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  1. #1
    brescianofobo
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    Predefinito Gazzetta Ufficiale di POL

    COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL

    PREAMBOLO
    Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
    PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
    La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
    Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
    .
    TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE

    Art.1
    La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
    La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
    Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .
    Art.2
    Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
    Art.3
    La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione
    Art.4
    Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
    Art.5
    I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.
    Art.6
    La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge

    TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.
    Art.8
    II Presidente di Pol è eletto per otto mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati.
    Il Presidente uscente conserva il seggio in Congresso, ma solo per una legislatura e non a discapito degli altri partiti, cioè il partito del Presidente uscente non dovrà essere favorito rispetto agli altri nel numero totale di seggi.
    Art.9
    Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione . In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

    Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
    L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

    Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
    Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
    Art.10
    Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.
    Art.11
    Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.
    Art.12
    II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.
    Art.13
    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
    Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. L'indicata nuova deliberazione non può essere rifiutata.
    Art.14
    Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
    La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.
    Art.15
    Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
    Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
    Art.16
    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
    Art.17
    Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate.

    TITOLO III. IL GOVERNO
    Art.18
    Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
    Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
    È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
    Art.19
    II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
    Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
    Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e Sviluppo, delle Riforme, delle Pari Opportunità Forumistiche e dei Rapporti con il Congresso. Il Premier può a sua discrezione nominare altri Ministri per un massimo di otto,nove Dicasteri in totale.
    Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
    Art.20
    Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
    Art.21
    Il Parlamento di Pol è monocamerale, la Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol
    I deputati del Congresso, detti congressisti, sono eletti con sistema propoporzionale con sbarramento al 3% .
    Se, durante il mandato, alcuni congressisti rassegnano le loro dimissioni, si provvede a nominare i sostituti tra i primi non eletti nelle liste dei singoli partiti. Se non sono presenti abbastanza candidati alla sostituzione Il Congresso delibera con legge ordinaria in Assemblea Straordinaria.
    Art.22
    La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità, compreso il Presidente di Pol
    Art.23
    La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 55% dei seggi e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
    Il Premio si applica per la coalizione che prende più voti, in caso di parità di voti (es Coalizione A =49 voti, Coalizione B=49 voti…) viene premiata la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
    La coalizione vincente prende il 55% dei seggi (8 congressisti su 15 ..pari al circa il 54% dei seggi).

    Se nessuna coalizione arriva al 43 % dei voti.. si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI...
    Se una coalizione ottiene piu del 55 % dei voti.. le attribuzione seggi sono in base proporzionale (per nn penalizzare la coalizione vincente.)

    Il voto non sarà segreto e potranno votare solo i forumisti che hanno raggiunto i 150 post.
    Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale.
    Il voto DISGIUNTO non è ammesso. I forumisti che voteranno un Partito e un presidente candidato da un lista avversaria della formazione votata vedranno il loro voto INVALIDATO.
    Le elezioni dureranno 5 giorni dopodichè il voto sarà chiuso e i vincitori saranno proclamati dalla Commissione Costituente.

    Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
    Art.24
    L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
    L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.
    Art.25
    Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o della maggioranza dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
    Art.26
    II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

    TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
    Art.27
    Le leggi sono votate dal Congresso di Pol.
    Art.28
    La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento a maggioranza del 75%. La dichiarazione di guerra consiste nel contattare l’amministrazione del sito per sanzionare (sino alla espulsione dal sito) eventuali disturbatori o per risolvere problemi che rischiano di paralizzare lo svolgimento della regolare vita politica.
    Art.29
    Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri e consiste nel contattare l’amministrazione per “richiamare” eventuali disturbatori.
    Art.30
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.
    Art.31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
    Art.32
    L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
    Art.33
    Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
    Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri del Congresso.
    Art.34
    Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
    Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.

    TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
    Art.35
    Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura..
    I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, il secondo nominato dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3, convocato in seduta apposita ,il terzo è un componente laico dell'amministrazione .

    Oltre ai tre componenti di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica.
    Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.

    Art.36
    Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.

    Art.37
    Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
    Art.38
    Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.

