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  1. #1
    memoria storica di PoL
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    Thumbs down Prospettiva gulag: il mandato di arresto europeo...



    Così il benemerito ministro della giustizia, Roberto Castelli, qua sopra fotografato accanto al 'Sigillo dello Stato', si è espresso a proposito del 'mandato d'arresto europeo':

    Il provvedimento è sbagliato dal punto di vista sostanziale e contiene numerosi aspetti contrastanti con la Costituzione italiana. Sara' comunque il parlamento a decidere. In ogni caso bene farà la Lega ad opporsi con la speranza che le decisioni si possano concretizzare prescindendo da logiche di natura puramente partitica e da meschini piani dettati da ambizioni personali...

    A chi vuol conoscere che cosa prevede tale mostruosità, che dovrebbe entrare in vigore dal 1°gennaio 2004 e che il nostro paese non ha ancora ratificato, consiglio di consultare http://www.computeredati.it/Archivio...to_europeo.htm ...

    A chi vuol conoscere le conseguenze pratiche che potrebbe avere consiglio invece la lettura delle seguenti righe, scritte dall'attuale presidente del tribunale per i minorenni di Trento...

    Prospettiva gulag: il mandato d'arresto europeo. Costituzione addio!...

    di Carlo Alberto Agnoli

    Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato tale da quella bulgara?... Hai mai pensato di doverti difendere in un paese di cui non conosci la lingua, dimenticato da un’opinione pubblica che neppure sa della tua esistenza?... Le prospettive che si aprono con il mandato di arresto europeo sono queste, ed ancora peggiori. In seno alla Ue si sta approntando un impressionante meccanismo repressivo dei 'reati' di opinione con lo scopo di allontanare il deportando dai propri luoghi di appartenenza, di depredarlo di ogni bene nel caso in cui abbia i mezzi per approntare una difesa all’estero… di silenziarlo in ogni senso...
    La Ue rompe così sistematicamente con vari ed elementari principi di civiltà giuridica. In primo luogo viene minato il principio di certezza del diritto, in quanto la individuazione di reati di opinione contemplati dalla normativa europea con espressioni giuridicamente fumose e di larghissima portata, consente in astratto di criminalizzare chiunque. È chiaro quale sia lo scopo coperto dietro al pretesto di uno spazio di sicurezza europeo: reprimere ogni dissenso ideale, fornendo alle lobbies egemoni la possibilità di incidere profondamente nel tessuto ideale e sociale, amputando a piacere le parti non gradite.
    La legge dei sospetti, alla base dell’epoca del terrore rivoluzionario giacobino e l’art. 58 del codice penale sovietico, fondamento della repressione staliniana, hanno impressionanti somiglianze con il mandato di arresto europeo. D’altronde Lenin, entusiasta cultore degli ideali giacobini, aveva osservato, parlando dei mezzi di repressione contro i dissenzienti:


    Occorre formulare [la norma] con la massima ampiezza possibile, perché soltanto la coscienza giuridica rivoluzionaria e la coscienza rivoluzionaria stessa potranno suggerire la sua applicazione di fatto, più o meno larga


    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato


  2. #2
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    Predefinito Re: Prospettiva gulag: il mandato di arresto europeo...

    Vediamo cosa dice Carlo Alberto Agnoli...

    Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato tale da quella bulgara?

    Mah, io sinceramente non l'ho mai immaginato e nemmeno lo immagino. La Bulgaria è decisamente lontana dal traguardo europeo anche se bisogna dire che la sua democrazia attuale ricorda molto quella italiana, con un riccone al potere grazie a promesse fasulle bevute dai sudditi che ora lo contestano apertamente... Insomma forse Previti sarebbe contento di venire giudicato lì... attenzione con gli esempi!

    Hai mai pensato di doverti difendere in un paese di cui non conosci la lingua, dimenticato da un’opinione pubblica che neppure sa della tua esistenza?...

