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  1. #1
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    Predefinito Gazzetta Ufficiale VII° Legislatura (Leggi Ordinarie)

    Legge Ordinaria "Il Bollettino Governativo"

    Articolo 1
    Il Governo, nella persona del Premier o del Ministro delegato, redige periodicamente un bollettino, sottoforma di 3d su Camera, dove comunica al “popolo polliano” le attività del Governo svolte durante il tempo.

    Articolo 2
    Il bollettino sarà stilato in modo facilmente leggibile riassumendo per punti il contenuto dello stesso. Ogni proposta del Governo, sia quelle diventate legge sia le altre, potranno essere corredate da relativo link che rimanda al thread originario della Pdl

    Articolo 3.
    Il Bollettino può essere corredato da un messaggio del Premier o del Ministro delegato che spieghi brevemente l'azione di governo del periodo riassunto nel 3d.

    Il Presidente di Pol

  2. #2
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    LEGGE ORDINARIA SULL’ISTITUZIONE DELLA Ia COMMISSIONE DEL CONGRESSO


    Art. 1

    * La Ia Commissione del Congresso è composta da sette membri, quattro rappresentanti della maggioranza che sostiene il governo e tre dell’opposizione.
    * I suoi membri sono nominati con l’accordo dei gruppi parlamentari dal Presidente del Congresso di POL. Ciascun Gruppo, entro dieci giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Congresso, alla designazione dei propri rappresentanti nella Commissione. Il Presidente del Congresso effettua le nomine inoltre in modo che nella Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari. La scelta dei membri della commissione avverrà tra i nomi indicati dai singoli gruppi.
    * Il Presidente comunica al Congresso la composizione della Commissione.

    Art. 2

    * La Commissione, nella sua prima seduta, procede all'elezione del Presidente a maggioranza dei propri componenti.
    * La Commissione è convocata per la prima volta dal Presidente del Congresso per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dal Presidente della Commissione stessa con la diramazione dell'ordine del giorno in pubblico.

    Art. 3

    * Le sedute della Commissione sono pubbliche e si svolgono in un thread specificatamente aperto dal Presidente della Commissione.

    Art. 4

    * Il Presidente del Congresso assegna alla Commissione i progetti di legge di indicati dal Governo, dal Presidente di POL o se ne facciano richiesta almeno 7 Congressisti.
    * La Commissione analizza il progetto di legge nel modo che ritiene più opportuno, apportando modifiche approvate a maggioranza o rifiutando il testo.
    * Una volta terminato il lavoro il Presidente trasmette al Congresso il progetto di legge così modificato o qualora sia totalmente respinto presenta una relazione in cui si spiega il perché del parere negativo della Commissione.
    * Il Presidente del Congresso chiede quindi al proponente del progetto di legge quale testo debba essere messo in discussione al Congresso, se quello da lui proposto o il testo finale preparato dalla Commissione.

    Art. 5

    * La Commissione può predisporre progetti di legge da presentare nell’apposito thread di presentazione dei progetti di legge.
    * La Commissione non può intervenire nei settori di competenza della Commissione Riforme.

    Art. 6

    * Il Congresso mantiene intatte le sue prerogative e procede ai suoi lavori attraverso la procedura ordinaria.
    * Se il Governo o il proponente del progetto di legge richiedono che il testo sia portato al più presto al Congresso, la Commissione ha dieci giorni di tempo per procedere ai lavori dal momento della richiesta. Trascorsi i dieci giorni, indipendentemente se la Commissione ha esaurito i propri lavori, il testo verrà discusso così come inizialmente proposto.

    Art. 7

    * Il Presidente decide tempi e modalità per eseguire le votazioni interne alla Commissione.

    Il Presidente di Pol
    Cristiano72

  3. #3
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    Legge Commissione Riforme
    Legge di istituzione "Commissione Riforme"

    Art 1.
    Viene Istituita la "Commissione delle Riforme".

