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    Predefinito La legge 40 e l'Europa. Scopriamo chi dice il falso nella campagna sul referendum...

    In merito a tutte le accuse di oscurantismo, aniteuropeismo, antidemocraticismo etc. lanciate dai referendari verso la legge 40, diamo un occhiata a qualche documento ufficiale europeo, giusto per vedere come i Radicali ed i referendari stiano prendendo bellamente in giro da mesi tutto il popolo italiano.

    Prima i link:
    Risoluzione Parlamento Europeo 20 settembre 1996

    Convenzione di Oviedo

    Risoluzione parlamento Europeo 7 settembre 2000

    Poi, cominciamo con la prima:

    RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 20 SETTEMBRE 1996 SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÁ DELL'ESSERE UMANO IN RELAZIONE ALLE APPLICAZIONI BIOLOGICHE E MEDICHE

    (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 28 ottobre 1996)

    Il Parlamento europeo,
    viste le sue risoluzioni...

    [...]

    A. considerando...

    [...]

    C. considerando che il comitato incaricato della redazione ha fra l'altro incontrato difficoltà nel formulare le disposizioni sulla liceità della ricerca su soggetti incapaci di esprimere il proprio consenso e che a tale proposito é necessario escludere qualsiasi possibilità di abuso; D. consapevole che il problema della liceità della ricerca sugli embrioni e quello degli interventi sulla catena germinale sono strettamente correlati fra loro e che la messa a punto di tali interventi richiederebbe esperimenti su un numero estremamente elevato di embrioni;E. convinto che detti interventi debbano essere respinti e vietati poiché non é tecnicamente possibile controllare le loro ripercussioni nel lungo periodo, non esiste la possibilità di ottenere il consenso delle future generazioni interessate ed essi spalancherebbero definitivamente la porta all'eugenetica e alla mercificazione dell'essere umano:1. si richiama al parere espresso dalla Corte di giustizia il 28 marzo 1996; invita la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, a prendere posizione sulla possibilità che la Comunità aderisca alla Convenzione in base ai trattati vigenti; qualora tale adesione non fosse possibile, invita la Conferenza intergovernativa a occuparsi del problema e a esaminare, se necessario, quali siano le modifiche da apportare al trattato per rendere possibile l'adesione stessa;
    2. reputa indispensabile fissare, nel settore della biologia, della biotecnologia e della medicina, regole etiche fondate sul rispetto della dignità umana 3. ritiene necessario seguire criticamente i lavori del comitato direttivo, accanto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai parlamenti nazionali in qualità di rappresentante dei popoli dell'Unione e tenuto conto del ruolo svolto dalla nostra istituzione nell'assegnazione degli stanziamenti per la ricerca;4. richiama l'attenzione sul fatto che l'impostazione del progetto attuale é quella di una regolamentazione quadro che dovrà essere integrata da protocolli per sviluppare ulteriormente nei singoli settori i princípi contenuti nella Convenzione; ricorda a questo proposito le 62 richieste avanzante con le succitate risoluzioni del 16 marzo 1989;5. si rammarica che originariamente non sia stato previsto né avviato alcun dibattito pubblico dal Consiglio d'Europa nonostante siano in fase di elaborazione importanti argomenti etici con grandi ripercussioni per il futuro; quindi l'opinione pubblica ne avrebbe dovuto essere ben informata fin dall'inizio; 6. adotta la seguente posizione sulle principali questioni sollevate dal progetto di convenzione, nella forma in cui si presenta attualmente, e chiede alla Commissione di tenere conto dei seguenti elementi: la ricerca medica effettuata su una persona incapace di dare il proprio consenso non dovrebbe essere autorizzata che in circostanze eccezionali, a patto che il rappresentante legale di tale persona abbia dato il proprio accordo liberamente e in cognizione di causa, senza pregiudizio per le ulteriori garanzie giuridiche, che l'intervento in questione sia strettamente connesso con la malattia dell'interessato, che la ricerca in questione non possa essere effettuata su persone capaci di dare il proprio consenso