    Art.39
    Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
    Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.

    Art.40
    Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

    Art.41
    Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili

    Art.42
    I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale

    Art.43
    Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.

    Art.44
    Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.

    Art.45
    Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche.

    TITOLO VII. IL REFERENDUM
    Art.46
    La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
    Art.47
    La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
    Art.48
    Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
    Art.49
    l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
    Art.50
    il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.
    Art.51
    Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.




    TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
    Art.52
    L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi.

  2. #2
    brescianofobo
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    LEGGE NR. 1 DEL 28 DICEMBRE 2003

    REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA


    art. 1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea ovvero, su richiesta di almeno 5 forumisti, dal Presidente di POL ovvero dal Primo Ministro mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capogruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno

    art. 2. L'assemblea viene convocata di regola almeno ogni primo giovedì del mese e deve riportare all'ordine del giorno tutte le proposte di legge pubblicate nel mese precedente sul forum dal Presidente di POL o dai congressisti. In casi di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata anche in altra data.

    art. 3. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno e gli articolati delle proposte di legge. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. il Presidende del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. In caso di parità tra pareri positivi e negativi prevale il voto del Presidente di POL. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    art. 4. Entro tre giorni dalla chiusura della votazione il Presidende dell'assemblea ovvero il Presidente di POL pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.

    art. 5. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a due congressi consecutivi viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Per assenza dal congresso si intende la mancata partecipazione al voto.

    art. 6. In caso di decadimento o di dimissioni al posto del congressista decaduto o dimessosi verrà nominato, in ordine di priorità:

    - il candidato non eletto dello stesso partito che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità di preferenze si preferisce il candidato con più post.

    - il candidato della coalizione che alle elezioni ha sostenuto il medesimo presidente che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità si preferisce il candidato con più post.

    - l'elettore dello stesso partito o, in mancanza, della stessa coalizione che abbia all'attivo più post.

    Qualora non esistano altri elettori del partito o della coalizione il posto rimarà vacante.

    Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro tre giorni. In caso contrario il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista

    art. 7. i congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo è composto dai membri delle coalizioni che abbiano almeno tre congressisti. Il capogruppo di ciascun gruppo è il congressista con più post all'attivo, salva diversa espressa designazione dei membri del gruppo. I congressisti dei partiti con meno di tre eletti possono unirsi ad un altro gruppo parlamentare, o, in alternativa, far parte del gruppo misto

    F.to Il Presidente
    Brunik

  3. #3
    brescianofobo
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    LEGGE NR. 2 DEL 28 DICEMBRE 2003

    GAZZETTA UFFICIALE DI POL


    art. 1 E' istituita la Gazzetta Ufficiale di POL (GUP)

    art. 2 La GUP consta in un thread lucchettato posto in rilievo, nel quale il Presidente di POL e i moderatori dovranno datare, numerare e postare tutti i provvedimenti ufficiali degli organi di POL

    art. 3 Ogni provvedimento pubblicato sulla GUP ha valore vincolante per tutti i forumisti ed entra in vigore immediatamente, salva espressa indicazione contenuta nella norma

    art. 4 Il primo provvedimento da pubblicare sulla GUP è la Costituzione di POL già approvata dal congresso di POL.

    F.to Il Presidente di POL
    Brunik

  4. #4
    brescianofobo
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    NOMINA PRESIDENTE DEL CONGRESSO

    il Presidente di POL

    viste

    le risultanze dell'assemblea del 22-28 dicembre 2003

    nomina

    DANNY78 Presidente del Congresso

    Il Presidente
    Brunik

  5. #5
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DI POL NR. 2 DEL 11 GENNAIO 2004

    NOMINA DEL GOVERNO DI POL


    Il Presidente di Pol

    visto

    l'esito del secondo congresso di POL

    nomina

    il Governo di POL nelle persone dei seguenti forumisti:


    Primo Ministro: Red River

    Ministro dell'Interno: Umberto

    Ministro per le Riforme con delega alla Camera dei Fora: Manfr

    Ministro per le pari opportunità con delega al Lavoro e Sviluppo: asti_sinistra

    Ministro per la giurisprudenza e la Giustizia: benfy

    Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega alla propaganda: Livio


    Il governo di POL entra in carica con i poteri conferiti dalla Costituzione con effetto immediato.

