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PROTOCOLLI
A. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE
Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono
le Comunità europee:
Articolo 1
Abrogazione del protocollo sulle istituzioni
Il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva
dell'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato
sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità
europee, è abrogato.
Articolo 2
Disposizioni relative al Parlamento europeo
1. Dal 1o gennaio 2004 e con effetto a decorrere
dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo
2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo
108, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, il primo comma è sostituito
dal seguente:
"Il numero dei rappresentanti eletti in ogni
Stato membro è fissato come segue:
Belgio
22
Danimarca
13
Germania
99
Grecia
22
Spagna
50
Francia
72
Irlanda
12
Italia
72
Lussemburgo
6
Paesi Bassi
25
Austria
17
Portogallo
22
Finlandia
13
Svezia
18
Regno Unito
72"
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero totale
dei rappresentanti al Parlamento europeo per la legislatura
2004-2009 è pari al numero dei rappresentanti figurante
nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, maggiorato del numero di rappresentanti dei nuovi Stati
membri stabilito nei trattati di adesione firmati al più
tardi il 1o gennaio 2004.
3. Qualora il numero totale dei membri di cui
al paragrafo 2 sia inferiore a settecentotrentadue, è
applicata una correzione proporzionale al numero di rappresentanti
da eleggere in ciascuno Stato membro, in modo che il numero
totale sia il più possibile vicino a settecentotrentadue,
senza che detta correzione risulti in un numero di rappresentanti
da eleggere in ciascuno Stato membro superiore a quello previsto
all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2 del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, per la legislatura 1999-2004.
Il Consiglio adotta una decisione a tal fine.
4. In deroga all'articolo 189, secondo comma del
trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo
107, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in caso di entrata in vigore di
trattati di adesione dopo l'adozione della decisione del Consiglio
di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo,
il numero dei membri del Parlamento europeo può essere
temporaneamente superiore a settecentotrentadue durante il periodo
di applicazione di detta decisione. La stessa correzione prevista
al paragrafo 3, primo comma del presente articolo sarà
applicata al numero di rappresentanti da eleggere negli Stati
membri in questione.
Articolo 3
Disposizioni relative alla ponderazione dei voti
in sede di Consiglio
1. Dal 1o gennaio 2005:
a)
all'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità
europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica:
i)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le deliberazioni del Consiglio che
richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è
attribuita la seguente ponderazione:
Belgio
12
Danimarca
7
Germania
29
Grecia
12
Spagna
27
Francia
29
Irlanda
7
Italia
29
Lussemburgo
4
Paesi Bassi
13
Austria
10
Portogallo
12
Finlandia
7
Svezia
10
Regno Unito
29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto
almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole
della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente
trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide
se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano
il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";
ii)
è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
"4. Un membro del Consiglio può chiedere
che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione
a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri
che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno
il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione
non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.";
b)
all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai voti dei membri del Consiglio è
attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo
2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per
l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno centosessantanove
voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei
membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in
caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza
qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono
tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della
popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non
sia soddisfatta, la decisione non è adottata.";
c)
all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il paragrafo
3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le deliberazioni del Consiglio
richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è
attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo
2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le
deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove
voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei
membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in
caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza
qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono
tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della
popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non
sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".
2. All'atto di ciascuna adesione, la soglia di
cui all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma del trattato
che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118,
paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica è calcolata in modo che
la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non
superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione
relativa all'allargamento dell'Unione europea iscritta nell'atto
finale del trattato di Nizza.
Articolo 4
Disposizioni relative alla Commissione
1. Dal 1o gennaio 2005 e con effetto a decorrere
dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva
a tale data, all'articolo 213 del trattato che istituisce la
Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I membri della Commissione sono scelti
in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia
di indipendenza.
La Commissione comprende un cittadino di ciascuno
Stato membro.
Il numero dei membri della Commissione può
essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità."
2. Quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, all'articolo
213 del trattato che istituisce la Comunità europea e
all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente:
"1. I membri della Commissione sono scelti
in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia
di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione è
inferiore al numero di Stati membri. I membri della Commissione
sono scelti in base a una rotazione paritaria le cui modalità
sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il numero dei membri della Commissione è
fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità."
