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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE - SEZ. TRENTO
RICORSO
BONMASSAR VINCENZO, nato a Trento 25.05.1950 e residente a Trento, Loc. Stella n.13 e rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Corrado Mauceri, Isetta Barsanti e Luciano Piacente presso il cui studio in Trento, via Venezia n.1 elegge domicilio come da mandato in calce al presente atto, propone ricorso
contro
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella persona del Presidente pro-tempore in carica;
- SOVRINTENDENTE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella persona pro-tempore in carica;
e per quanto di ragione
- MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, nella persona pro-tempore in carica;
per l’annullamento
del provvedimento n. 73 del 26.02.2002 con cui il Sovrintendente Scolastico della Provincia autonoma di Trento ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato, per titoli integrato da un colloquio, per insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2600 del 12.10.2001, nonché del bando di detto concorso in parte de qua e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
FATTO
Con L. 25.03.1985 n. 121 il Presidente della Repubblica fu autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.02.1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11.02.1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; per quanto concerne l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, l’art. 9, n. 2 dell’Accordo stabilisce: “la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
Nel protocollo addizionale al punto 5 precisa: “5. in relazione all’art. 9.
a) l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti;
c) le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari”.
In attuazione di tale accordo e relativo accordo addizionale, il ministro P.I., quale autorità statale che sovrintende alla istruzione pubblica, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri del 14,12,1985, ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana con l’intesa del 14/12/1985 determinarono gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera B) del Protocollo addizionale”; tale intesa è stata poi resa esecutiva con il DPR del 16/12/1985 n.751.
Con tale DPR n. 751/85 si stabiliva, tra l’altro, che “l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lett. a, del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, le modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue ....”.
Si precisa inoltre in detto DPR al punto 2.5 che “l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e sa esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale”.
In attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige con DPR n. 405 del 15/07/1998 sono state emanate le disposizioni attuative in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento; per quanto concerne l’insegnamento della religione cattolica l’art. 21 di detto DPR stabilisce: “l’applicazione nella provincia di Trento dell’art. 9, comma secondo, dell’Accordo di modificazioni del Concordato Lateranense, ratificato con legge 25/03/1985, n. 121, e dell’intesa stipulata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana approvata con DPR 16/12/1985, n. 751, non pregiudica ai sensi del punto 5, lett. C, Protocollo Addizionale 18/02/1984 al predetto Accordo, il regime vigente in detta provincia per l’insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.
Nella citata provincia, pertanto, l’insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della Provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, nominati dall’autorità scolastica competente d’intesa con l’ordinario stesso.
L’insegnamento di cui al comma precedente è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall’ordinamento scolastico e comunque per non meno di una ora settimanale; nella scuola dell’obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare e a 15 nella scuola secondaria, le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell’intero trattamento economico spettante.
Il ruolo istituito con l’art. 5 del regio decreto 27/08/1932, n. 1127, integrato dall’art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16/05/1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige per la Provincia di Trento, uniformandosi al principio della facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica, hanno quindi ribadito che l’insegnamento della religione cattolica sarebbe stato affidato ad “appositi docenti riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, nominati con incarico dall’autorità scolastica competente di intesa con l’ordinario stesso; nel contempo tali norme hanno disposto la graduale soppressione del ruolo istituito con il R.D. n. 1127/32.
Con Legge Provinciale n. 5 del 9/04/2001 la Provincia Autonoma di Trento in palese contraddizione con tali principi ha però previsto un ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado, richiedendo però per l’accesso gli stessi requisiti già previsti dalla precedente normativa prevista per gli incarichi di insegnamento della religione cattolica e segnatamente il riconoscimento dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano di Trento e subordinando l’assunzione dei vincitori all’intesa con l’ordinario diocesano (!).
All’art. 7 detta L. P. stabilisce inoltre che in “prima applicazione … hanno titolo all’assunzione nei posti a tempo indeterminato …. i docenti di religione con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 2 e 3, che alla data di entrata in vigore delle presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica, per almeno otto anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato”.
