Tra il 1987 ed il 1988, il PSd’A, elaborò una proposta di legge popolare per la riforma dello Statuto.
Poiché il testo non è reperibile in rete, nonostante la sua lunghezza ritengo utile postarlo per l’importanza e la stretta attualità dell’argomento.
Alcuni aspetti dell’articolato sono forse datati (sono trascorsi 20 anni), ma resta intatta la forza propulsiva dei contenuti.
La proposta venne divulgata attraverso la sua pubblicazione sul periodico a cura del gruppo sardista al Consiglio regionale…”Forzaparis”.
L’articolato veniva messo a confronto con lo Statuto vigente, ma per semplificare inserisco solo il testo del Partito Sardo d’Azione.

NUMERO 17

Forzaparis - periodico bimestrale Anno IV (nuova serie) giugno 88 Direttore: Francesco Puligheddu Direttore resp.: Gianfranco Pintore Registrazione n. 401 del 9-5.80 presso il Tribunale di Cagliari Sped. abb. postale gr. IVI70

PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE PER LA RIFORMA DELLO STATUTO SARDO

Con la proposta di legge popolare per la revisione dello Statuto, il Partito sardo si appresta a lanciare una grande campagna politica e culturale di rifondazione dell'autonomia sarda. Il gruppo sardista al Consiglio regionale è impegnato e con forza in questa battaglia storica di vera rinascita della nazione sarda. L'idea fondamentale, infatti, della Carta statutaria che proponiamo al popolo sardo è che essa riconosce non piú solamente i diritti individuali e collettivi dei sardi in quanto popolazione dello stato ma anche i loro diritti in quanto nazionalità. Questo numero di Forzaparis, interamente dedicato alla proposta di iniziativa popolare per la riforma dello Statuto, è un contributo del gruppo sardista a questa grande battaglia.
I critici dell'autonoma iniziativa del Partito sardo hanno con malafede sostenuto che essa nasceva da una sorta di ripicca nostra per la mancata elezione di un sardista a presidente della Commissione per lo statuto del Consiglio regionale. Naturalmente questo non è vero. E basterebbe ad invalidare una insinuazione del genere, la semplice considerazione che ad elaborare un progetto come il nostro non sarebbe certo bastato il tempo passato tra la scelta unilaterale del presidente della Commissione e il momento in cui la bozza di Statuto è stata presentata agli organismi dirigenti del Partito.
E', questa dell'iniziativa sardista per la riforma statutaria, una vicenda che comincia da lontano.
Nella mozione conclusiva del XXII congresso nazionale di due anni fa, si parlò dell'urgenza "di aprire una vera e propria fase costituente dell'autonomia". L'idea di coinvolgere direttamente Il popolo sardo come soggetto costituente è frutto di un approfondito dibattito che ha impegnato la direzione del Partito nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno e che si è sviluppato intorno ad alcune ipotesi di lavoro.
Fu scelto di elaborare e di proporre un documento (il nuovo Statuto, appunto) che stesse dentro la Costituzione repubblicana, arrivando a toccarne, come dire?, l'involucro e allo stesso tempo si ponesse come proposta articolata e originale di riforma della Costituzione stessa. Una riforma che apra più ampi spazi non solo al riconoscimento della natura plurinazionale dello Stato italiano ma anche alla praticabilità storica e politica delle istanze indipendentistiche della Sardegna e delle altre nazionalità della Repubblica.
Si trattava di recuperare, dandogli una valenza adeguata ai nostri tempi, quella formidabile intuizione dei padri del sardismo che quarantadue anni fa pensarono giusto che la Sardegna si attribuisse tutti i poteri necessari al suo sviluppo e delegasse allo Stato I poteri residui come quello di battere moneta, di avere rapporti diplomatici, di organizzare la difesa di tutto il territorio statale e di amministrare la giustizia.
Questo recupero e questo adeguamento ai nostri tempi sono en sintetizzati nel preambolo, laddove si afferma che l'attuale momento storico consente di ritrovare nella massima estensione dei principi di autonomia presenti nella Costituzione una fase di realizzazione della secolare aspirazione dei sardi all'indipendenza" e laddove, parafrasando gli autori del progetto sardista del 1946, si afferma che "una struttura repubblicana federale dello Stato italiano rafforzerà, garantirà e intensificherà l'esercizio della libertà e il raggiungimento di una effettiva giustizia sociale e contribuirà a rimuovere le cause dell'insufficiente sviluppo della Sardegna".
In un primo accenno di dibattito intorno alla proposta sardista, che ha visto impegnati alcuni intellettuali sardi, si affrontano due temi: la valenza federalista dello Statuto che proponiamo e l'abbandono della opzione indipendentista da parte del Psd'a che, appunto, si “ accontenta" del federalismo. Il tutto deve essere frutto o di una lettura poco attenta o di una inveterata abitudine a scambiare per realtà i desideri.
Nei mesi che seguiranno e nel dibattito in cui tutto il Partito sarà impegnato non mancheremo di richiamare I nostri interlocutori alla necessità di esaminare con più attenzione le cose, se non vorranno ripercorrere quegli stessi errori che quarantadue anni fa portarono a uno Statuto da essi stessi spesso ritenuto oggi insufficiente e comunque carente.
A noi, in questa sede, interessa rimarcare due aspetti che riteniamo fondamentali.
Il primo è che la nostra proposta di Statuto è certo nel solco del federalismo ma non é, né poteva essere, federalista se non altro per la considerazione che il Psd'a non è così sprovveduto e velleitario da disegnare una federazione senza partner, visto che lo Stato italiano tutto è tranne che federale.
Il secondo è che rimaniamo sempre dell'idea che senza la conquista dell'indipendenza e, dunque, di una piena sovranità non è possibile arrivare a rapporti federali di una qualche fondatezza. Non possiamo, infatti, delegare a una entità sovranazionale, qual è uno stato federale, quote di sovranità che non possediamo.
No. Quello che proponiamo è uno Statuto di autonomia. Certo di autonomia molto ampia, la più ampia che oggi sia possibile all'interno di questa Costituzione, ma di autonomia e non di sovranità si tratta.
Sta agli altri dire, mettendo da parte esorcismi che fra l'altro sanno di stantio, non se vogliono o no l'indipendenza o il federalismo, ma se vogliono o no per il popolo sardo il massimo di autonomia oggi possibile.
Francesco Puligheddu