Questa modifica si applica a decorrere dalla data
di entrata in funzione della prima Commissione successiva alla
data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità
dopo la firma del trattato di adesione del ventisettesimo Stato
membro dell'Unione, stabilisce:
il numero dei membri della Commissione;
le modalità della rotazione paritaria che
indicano l'insieme dei criteri e delle regole necessari per
la fissazione automatica della composizione dei collegi successivi,
in base ai principi seguenti:
a)
gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità
per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e
del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione;
pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti
da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore
a uno;
b)
fatta salva la lettera a), ciascuno dei collegi successivi è
costituito in modo da riflettere in maniera soddisfacente la
molteplicità demografica e geografica degli Stati membri
dell'Unione.
4. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto
a che, all'atto dell'adesione, un suo cittadino sia nominato
membro della Commissione finché non si applichi il paragrafo
2.
B. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA
Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di
giustizia previsto all'articolo 245 del trattato che istituisce
la Comunità europea e all'articolo 160 del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono
allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce
la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica:
Articolo 1
La Corte di giustizia è costituita ed esercita
le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato
sull'Unione europea (trattato UE), del trattato che istituisce
la Comunità europea (trattato CE), del trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA)
e del presente statuto.
TITOLO I
STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni,
deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare
tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza
e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione.
Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale,
comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a
godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte, riunita in seduta plenaria, può
togliere l'immunità.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa
un'azione penale contro un giudice, questi può essere
giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo
competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più
alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo
sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali,
al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte, senza pregiudizio
delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione
dei giudici che figurano nei commi precedenti.
Articolo 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione
politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo
eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività
professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono
l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni
e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla
loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione
per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate
funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
Articolo 5
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni
di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera
di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte
per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima
notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni
giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non
assuma le proprie funzioni.
Articolo 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni
oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione
o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio
unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non
siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non
soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte
ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la
notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione
che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di
seggio.
Articolo 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello
scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata
del mandato stesso.
Articolo 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili
agli avvocati generali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo
ogni tre anni, riguarda alternatamente otto e sette giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che
ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati
generali.
Articolo 10
Il cancelliere presta giuramento davanti alla
Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità
e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 11
La Corte predispone la sostituzione del cancelliere
in caso di impedimento di questi.
Articolo 12
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte
allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal
cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Articolo 13
Una deliberazione unanime del Consiglio, presa
su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori
aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono
essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento
di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte
all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano
ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche
necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento
davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità
e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 14
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere
devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
Articolo 15
La Corte funziona in modo permanente. La durata
delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto
conto delle necessità del servizio.
Articolo 16
La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni
composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel
loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni
di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il
loro mandato è rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende undici giudici. Essa
è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte
della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque
giudici nonché altri giudici designati alle condizioni
definite dal regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in grande sezione quando
lo richieda uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità
che è parte in causa.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando
è adita ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 2, dell'articolo
213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o dell'articolo 247, paragrafo
7 del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo 107 D, paragrafo
2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o dell'articolo
160 B, paragrafo 7 del trattato CEEA.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi
ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può
decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa
alla seduta plenaria.
Articolo 17
La Corte può deliberare validamente soltanto
in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre
o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide
soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta
plenaria sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti
una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia
parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento
di procedura.
Articolo 18
I giudici e gli avvocati generali non possono
partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi
siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati
di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati
a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione
d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice
o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio
o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente.
Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale
non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere
in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione
del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può invocare la nazionalità
di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una
sua sezione di un giudice della propria nazionalità,
per richiedere la modificazione della composizione della Corte
o di una delle sue sezioni.
TITOLO III
PROCEDURA
Articolo 19
Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle
Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un
agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere
assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati
parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo
diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza
AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da
un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi
ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro
Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo
può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla
Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano
davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie
per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni
che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e
degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri
normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali,
alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui
legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono
davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal
presente articolo.
Articolo 20
La procedura davanti alla Corte comprende due
fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione
alle parti, nonché alle istituzioni delle Comunità
le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese
e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché
di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie
certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere
secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della
relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da
parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati
e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione
dei testimoni e dei periti.
Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni
di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato
generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato
generale.
Articolo 21
La Corte è adita mediante istanza trasmessa
al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome
e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario,
l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è
proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione
sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra,
l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi
contemplata dagli articoli 232 del trattato CE e 148 del trattato
CEEA, un documento che certifichi la data della richiesta prevista
da tali articoli. Se questi documenti non sono stati allegati
all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli
entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza
qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del
termine per ricorrere.
Articolo 22
Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato
CEEA, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al
cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome
e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario,
l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto
ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della
causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme
della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del
Collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del Collegio
arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente,
a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale.
Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati
dalla Corte.
Articolo 23
Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo
1 del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo
150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che
sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata
a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione
è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte
alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché
al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di
cui si contesta la validità o l'interpretazione emani
da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando
l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione
sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione,
le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia
il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale
europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero
osservazioni scritte.
Nei casi contemplati dall'articolo 234 del trattato
CE, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata,
a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti
dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati
membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)
prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica,
laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo,
possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Articolo 24
La Corte può richiedere alle parti di produrre
tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi
desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli
Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa
tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
Articolo 25
In ogni momento, la Corte può affidare
una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione
od organo di sua scelta.
Articolo 26
Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento
di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.
Articolo 27
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non
comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle
corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie,
alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Articolo 28
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto
il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal
regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste
dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.
Articolo 29
La Corte può ordinare che un testimone
o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo
domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione,
all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni
stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione
della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle,
quando ne sia il caso, a carico delle parti.
Articolo 30
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione
dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente
reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in
materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro
gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.
Articolo 31
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria
presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per
motivi gravi.
Articolo 32
Nel corso del dibattimento la Corte può
interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia
queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto
tramite il proprio rappresentante.
Articolo 33
Di ogni udienza è redatto un verbale firmato
dal presidente e dal cancelliere.
Articolo 34
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
Articolo 35
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.
Articolo 36
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi
dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
Articolo 37
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal
cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 38
La Corte delibera sulle spese.
Articolo 39
Il presidente della Corte può decidere
secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario,
ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà
fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni
intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo
242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia
all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo
243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia
alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo
256, quarto comma del trattato CE o all'articolo 164, terzo
comma del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è
sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal
regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo
sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica
in nulla la decisione della Corte sul merito.
Articolo 40
Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità
possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che
dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia
proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati
membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati
membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall'altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati
parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo
diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di
vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire
nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano
uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono
avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una
delle parti.
Articolo 41
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata
in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la
sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può
essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla
sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione
non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
Articolo 42
Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunità
e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e
alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura,
proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate
senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze
siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Articolo 43
In caso di difficoltà sul senso e la portata
di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta
di una parte o di una istituzione delle Comunità che
dimostri di avere a ciò interesse.
Articolo 44
La revocazione delle sentenze può essere
richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto
di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della
pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte
che domanda la revocazione.
La procedura di revocazione si apre con una sentenza
della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto
nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla
revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revocazione può essere
proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla
data della sentenza.
Articolo 45
Il regolamento di procedura stabilirà termini
in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei
termini può essere eccepita quando l'interessato provi
l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 46
Le azioni contro le Comunità in materia
di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in
cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto
che dà loro origine. La prescrizione è interrotta
sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva
richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione
competente delle Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza
deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo
230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono
applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni
di cui all'articolo 232, secondo comma del trattato CE e dall'articolo
148, secondo comma del trattato CEEA.
TITOLO IV
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE
Articolo 47
Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo
17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si
applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui
all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni
di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima,
previa consultazione del Tribunale.
L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10,
11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere
del Tribunale.
Articolo 48
Il Tribunale è composto di quindici giudici.
Articolo 49
I membri del Tribunale possono essere chiamati
ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare
pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza,
conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale,
per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause,
nonché le modalità di designazione degli avvocati
generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare
le funzioni di avvocato generale in una causa non può
prendere parte alla decisione di detta causa.
Articolo 50
Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte
di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito
i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque
giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato
è rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l'assegnazione
ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura.