    No, mai pensato e neppure lo immagino. Insomma il mandato europeo prevede che se io faccio una malefatta in Italia e poi scappo in Germania la polizia tedesca può considerare quella malefatta come fatta in Germania, arrestarmi e la Giustizia tedesca giudicarmi... Se io scappo dall'Italia dopo averci fatto il mariulo forse sono contento che l'opinione pubblica non mi corra dietro, ed inoltre se vado a latitare in Germania, piuttosto che in Spagna, almeno la lingua dovrei parlarla, no?

    ... In seno alla Ue si sta approntando un impressionante meccanismo repressivo dei 'reati' di opinione con lo scopo di allontanare il deportando dai propri luoghi di appartenenza, di depredarlo di ogni bene nel caso in cui abbia i mezzi per approntare una difesa all’estero…di silenziarlo in ogni senso...

    A parte che un tedesco o un francese conoscono la situazione giudiziaria di imputati come il Berlusconi o compagnia molto meglio che non i poveri disinformati italiani... Io non credo che fregare le tasse in Italia e riparare in Francia sia un'opinione, e men che meno fare societá fantasma in Lussemburgo allo scopo di riciclare denaro sporco... Ma é una mia opinione, mi vorrete mica arrestare per questo!

    La Ue rompe così sistematicamente con vari ed elementari principi di civiltà giuridica. In primo luogo viene minato il principio di certezza del diritto, in quanto la individuazione di reati di opinione contemplati dalla normativa europea con espressioni giuridicamente fumose e di larghissima portata, consente in astratto di criminalizzare chiunque.

    Ma il signor Carlo Alberto ha mai sentito di diritti di opinione violati in Olanda, o in Svezia? O in Belgio o in Austria? Noi stiamo unificando le nostre procedure con queste nazioni, non con la Colombia, nè con gli USA, siamo seri!

    È chiaro quale sia lo scopo coperto dietro al pretesto ...

    Ragionamento da... interista! Era rigore!

    La legge dei sospetti, alla base dell’epoca del terrore rivoluzionario giacobino e l’art. 58 del codice penale sovietico, fondamento della repressione staliniana, hanno impressionanti somiglianze con il mandato di arresto europeo. D’altronde Lenin, entusiasta cultore degli ideali giacobini, aveva osservato, parlando dei mezzi di repressione contro i dissenzienti

    Comincio a credere che sto leggendo un articolo di Libero, tanto sto ridendo... È vero l'URSS si ricostruisce a Bruxelles, grazie all'aiuto della Chiesa, delle lobbies (giudaiche?) e di queste demoplutocrazie tecnocratiche e romacentriche... ...

    Vielen dank für die grosse "allegria"!

  3. #3
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    Predefinito Re: Re: Prospettiva gulag: il mandato di arresto europeo...

    In origine postato da Aeroplanino
    Vediamo cosa dice Carlo Alberto Agnoli...

    Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato tale da quella bulgara?

    Si per te non ci sono problemi , .. i ' benpensanti' , perfettamente integrati e intellettualmente ligi al sistema non li arrrestavano nemmeno in Bulgaria ..

  4. #4
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    Unhappy ... esaminando un poco in dettaglio...



    cari amici
    pur non essendo la nostra intelligenza certamente paragonabile a quella di 'genious superman', pretendere che siamo propio imbecilli è pretendere un pò troppo...

    Tanto per fare capire anche ai tonti le cose non vi è di meglio che riportare il famigerato articolo 2 dell'altrettanto famigerata 'decisione-quadro' [chissà mai perchè l'avranno chiamata così...]. Segnatevi con attenzione le parti sottolineate, mi raccomando!...

    Articolo 2

    Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo


    1 Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per i reati puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per sanzioni di durata non inferiore a quattro mesi

    2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena privativa della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

    partecipazione a un’organizzazione criminale

    terrorismo

    tratta di esseri umani

    sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

    traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

    traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

    corruzione

    frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

    riciclaggio di proventi di reato

    falsificazione e contraffazione dell’euro

    criminalità informatica

    criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

    favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

    omicidio volontario, lesioni personali gravi

    traffico illecito di organi e tessuti umani

    rapimento, sequestro e presa di ostaggi

    razzismo e xenofobia

    furti organizzati o con l'uso di armi

    traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte

    truffa

    racket e estorsioni

    contraffazione e pirateria in materia di prodotti

    falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

    falsificazione di mezzi di pagamento

    traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

    traffico illecito di materie nucleari e radioattive

    traffico di veicoli rubati

    stupro

    incendio volontario

    reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

    dirottamento di aereo/nave

    sabotaggio


    3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del TUE, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esaminerà, alla luce della relazione che la Commissione gli sottoporrà ai sensi dell'articolo 27, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

    4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2 la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato dell’esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.


    In sintesi qualche considerazione e commento...

    a) un cittadino europeo può essere arrestato e processato per reati contemplati come tali dallo stato che emette il mandato arresto nei suoi confronti e non dallo stato in cui il cittadino risiede. Inoltre non vale il principio della 'doppia incriminazione'. In tal modo tutti i procedimenti di depenalizzazione fatti negli anni passati nei vari stati membri vengono di fatto annullati. Inoltre basta che un solo stato membro vari un qualche tipo di norma 'persecutoria' [tipo certe leggi contro 'razzismo e xenofobia'...] perchè questa abbia valore di fatto in tutta la Ue...

    b) l'elenco dei 'reati' per i quali il mandato di arresto può essere invocato permette di fatto di incriminare chiunque, magari tanto per fare un esempio, per l'insolvenza di una contravvenzione o il mancato pagamento del canone Tv...

    c) per estendere ancora di più la possibilità 'persecutoria' del provvedimento altri 'reati ad hoc' possono essere introdotti in qualsiasi momento e senza preavviso...

    Certamente se questa oscenità dovesse passare si creerebbero le premesse far assurgere al ruolo di dittatori incontrastati d'Europa degni eredi di Robespierre quali Baltasar Garzon e Ilda Boccassini...


    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato

  5. #5
    Veneta sempre itagliana mai
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    vedo che i dubbi che mi ponevo in questo thread avevano una sua logica....http://www.politicaonline.net/forum/...threadid=71214

  6. #6
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    Predefinito Re: ... esaminando un poco in dettaglio...

    In origine postato da Fecia di Cossato
    Articolo 2

    Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo


    ...........................

    razzismo e xenofobia


    Heheheheh...

  7. #7
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    Caro Larth, io sono apertamente contro il "sistema", per questo credo che l'abbattimento delle frontiere sia sempre e comunque una cosa da supportare, quando ci accorgeremo che uno scemo è uno scemo indipendentemente se nasce a Gorizia o Nova Gorica e quando io nato a Milano potrò godermi tranquillamente la vecchiaia in Libia, perchè mi piace il clima, sarò soddisfatto...

    Venendo poi al punto che sta tanto a cuore al Fecia, di cui mai mi permetterei di giudicare l'intelligenza (e vi risparmio l'ironia che potrei fare sul mio lavoro)...

    L'applicazione delle leggi, pur se perseguita in tutta Europa, resta di competenza delle singole nazioni, cioè... se io delinquo in Germania e poi torno in Italia è come se non fossi mai scappato... inoltre se io faccio la stessa cosa in Italia, ma in Italia questa non è reato (anche se l'UE spinge giustamente verso un'adeguamento dei codici, che peraltro sono giá molto simili) non esiste che un tribunale belga o danese se la prenderá con me... lo farà, ovunque io risieda, se il reato lo compio in Belgio o Danimarca...
    In questo modo si eviteranno palle come le rogatorie e le estradizioni in un'area, l'Europa comunitaria, di cui nessuno oggi può mettere in dubbio la democraticità.

    Infine "il Consiglio può modificare la lista di reati"... ma chi compone il consiglio? e chi deve ratificare le sue decisioni? il Parlamento... insomma quelli che noi eleggeremo...

    A me sembra davvero la solita manfrina berluschina per scappare dalla giustizia...

  8. #8
    Veneta sempre itagliana mai
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    Ma perchè uno dice na roba e uno ne dice un'altra? ma come cavolo si fa a capire quale sia la giusta? uff....... su questo argomento non si può lasciare fuori la nostra bandierina e parlarne nel modo più obiettivo possibile in modo che chi come me non ci ha capito granchè possa comprendere?....

  9. #9
    memoria storica di PoL
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    Talking ... come volevasi dimostrare...

    originally posted by [Nobel aspirant] Aeroplanino:

    ... l'applicazione delle leggi, pur se perseguita in tutta Europa, resta di competenza delle singole nazioni, cioè[...] se io faccio una cosa in Italia, ma in Italia questa [cosa] non è reato[...] non esiste che un tribunale belga o danese se la prenderá con me[...] lo farà, ovunque io risieda, se il reato lo compio in Belgio o Danimarca...

    cari amici
    và bene che costui è ufficialmente candidato al Nobel [sappiamo quale ...] ma almeno da lui si potrebbe ragionevolmente pretendere che comprenda l'italiano. Avendo io postato l'articolo 2 mi sarei aspettato che fosse letto prima di sparare una serie di imbecillate come quella qui sopra riportata. Perchè non ci siano dubbi riporterò nuovamente i comma 1 e 2 [prima parte] del detto articolo, riservandomi di tradurlo in altra lingua [magari non il cinese...] nel caso l'italiano risultasse di difficile comprensione...

    1 Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per i reati puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per sanzioni di durata non inferiore a quattro mesi

    2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena privativa della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni...



    --------------

    Nobis ardua

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  10. #10
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    Invece non solo è poco chiaro, perché tradotto male, ma è anche fuorviante nell'interpretazione che ne dà Fecia. Io non starò a ripetere ancora le cose, in questi ultimi giorni avrò scritto 20 messaggi riscrivendo le stesse cose a proposito di due o tre argomenti, ma mi limiterò a postarvi un articolo (molto critico) sull'argomento, che pur essendo critico è molto chiaro sulle applicazioni del mandato stesso...
    buona lettura...

    Le ipocrisie del mandato di cattura europeo

    di JEAN-CLAUDE PAYE (crights Le Monde e Guardian, per l'Italia, Il Manifesto)