Ecco il testo della proposta di legge di iniziativa popolare perla
RIFORMA DELLO STATUTO SARDO

AUTONOMIA NAZIONALE

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale della Sardegna, legittimo rappresentante della nazione e dei popolo sardo, interprete dei loro diritti intangibili, non revocabili né modificabili,
si appella alle ragioni di libertà e ai principi di uguaglianza fra gli uomini e tra i popoli universalmente riconosciuti, solennemente affermati in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Dichiarazione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nell'Atto finale della conferenza di Helsinky sulla sicurezza e cooperazione in Europa, nel Patto internazionale sui diritti civili, tutti facenti parte dell'ordinamento dello Stato. Primo fra tutti è il principio che ogni popolo della Terra ha il diritto inalienabile a vivere in libertà, a determinare in sovranità i propri destini nazionali, a dotarsi delle istituzioni che meglio corrispondono alla propria irrinunciabile identità;
si richiama alla Dichiarazione della Comunità europea sui diritti delle minoranze;
dichiara che la nazione sorda non ha contenziosi aperti con nessun'altra nazione e di conseguenza assume la volontà di distensione dei popolo sardo come solenne impegno per contribuire a trasformare il Mediterraneo in mare di pace e per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Sardegna di partecipare autonomamente al processo di disarmo;
è convinto che una struttura repubblicano federale dello Stato italiano rafforzerò, garantirà e intensificherà l'esercizio della libertà e il raggiungimento di una effettiva giustizia sociale e contribuirà a rimuovere le cause dell'insufficiente sviluppo della Sardegna;
afferma il diritto della nazione sarda a contribuire con pari dignità e sovranità delle altre nazioni al processo di costruzione dell'Europa dei popoli.
Tutto ciò affermato e ritenuto che l'attuale momento storico consente di ritrovare nella massima estensione dei principi di autonomia presenti nella Costituzione una fase di realizzazione della secolare aspirazione dei sardi all'indipendenza, il Consiglio regionale della Sardegna è impegnato a norma degli articoli 28 e 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 a presentare al Parlamento dello Stato a norma degli articoli 51 e 54 della stessa legge costituzionale una proposta di legge per la riforma dello Statuto speciale della Sardegna secondo le disposizioni seguenti:


ARTICOLO UNICO

La legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 viene così modificata:

TITOLO I
Riconoscimento della nazionalità sarda in Regione autonoma
Art. 1 - Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda.
Essa é riconosciuta Regione autonoma, sulla base dei principi della Costituzione e del presente Statuto speciale.
La Regione autonoma garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi e individuali universalmente riconosciuti.
Assicura la sostanziale eguaglianza fra i sardi nonché fra essi e gli altri cittadini della Repubblica.
Tutelando l'indipendenza, l'ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione.