In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura
il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire
nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura può inoltre
prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei
casi e alle condizioni da esso definite.
Articolo 51
In deroga alla norma di cui all'articolo 225,
paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo
1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri,
dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale
europea sono di competenza della Corte.
Articolo 52
Il presidente della Corte e il presidente del
Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle
quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare
servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento.
Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del
Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 53
La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata
dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata
e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di
procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo
40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità
del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato
generale può presentare per iscritto le sue conclusioni
motivate.
Articolo 54
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati
al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere
della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere
del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto
processuale destinati alla Corte sono depositati per errore
presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente
al cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale constata d'essere incompetente
a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della
Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte,
quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza
del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può
in tal caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti
di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso
problema d'interpretazione o mettano in questione la validità
dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti,
può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della
sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento
dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la
propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca
anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma,
anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento
dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi
al Tribunale.
Articolo 55
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento,
le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito
o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo
ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono
notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come
pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità
anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia
dinanzi al Tribunale.
Articolo 56
Può essere proposta impugnazione dinanzi
alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica
della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale
che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie
che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono
termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione
di incompetenza o di irricevibilità.
L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi
parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente
nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse
dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità
possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione
del Tribunale le concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie
tra le Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può
essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni
delle Comunità che non siano intervenuti nella controversia
dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni
si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri
o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
Articolo 57
Può essere proposta impugnazione dinanzi
alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono
un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a
decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi
soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai
sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma
del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo
164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta
impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento
entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle
decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura
di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del
primo e secondo comma del presente articolo.
Articolo 58
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve
limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata
su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della
procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi
della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto
comunitario da parte del Tribunale.
L'impugnazione non può avere ad oggetto
unicamente l'onere e l'importo delle spese.
Articolo 59
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione
del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di
una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti
l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale,
alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
Articolo 60
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi
gli articoli 242 e 243 del trattato CE o gli articoli 157 e
158 del trattato CEEA.
In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo
159 del trattato CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano
un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza
del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente
statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta
impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà
delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli
242 e 243 del trattato CE o degli articoli 157 e 158 del trattato
CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento
annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento
provvisorio.
Articolo 61
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte
annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può
statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato
degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale
affinché sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato
dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro
o da una istituzione delle Comunità che non sono intervenuti
nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte
può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti
della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati
definitivi nei confronti delle parti della controversia.
Articolo 62
Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2
e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del
trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene
che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza
del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare
la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese
a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La
Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale
dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno
di riesaminare la decisione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63
I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale
contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e,
per quanto necessario, completare il presente statuto.
Articolo 64
Sino all'adozione delle norme relative al regime
linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente
statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della
Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative
al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione
di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura
prevista per la modifica del presente statuto.
C. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITÀ EUROPEA
Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie
della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone
e acciaio
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di risolvere talune questioni connesse
con la scadenza del trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio (CECA),
VOLENDO trasferire la proprietà dei fondi
CECA alla Comunità europea,
TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali
fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del
carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità
di prevedere talune norme specifiche al riguardo,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che
sono allegate al trattato che istituisce la Comunità
europea:
Articolo 1
1. Tutte le attività e passività
della CECA, esistenti al 23 luglio 2002, sono trasferite alla
Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002.
2. Il valore netto di dette attività e
passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al
23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni
o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione,
è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori
correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato
"CECA in liquidazione". A liquidazione conclusa il
patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo
di ricerca carbone e acciaio".
3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate
"Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate
esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria
del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro
di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo
e degli atti in virtù di esso adottati.
Articolo 2
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione
del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali
e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione
degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del
patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti
tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.
Articolo 3
Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo
e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano
le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea.
Articolo 4
Il presente protocollo si applica a decorrere
dal 24 luglio 2002.
Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato
che istituisce la Comunitá europea
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che
è allegata al trattato che istituisce la Comunità
europea:
Articolo unico
A decorrere dal 1o maggio 2004 il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, per adottare le misure
di cui all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità
europea.
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