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  1. #1
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    Predefinito Interventi di armonizzazione della Carta Telematica

    E' mia intenzione presentare un pdl Costituzionale con l'obiettivo di armonizzare e chiarificare la Carta Teleamtica.
    Chiarisco che la ratio di questo intervento è di natura esclusivamente tecnica, in altre parole, tale Pdl non entrerà nel merito delle norme costituzionali, ma avrà il fine di chiarire passaggi che appaiono poco chiari e possano lasciar spazio a dubbi interpretativi, armonizzare tra loro norme che potrebbero sembrare in contrasto tra loro, prevedere termini per l'adempimento di obblighi laddove non sono previsti ecc.

    Prima di presentare ufficialmente il Pdl attenderò eventuali richieste di chiarimento dei Congressisti e dei forumisti in genere.

  2. #2
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    Art.19
    Ratio dell' intervento: una norma successiva ha previsto l'istituzione di due nuovi ministeri. Riteniamo che sia preferibile per pure questioni di "esterica normativa" l' armonizzazione nel primo comma, piuttosto che l'inserimento "posticcio" nell' ultimo comma

    Testo attuale:

    Art.19
    Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità, dei Rapporti Istituzionali e delle Riforme.
    Il Premier può nominare altri due ministeri con relativi ministri.
    Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.[DDL Cost. 13/07/04]
    Si istituiscono due nuovi ministeri: Il ministero degli Esteri che si occupa dei rapporti di POL con l'esterno, e il Ministero della Cultura con delega allo Sport che si occupa dei vari concorsi e dei suddetti forum.[DDL Cost. 26/11/04]


    Testo Riformato (Il precedente testo dell' art.19 deve considerarsi sostituito dal seguente)
    Art.19
    Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità, dei Rapporti Istituzionali e delle Riforme, degli Esteri , e della Cultura con delega allo Sport .
    Il Premier può nominare altri due ministeri con relativi ministri.
    Ogni Ministro potrà essere affiancato da un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.

  3. #3
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    Art.23
    Ratio dell' intervento: L'art. 23 recita: i candidati al congresso dovranno avere minimo 1000 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni.
    In realtà, l'Amministrazione è intervenuta alla vigilia delle scorse elezioni per chiarire che tale limite doveva attenersi sui 150 posts, e questo termine è stato poi quello effettivamente applicato nella presentazione delle liste. Riteniamo quindi opportuno esplicitarlo nella Carta Costituzionale


    Art. 23
    L'art.23 si intende così modificato (in neretto le parti modificate)

    Testo originario
    Il voto sarà palese e potranno votare solo i forumisti che abbiano raggiunto i 150 posts all’attivo al momento della “indizione” delle elezioni. I cloni sono esclusi dalla votazione.
    I candidati al congresso dovranno avere minimo 1000 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni.
    Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
    L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
    L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
    Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.

    Nuovo testo:
    Il voto sarà palese e potranno votare solo i forumisti che abbiano raggiunto i 150 posts all’attivo al momento della “indizione” delle elezioni.I cloni sono esclusi dalla votazione.
    I candidati al congresso dovranno avere minimo 150 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni.
    Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
    L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
    L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
    Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.

  4. #4
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    Art.30
    Ratio: anche qui, si ritiene che i 150 posts sufficienti per la maggiore età forumistica debbano essere applicati, in conformità a quanto sollecitato dall' amministrazione per l'elettorato passivo dei congressisti, anche per le proposte referendarie.

    Art. 30
    L'art.30 si intende così modificato (in neretto le parti modificate)

    Testo originario:
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 500 post.[DDL Cost.13/07/04]

    Testo modificato:
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 150 post.

  5. #5
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    Art.31
    Ratio: l'art.31 disciplina il diritto di emendamento. Non esplicita però in quali termini temporali esso possa essere esercitato. La nostra proposta si conforma a quella che è la prassi della gran parte dei Parlamenti (compreso quello italiano)


    Art.31

    Testo originario (in neretto l'aggiunta)
    Art.31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.

    Art.31 modificato:

    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
    Gli emendamenti possono essere presentati entro e non oltre le 72 ore dedicate in Congresso alla discussione. Non sarà consentita la presentazione di emendamenti una volta aperto il thread delle votazioni.

  6. #6
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    Art. 32


    Ratio: la modifica dell' Art.32 è sicuramente una delle più importanti, non essendo esso in linea con il Regolamento Congressuale nè con la prassi di fatto applicato. Infatti la lettura dello stesso può far pensare a una potestà del governo di non inserire all'ordine del giorno le proposte di legge "non gradite" .
    Probabile che si volesse intendere altro, ovvero che le proposte accettate dal governo abbiano una qualche priorità di discussione, ma la formulazione ci sembra abbastaza criptica da richiedere una correzione che non lasci adito a dubbi.


    Art. 32 originario
    L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.

    Art.32 modificato
    L'ordine del giorno delle assemblee comporta ,nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge presentate nei modi e nei termini previsti dalla presente Carta Telematica e dal Regolamento Congressuale.

  7. #7
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    Art.37
    Ratio:
    In questo caso ci troviamo a correggere un probabile errore non voluto.
    Infatti, parlando del ricorso di legittimità Costituzionale si afferma che "nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità della norma".
    Chiaro che in un ricorso non può essere la norma ad essere inammissibile, ma il ricorso stesso (qualora palesemente infondato.


    In neretto le parti modificate.
    Art. 37 originario:
    Art.37
    Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
    Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità della norma se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
    I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.

    Art.37 modificato:
    Art.37
    Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
    Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità del ricorso se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
    I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.

  8. #8
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    Art.38
    Ratio:
    Anche qui un piccolo intervento per meglio esplicitare il significato di quanto statuito dal legislatore. Si prevede inoltre un termine perentorio entro il quale il Presidente è tenuto alla pubblicazione della sentenza. Il termine deve essere previsto considerato che la norma prevede la cessazione dalla carica per inadempienza, e la mancanza di un tempo entro il quale adempiere la renderebbe difficilmente operativa.


    Art.38 originario
    Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta di POL.
    Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza pena la cessazione dalla carica.
    La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.

    Art.38 modificato
    In neretto le espressioni aggiunte e modificate:
    Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.
    Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza entro 5 giorni dalla decisione della Corte pena la cessazione dalla carica.
    La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.

  9. #9
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    Concludiamo con l'art.51
    Ratio:
    L'art.51 prevede che in caso di legge approvata con Referendum propositivo la stessa debba passare il Congresso.
    Ci sembra evidente che se il referendum è stato approvato il Congresso non potrebbe che confermare la legge. Ma chi può obbligare i Congressisti a farlo? E soprattutto, a cosa serve questo passaggio?
    Riteniamo maggiormente in linea con l'intero corpus costituzionale, che la legge così approvata passi semmai al Presidente di Pol per la promulgazione.


    Art.51 originario
    Art.51
    Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.

    Art. 51 modificato
    Art.51 Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà essere obbligatoriamente promulgata dal Presidente di Pol nei termini previsti dalla Costituzione per le leggi ordinarie.

  10. #10
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    Infine, chiederei a Danny, o a chi era presente in Parlamento al momento dell' approvazione, il significato di questo passaggio dell' art.22, che non mi è chiaro.

    La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 19 unità, compreso il Presidente di PoL. I congressisti esercitano le loro prerogative senza vincolo di mandato.
    Il trasferimento è consentito al Presidente del Congresso o al relatore della legge in esame.[DDL Cost.13/07/04]

    Il trasferimento..di cosa?

 

 
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