Art. 2 - La lingua sarda così come è comunemente usata nel territorio dell'Isola è la lingua della nazionalità ed è equiparata alla lingua italiana: lo Stato e la Regione ne garantiscono l'uso normale e ufficiale al pari dell'italiana, ne assicurano i mezzi necessari alla conoscenza e all'uso e favoriscono la piena eguaglianza delle due lingue. Saranno in ogni caso garantiti alla lingua sarda l'insegnamento, la radiotelediffusione e forme di speciale protezione e promozione.
Particolare tutela compete nei comuni di Alghero al catalano e di Carloforte e Calasetta al tabarchino.
La nazionalità sarda costituisce nella Repubblica italiana minoranza linguistica ai sensi dell'art. 6 della Costituzione.

Art. 3 - La Repubblica riconosce le cause storiche e politiche dell'attuale disuguaglianza fra la
Sardegna e il complesso delle regioni italiane e si obbliga a restituire e a fornire alla nazionalità, perché le amministri, le risorse necessarie al suo sviluppo economico e sociale.

Art. 4 - La Regione autonoma concorre alla formazione degli organi centrali dello Stato e all'esercizio delle loro funzioni.
Le leggi elettorali statali non possono prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territorio della nazionalità.

Art. 5 - La Regione autonoma è parte insieme allo Stato in tutti i trattati internazionali che riguardano materie di interesse della Sardegna.
La Regione può mantenere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato presso la Comunità europea, stati esteri e organizzazioni internazionali.
Art. 6 - La bandiera della nazionalità è quella dei quattro mori bendati in campo bianco rossocrociato. Essa va esposta secondo le stesse norme che regolano l'esposizione del tricolore italiano.

TITOLO II
Competenze e funzioni

Art. 7 - La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa in tutte le materie di proprio interesse.
E' in ogni caso riservata alla Regione la competenza sulle seguenti materie:
- Ordinamento interno della Regione e dei suoi enti, stato giuridico ed economico del personale;
-Ordinamento degli Enti Locali e del personale ad essi addetto.
- Affari interni e protezione civile, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale;
- Finanze regionali e degli Enti locali;
- Assicurazioni, credito e risparmio;
- Regime doganale e zona fi-anca;
- Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione;
- Lavori pubblici ed edilizia economica e popolare;
- Urbanistica ed edilizia;
- Miniere, cave, saline, acque minerali e termali, utilizzo della piattaforma continentale;
- Industria;
- Produzione e distribuzione di energia;
- Agricoltura, pastorizia, foreste, caccia e pesca, bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- Commercio e disciplina annonaria;
- Trasporti terrestri, marittimi e aerei interni ed esterni;
- Poste e telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi;
- Sanità e igiene;
- Lingua e cultura della nazionalità;
- Cultura e istruzione di ogni ordine e grado;
- Università e ricerca scientifica;
- Informazione;
- Beni ambientali;
- Patrimonio archeologico, storico e artistico, biblioteche e musei;
- Spettacolo e sport;
- Determinazione delle circoscrizioni giudiziarie e nomina dei magistrati onorari;
- Usi civici;
- Artigianato
- Turismo;
- Espropriazioni per pubblica utilità;
Nelle materie di sua esclusiva competenza la Regione può emanare norme in deroga alle leggi dello Stato in materia civile e amministrativa, nonché leggi contenenti sanzioni penali.

Art. 8 - Salva la competenza prevista nell'articolo che precede, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e attuazione.

Art. 9 - La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma dell'art. 7, ed in materia di commercio con l'estero.
Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato e può disporre con propria legge l'esercizio di funzioni equivalenti ad altre eventualmente delegate dallo Stato ad altre Regioni.

TITOLO III
Organizzazione della nazionalità

Art. 10 - Sono organi della Regione: il Parlamento sardo, il Governo sardo e il suo Presidente.