    Il trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, fa della creazione di una «zona di libertà, di sicurezza e di giustizia» uno degli obiettivi dell'Unione europea. Lo scopo si poteva raggiungere in due modi: con la progressiva armonizzazione delle legislazioni degli stati membri o con il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
    Le due opzioni non sono equivalenti e il Consiglio europeo di Tampere, nell'ottobre 1999, ha privilegiato la seconda soluzione e ne ha fatto «la pietra miliare della cooperazione giudiziaria sia civile che penale».
    Se armonizzare le legislazioni rafforza il primato della legge nei rapporti tra stati membri, il mutuo riconoscimento delle decisioni concede più potere alle procedure rispetto alla legge propriamente detta. Invece di giungere all'unificazione dei codici penali degli stati membri, questa seconda via permette di creare uno spazio giudiziario che lascia sussistere le differenze tra i sistemi penali. Inoltre, le decisioni adottate dai Quindici dopo l'11 settembre hanno ottenuto il risultato di estendere la sovranità dei paesi in materia penale a tutto il territorio dell'Unione, sopprimendo contemporaneamente i diversi controlli - politici e giudiziari - della legalità dei loro atti.
    La realizzazione, il 6 dicembre scorso, di un mandato di cattura europeo da parte del Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni si inserisce nel principio del mutuo riconoscimento. Esecutivo dal 1° gennaio 2004, esso riguarderà non solo chi è già stato giudicato, ma anche i ricercati. Ogni autorità giudiziaria riconoscerà ed eseguirà automaticamente, con controlli minimi, la richiesta di estradizione di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro stato membro. Il mandato potrà essere emesso per infrazioni che, nello stato di emissione, siano passibili di una pena di almeno tre anni.
    È stata stabilita una lista non esaustiva di 32 imputazioni possibili: terrorismo, cybercriminalità, frode, riciclaggio, corruzione, tratta di esseri umani, omicidio volontario, razzismo, e così via.
    Estradizione semiautomatica...
    Il mandato europeo sostituisce l'attuale procedura di estradizione che esige una doppia incriminazione: l'estradizione è infatti possibile solo se il fatto perseguito costituisce un reato sia nel paese richiedente la persona incriminata, sia nel paese a cui è richiesta l'estradizione.
    La nuova procedura abbandona questa concezione: è sufficiente che il comportamento messo sotto accusa costituisca un'infrazione nello stato richiedente. Questa scelta è una logica conseguenza dell'applicazione del mutuo riconoscimento. Secondo la Commissione di Bruxelles, «poco importa, quindi, che l'incriminazione all'origine dell'emissione del mandato di cattura non esista - o che i suoi elementi costitutivi differiscano - nel territorio dello stato di esecuzione. Attraverso questo principio, ogni stato membro non solo riconosce l'interezza della legislazione penale degli altri stati membri, ma accetta anche di aiutarli a farla rispettare (1)».
    L'esigenza della doppia incriminazione era già stata superata per alcune infrazioni. L'atto del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1996 (2) precisa infatti che la consegna di una persona non può essere rifiutata, anche se il fatto perseguito non costituisce infrazione nel paese sollecitato, quando lo stato richiedente persegua sulla base del delitto di associazione a delinquere o di «cospirazione» e quando l'infrazione riguardi la repressione del terrorismo, del traffico di stupefacenti o di altre forme di criminalità organizzata.
    L'atto, ratificato solo da alcuni stati membri, lascia sussistere i meccanismi di controllo propri della procedura di estradizione.
    Ed è al potere politico che spetta decidere se procedere ad un'estradizione o rifiutarla. Il mandato di cattura, insieme a questa prerogativa, sopprime anche il controllo esercitato dalle giurisdizioni amministrative.
    Nella normale procedura d'estradizione il controllo giudiziario riguarda la concretezza dei fatti e la legalità della domanda. Per quanto concerne il mandato di cattura, il controllo giudiziario vaglierà solo la regolarità formale del documento. Le motivazioni dell'iniziativa dei Quindici vanno rintracciate proprio nel carattere automatico della consegna e nell'abbandono delle procedure di verifica. Inoltre, contrariamente all'estradizione, in cui la persona consegnata può essere perseguita solo per i reati esplicitamente menzionati nella richiesta, il mandato di cattura europeo libera il paese richiedente dal vincolo delle motivazioni fornite nel mandato.
    La realizzazione di un mandato europeo si basa sul principio di mutua fiducia: si presume, a priori, che i sistemi penali dei paesi dell'Unione rispettino la democrazia e lo stato di diritto. E l'attuazione della nuova procedura può essere sospesa solo «in caso di violazione grave e ripetuta dei diritti fondamentali da parte degli stati membri (3)».
    Ora, questa esigenza non poggerebbe più su meccanismi di controllo degli atti del potere, ma sulla presupposta legalità degli stessi.