e che sia di natura tale da produrre risultati direttamente benefici per la salute dell'interessato;la dignità dell'essere umano é indivisibile; non puó esservi alcun regime descriminatorio applicabile ai portatori di handicap; si potrà legiferare unicamente sulle decisioni da adottarsi, in conformità dei criteri applicabili alle persone capaci di dare il proprio consenso, in luogo delle persone a ció incapaci;il commercio di embrioni umani, di feti e di tessuti fetali deve essere vietato per legge senza alcuna eccezione;la ricerca distruttiva dell'embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca devono essere vietate;in caso di fecondazione artificiale deve essere vietato l'impianto nella donna di piú di tre embrioni nel corso di un ciclo; la conservazione criogenica di embrioni non deve essere autorizzata se non, a titolo eccezionale e per ragioni mediche, nel caso in cui l'impianto previsto non possa essere realizzato nel corso del ciclo;la crioconservazione successivamente al completamento del trattamento di fertilizzazione deve essere vietata;la convenzione deve stabilire senza ambiguità che gli interventi sul genoma umano volti a modificare o che modificano la linea germinale devono essere vietati dalla legge e si propone di formulare un articolo del progetto di Convenzione nel modo seguente: "La manipolazione del genoma umano a fini di prevenzione, di terapia o di diagnostica, puó essere intrapresa solo nella misura in cui é garantito che essa non modificherà la linea germinale (non é vietata la cura del tumore alle gonadi mediante radioterapia o chemioterapia); é essenziale vietare qualunque trasmissione di risultati di test genetici ad altre persone o istituzioni, salvo in caso di richiesta giudiziaria o previo esplicito accordo da parte dell'interessato;deve essere vietata qualsiasi trasmissione dei risultati di esperimenti genetici ad altre persone o istituzioni (per esempio compagnie di assicurazione o datori di lavoro), tranne che su disposizione delle autorità giudiziarie; a tale proposito occorre limitare la portata degli articoli 10, 11, 12 e 13 mediante chiare disposizioni concernenti i diritti del singolo all'assoluta tutela di tutti i dati concernenti la sua identità genetica e le sue caratteristiche genetiche;la convenzione deve comportare disposizioni precise che garantiscano l'impossibilità di acquistare, vendere o trattare in ogni altro modo come un bene commercializzabile alcun organo o tessuto umano vivente; la realizzazione di test volti a prevedere l'apparizione di malattie genetiche o che consentano di identificare delle predisposizioni genetiche a tali malattie o a tali malformazioni non deve essere autorizzata se non nei casi nei quali sia in gioco la vita del paziente e un trattamento efficace o una prevenzione sia attualmente praticabile; qualunque futuro test in grado di prevedere caratteristiche comportamentali deve essere espressamente vietato per legge; deve essere vietata ogni discriminazione o selezione tramite test genetici da parte di assicuratori o datori di lavoro;deve essere vietata qualsiasi pressione o limitazione al diritto dei genitori di accettare figli handicappati;

    7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi degli Stati membri.



    (1) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 165.
    (2) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 171.
    (3) Nella versione del "comitato direttivo sulla bioetica" (CDBI) del 6 giugno 1996.
    (4) Processo verbale della 6º seduta, 2 febbraio 1995, AS (1995) CRG.


    (fine prima parte)

    Sull'ultima parte sottolineata già immagino che si faranno distinzioni, dal momento che si parla di "paziente" e non di embrione; in relatà, il senso della frase non cambia minimamente. Un'essere umano (che sia embrione o adulto) non può venire selezionato in base alle sue caratteristiche genetiche, perchè ciò è fortemente discriminatorio.

  2. #2
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    Questa è troppo lunga, vi riporto soltanto i passi più significativi:

    Convenzione di Oviedo [Consiglio d’Europa - 1997]

    Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina

    (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina)



    Preambolo

    [...]

