DDL COSTITUZIONALE N.6 RIFORMA DEL CONSIGLIO COSTITUZIONALE DEL CSM CON LA CREAZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI POL.
Relatore : Benfy e Danny78
Art.35
Viene istituita La Corte Suprema di Pol che comprende tre membri, il cui mandato dura per l’intera legislatura.
I componenti della Corte Suprema sono 5; uno è il Presidente di Pol, gli altri quattro nominati dal parlamento con la maggioranza dei 2/3 senza possibilità di abbassamento del quorum.
Le sue sedute devono tenersi in uno spirito di libertà e democrazia.
Il Presidente della Corte Suprema è eletto alla prima riunione convocata su apposito thread dal Presidente di Pol.
Art.36
La Corte Suprema giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL, decide in caso di contestazione e sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
Sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.
Per i suddetti punti La Corte Suprema assume le funzioni di Consiglio Costituzionale.
Per i suddetti punti La Corte Suprema si riunisce come Consiglio Costituzionale.
La Corte Suprema ha anche il compito di risolvere le questione giuridiche che sorgono nella Comunità di POL, in questo caso assume le funzioni di CSM e quindi si riunisce come Csm.
Art.37
Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità della norma se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.
Art. 38
Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta di POL.
Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza pena la cessazione dalla carica.
La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.
I
Art.39
Il consiglio costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL, la sentenza segue le norme di cui all’art. 38.
I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.
La sentenza è inapellabile.
Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.
Art.40
La Corte Suprema riunita come Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.
Il CSM-POL è appunto la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono inappellabili se espresse alla unanimità.
Art.41
I componenti della Corte Suprema di Pol sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura stesso ( in questo caso la decisione può non essere alla unanimità).
Art.42
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Comunità di Pol che sono riconosciute nei reati di Diffamazione, Vilipendio, Clonazione.
Art 43.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare contro qualunque forumista.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art 44
Quando un forumista è accusato di un reato ( vilipendio, diffamazione, clonazione), può essere interpellato il Csm che decide se ci sia bisogno di un processo riunendosi in seduta ordinaria.
Possono fare richiesta di intervento nel Csm tutti i forumisti che abbiano superato i 150 post.
Se viene ritenuta valida la possibilità di ricorrere al processo contro il forumista, il Csm stesso istituisce il procedimento penale contro l’accusato/a.
Il processo penale contro il forumista si svolge tramite una Seduta Straordinaria del Csm presieduta dal Presidente del Csm in cui la giuria sono appunto tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Processo penale viene tenuto su thread aperto appositamente dal Presidente del Csm.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti ai membri del Csm , di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
Ad esposizione finita di entrambe le parti in causa il Csm si ritira per deliberare ed emette una sentenza entro una settimana.
Le punizioni comminate dal Csm possono andare da una semplice ammonizione Ufficiale alla ineleggibilità in Congresso per una legislatura.
Se un forumista viene condannato ad ineleggibilità in Congresso per più di una volta, non potrà più ricoprire cariche pubbliche ed istituzionali.
Un forumista Ammonito 5 volte durante un anno viene dichiarato ineleggibile in Congresso e non potrà più ricoprire cariche pubbliche o istituzionali.
Art 45
Si può ricorrere in appello solo se la sentenza non è emessa alla unanimità.
Nel caso di Appello, si svolge un nuovo processo con le stesse modalità dell’articolo 44 , se anche in questo caso la sentenza non viene emessa alla unanimità i gradi di giudizio sono comunque conclusi e la sentenza diviene definitiva ed inappellabile5