovere dal proprio incarico i responsabili territoriali se accertata l’intenzionalità dell’irregolarità. In caso di non validità del voto esso andrà ripetuto.
Se nella lista elettorale aventi diritto al voto non sono presenti almeno 10 votanti, il forum avrà diritto ad 1 solo rappresentante nella Assemblea. Se nella lista elettorale aventi diritto al voto non sono presenti almeno 6 votanti, il forum non avrà diritto alla rappresentanza in Assemblea.
Art. 6
Gli elettori dovranno esprimere, tramite post, nel 3d elettorale, solo il nome di un forumista candidato. Qualunque commento renderà il voto nullo. Qualunque indicazione di forumisti non presenti nella lista dell’elettorato passivo renderà il voto nullo.
Art. 7
Verranno proclamati eletti i
2 forumisti che otterranno più voti. In caso di parità di voti prevarrà il forumista iscritto su Pol da più tempo. La proclamazione verrà effettuata dai responsabili territoriali che comunicheranno i nomi al Ministro per le Autonomie.
In caso di dimissioni/decadimento degli eletti, il posto viene preso dal primo non eletto in base di preferenza. Nel caso di mancanza di candidati il posto rimarrà vacante.
Art 8.
I candidati eleggibili alla Assemblea delle Autonomie non possono essere contemporaneamente candidati alle elezioni Congressuali. Le cariche di congressista eletto e parlamentare delle autonomie sono incompatibili.
Art 9,
L’Assemblea eletta, nella prima seduta, elegge un suo Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione alla prima seduta, l’odg delle successive riporterà sempre l’elezione del presidente sino alla realizzazione. Le leggi/mozioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. L’assemblea puo dotarsi di un regolamento interno da approvare o modificare solo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.