    Art. 11 Non discriminazione

    Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio

    genetico è vietata.

    Art. 12 Test genetici predittivi

    Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata.

    [...]

    Art. 14 Non selezione dei sesso

    L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.

    [...]

    (1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.

    (2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.



    (fine seconda parte)

    La predeterminazione del sesso del nascituro non è prevista né dalla legge 40 né dai referendum, ma è allo studio (o forse già permessa, non ricordo bene) in Gran Bretagna.

    L'ultimo punto, ovvero il divieto di creazione di embrioni umani a fini di ricerca, NON è toccato dal referendum, l'ho messo solo per completezza d'informazione.

  3. #3
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    Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana - 7 Settembre 2000

    Testo approvato nella seduta del Parlamento Europeo del 7 settembre 2000
    PE 293.798

    Il Parlamento europeo,
    - vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la ricerca medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione dei nuclei cellulari (la cosiddetta "clonazione terapeutica"),
    - viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica1 e sull'inseminazione artificiale "in vivo" e "in vitro"2, del 28 ottobre 1993 sulla clonazione di embrioni umani3, del 12 marzo 1997 sulla clonazione4, del 15 gennaio 1998 sulla clonazione umana5 e del 30 marzo 20006,
    - viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti umani e la biomedicina - e la propria risoluzione del 20 settembre 1996 sull'argomento7, e visto altresì il protocollo aggiuntivo che proibisce la clonazione di esseri umani,
    - vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'impiego di embrioni umani,
    - visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunità e i relativi programmi specifici,
    - vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche8,
    A. considerando che la dignità umana e il conseguente valore di ciascun essere umano sono gli obiettivi primari degli Stati membri, come sancito da molte moderne costituzioni,
    B. considerando che l'indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve essere controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali,
    C. considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere oggetto di ricerca,
    D. considerando che il Quinto programma quadro e la decisione del Consiglio 1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche" (1998-2002) affermano: "Parimenti, non sarà condotta alcuna attività di ricerca intesa nel senso del termine "clonazione", volta a sostituire il nucleo di una cellula germinale o embrionale con quello della cellula di un altro individuo o con una cellula embrionale o una cellula proveniente da un embrione umano all'ultimo stadio di sviluppo",
    E. considerando che è pertanto vietato utilizzare, direttamente o indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di ricerca,
    F. considerando che la precitata direttiva 98/44/CE afferma che nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume;
    G. considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana,
    H. considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e che qualsiasi allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori sviluppi nella produzione e nell'utilizzo di embrioni,
    I. considerando che questo Parlamento definisce la clonazione umana come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito,
    J. considerando che le proposte del governo del Regno Unito richiedono il consenso dei membri di entrambi i rami del parlamento britannico, che avranno il diritto di votare liberamente secondo coscienza sulla questione,
    1. ritiene che i diritti dell'uomo e il rispetto della dignità umana e della vita umana debbano costituire l'obiettivo costante dell'attività politica legislativa;
    2. ritiene che la "clonazione terapeutica", che implica la creazione di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, ponga un profondo dilemma etico, rappresenti un passo senza ritorno per quanto riguarda le norme della ricerca e sia in contrasto con l'impostazione in materia di ordine pubblico adottata dall'Unione europea;
    3. invita il governo britannico a rivedere la propria posizione sulla clonazione di embrioni umani e chiede agli onorevoli membri del Parlamento del Regno Unito di esprimere il proprio voto secondo coscienza e di respingere la proposta di autorizzare la ricerca che fa uso di embrioni creati mediante trasferimento del nucleo cellulare;
    4. reitera il suo invito a tutti gli Stati membri a introdurre normative vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di clonazione umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione;
    5. chiede con insistenza che vengano esplicati i massimi sforzi a livello politico, legislativo, scientifico ed economico a favore di terapie che impiegano cellule staminali derivate da soggetti adulti;
    6. ribadisce il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica in campo medico, a condizione che essa sia controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali;
    7. reitera la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale umana che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine di evitare di generare embrioni superflui;
    8. chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti di provvedere a che sia riaffermata l'esclusione degli elementi umani dalla brevettabilità e dalla clonazione e di adottare le necessarie misure regolamentari in tal senso;
    9. invita la Commissione a garantire il pieno rispetto dei termini del Quinto programma quadro e dei relativi programmi specifici, e sottolinea che il modo migliore di dare attuazione alla decisione in questione è garantire che nessun istituto di ricerca che sia in qualche modo coinvolto nella clonazione di embrioni umani ottenga finanziamenti a carico del bilancio UE per nessuno dei suoi lavori;
    10. ribadisce con forza l'idea che debba essere imposto un divieto universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo;
    11. ritiene che una commissione temporanea costituita da questo Parlamento per esaminare le questione etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi della genetica umana debba prendere come punto di partenza i pareri già espressi nelle sue risoluzioni; tale commissione dovrebbe esaminare questioni sulle quali il Parlamento non ha ancora espresso una posizione chiara; i suoi poteri, la sua composizione e la durata del suo mandato saranno definiti su proposta della Conferenza dei presidenti, senza alcuna limitazione delle competenze della commissione permanente responsabile per le questioni attinenti al controllo e all'applicazione del diritto comunitario in materia;
    12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai membri del Parlamento del Regno Unito e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