    POL, addì 11 gennaio 2004

    Il Presidente
    Brunik

  6. #6
    brescianofobo
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    DECRETO LEGGE nr. 1 del 20 GENNAIO 2004

    apporvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2003


    DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO


    IL PRESIDENTE DI POL

    VISTA la Costituzione di Pol

    SENTITO il parere del Consglio dei Ministri

    A SEGUITO della delibera del Congresso

    EMANA deguente decreto.


    Art. 1


    Vengono istituiti i reati di Vilipendo al Presidente di Pol, al Governo (con particolare attenzione ai "puffoni"), offesa disturbo della libera vita politica di Pol, invadenza e defive schifaniche particolarmente retinenti e petulanti.


    Art.2

    Per questi reati viene somministrata, dal Prefetto di Pol un periodo di VILLEGGIATURA BENEVOLA.

    Art. 3

    Il Prefetto di Pol è nominato dal Consiglio dei Ministri sentito il parere obbligatorio non vincolante del Congresso.

    Il Prefetto può formare un commissione prefettizia le lo affianchi.
    I componenti della Commissione non possono essere di numero superiore a tre.

    Art. 4 (Art. 185 T.U. 1926)

    La VILLEGGIATURA si estende da uno a cinque mesi e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in un sotto forum di cui all'art. 9, in un comune del Regno (del Presidente Brunik) diverso dalla residenza forumistica abituale del confinato.


    Art. 5 (art. 184 T.U. 1926)

    Possono essere assegnati alla VILLEGGIATURA di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

    gli ammoniti;

    le persone diffamate ai termini dell'articolo 1;

    coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato.

    L'assegnazione allla VILLEGGIATURA BENEVOLA non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.


    Art. 6 (art. 186 T.U. 1926)

    L'assegnazione alla VILLEGGIATURA di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione PREFETTTZIA di cui all'articolo 2, su rapporto motivato del Ministro dell'Interno. Nell'ordinanza è determinata la durata. La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino. Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradottodinanzi ad essa in stato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.


    Art. 7 (art. 187 T.U. 1926)

    Le ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.


    Art. 8

    Contro decisione el Prefetto di Pol è ammesso ricorso al Presidente di POL.

    Art. 9

    Il Ministero dell'Interno si impegna a creare appositi limbi (gulag)all'inteno dei forum di pol dove depositare i forumisti condannati alla VILLEGGIATURA BENEVOLA, per il bene della Comunità.

    Art.10

    Chi è sottoposto alla VILLEGGIATURA BENEVOLA a causa del suo impegno civile e sociale è esonerato da ogni impegno parlamentare o politico all'interno del Parlamento


    Art.10
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale




    E' FATTO OBBLIGO AD OGNI FORMISTA RISPOETTARE IL SEGUENTE DECRETO


    Il Primo Ministro
    On. Red River


    Il Ministro dell'Interno
    Umberto

    Il Presidente di POL
    Brunik

  7. #7
    brescianofobo
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    LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL 11.02.2004

    MODIFICA ARTICOLO 35 DELLA COSTITUZIONE


    Il Presidente di POL

    viste

    le risultanze del congresso di POL nr. 3 chiuso l'11.02.2004

    emana

    la seguente legge costituzionale:

    art. 1) l'art. 35 della Costituzione di POL viene modificato come segue:

    "art. 35 - Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura..
    I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3 che si riunisce in seduta apposita."

    POL, addì 11.02.2004

    IL PRESIDENTE

    Brunik

  8. #8
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    LEGGE COSTITUZIONALE NR. 2 DEL 11.02.2004

    MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL


    Il Presidente di POL

    viste

    le risultanze del congresso di POL nr. 3 chiuso l'11.02.2004

    emana

    la seguente legge costituzionale:


    DDL COSTITUZIONALE N°2: MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL

    I seguenti articoli della Costituzione della Comunità di POL vengono modificati come segue:

    "
    TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
    …..
    Art.8
    II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. Le dimissioni, per qualunque motivo, del Presidente di POL provocano lo scioglimento del Congresso di POL e le dimissioni el governo in carica. Qualora il titolo di Presidente di POL resti vacante per motivi diversi dalle dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente del Congresso, come indicato dall'Articolo 9.