In attuazione di tali disposizioni la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 2600 del 12/10/2001 ha approvato il bando del concorso riservato di cui sopra.
Il ricorrente, pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti da detto bando, ma essendo già docente a tempo indeterminato nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento ha però ritenuto di dover partecipare a tale concorso, considerando che l’assunzione nei ruoli di insegnante delle scuole a carattere statale non possa essere subordinata al possesso di requisiti che previsti dalle norme concordatarie per l’incarico di insegnante della religione cattolica; con l’impugnato provvedimento il ricorrente è stato però escluso per difetto dei requisiti.
DIRITTO
Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti
motivi
1. VIOLAZONE DEGLI ARTT. 3, 7, 8, 20 E 33 COST. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 9 L. 25/05/1985 ED AL PUNTO 5 LETT. C) DELPROTOCOLLO ADDIZIONALE E DELL’ART. 21 DEL DPR 15/07/1988 N.405.
Come ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza n. 203/89 nell’ordinamento costituzionale italiano si afferma il principio supremo della laicità dello Stato; tali principi che devono garantire l’assoluta laicità dello Stato comporta di conseguenza che tutte le istituzioni della Repubblica devono garantire la laicità dello Stato; di conseguenza non solo le autorità religiose (di qualsiasi religione) non possono interferire con le attività e l’organizzazione delle istituzioni dello Stato, ma l’appartenenza o meno ad una confessione religiosa non può determinare né situazioni di vantaggio né di svantaggio nei confronti della P.A., anche per quanto riguarda l’accesso nei relativi ruoli.
Tale principio assume una rilevanza ancora maggiore nell’ordinamento scolastico in quanto il principio della laicità dello Stato si coniuga con il principio della libertà di insegnamento nell’intero sistema scolastico italiano pubblico e dei singoli docenti (art. 33 Cost.).
Come è noto, la Corte Costituzionale con le sentenze n. 203/89 e n. 13/91 ha ritenuto compatibile con il principio supremo della laicità dello Stato l’insegnamento nelle scuole statali della religione cattolica, così come disciplinato dalle norme concordatarie (L. n. 121/85 con relativo accordo addizionale e D.P. 751/85 esecutivo dell’Intesa tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana); la Corte Costituzionale ha difatti precisato che la piena facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica non inficia né la libertà di insegnamento (rectius libertà di apprendimento), né il principio della laicità dello Stato.
Tale insegnamento, difatti, in base alle norme concordatarie, non solo è facoltativo, ma è affidato per incarico a docenti nominati d’intesa con l’ordinario diocesano e previo accertamento di idoneità riconosciuto dal predetto ordinario diocesano.
Si tratta in sostanza di un insegnamento di una dottrina religiosa che lo Stato laico consente a coloro che scelgono di avvalersene, assumendosene anche i relativi oneri, ma con un personale docente che per i requisiti che deve possedere e per i vincoli che ha nei confronti dell’autorità religiosa, non può essere immesso nei ruoli del personale docente.
L’insegnamento della religione cattolica è difatti affidato per incarico con un rapporto di lavoro atipico e condizionato da un giudizio di idoneità da parte dell’ordinario diocesano e come tale incompatibile con la esclusiva appartenenza nei ruoli del personale statale.
Ovviamente si può anche prevedere l’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica, ma in tale caso trattandosi di immissione nei ruoli del personale statale, le modalità di accesso al ruolo e lo status di detto personale devono essere omogenei a quello del restante personale statale e soprattutto compatibili con i principi di laicità dello Stato.
Nel nostro ordinamento costituzionale non è in alcun modo configurabile, nemmeno sulla base delle norme concordatarie, un personale che appartenga ai ruoli dello Stato, ancorchè nell’ambito di una Provincia autonoma (come nel caso in esame), ma la cui assunzione e permanenza in servizio dipende dalle valutazioni di idoneità rilasciata dalle autorità ecclesiastiche.