    La decisione-quadro sul terrorismo, adottata il 6 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni, pone problemi dello stesso tipo. Definisce, infatti, come reato terrorista «gli atti intenzionali che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale» quando «l'autore li commette allo scopo di intimidire gravemente una popolazione» o per «costringere indebitamente poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi» o, infine, per «destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale (4)». Più specificamente, questi crimini possono essere «il fatto di causare massicce distruzioni ad una struttura governativa o pubblica, ad un sistema di trasporto, ad un'infrastruttura, un luogo pubblico o una proprietà privata, mettendo in pericolo vite umane o producendo notevoli danni economici».
    ...e carcere preventivo. La genericità di questa definizione consente interpretazioni molto ampie. Ogni azione di conflitto sociale intimidisce una parte più o meno estesa della popolazione e tende a costringere il potere a fare, o a non fare, qualcosa. I termini «gravi» o «indebitamente» sono puramente soggettivi e non introducono alcuna precisazione obiettiva che qualifichi l'atto stesso. Le nozioni di destabilizzazione e di distruzione di strutture economiche o politiche di un paese permettono di attaccare frontalmente i movimenti sociali. È con questi argomenti che, all'inizio degli anni '80, Margaret Thatcher, primo ministro britannico, tentò di applicare la legge antiterrorismo allo sciopero dei minatori. Questa definizione rompe con la tradizione dello stato di diritto (Si legga in alto l'articolo di John Brown).
    Il carattere liberticida del testo è talmente evidente che in allegato è stipulato che «niente nella decisione-quadro può essere interpretato come mirante a ridurre o ostacolare diritti o libertà fondamentali come il diritto di sciopero, la libertà di riunione, di associazione o di espressione, incluso il diritto di fondare sindacati con altri, aderirvi per la difesa dei propri interessi e il conseguente diritto di manifestare (5).» Ma si tratta solo di un impegno senza valore giuridico che lascia libero ogni stato membro di portare avanti la propria politica sul piano penale.
    L'obiettivo dichiarato di questa decisione-quadro è avvicinare i codici penali degli stati membri in materia di terrorismo. Sei di loro dispongono già di una legislazione specifica, e il testo europeo si è ispirato al Terrorism Act britannico. Tutte le legislazioni esistenti fanno della destabilizzazione del potere politico o economico un elemento distintivo dell'infrazione terrorista. Per esempio, l'articolo 4201-1 del codice penale francese definisce gli atti terroristici come atti che puntano «a turbare gravemente l'ordine pubblico attraverso l'intimidazione o il terrore». Il codice spagnolo fa riferimento all'obiettivo di sovvertire il sistema costituzionale e arrecare grave danno all'ordine pubblico.
    Il codice italiano parla di rovesciamento dell'ordine democratico.
    Il codice penale portoghese si riferisce all'alterazione o perturbazione del funzionamento delle istituzioni nazionali.
    Gli altri stati membri non hanno creato un'incriminazione specifica.
    Perseguono questi reati grazie a imputazioni già esistenti, come la nozione di associazione a delinquere che, unita ad un'abbondante giurisprudenza, permette di punire non solo la partecipazione ad atti terroristici, ma anche la sola appartenenza a queste organizzazioni.
    Se l'apparato legislativo di questi paesi è sufficiente per perseguire questi reati, ne consegue che i motivi della creazione di un'incriminazione specifica vanno ricercati nella volontà di giustificare pratiche e norme che derogano dai principi tradizionali di procedura penale.
    Si tratta di speciali tecniche d'inchiesta come l'intercettazione delle conversazioni telefoniche e della posta, la sorveglianza ravvicinata o l'installazione di scatole nere che permettono di leggere e registrare tutti i messaggi elettronici senza mandato o autorizzazione di un magistrato.
    Tutte queste misure possono essere realizzate in modo «proattivo», cioè anche in assenza d'infrazione. L'incriminazione terrorista giustifica anche misure eccezionali di detenzione preventiva o di carcere amministrativo.
    In Spagna, per esempio, una persona perseguita in base alla legge antiterrorista non ha diritto di scegliere il proprio avvocato (6).
    Il mandato di cattura europeo non induce ad una unificazione delle legislazioni e delle procedure penali; al contrario, permette la coesistenza di profonde disparità tra gli stati membri. Il senso reale della creazione di un'incriminazione che definisce l'atto terrorista risiede nell'adozione di regole di procedura penale che derogano dal diritto comune. La stessa cosa vale per la definizione adottata dall'Unione europea. Non si tratta tanto di unificare le legislazioni nazionali quanto di giustificare l'utilizzazione, diversa in ogni paese, di procedure eccezionali.



    note:

    (1) Proposta di decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli stati membri, Eur-. Le proposte della Commissione 561 PCO522, htm, p. 16.

    (2) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n° C 313, 32/10/1996.

    (3) Proposta della Commissione 561 PC0522.htm. p. 24.

    (4) Consiglio dell'Unione europea, 1485/01 Droipen 103 Cats 49, p.
    8.

    (5) Consiglio dell'Unione, op. cit., p. 4.

    (6) Si legga Jan Fermon, «Les droits démocratiques: dommages collatéraux de la guerre contre le terrorisme», Le Journal des Procès, n° 422, Bruxelles, 2001.
    (Traduzione di G. P.)

 

 
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