Art. 11 - Il Parlamento sardo é l'organo legislativo della nazionalità, rappresenta l'unità del popolo sardo e ne esprime la volontà all'interno e nei suoi rapporti con l'esterno.
Legifera nelle materie di competenza della Regione, ne elegge il Presidente, concede e revoca la fiducia al Governo, esercita ogni altra attività riservatagli dalla Costituzione e dallo Statuto.
L'elezione, la composizione e il funzionamento del Parlamento sono regolati da leggi regionali adottate a maggioranza assoluta.
Interviene, con le forme regolate dalla legge, perché sia assicurato ai sardi contro ogni discriminazione il libero esercizio dei propri diritti nazionali ed individuali.
Vigila affinché nel mondo si applichino i principi e le regole della pace e della coesìstenza fra i popoli.
Promuove ogni iniziativa volta all'eliminazione di qualunque forma di colonialismo, prevaricazione di una nazione o di un popolo su altri, di sfruttamento dell'uomo.

Art. 12 - Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo del Parlamento sardo è stabilito il requisito della nascita o della residenza nel territorio della nazionalità da almeno quattro anni.
L'ufficio di deputato al Parlamento sardo è incompatibile con quello di membro di uno dei rami del Parlamento italiano o di un Consiglio regionale.
I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge della Regione autonoma.

Art. 13 - Il Parlamento sardo dura in carica cinque anni.
Salvo che per effetto dello scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto, le elezioni sono indette dal Presidente del governo non meno di sessanta e non più di settantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per la domenica successiva a quella del quinquennio stesso.
Il nuovo Parlamento si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione dei deputati eletti su convocazione del Presidente del Parlamento uscente.
Fino alla riunione del nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 14 - Il Parlamento sardo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15 - Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della nazionalità o di un quarto dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Le sedute del Parlamento sono pubbliche.
Il Parlamento tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Il Parlamento sardo può istituire, con i poteri e le limitazioni stabiliti per le Camere, commissioni di inchiesta su materie di interesse generale per la nazionalità.
A tale scopo nomina tra i suoi componenti una commissione formata secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi.

Art. 16 - I parlamentari sardi prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni giurano di osservare la Costituzione della Repubblica e il presente Statuto.

Art. 17 - I parlamentari rappresentano l'intera nazione sarda e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e l'attività politica svolta nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 18 - L'Iniziativa legislativa compete al popolo, ai consigli comunali, ai parlamentari e al governo sardi.

Art. 19 - L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori o venti consigli comunali della nazionalità.

Art. 20 - Ogni proposta di legge, presentata al parlamento sardo è, secondo le norme del proprio regolamento, esaminato da una apposita commissione e poi dal parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
La fine della legislatura non determina la decandenza della proposta di legge di iniziativa popolare.
Le leggi di iniziativa popolare hanno precedenza nell'esame da parte del Parlamento sardo.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e i casi di mancata decadenza delle proposte di legge con la fine della legislatura.
Stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari nonché le procedure dei lavori in Commissione ed i casi di rimessione al Parlamento del disegno di legge per la sua discussione e votazione.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale e di bilancio.

Art. 21 - Il Parlamento approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo.
L'esercizio finanziario della Regione autonoma ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 22 - Una legge è sottoposta a referendum popolare per la sua abrogazione quando ne è fatta richiesta da almeno ventimila elettori o cinquanta consigli comunali della nazionalità.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio.
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

Art. 23 - Le leggi sono promulgate dal Presidente del governo sardo ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Giornale ufficiale della Regione autonoma, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 24 - Il Presidente del governo ed il governo sono organi esecutivi della nazionalità.
La legge regionale determina la struttura del governo, l'organizzazione dell'amministrazione, il decentramento degli organi di governo e norme per i procedimenti amministrativi regionali.

Art. 25 - Subito dopo la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Parlamento elegge al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente del governo.
Questi, entro venti giorni, comunica al Parlamento la lista dei componenti il governo e ne presenta il programma.
La votazione sulle dichiarazioni programmatiche avviene per appello nominale.

Art. 26 - Il Presidente del governo è il rappresentante della nazione sarda e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 27 - Il voto di sfiducia del Parlamento determinala decadenza del governo.
La decadenza del governo è determinata anche dal voto contrario del Parlamento sul bilancio.
Il Parlamento è convocato entro quindici giorni dal giorno della sfiducia o delle dimissioni del governo per la elezione del presidente. Trascorsi tre mesi senza che sia stato eletto il presidente del governo, il Parlamento si riunisce obbligatoriamente per deliberare sulla elezione del presidente o sullo scioglimento dell'assemblea.
Il decreto di scioglimento è firmato dal presidente del Parlamento sardo. In esso è contenuta la convocazione dei comizi elettorali per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dallo scioglimento.
Il governo decaduto o dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 28 - I membri del governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto e se richiesti obbligo di assistere alle sedute del Parlamento e delle Commissioni.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 29 - L'ufficio del presidente del governo e di membro del governo é incompatibile con qualsiasi altro ufficio.

Art. 30 - I dipendenti pubblici o privati che siano nominati membri del governo sardo sono messi a disposizione della Regione senza assegni ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 31 - Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura a richiesta dei cittadini, singoli o associati, il regolare svolgimento delle pratiche presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 32 - E' istituito l'Ufficio centrale sardo di statistica.
L'Ufficio espleta le funzioni statistiche devolutegli dalla Regione, ed agisce in coordinamento con l'Istat assumendone le competenze e le funzioni nel territorio della nazionalità.

Art. 33 - La Regione autonoma riconosce che il nucleo primo dell'autogoverno del popolo sai-do è il Comune, al quale è riconosciuta piena autonomia amministrativa nel rispetto dei principi del presente statuto e degli interessi generali della nazionalità sarda.
La Regione può istituire, conferendo loro personalità giuridica, nuovi enti locali, anche con compiti limitati, o sopprimere quelli esistenti devolvendone le competenze.
I confini e la denominazione degli enti di cui al comma precedente saranno determinati dal parlamento sardo tenendo conto delle regioni storiche della Sardegna e comunque secondo i voti delle popolazioni, la gravitazione dei loro interessi materiali e culturali e la facilità delle comunicazioni con i capoluoghi.

Art. 34 - La Regione attribuisce normalmente le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza agli Enti locali, determinandone gli indirizzi e i controlli.
Art. 35 - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art 36 - Il controllo sugli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e con i limiti stabiliti con legge regionale.

TITOLO IV
Rapporti fra nazionalità e Stato

Art. 37 - Il Presidente della nazionalità ha rango di ministro e partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo qualora siano in discussione norme legislative, o atti preparatori delle medesime, applicabili nel territorio della nazionalità o atti amministrativi che in detto territorio debbano trovare esecuzione. Identica potestà il Presidente della nazionalità esercita nei comitati interministeriali.
Sono nulli gli atti, anche di alta amministrazione, assunti in violazione della presente norma.

Art. 38 - Il Parlamento sardo può presentare alle camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
Le proposte di legge di iniziativa del Parlamento sardo sono poste all'esame del Parlamento dello Stato con procedura abbreviata.
Il Governo dell'isola, quando constati che l'applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso può decretarne la sospensione in Sardegna.
Tale sospensione obbliga il governo della Repubblica al riesame dell'atto sospeso.

Art. 39 - I conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi statali quando la questione di legittimità sia stata sollevata per violazione del presente statuto ed i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali, promossi anche in via incidentale, sono attribuiti ad una speciale sezione della Corte Costituzionale composta dai cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, e da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo a scrutinio segreto e con maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Ai giudici eletti dal Parlamento sardo si applicano i requisiti, le incompatibilità e le immunità dei giudici costituzionali, a cui i medesimi sono equiparati ad ogni altro effetto.
Qualora il Presidente della Corte Costituzionale non faccia parte della Sezione, questa elegge nel proprio seno il Presidente di Sezione.
L'udienza di discussione deve tenersi entro sessanta giorni da quando il ricorso perviene alla Corte.
La Sezione adotta norme integrative per i giudizi di propria competenza.

