DDL COSTITUZIONALE N°2: MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL
Riporto solo gli articoli modificati che sono evidenziati in grassetto.
Relatore :Manfr
Il Ministero delle Riforme propone che il testo Costituzionale della Comunità di PoliticaOnline sia cambiato nel seguente modo:
COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL
TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
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Art.8
II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati.
Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. Le dimissioni, per qualunque motivo, del Presidente di POL provocano lo scioglimento del Congresso di POL e le dimissioni el governo in carica. Qualora il titolo di Presidente di POL resti vacante per motivi diversi dalle dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente del Congresso, come indicato dall'Articolo 9.
Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto
a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.
Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.
Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol,
tranne che nel caso di dimissioni, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
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Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
se la legge è stata rinviata dal presidente di POL al congresso per una nuova deliberazione questa dovrà raggiungere una maggioranza di 2/3 perchè possa entrare in vigore perdurando il rifiuto del presidente alla promulgazione.
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TITOLO III. IL GOVERNO
Art.18
Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
Art.19
II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità e dei Rapporti Istituzionali.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
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TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
Art.21
Il Parlamento di Pol è monocamerale. La Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol.
La legge elettorale del Parlamento di POL è riportata nell'Articolo 23, Comma Primo, e viene considerata, ai fini della revisione delle norme Costituzionali, come articolo di legge ordinaria.
Art.22
La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità:
ad essi verranno aggiunti due seggi di diritto, uno per il Presidente eletto e uno per il primo tra i candidati alle Elezioni Presidenziali non eletti.
Art.23
Il voto sarà palese e a suffragio universale diretto.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale.
L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Art. 23 comma 1
La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 60% dei seggi (9 seggi su 15) e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
Il Premio si applica per la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
Se la coalizione o gruppo di partiti il cui candidato o candidati alla Presidenza sia stato sconfitto ottiene la maggioranza assoluta dei voti si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI.
Se la coalizione il cui candidato alla Presidenza sia stato eletto ottiene più del 60 % dei voti le attribuzione seggi sono in base proporzionale.
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Art.25
Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o
di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
Art.26
II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.
TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
Art.27
Le leggi sono votate dal Congresso di Pol.
Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 15 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Consiglio Costituzionale
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TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art.35
Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.
I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso, con una maggioranza minima dei 2/3, che si riunisce in seduta apposita. Qualora i due membri laici del Consiglio Costituzionale non risultino eletti al primo scrutinio, si proseguirà con un secondo. Se neanche dal secondo scrutinio saranno stati designati i componenti, gli scrutini successivi si terrano con una maggioranza richiesta del 50%+1.
Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.
Art.36
Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.
E' compito del Consiglio Costituzionale intervenire nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi di POL
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