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    Predefinito C'è Diritto umano e....

    ….Diritto umano

    Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniye il 10 dicembre 1948

    Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione; considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
    L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

    Articolo 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

    Articolo 2 - 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
    -2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

    Articolo 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

    Articolo 4 - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

    Articolo 5 - Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

    Articolo 6 - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

    Articolo 7 - Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

    Articolo 8 - Ogni individuo ha diritto a un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.

    Articolo 9 - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

    Articolo 10 - Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, a un’equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa pe nale che gli venga rivolta.

    Articolo 11 - 1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa. - 2. Nessun individuo sarà considerato colpevole di un reato penale per un comportamento ovvero per un’omissione che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

    Articolo 12 - Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

    Articolo 13 - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. - 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

    Articolo 14 - 1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. - 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

    Articolo 15 - 1. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
    - 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

    Articolo 16 - 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. - 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.- 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
    Articolo 17 - 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri. - 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

    Articolo 18 - Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

    Articolo 19 - Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di sostenere opinioni senza condizionamenti e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo ai confini.

    Articolo 20 - 1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. - 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

    Articolo 21 - 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. - 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
    - 3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà dev’essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

    Articolo 22 - Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

    Articolo 23 - 1. Ogni individuo ha diritto al guadalavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. - 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro. - 3. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

    Articolo 24 - Ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

    Articolo 25 - 1. Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. - 2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

    Articolo 26 - 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
    - 2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. - 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

    Articolo 27 - 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. - 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

    Articolo 28 - Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

    Articolo 29 - 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. - 2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. - 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

    Articolo 30 - Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

    saluti

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    Dichiarazione del Cairo sui Diritti umani nell’Islam
    Risoluzione 49/19-P della XIX Conferenza islamica dei Ministri degli Esteri, 5 agosto 1990

    Gli Stati membri dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah Islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all’umanità una civiltà universale ed equilibrata nella quale è stabilita l’armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza è armonizzata con la fede; e il ruolo che questa Ummah deve svolgere per guidare un’umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell’attuale civiltà materialistica, desiderando contribuire agli sforzi dell’umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l’uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto a una vita degna in accordo con la Shari’ah Islamica, convinti che l’umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza automotivante per salvaguardare i propri diritti, credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell’Islam sono parte integrante della religione Islamica e che nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l’ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile – e la Ummah collettivamente responsabile – della loro salvaguardia, procedendo dai summenzionati principi, dichiara quanto segue:

    Articolo 1 - a) Tutti gli esseri umani formano un’unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua, sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino dell’umana perfezione. b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.

    Articolo 2 - a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito a ogni essere umano. E’ dovere degli individui, delle società e degli Stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimere la vita tranne che per una ragione prescritta dalla Shari’ah. b) E’ proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell’umanità. c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere prescritto dalla Shari’ah. d) L’integrità fisica è un diritto garantito. E’ dovere dello Stato proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla Shari’ah.

    Articolo 3 - a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeanti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno il diritto a trattamento medico; e i prigionieri di guerra hanno il diritto al cibo, all’alloggio e al vestiario. E’ vietato mutilare cadaveri. E’ fatto dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per circostanze di guerra. b) E’ vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché distruggere le costruzioni o le istallazioni civili del nemico bombardandoli, minandoli o con altri mezzi.

    Articolo 4 - Ogni essere umano ha diritto all’inviolabilità e alla protezione del suo buon nome e onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo Stato e la società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.

    Articolo 5 - a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base del suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto. b) La società e lo Stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne faciliteranno la procedura. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia.

    Articolo 6 - a) La donna è uguale all’uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi da adempire; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità. b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia.

    Articolo 7 - a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei confronti dei genitori, della società e dello Stato ad avere appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza. b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini, a condizione che essi prendano in considerazione l’interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari’ah. c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti sono, a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari’ah.

    Articolo 8 - Ogni essere umano gode di personalità giuridica in termini di obbligazioni e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.

    Articolo 9 - a) Fornire l’accesso alla conoscenza è un dovere e assicurare l’educazione è un obbligo della società e dello Stato. Lo Stato garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire l’educazione e garantirà la pluralità di offerte educative nell’interesse della società e in modo da rendere capace l’essere umano di familiarizzarsi con la religione dell’Islam e con i fatti dell’Universo a beneficio dell’umanità. b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l’educazione religiosa nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l’università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare la sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e doveri.

    Articolo 10 - L’Islam è una religione intrinsecamente connaturata all’essere umano. E’ proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull’uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un’altra religione o all’ateismo.

    Articolo 11 - a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione se non a Dio l’Altissimo. b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di colonialismo hanno pieno diritto alla libertà e all’autodeterminazione. E’ dovere di tutti gli Stati e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli Stati e tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità originaria e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali.

    Articolo 12 - Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari’ah, di muoversi liberamente e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro sia fuori del proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro paese. Il paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà la sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che la Shari’ah considera come un crimine.

    Articolo 13 - Il lavoro è un diritto garantito dallo Stato e dalla società a ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla salute e alla sicurezza nonché a ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto – senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine – a un equo salario per il suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua, egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia, lo Stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare la giustizia in modo equo.

    Articolo 14 - Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza monopolio, inganno o violenza sugli altri. L’usura (riba) è assolutamente vietata.

    Articolo. 15 - a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società in generale. L’espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo. b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che per necessità dettata dalla legge.

    Articolo 16 - Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Shari’ah.

    Articolo 17 - a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo autosviluppo; imcombe alla Stato e alla società in generale il dovere di rispettare tale dirtto. b) Ognuno ha il diritto all’assistenza medica e a ogni pubblica agevolazione fornita dalla società e dallo Stato nei limiti delle loro risorse disponibili. c) Lo stato assicurerà il diritto dell’individuo a una vita dignitosa che gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi dipendenti, compresa l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio, l’educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.

    Articolo 18 - a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria religione, i propri dipendenti, il proprio onore e la propria proprietà. b) Ognuno ha il diritto alla privacy nella conduzione dei sui affari, nella sua casa, in famiglia e per questo attiene alla sua proprietà e alla sua rete di relazioni. Non è consentito svolgere spionaggio su di esso, porlo sotto sorveglianza o infamare il suo buon nome. Lo Stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie. c) L’abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può accedere senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale, né può essere demolita o confiscata e il suo arredamento asportato.

    Articolo 19 - a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione tra il legislatore e il cittadino. b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti. c) La responsabilità è strettamente personale. d) Non c’è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla Shari’ah. Un imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in equo processo nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa.

    Articolo 20 - Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito assoggettarlo a tortura fisica o psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o indegnità. Non è consentito sottoporre un individuo a esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi d’autorità per tali azioni.

    Articolo 21 - La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente vietata.

    Articolo 22 - a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un modo che non contravvenga ai principi della Shari’ah. b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio in conformità con le norme della Shari’ah Islamica. c) L’informazione è una necessità vitale per la società. Non può essere sfruttata o distorta in modo tale da violare la sanità e la dignità dei Profeti, minare i valori morali e etici o disintegrare, corrompere o inquinare la società o indebolirne la fede. d) Non è consentitto suscitare odio nazionalistico o ideologico o comunque incitare a qualsiasi forma di discriminazione razziale.

    Articolo 23 - a) Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo esercizio è assolutamente vietato, affinché i diritti umani fondamentali possano essere garantiti. b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente alla amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha anche il diritto di assumere cariche pubbliche con le disposizioni della Shari’ah.

    Articolo 24 - Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggette alla Shari’ah Islamica.

    Articolo 25 - La Shari’ah islamica è la sola fonte di riferimento per l’interpretazione degli articoli della presente Dichiarazione.

    saluti

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    Se questo è islam moderato

    Quale dialogo può svilupparsi tra islam e occidente, se lo scambio di idee, storia, identità, fede, non avviene su basi di reciprocità? Il mondo musulmano, che in occidente e in Israele gode di tutte le libertà d’azione, propaganda, raccolta fondi, rifiuta di permettere tali libertà alle idee e alle religioni occidentali.
    Solo in una nazione a maggioranza musulmana questo è permesso: la Turchia; in tutte le altre è proibito od ostacolato di fatto. Ogni reciprocità è resa impossibile dalla definizione del reato di apostasia per il musulmano che abbandoni la fede. Reato che in paesi come l’Arabia Saudita e l’Iran è punito con la morte. Ogni missionario o militante che tenti di portare alla sua fede o alla sua ideologia atea un musulmano incorre in un reato. Anche in Iran le minoranze cristiana, ebraica, zoroastriana hanno diritto di vita. Ma non di proselitismo. A Riad non hanno neanche diritto di vita: l’esibizione di un crocefisso porta all’arresto; le cerimonie religiose sono proibite, spesso anche nelle ambasciate.
    Due diritti fondamentali, il diritto di libera coscienza e la parità tra uomo e donna, sono conculcati in quasi tutti i paesi musulmani, in ossequio a due pilastri dell’islam contemporaneo che prevedono il divieto di abbandonare la fede e considerano la donna sottoposta alla “autorità tutoria” dell’uomo.
    L’abbandono della fede diventa reato e arriva a essere punito con la morte perché equivale all’abbandono della pòlis, al tradimento della koiné civile, esaltando così l’intrinseca dipendenza della politica dalla religione. L’“autorità tutoria” arriva a determinare la differenza della donna rispetto all’uomo, la sua inferiorità nel decidere, nel dispositivo che le vieta di sposare il non musulmano (il maschio lo può liberamente fare), in un’ipocrita menomazione che accompagna le declamazioni sulla parità di diritti.
    Le tante anime pie che credono che la soluzione del problema posto dal terrorismo islamico sia nel dialogo interreligioso e le tante laiche vivaci intelligenze che continuano ad appellarsi all’islam moderato dovrebbero abbandonare le comode sponde dell’inutile e del banale e iniziare a leggere. Capirebbero che questi orrori non derivano da singoli regimi, da singole tradizioni, da singole scuole, da regimi governativi fanatici o retrivi. Basta sfogliare due o tre testi di parte islamica “moderatissima” per rendersi conto che la guerra che l’islam fondamentalista ha dichiarato da una ottantina d’anni all’occidente e che i terroristi oggi conducono da Beslan a Giacarta ha la sua genesi nell’estremismo, nell’intolleranza, nel totalitarismo espresso dall’islam “moderato”. Basta leggere il manifesto laico dell’islam moderato. E’ un testo elaborato nel corso di un quindicennio dal meglio della cultura politica arabo-islamica. Ha ricevuto l’approvazione delle università coraniche, da al Azhar a Qom, ed è stato approvato dai 54 governi dell’Organizzazione del consiglio islamico: la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo nell’islam. La si legga e si comprenderanno gli ostacoli che da parte islamica moderata sono frapposti a un dialogo. La si legga e si comprenderà da quale contesto è uscito il terrorismo islamico: non solo da rotture belliche, che pure vi sono state; non solo da rotture rivoluzionarie, che pure vi sono state. Esiste un rapporto angosciante, complesso, ma comunque un rapporto di discendenza tra l’elaborazione del pensiero islamico moderato, quello fondamentalista e quello terrorista. Sono questi infatti tre piani separati, ma sono – ahinoi – intercomunicanti, perché i presupposti dello jihadismo e della “guerra di civiltà” che il terrorismo islamico ha dichiarato all’occidente sono enucleati dal pensiero islamico “moderato”.
    La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo nell’islam è fondamentale perché la sua lunga elaborazione ha accompagnato la modifica in senso islamico della legislazione di una dozzina di Stati. Dalla Malaysia all’Algeria, passando per l’Indonesia, il Pakistan, l’Iran, lo Yemen, il Sudan, l’Egitto, gli Stati settentrionali della Nigeria e altre nazioni, dagli anni 70 a oggi, il dibattito che ha accompagnato la stesura di questa Dichiarazione ha ispirato l’abbandono delle legislazioni ispirate dai Codici napoleonici o dalla Common Law, felice lascito coloniale, e l’introduzione della Sharia. Né è secondaria la genesi della Dichiarazione: il rifiuto dell’Arabia Saudita di firmare la Dichiarazione del 1948 dell’Onu, ufficialmente motivato dal disaccordo sulla parità di diritti della donna e sul rifiuto della libertà di coscienza. Questo rifiuto della legalità internazionale incarnata dall’Onu ha visto l’islam salafita – o wahabita – dei sauditi, esercitare egemonia su tutto l’islam. Un’egemonia facilitata dai petrodollari, ma soprattutto dal fatto che la platea internazionale ha tollerato opportunisticamente la negazione della legalità dell’Onu implicito nel rifiuto a riconoscere Israele (18 Stati sui 23 della Lega Araba non accettano la risoluzione 181 del ’47).
    Ecco allora che il 19 settembre ’81 nella sede dell’Unicef di Parigi (con un’incredibile complicità di una struttura dell’Onu) inizia il cammino della Dichiarazione islamica, che si conclude il 5 agosto 1990:
    - Il preambolo afferma che il ruolo della comunità islamica è “guidare l’umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie”. Un’esplicita dichiarazione di egemonia, di volontà di comando, di conquista della platea planetaria.
    Una volontà di comando non ambigua:
    la prevaricazione dell’islam sulle altre ideologie è definita e voluta. E’ indefinita solo la scelta degli strumenti, ma questo dà forza e legittimità anche al credo jihadista, a chi sostiene che solo la guerra santa contro “i crociati e gli ebrei” possa portare a guidare l’umanità.