La determinazione della provincia Autonoma di Trento di istituire un ruolo dei docenti di religione cattolica la cui assunzione rimane subordinata al riconoscimento ed al mantenimento della idoneità da parte dell’ordinario diocesano contrasta pertanto non solo con la stessa normativa concordataria, ma anche con i principi costituzionali affermati negli artt. 7, 8, 20, 33 Cost.
Come si è prima rilevato, la normativa concordataria stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica “è impartito, in conformità la dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, da insegnanti che siano riconosciuti idonei dell’Autorità ecclesiastica nominati d’intesa con essa, dall’Autorità scolastica”.
Detta normativa concordataria, in considerazione della specificità dell’insegnamento della religione cattolica che deve essere impartito “in conformità alla dottrina della Chiesa” e da docenti che siano in possesso della idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, non prevede per tale personale l’inquadramento nei ruoli del personale dello Stato; peraltro un ruolo presuppone un organico in qualche modo stabile, che sarebbe in contraddizione con il principio della facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica.
Se però si prevede che tale insegnamento debba essere svolto da personale inquadrato in ruolo, la normativa concordataria non può trovare applicazione (e difatti si riferisce al conferimento dell’incarico per tale insegnamento) e devono trovare applicazione i principi generali del nostro ordinamento costituzionale.
L’accesso al ruolo di docente non solo deve essere garantito a tutti, ma per il principio supremo della laicità dello Stato, deve prescindere da ogni giudizio da parte delle autorità scolastiche; la subordinazione dell’accesso al giudizio dell’idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche contrasta peraltro anche con il principio della libertà di insegnamento che è l’elemento caratterizzante dello status di tutti i docenti di ruolo del nostro ordinamento; non è pertanto configurabile nel nostro ordinamento costituzionale l’assunzione in ruolo di un personale, sulla base di un giudizio di idoneità di carattere confessionale e quindi palesemente discriminatorio per molti motivi religiosi.
Non c’è dubbio pertanto che la L.P. n. 5/2001 nella parte in cui ribadisce per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica il possesso dei requisiti, previsti dalle norme concordatarie per gli incarichi di insegnamento della religione cattolica e l’art. 7 della medesima L.P., nella parte in cui riserva, in prima applicazione, l’accesso ai docenti di religione cattolica siano palesemente illegittimi perché in contrasto con il principio supremo di laicità dello Stato (art. 7, 8 e 20 Cost.) e con il principio della libertà di insegnamento ex art. 33 Cost.
L’inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica richiede una normativa coerente con i suesposti principi costituzionali, non essendo applicabile la normativa concordataria relativa agli incarichi di insegnamento; se si deve prevedere un ruolo di dipendenti statali, sia pure nell’ambito della Provincia autonoma di Trento, per lo svolgimento della funzione docente si debbono applicare i principi costituzionali propri del personale docente statale.
Di conseguenza la normativa che ha previsto per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica i requisiti previsti per l’affidamento dell’incarico per tale insegnamento, secondo le norme concordatarie, è palesemente illegittima per violazione sia della normativa concordataria, sia degli artt. 3, 7, 18, 20, 33, 51 e Cost.
2. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 7, 8, 20, 33 E 97 COST.
Il concorso de quo, per effetto della L.P. n. 5/2001, come si è già rilevato non è limitato all’immissione nei ruoli per l’insegnamento della religione cattolica, ma è anzitutto volto all’immissione nei ruoli del personale docente statale.