    Art 2.
    La Commissione e' formata da 5 componenti, eletti tra i Congressisti.
    Dura in carica tutta la legislatura a partire dall'elezione del Presidente, eletto a maggioranza dai commissari medesimi.

    Art 3.
    Scopo della commissione e' elaborare e approvare proposte di legge riguardanti
    - Legge Elettorale
    - Regolamento Congressuale
    - Corte Costituzionale
    - Camera delle Autonomie


    Art 4.
    Le proposte di legge, votate a maggioranza dalla commissione, verranno sottoposte a ratifica da parte del Congresso.
    La ratifica del Congresso avverrà a maggioranza semplice, tranne nel caso la proposta di legge
    riguardi materie che richiedano la maggioranza qualificata.


    Art 5.
    Il Presidente, sentiti i Commissari, comunica il Calendario dei Lavori, redige l'Ordine del Giorno, nomina i relatori delle Proposte di Legge anche
    al di fuori della Commissione,invita, ove necessario, singoli forumisti, congressisti o membri del governo a relazionare sulle proposte di legge, comunica al Congresso le proposte di legge da ratificare.
    Ove necessario può delegare uno o più compiti ad altro membro della commissione.


    Art 6.
    Il Ministro delle Riforme ha facoltà di intervenire nei lavori della Commissione facendosi portavoce di tutti i movimenti politici e anche di singoli forumisti, non rappresentati nella Commissione, allo scopo di varare riforme quanto più possibile condivise. A tale scopo può aprire thread di discussione sulle singole proposte di legge, su cui potranno intervenire Congressisti e Forumisti.
    Ha facoltà di presentare, prima del voto finale della commissione, una relazione sulla medesima proposta.
    Rilascia un parere non vincolante sulla proposta di legge al Congresso al momento della ratifica.



    Art 7.
    La Commissione è eletta dal Congresso contestualmente all’elezione del Presidente del Congresso e dell’eventuale Vice-Presidente.
    Ogni congressista esprime il proprio voto per un solo candidato.
    Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
    In caso di parità di voti, prevale il candidato forumisticamente più anziano.

    Art 8.
    Entro una settimana dalla formazione della Commissione, il Presidente del Congresso convoca la commissione medesima per procedere all'elezione del Presidente, che avviene a maggioranza




    Disposizioni Transitorie e Finali

    I
    Entro una settimana dall'approvazione della Legge il Presidente della Congresso convoca il Congresso per l’elezione della Commissione.


    II
    L’articolo 12 del Regolamento Congressuale è abrogato.



    Il Presidente di Pol, vista anche la deliberazione del 4/12 della Commissione Riforme che sembra sanare la mancanza in questa sede dei requisiti previsti dall'art.13, promulga.
    La Presidenza di Pol vista la situazione di possibile incompatibilità tra l'attuale regolamento e le 2 leggi di riforma della Commissione, incoraggia un giudizio ricognitivo della Corte Suprema, non appena insediata, sul citato complesso legislativo. Questa Presidenza non può e non intende sostituirsi al giudizio della Corte stessa, ma fa presente la necessità che tale organo possa insediarsi in tempi brevissimi.

    Il Presidente di Pol

  4. #4
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    PDL Istituzione “Testo Unico per una società del rispetto”

    Art. 1

    La comunità di POL si impegna a promuovere una cultura del rispetto, ad incentivare una serena convivenza civile ed a contrastare i pregiudizi e le discriminazioni motivati dal sesso, dall’orientamento sessuale, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali (handicaps psico-fisici) e sociali.

    Art. 2

    La comunità di POL riconosce

    a) il 19 gennaio come "Giornata Polliana per la libertà religiosa e la laicità". Il 19 gennaio 1786 l’Assemblea della Virginia approvò lo “Statuto per la libertà religiosa” presentato sette anni prima da Thomas Jefferson.

    b) il 20 febbraio come "Giornata Polliana delle minoranze linguistiche". Il 20 febbraio 2003 il governo spagnolo chiuse il quotidiano basco “Euskaldunon Egunkaria”, unico giornale scritto interamente in euskera (la lingua basca) nato nel dicembre 1990 grazie al contributo di centinaia di persone diverse per città, età, classe sociale, orientamenti politici ed auto-organizzatesi economicamente: la Guardia Civil sigillò gli uffici del giornale, sequestrò tutte le attrezzature, arrestò (senza alcuna accusa provata) e torturò in carcere dieci persone legate al quotidiano.

    c) il 27 aprile come "Giornata Polliana contro il razzismo". Il 27 aprile 1994 si poterono celebrare in Sudafrica le prime elezioni libere e democratiche a suffragio universale.

    d) il 17 maggio come "Giornata Polliana contro l'omofobia". Il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) cancellò l’omosessualità dall’elenco ufficiale dei disturbi mentali.

    e) il 25 novembre come "Giornata Polliana per la parità tra i sessi e contro la violenza sulle donne". Il 25 novembre 1960 le tre sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), protagoniste della lotta di liberazione della Repubblica Dominicana dalla dittatura di Rafael Leonidas Trujillo, furono barbaramente violentate, torturate e assassinate dalla polizia.

    f) il 3 dicembre come "Giornata Polliana delle persone disabili". Il 3 dicembre è stato stabilito dall’Assemblea Generale dell’Onu quale “Giornata internazionale delle persone con disabilità”.

    Art. 3
    La comunità di POL riconosce i giorni 27-28 gennaio come “Giornate Polliane della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Il 27 gennaio 1945 è la data dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz.

    Art. 4
    In occasione delle Giornate di cui agli articoli 2 e 3, verrà aperto un 3d specifico sul Forum Camera nel quale verranno organizzati momenti di informazione, di dibattito, di riflessione tra gli utenti.

    Art. 5

    Questo Pdl sostituisce quello precedentemente approvato con il nome di “Giornata Polliana contro le discriminazioni” e DDL Istituzione giorno della memoria 19/04/06.

    Il Presidente di Pol, visto il precedente rinvio di materia parzialmente analoga e la ribadita volontà da parte del Congresso, ex art.13

    Promulga


    Il Presidente di Pol

  5. #5
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    Riforma della Campagna Elettorale


    Articolo 1.

    La Campagna Elettorale viene regolamentata tramite l'apertura di due 3d Ufficiali. Uno adibito ai Poster Elettorali, l'altro per il confronto tra Candidati.


    Articolo 2.

    Viene Istituito il "3d Ufficiale dei Poster Elettorali", dove potranno essere postati i poster realizzati dai candidati/iscritti ai vari partiti Polliani.

    Non saranno tollerati piu di due messaggi uguali consecutivi, i trasgressori saranno puniti con l'eliminazione del post da parte dei moderatori.

    Come da Regolamento di POL:

    Non sono consentiti insulti personali tra membri; sono inoltre vietati il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre;il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati e link ritenuti osceni e offensivi, anche sessualmente, della sensibilità dei singoli; questi verranno immediatamente rimossi.


    Articolo 3.

    Viene Istituito un "3d Ufficiale di Confronto tra Candidati"

    In tale 3d, ogni candidato al Congresso o alla Presidenza avrà la possibilità di esprimere un "Appello" agli elettori di POL. Potrà essere postato un messaggio scritto ovvero un Poster ovvero una semplice dichiarazione di voto

    Il Presidente di Pol

  6. #6
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    Legge Carta Telematica e dei Regolamenti

    Articolo 1.
    Tutti i Regolamenti del Forum Camera vengono Unificati in un Unico Regolamento chiamato "Carta Telematica e dei Regolamenti".

    Articolo 2.
    La Carta Telematica e dei Regolamenti sarà composta da:

    -Costituzione
    -Legge Elettorale
    -Regolamento Congressuale
    -Regolamento Consiglio dei Ministri
    -Regolamento delle Competenze Ministeriali
    -Regolamentazione Assemblea delle Autonomie
    -Legge di regolamentazione del Bollettino di Governo
    -Ogni Regolamento che riguarda le Istituzioni Polliane (Presidenza, Governo, Corte Suprema).

    Articolo 3.
    La Carta Telematica e dei Regolamenti sarà costituita da un 3d in rilievo situato nel Sottoforum "Partiti ed Istituzioni" dove saranno apposti tutti i Regolamenti nella loro versione Aggiornata.

    Articolo 4.
    La Carta sarà suddivisa in Capitoli. Ogni capitolo riguarderà il singolo regolamento (indicati nell'articolo 2).

    Articolo 5.
    I vari Regolamenti della Carta potranno essere modificati in sede Congressuale (o di commissione riforme) nei modi e con le procedure stabilite dal Congresso stesso in questi anni e rispettando le procedure di modifica indicate nei regolamenti stessi.

    Articolo 6.
    Il Presidente di POL ovvero il Presidente del Congresso (o chi ne fa le veci) sono tenuti ad aggiornare costantemente la Carta Telematica e dei Regolamenti, apponendo i nuovi Capitoli ogni qual volta ne siano approvati di nuovi o aggiornando (tramite l'ausilio dei Moderatori)i Regolamenti modificati nel corso del tempo.

    Il Presidente di Pol

  7. #7
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    Legge Riforma Gazzetta Ufficiale

    Articolo 1

    E’ istituita la Gazzetta Ufficiale di POL (GUP) relativa ad ogni legislatura.

    Articolo 2

    All’inizio di ogni Legislatura sarà creato un apposito 3d della “Gazzetta Ufficiale di POL” (GUP) sul forum “Istituzioni e Partiti”.

    Articolo 3

    Nel 3d dedicato verranno apposte tutte le Leggi Ordinarie approvate nel corso della Legislatura in questione. Alla chiusura della Legislatura il relativo 3d della Gazzetta verrà lucchettato.

    Articolo 4

    La Gazzetta Ufficiale di POL è composta da tutti i 3d Ufficiali relativi alle Gazzette dedicate ad ogni legislatura congressuale.

    Articolo 5

    Ogni provvedimento pubblicato sulla GUP ha valore vincolante per tutti i forumisti ed entra in vigore immediatamente, salva espressa indicazione contenuta nella norma.

    Articolo 6

    Viene creato anche il “3d Ufficiale delle Leggi in Vigore”dove verranno riportate TUTTE le leggi ordinarie in vigore nel Gioco del Forum Camera. La Pubblicazione delle Leggi su tale 3d segue le stesse modalità della Gazzetta Ufficiale.

    Articolo 7

    Nel forum Partiti ed Istituzioni sarà posto in rilievo il “3d Ufficiale della Gazzetta di POL”. Tale 3d riporterà i link ad ogni Gazzetta Ufficiale delle varie Legislature. In tale 3d sarà riportato anche il link al 3d delle “Leggi in vigore”.

    Articolo 9

    La pubblicazione delle leggi nei 3ds della “Gazzetta Ufficiale” è regolata dalle leggi vigenti (Regolamento Congressuale e Carta Telematica Costituzionale)

    Articolo 8

    Tale Legge sostituisce la precedente LEGGE NR. 2 DEL 28 DICEMBRE 2003

    Il Presidente di Pol

  8. #8
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    Decreto Legge

    Art.1
    Si istituisce il Registro delle Formazioni Politiche di POL in cui ogni formazione politica che vuole partecipare su POL dovrà registrarsi per poter essere riconosciuta. I caratteri necessari per l'esistenza di una formazione politica sono:

    a) uno statuto e un simbolo o logo
    b) almeno 4 iscritti, incluso il fondatore
    c) un rappresentante eletto dagli iscritti;
    d) l'apertura di un apposito thread nel forum "Istituzioni e Partiti", in cui siano riportati statuto, cariche, adesioni e sottoscrizioni.