    Art.9
    Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

    Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
    L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

    Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, tranne che nel caso di dimissioni, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
    Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
    ….

    Art.13
    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
    se la legge è stata rinviata dal presidente di POL al congresso per una nuova deliberazione questa dovrà raggiungere una maggioranza di 2/3 perchè possa entrare in vigore perdurando il rifiuto del presidente alla promulgazione.
    …..

    TITOLO III. IL GOVERNO
    Art.18
    Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
    Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
    È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
    Art.19
    II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
    Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
    Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità e dei Rapporti Istituzionali.
    Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.


    TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
    Art.21
    Il Parlamento di Pol è monocamerale. La Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol. La legge elettorale del Parlamento di POL è riportata nell'Articolo 23, Comma Primo, e viene considerata, ai fini della revisione delle norme Costituzionali, come articolo di legge ordinaria.
    Art.22
    La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità: ad essi verranno aggiunti due seggi di diritto, uno per il Presidente eletto e uno per il primo tra i candidati alle Elezioni Presidenziali non eletti.
    Art.23
    Il voto sarà palese e a suffragio universale diretto.
    Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
    L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
    L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
    Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
    Art. 23 comma 1
    La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 60% dei seggi (9 seggi su 15) e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
    Il Premio si applica per la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
    Se la coalizione o gruppo di partiti il cui candidato o candidati alla Presidenza sia stato sconfitto ottiene la maggioranza assoluta dei voti si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI.
    Se la coalizione il cui candidato alla Presidenza sia stato eletto ottiene più del 60 % dei voti le attribuzione seggi sono in base proporzionale.

    ….

    Art.25
    Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
    Art.26
    II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

    TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
    Art.27
    Le leggi sono votate dal Congresso di Pol. Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 15 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Consiglio Costituzionale

    …..

    TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
    Art.35
    Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.
    I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso, con una maggioranza minima dei 2/3, che si riunisce in seduta apposita. Qualora i due membri laici del Consiglio Costituzionale non risultino eletti al primo scrutinio, si proseguirà con un secondo. Se neanche dal secondo scrutinio saranno stati designati i componenti, gli scrutini successivi si terrano con una maggioranza richiesta del 50%+1.
    Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.

    Art.36
    Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio. E' compito del Consiglio Costituzionale intervenire nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi di POL
    ….."

    POL, addì 11.02.2004

    IL PRESIDENTE

    Brunik

  9. #9
    brescianofobo
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    LEGGE COSTITUZIONALE NR. 3 DEL 11.02.2004

    MODIFICA ARTICOLO 52 DELLA COSTITUZIONE


    Il Presidente di POL

    viste

    le risultanze del congresso di POL nr. 3 chiuso l'11.02.2004

    emana

    la seguente legge costituzionale:
    art. 1) L'art. 52 della Costituzione di POL viene modificato come segue:

    L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene presentato in Congresso ottenendo parere favorevole almeno dalla maggioranza dei 3/5 dei voti validi.
    le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.

    IL PRESIDENTE DI POL

    Brunik

  10. #10
    brescianofobo
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    LEGGE NR. 3 DEL 17.2.2004 - MODIFICA ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

    art. 1) l'art. 7 della legge nr. 1 del 28.12.04 (regolamento dell'assemblea), viene modificato come segue:

    art. 7. i congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo è composto da almeno due congressisti. Il capogruppo di ciascun gruppo è il congressista con più post all'attivo, salva diversa espressa designazione dei membri del gruppo. I congressisti dei partiti con meno di due eletti possono unirsi ad un altro gruppo parlamentare, o, in alternativa, far parte del gruppo misto


    IL PRESIDENTE

    BRUNIK

 

 
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