Io però spero la Società dimostri lo stesso la nostra estraneità ai fatti contestati.
Art. 18
Prescrizione
1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
3. L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio indagini o di altro organismo federale, interrompe della prescrizione. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
4. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.
5. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli artt. 6 e 7, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.