La L.P. n. 5/2001 prevede difatti all’art. 5 l’ipotesi della revoca dell’idoneità con conseguente passaggio del docente ad altro insegnamento per il quale sia in possesso dei prescritti titoli professionali e quindi anche il trasferimento in qualsiasi scuola del territorio nazionale; il concorso di cui si tratta non è quindi un concorso per il reclutamento specifico per l’insegnamento della religione cattolica; perché può consentire il passaggio ad altri ruoli di altri insegnanti ed in tutto il territorio statale; l’accesso al ruolo di docente di religione, a differenza dell’incarico, è quindi anzitutto un accesso al ruolo del personale della scuola; è fuor di dubbio pertanto che tale accesso deve essere consentito a tutti a prescindere dagli orientamenti religiosi, culturali ecc. e soprattutto a prescindere da ogni interferenza di qualsiasi autorità ecclesiastica.
La L. P. n. 5/01 nella parte in cui richiede per l’accesso al ruolo gli stessi requisiti previsti per il conferimento dell’incarico di insegnamento della religione cattolica e segnatamente la norma transitoria che richiede lo status di insegnante di religione cattolica si deve ritenere in palese contrasto sia con il principio supremo di laicità dello Stato (art. 7 e 8 Cost.) sia con il principio della libertà di insegnamento del sistema scolastico pubblico e specificatamente del personale docente sia con il diritto di tutti d’accesso in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici (art. 51 Cost.).
Difatti, se si considera che l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica da parte dell’autorità ecclesiastica implica un giudizio sull’orientamento religioso è fuor di dubbio che il requisito dell’idoneità (peraltro revocabile da parte della stessa autorità ecclesiastica) comporta una discriminazione nell’accesso al pubblico impiego per motivi di religione e quindi in palese violazione dell’art. 3 Cost.
Se infine si considera che la revoca dell’idoneità comporta il passaggio ad altri insegnamenti la discriminazione risulta ancor più evidente; con tale sistema difatti, si introduce, in modo surrettizio, nell’ordinamento scolastico un canale di reclutamento per tutti gli insegnamenti riservato a coloro che hanno potuto ottenere l’idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche; difatti con il sistema dell’idoneità revocabile, tutti coloro che sono assunti (sulla base di un giudizio discrezionale dell’autorità ecclesiastica) per l’insegnamento di religione cattolica possono passare ad altri insegnamenti a differenza di coloro che non possono usufruire del concorso riservato agli insegnanti di religione e che possono accedere al ruolo soltanto con le ordinarie forme di reclutamento.
P.Q.M.
si chiede che, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della L.P. 9 Aprile 2001 n. 5 in parte de qua e segnatamente dell’art. 7 per violazione degli art. 3, 7, 8, 20, 33, 51 e 97 Cost, il ricorso sia accolto con ogni conseguenziale effetto di legge e con vittoria di spese di giudizio.
Ai fini del contributo unificato di cui al comma 2 dell’art. 9 della L. 21/12/1999 n. 488 si dichiara che la controversia è esente in quanto vertenza in materia di LAVORO.
Trento lì 23/04/2002
b-bonmassar Avv.to Corrado Mauceri
Avv. Isetta Barsanti
Avv.to Luciano Piacente
DELEGA
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio anche disgiuntamente in primo e secondo grado ed in fase esecutiva gli Avv.ti Corrado Mauceri, Isetta Barsanti e Luciano Piacente, conferendo loro tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere, ed eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv.to Luciano Piacente in Trento,via Venezia n. 1.
Trento, 23/04/2002
Nome e Cognome Firma
Vincenzo BONMASSAR
Per autentica
Avv.to Luciano Piacente
A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell’Ufficio Unico Corte Appello di Trento ho notificato copia conforme del presente atto: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella persona del Presidente pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani
A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell’Ufficio Unico Corte Appello di Trento ho notificato copia conforme del presente atto:
SOVRINTENDENTE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella persona pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani
A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell’Ufficio Unico Corte Appello di Trento ho notificato copia conforme del presente atto:
SOVRINTENDENTE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella persona pro-tempore in carica, con sede per l’ufficio in Trento P.zza Dante n. 15, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani
A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell’Ufficio Unico Corte Appello di Trento ho notificato copia conforme del presente atto
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, nella persona pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento Largo Porta Nuova n. 9, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani