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Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre
1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità,
e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono
della libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile
che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche,
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia
e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato che i popoli
delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale
dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti
i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo
e ogni organo della società, avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del
Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia
che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto
a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà
essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani
o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha
diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali
dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha
diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha
diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo
accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno
o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella
sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo
ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro
i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo
ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo
dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo
ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne
in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,
durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo
ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale
o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha
il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha
il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo
ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo
ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in
quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo
ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad
eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla
sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha
il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò
una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo
ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro
caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio
o fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo
ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di
istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo
ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha
diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale
i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo
ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento
e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun
caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente
Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione
dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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