Art. 40 - E' istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione sarda.
Ha competenza in grado di appello avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed ha funzioni consultive nei confronti della Regione.
E' presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed è composto da consiglieri di Stato.
Con decreto del Presidente del governo sardo, previa delibera del governo stesso, è nominato un quarto dei componenti.
Per tale nomina si applicano i requisiti per la nomina a consigliere di Stato su designazione del Consiglio dei Ministri.
Il parere consultivo per la nomina è espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Art. 41 - Le funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei Conti sono esercitate per la Regione, gli enti aventi sede in Sardegna e le amministrazioni statali per quanto concerne i loro uffici in Sardegna, da sezioni della Corte dei Conti aventi sede nella Regione, restando esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte.
Le sezioni sarde hanno altresì competenza per i giudizi promossi da parti aventi residenza in Sardegna o contro le medesime.
Le funzioni devolute alle Sezioni Unite della Corte dei Conti sono esercitate, nelle materie predette, dalle Sezioni Unite aventi sede in Sardegna.
Il Presidente del governo, previa delibera del governo, nomina metà dei componenti le sezioni, osservando le norme previste per la nomina a consigliere della Corte dei Conti dal parte del Consiglio dei ministri.

Art. 42 - La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede in tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato e degli Enti statali di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio militare.
Non potranno esser creati nuovi insediamenti militari, né ampliati quelli esistenti, né estesi i poligoni o rese più gravose le servitù militari, senza il consenso della Regione e senza indennizzo.
Si prescinde dal consenso della Regione in caso di guerra o di grave necessità della difesa dichiarata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti e per un tempo limitato comunque non superiore ai tre anni.
I beni militari non utilizzati passano di diritto al patrimonio della Regione.

Art. 43 - Gli appartenenti alla nazionalità espletano, salva loro contraria ed espressa istanza, il servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo, nel territorio della nazionalità.
Il servizio prestato per almeno un anno nei corpi di polizia della Regione dispensa dal compimento del servizio di leva.
I reparti dell'Esercito di stanza in Sardegna conservano le tradizioni della Brigata Sassari.

Art. 44 - Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della nazionalità a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal governo regionale.
Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di PS a richiesta del Presidente della nazionalità congiuntamente al presidente del parlamento sardo e, in casi eccezionali, dì propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
Il Presidente ha anche il diritto di proporre la rimozione o il trasferimento fuori dall'isola dei funzionari di Polizia.
Il governo sardo può organizzare corpi speciali di polizia per la tutela dei propri servizi ed interessi.

Art. 45 - Nessuno può essere detenuto, né internato, né inviato al soggiorno obbligato, né comunque sottoposto a limitazione della libertà personale, per oltre quindici giorni, nel territorio della Regione, se non per fatti commessi in tale territorio.
Tale norma non si applica a coloro che hanno residenza nel territorio della Regione o vi abbiano il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 46 - E' necessario il concerto fra il Ministro competente e il Governo della nazionalità per la nomina di tutti i funzionari rappresentanti gli organi periferici statali nell'Isola.
Hanno la precedenza nei pubblici impieghi nell'isola i nati in Sardegna, i loro familiari e i residenti sul territorio della nazionalità da almeno cinque anni: la legge regionale può diversamente prevedere per il settore universitario, artistico, e della ricerca scientifica.

Art. 47 - I titoli di studio rilasciati dall'ordinamento scolastico regionale sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli corrispondenti dell'ordinamento statale.


TITOLO V
Finanze, regime doganale,tributario e fiscale, demanio e patrimonio

Art. 48 - La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49 - Il territorio della nazionalità così come individuato nell'art. 1 del presente Statuto è costituito in zona franca, non è sottoposto al regime doganale dello Stato, ed ha un regime doganale, tributario e fiscale particolare regolato per legge regionale, in armonia con la normativa della CEE.
I prodotti di ogni genere ed i servizi commercializzati e prestati da e per la Sardegna sono esenti dall'IVA.
Essi sono soggetti alla sola normativa fiscale della Regione autonoma.
La Regione concorda con gli organi della CEE la quota fiscale da versare per la contribuzione al bilancio comunitario.

Art. 50 - Lo Stato non può imporre, né esigere tributi di qualsiasi specie nel territorio della nazionalità, ed ha solo diritto ad una quota pari a un decimo delle somme riscosse, quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

Art. 51 - La Regione ha un proprio sistema tributario regolato da legge regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
Gli Uffici finanziari dello Stato esistenti sul territorio della nazionalità sono trasferiti alla Regione.

Art. 52 - La sottoposizione dei soggetti passivi di imposta al regime tributario della nazionalità non dipende dalla loro sede legale o fiscale, ma è regolata dal criterio territoriale della produzione del reddito.

