DISEGNO DI LEGGE PRESIDENZIALE NR. 1 DEL 22 DICEMBRE 2003
REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA
art. 1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea ovvero, su richiesta di almeno 5 forumisti, dal Presidente di POL ovvero dal Primo Ministro mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capogruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno
art. 2. L'assemblea viene convocata di regola almeno ogni primo giovedì del mese e deve riportare all'ordine del giorno tutte le proposte di legge pubblicate nel mese precedente sul forum dal Presidente di POL o dai congressisti. In casi di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata anche in altra data.
art. 3. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno e gli articolati delle proposte di legge. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. il Presidende del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. In caso di parità tra pareri positivi e negativi prevale il voto del Presidente di POL. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.
art. 4. Entro tre giorni dalla chiusura della votazione il Presidende dell'assemblea ovvero il Presidente di POL pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.
art. 5. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a due congressi consecutivi viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Per assenza dal congresso si intende la mancata partecipazione al voto.
art. 6. In caso di decadimento o di dimissioni al posto del congressista decaduto o dimessosi verrà nominato, in ordine di priorità:
- il candidato non eletto dello stesso partito che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità di preferenze si preferisce il candidato con più post.
- il candidato della coalizione che alle elezioni ha sostenuto il medesimo presidente che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità si preferisce il candidato con più post.
- l'elettore dello stesso partito o, in mancanza, della stessa coalizione che abbia all'attivo più post.
Qualora non esistano altri elettori del partito o della coalizione il posto rimarà vacante.
Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro tre giorni. In caso contrario il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista
art. 7. i congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo è composto dai membri delle coalizioni che abbiano almeno tre congressisti. Il capogruppo di ciascun gruppo è il congressista con più post all'attivo, salva diversa espressa designazione dei membri del gruppo. I congressisti dei partiti con meno di tre eletti possono unirsi ad un altro gruppo parlamentare, o, in alternativa, far parte del gruppo misto