Amici, il nostro amico Brunik ha seminato una bufala per due giorni interi, apostrofando copiosamente come "imbecille" chiunque la contestasse.
Spinto dalla lettura approssimativa e parziale della bozza di legge elettorale presentata dalla CdL, e confortato dalle balzane panzane di uno sconosciuto professore dell'università di Firenze, tale Roberto D'Alimonte, l'improvvisato discepolo bergamasco ci ha fatto credere a suon d'insulti che lo sbarramento al 2% non esisteva.
Così, la patente di imbecillità è volata non solo nelle tasche mie e di Lincoln, sfiorando persino quelle di Alberich, ma ha raggiunto fior di luminari, da Giovanni Sartori a Ilvo Diamanti, da Renato Mannheimer a Gad Lerner e Giuliano Ferrara, passando per tutto l'arco parlamentare e mediatico del nostro Paese.
Tutti imbecilli patentati, salvo Brunik e quel genio di D'Alimonte.
Per scoprire poi che tre righe più sotto, la legge parlava chiaro e smentiva sonoramente i due luminari.
10. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1. determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cure elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2. determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi;
3. individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sol plano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguita sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
4. tra le coalizioni di liste e le liste di cui al numero 3), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi il quoziente
elettorale nazionale. Nell’ effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista, I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quella che abbiano con seguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3) lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi
Come promesso, seguirà la pubblica crocifissione.