Art. 53 - I fondi della Regione, degli Enti Locali e degli Enti pubblici aventi sede in Sardegna, ancorché non utilizzati, non potranno essere trattenuti nella tesoreria statale.

Art. 54 - In attuazione dell'art. 3 del presente Statuto, la Regione predispone col finanziamento statale piani pluriennali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
L'approvazione da parte del Parlamento sardo di tali piani pluriennali nonché di tutti i programmi di sviluppo vincola l'attività di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Sardegna e ne determina i comportamenti conseguenti.

Art. 55 - E' posto a carico dello Stato l'onere per la piena attuazione dei principi della continuità territoriale in materia di trasporti esterni.

Art. 56 - Le entrate della Regione sono costituite:
per la parte ordinaria:
- dal gettito fiscale
- dai canoni per le concessioni demaniali
- dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio
- dai proventi dei servizi regionali
- dai trasferimenti dello Stato e della CEE.
Per la parte straordinaria:
- dai contributi straordinari dello Stato versati in attuazione dell'art. 54 del presente Statuto
- dai contributi dello Stato o di istituzioni sovranazionali per particolari piani di sviluppo.
- da operazioni finanziarie della Regione autonoma e da essa garantite, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 57 - Lo Stato e la nazionalità regolano l'ammontare dei trasferimenti finanziari spettanti alla Regione autonoma per le funzioni a questa trasferite e la dotazione per le materie di nuova competenza.

Riforma dello Statuto

Art. 58 - Lo Statuto è legge costituzionale.
Le modifiche allo Statuto necessitano di approvazione delle Camere in unica lettura e del Parlamento sardo, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ed entrano in vigore se entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Regione un quinto del Parlamento sardo, ventimila elettori o cinquanta consigli comunali nel territorio della nazionalità non ne chiedano la sottoposizione a referendum.
Le modifiche sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti.


Commenti a margine:

I concetti della difesa e della valorizzazione della lingua sarda entrano nel nuovo statuto proposto dal Partito, insieme a quelli del dovere della nazione sarda di tutelare anche le lingue alloglotte parlate in Sardegna.

Lo Stato dovrà restituire alla Sardegna le risorse sottrattale da secoli di colonizzazione perché le amministri.

Il Consiglio regionale assume il rango di Parlamento e decide autonomamente il modo della sua elezione e il numero dei suoi componenti.

Tra le novità di rilievo della proposta sardista di nuovo statuto di autonomia nazionale il peso che assumono i comuni e il loro ruolo di promotori di iniziative legislative e di referendum.

Il Comune come nucleo primo dell'autogoverno e gli enti intermedi.

Da sempre uno degli ostacoli più rilevanti al libero dispiegarsi della volontà autonomistica della nazione sarda è l'obbligo di sottoporre il giudizio sui conflitti di attribuzione alla Corte costituzionale che, per la sua stessa composizione, si rivela come giudice di parte. In termini crudi, una sentenza su chi abbia ragione in un conflitto tra Stato e Regione autonoma è affidata a un organo dello Stato. Il nuovo Statuto prevede che a giudicare su tali conflitti sia chiamato un organismo pariteticamente composto di giudici designati dal parlamento della nazionalità e da quello dello Stato.

La questione delle servitù militari e del ruolo della nazionalità sarda nella difesa dello Stato entra nel nuovo Statuto.

I giovani sardi debbono poter scegliere di fare il servizio militare nella loro terra.

Al presidente della nazionalità è devoluto il compito di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico in Sardegna. Esso potrà proporre la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia. In ogni caso la nomina dei funzionari che rappresentano in Sardegna lo Stato dovrà esser fatta di concerto tra il governo sardo e il ministro competente.

La zona franca diventa norma dello Statuto di autonomia.
Chi produce in Sardegna, qui dovrà pagare le tasse quale che sia la propria sede legale o fiscale.

Il sistema di formazione delle entrate della Regione subisce un rovesciamento rispetto a oggi: non sarà lo Stato a trasferire un quota delle entrate fiscali esatte in Sardegna ma sarà la Regione autonoma a trasferire allo Stato una certa quota delle proprie entrate per contribuire alle spese generali di competenza della amministrazione centrale.


La nuova autonomia della Sardegna comincia con la tua firma.

Firma e fai firmare la proposta sardista per il nuovo Statuto.