    Art.2
    Per la partecipazione alle elezioni si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti. Si dovrà:

    a) presentare in un apposito thread (detto 3d Ufficiale di Presentazione Liste) che verrà aperto dal Ministro degli Interni (o da un membro del governo in sua vece) ad una settimana dall'inizio della campagna elettorale il proprio programma, simbolo, candidati, eventuali apparentamenti nonchè il responsabile/portavoce della medesima lista. Il thread rimarrà aperto per una settimana.
    b) presentare una lista con almeno 3 candidati e che abbiano almeno 500 post all'attivo al momento della presentazione della lista
    c)a partire dalla data di inizio delle elezione, avere almeno 30 giorni di iscrizione al Registro delle Formazioni Politiche di POL secondo le modalità dell'articolo 1.


    Art.3
    E' compito della Corte Suprema di POL verificare
    a) che la Lista sia stata presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti iscritti di essa
    b) Congruità del numero di posts dei candidati, ai sensi degli Art. 1 e 2, alla data dell'apertura del thread di cui all'Art 2. comma a.
    c) unicità dei simboli/logo delle liste partecipanti alle elezioni.
    E' facoltà della Corte, con giudizio motivato, rigettare singoli candidati, simboli ed eventualmente intere liste solo per violazioni dell'articolo 2 comma a)b)c) .
    Il portavoce (o chi in sua vece, ma sempre iscritto al partito o alla lista) della lista ha a disposizione 1 giorno, dalla pubblicazione del giudizio per sanare l'errore. Qualora l'errore non sia sanato e la lista non si trovi più nelle condizioni di cui all'Art 2 comma a) b) c) la medesima lista non si potrà presentare alle elezioni.

    Art. 4
    Una volta esauriti i ricorsi, e comunque non più tardi di 3 giorni dalla chiusura del thread di cui all' Art 2. comma a) il Presidente della Corte, pubblica un thread contenente le liste ammesse alle elezioni, i loro candidati e i loro apparentamenti

    Il Presidente firma il decreto ex art.27.
    Si richiama questa discussione
    http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=317368
    per maggiori informazioni

  9. #9
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    Legge Ordinaria CONCORSO IN FOTOGRAFIA


    Art1.
    Verrà creato un "3d Ufficiale per la presentazione della Candidature al Concorso", attivo per 7 giorni dalla apertura, dove potranno iscriversi tutti i forumisti interessati sino al massimo di 20 partecipanti.

    Art2.
    Il tema del Concorso sarà "Il Tempo". I partecipanti dovranno spedire ad uno dei Commissari , via pvt, una foto da loro realizzata. La foto potrà essere accompagnata da un breve commento utile a spiegare la stessa in funzione del tema proposto.

    Art3.
    Le Dimensioni standard delle Fotografie dovranno essere di 1024X768 pixel

    Art4.
    I partecipanti al Concorso dovranno confermare la spedizione tramite un messaggio pubblico sul 3d ufficiale, indicando il nome del commissario al quale hanno spedito la fotografia.

    Art5.
    Non appena saranno chiuse le Iscrizioni e saranno pervenutI tutti i pvt, verrà aperto per il tempo totale di 7 giorni, un "3d Ufficiale del Concorso in Fotografia" dove i Commissari posteranno le foto pervenute senza specificarne gli autori. Le foto saranno numerate progressivamente e quindi saranno del tutto anonime.

    Art6.
    Ogni forumista potrà scegliere la sua foto preferita indicando, tramite messaggio, il numero corrispondente alla foto scelta.

    Art 7.
    Vincerà la fotografia che avrà avuto il maggior numero di voti. L'Autore diventerà "Fotografo Ufficiale di POL"

    Il Presidente di Pol promulga

  10. #10
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    Legge Ordinaria sull'unicità dei nomi dei partiti di POL

    I partiti e le liste che si presentano alle elezioni non possono utilizzare gli stessi nomi utilizzati da altri partiti già esistenti su Camera. Il controllo sul rispetto della norma compete alla Corte Suprema.

    Il Presidente Promulga

 

 
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