    1 GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.
    2 GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.
    3 GU C 315 del 22.11.1993, pag. 224.
    4 GU C 115 del 14.4.1997, pag. 92.
    5 GU C 34 del 2.2.1998, pag. 164.
    6 "Testi approvati" in tale data, punto 9.
    7 GU C 320 del 20.9.1996, pag. 268.
    8 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.



    7 Settembre 2000


    Tutto questi dubbi e divieti sono stati espressi e riconosciuti anche dal Parlamento Europeo, non se li è inventati Ruini!

    Leggete e meditate.

  4. #4
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    Vi pregherei di non usare questo thread per diatribe inutili, bensì di diffonderne il link a quante più persone potete, in modo che tutti possano leggere e riflettere di conseguenza.

    Se volete altri link, cercateli pure con Google.

  5. #5
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    ma allora anche l'UE qualcosa di discreto l'ha prodotto...

  6. #6
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    ai Moderatori:
    esagero se vi chiedo di metterlo in rilievo? Eventualmente con un titolo modificato, più "neutro"?

    (Cancellate pure questo post dopo avermi risposto)

    Grazie!
    Pier

  7. #7
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    su!

  8. #8
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    In Origine Postato da Pierluigi
    su!


    http://www.politicaonline.net/forum/...hreadid=170710

  9. #9
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    In Origine Postato da MrBojangles


    http://www.politicaonline.net/forum/...hreadid=170710
    Bojangles,
    se cerchi di sviare l'attenzione sul tema del thread mettendo un OT come quello (peraltro già bellamente smontato nella sua falsità), allora sei solo un confusionario (e così dicendo ti considero in buona fede).
    Se hai qualcosa da rispondere su questo tema, fai pure. Ma non tirare in ballo argomenti che non c'entrano nulla.

    Pier

  10. #10
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    Uh... Pier, sembra che ci siano prese di posizione contrarie a queste, sempre da parte del Parlamento Europeo. Dovrei scavare bene su Google per trovare le risoluzioni esatte, ma ho trovato riferimenti a roba del 2003 che permette la ricerca sulle staminali embrionali.
    Appena ho tempo te le posto, ma ho l'impressione che all'Europarlamento non abbiano le idee molto più chiare del popolo.
    There is no calamity greater than lavish desires.
    There is no greater guilt than discontentment.
    And there is no disaster greater than greed.

    Lao-Tzu

 

 
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