    - La dove la Carta dell’Onu sostiene che “a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà”, la Carta islamica – che considera “tutti gli uomini sottomessi a Dio” – prevede che “tutti gli uomini sono uguali in termine di fondamentale dignità umana e fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione…”. Ma quel “fondamentale” è introdotto per segnare le differenze di diritti, secondo la religione e il sesso, che prevede la shar’ia in campi “secondari”. Scompare la parola “libertà”.

    - Il diritto alla vita non è garantito, perché la pena di morte è iscritta a chiare lettere nella solenne definizione della Carta, là dove l’articolo 2 prescrive che “è vietato sopprimere la vita umana, tranne che per una ragione prescritta dalla Sharia”. Una dizione che iscrive tra i cultori di questa Carta i terroristi islamici che agiscono sempre su base di fatwa, emesse da imam che si rifanno scrupolosamente alla Sharia.

    - Anche il diritto all’integrità fisica non è garantito, perché mutilazioni e pene corporali sono vietate tranne che per “una ragione prescritta dalla Sharia”.

    - La Carta islamica non cita mai “l’individuo”, riferimento permanente della Carta dell’Onu, per l’ovvia ragione che considera la posizione della donna diversa da quella dell’uomo, tant’è che le riserva un articolo, il 6, in cui stabilisce che è uguale all’uomo in “dignità umana”, ma subito specifica che “ha diritti da godere e obblighi da adempiere”; nulla di simile è prescritto all’uomo. La Sahria s’incarica di definire gli obblighi all’interno di un’inferiorità che la obbliga a sottostare alla “autorità tutoria dell’uomo”.

    - L’egemonismo, l’intolleranza, la fine di ogni possibile reciprocità, la barriera a ogni possibile dialogo non ipocrita con le altre religioni, ideologie e visioni del mondo, sono esplicitati nell’articolo 10:
    “L’islam è una religione intrinsecamente connaturata all’essere umano. E’ proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull’uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un’altra religione o all’ateismo”.
    Il testo evita di esplicitare la proibizione della conversione, ma la introduce per via traversa, sostenendo che comunque essa può essere frutto solo di “violenza” o di sfruttamento di “povertà o ignoranza”.

    - Tutta la costruzione teorica mostra il suo volto totalitario e teocratico negli articoli 24 e 25 che assoggettano tutte le libertà e i diritti alla Sharia, cui è delegato, naturalmente, ogni diritto interpretativo della stessa Carta. Non i Parlamenti, non gli organi elettivi, ma le università coraniche o i dotti musulmani abilitati - a seconda delle varie correnti – a interpretare la Sharia, sono i depositari della legislazione. E’ la negazione di ogni evoluzione democratica, di esercizio della legislazione sottratto all’indispensabile approvazione di legittimità della fede e di chi la rappresenta.
    E’ la prova, come dice Gilles Kepel, che la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo nell’islam, manifesto del mondo musulmano moderato, “straccia semplicemente” la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo dell’Onu.

    Carlo Panella su il Foglio del 14 settembre

    saluti

 

 

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