In merito a tutte le accuse di oscurantismo, aniteuropeismo, antidemocraticismo etc. lanciate dai referendari verso la legge 40, diamo un occhiata a qualche documento ufficiale europeo, giusto per vedere come i Radicali ed i referendari stiano prendendo bellamente in giro da mesi tutto il popolo italiano.
Prima i link:
Risoluzione Parlamento Europeo 20 settembre 1996
Convenzione di Oviedo
Risoluzione parlamento Europeo 7 settembre 2000
Poi, cominciamo con la prima:
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 20 SETTEMBRE 1996 SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÁ DELL'ESSERE UMANO IN RELAZIONE ALLE APPLICAZIONI BIOLOGICHE E MEDICHE
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 28 ottobre 1996)
Il Parlamento europeo,
viste le sue risoluzioni...
[...]
A. considerando...
[...]
C. considerando che il comitato incaricato della redazione ha fra l'altro incontrato difficoltà nel formulare le disposizioni sulla liceità della ricerca su soggetti incapaci di esprimere il proprio consenso e che a tale proposito é necessario escludere qualsiasi possibilità di abuso; D. consapevole che il problema della liceità della ricerca sugli embrioni e quello degli interventi sulla catena germinale sono strettamente correlati fra loro e che la messa a punto di tali interventi richiederebbe esperimenti su un numero estremamente elevato di embrioni;E. convinto che detti interventi debbano essere respinti e vietati poiché non é tecnicamente possibile controllare le loro ripercussioni nel lungo periodo, non esiste la possibilità di ottenere il consenso delle future generazioni interessate ed essi spalancherebbero definitivamente la porta all'eugenetica e alla mercificazione dell'essere umano:1. si richiama al parere espresso dalla Corte di giustizia il 28 marzo 1996; invita la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, a prendere posizione sulla possibilità che la Comunità aderisca alla Convenzione in base ai trattati vigenti; qualora tale adesione non fosse possibile, invita la Conferenza intergovernativa a occuparsi del problema e a esaminare, se necessario, quali siano le modifiche da apportare al trattato per rendere possibile l'adesione stessa;
2. reputa indispensabile fissare, nel settore della biologia, della biotecnologia e della medicina, regole etiche fondate sul rispetto della dignità umana 3. ritiene necessario seguire criticamente i lavori del comitato direttivo, accanto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai parlamenti nazionali in qualità di rappresentante dei popoli dell'Unione e tenuto conto del ruolo svolto dalla nostra istituzione nell'assegnazione degli stanziamenti per la ricerca;4. richiama l'attenzione sul fatto che l'impostazione del progetto attuale é quella di una regolamentazione quadro che dovrà essere integrata da protocolli per sviluppare ulteriormente nei singoli settori i princípi contenuti nella Convenzione; ricorda a questo proposito le 62 richieste avanzante con le succitate risoluzioni del 16 marzo 1989;5. si rammarica che originariamente non sia stato previsto né avviato alcun dibattito pubblico dal Consiglio d'Europa nonostante siano in fase di elaborazione importanti argomenti etici con grandi ripercussioni per il futuro; quindi l'opinione pubblica ne avrebbe dovuto essere ben informata fin dall'inizio; 6. adotta la seguente posizione sulle principali questioni sollevate dal progetto di convenzione, nella forma in cui si presenta attualmente, e chiede alla Commissione di tenere conto dei seguenti elementi: la ricerca medica effettuata su una persona incapace di dare il proprio consenso non dovrebbe essere autorizzata che in circostanze eccezionali, a patto che il rappresentante legale di tale persona abbia dato il proprio accordo liberamente e in cognizione di causa, senza pregiudizio per le ulteriori garanzie giuridiche, che l'intervento in questione sia strettamente connesso con la malattia dell'interessato, che la ricerca in questione non possa essere effettuata su persone capaci di dare il proprio consenso e che sia di natura tale da produrre risultati direttamente benefici per la salute dell'interessato;la dignità dell'essere umano é indivisibile; non puó esservi alcun regime descriminatorio applicabile ai portatori di handicap; si potrà legiferare unicamente sulle decisioni da adottarsi, in conformità dei criteri applicabili alle persone capaci di dare il proprio consenso, in luogo delle persone a ció incapaci;il commercio di embrioni umani, di feti e di tessuti fetali deve essere vietato per legge senza alcuna eccezione;la ricerca distruttiva dell'embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca devono essere vietate;in caso di fecondazione artificiale deve essere vietato l'impianto nella donna di piú di tre embrioni nel corso di un ciclo; la conservazione criogenica di embrioni non deve essere autorizzata se non, a titolo eccezionale e per ragioni mediche, nel caso in cui l'impianto previsto non possa essere realizzato nel corso del ciclo;la crioconservazione successivamente al completamento del trattamento di fertilizzazione deve essere vietata;la convenzione deve stabilire senza ambiguità che gli interventi sul genoma umano volti a modificare o che modificano la linea germinale devono essere vietati dalla legge e si propone di formulare un articolo del progetto di Convenzione nel modo seguente: "La manipolazione del genoma umano a fini di prevenzione, di terapia o di diagnostica, puó essere intrapresa solo nella misura in cui é garantito che essa non modificherà la linea germinale (non é vietata la cura del tumore alle gonadi mediante radioterapia o chemioterapia); é essenziale vietare qualunque trasmissione di risultati di test genetici ad altre persone o istituzioni, salvo in caso di richiesta giudiziaria o previo esplicito accordo da parte dell'interessato;deve essere vietata qualsiasi trasmissione dei risultati di esperimenti genetici ad altre persone o istituzioni (per esempio compagnie di assicurazione o datori di lavoro), tranne che su disposizione delle autorità giudiziarie; a tale proposito occorre limitare la portata degli articoli 10, 11, 12 e 13 mediante chiare disposizioni concernenti i diritti del singolo all'assoluta tutela di tutti i dati concernenti la sua identità genetica e le sue caratteristiche genetiche;la convenzione deve comportare disposizioni precise che garantiscano l'impossibilità di acquistare, vendere o trattare in ogni altro modo come un bene commercializzabile alcun organo o tessuto umano vivente; la realizzazione di test volti a prevedere l'apparizione di malattie genetiche o che consentano di identificare delle predisposizioni genetiche a tali malattie o a tali malformazioni non deve essere autorizzata se non nei casi nei quali sia in gioco la vita del paziente e un trattamento efficace o una prevenzione sia attualmente praticabile; qualunque futuro test in grado di prevedere caratteristiche comportamentali deve essere espressamente vietato per legge; deve essere vietata ogni discriminazione o selezione tramite test genetici da parte di assicuratori o datori di lavoro;deve essere vietata qualsiasi pressione o limitazione al diritto dei genitori di accettare figli handicappati;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi degli Stati membri.
(1) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 165.
(2) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 171.
(3) Nella versione del "comitato direttivo sulla bioetica" (CDBI) del 6 giugno 1996.
(4) Processo verbale della 6º seduta, 2 febbraio 1995, AS (1995) CRG.
(fine prima parte)
Sull'ultima parte sottolineata già immagino che si faranno distinzioni, dal momento che si parla di "paziente" e non di embrione; in relatà, il senso della frase non cambia minimamente. Un'essere umano (che sia embrione o adulto) non può venire selezionato in base alle sue caratteristiche genetiche, perchè ciò è fortemente discriminatorio.