Trattato di Parigi
Il
Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA), è stato firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da sei paesi:
Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi ed è
entrato in vigore il 23 luglio 1952. Obiettivo della CECA era quello
di creare un'Alta autorità comune responsabile dell'insieme della
produzione franco-tedesca di carbone e acciaio, nel quadro di un'organizzazione
che fosse aperta anche ad altri paesi europei. Poiché al trattato
venne data una durata cinquantennale esso è scaduto il 23 luglio
2002.
TITOLO I
Della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Articolo 1
Con il presente trattato le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro
una COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO fondata su un
mercato comune, su scopi comuni e su istituzioni comuni.
Articolo 2
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha la missione
di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati membri
e in virtù dell'instaurazione d'un mercato comune alle condizioni
definite all'articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione
e al miglioramento del tenore di vita negli Stati membri. La Comunità
deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino
per sé stesse la distribuzione più razionale della produzione
al più alto livello di produttività, insieme tutelando
la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle
economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.
Articolo 3
Le istituzioni della Comunità, nei limiti delle loro attribuzioni
e nell'interesse comune, devono: vigilare sull'approvvigionamento regolare
del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei paesi terzi; assicurare
a tutti i consumatori del mercato comune posti in condizioni equiparabili
uguale accesso alle fonti di produzione; vigilare affinché si
stabiliscano i prezzi più bassi a condizioni che non provochino
alcun aumento correlativo dei prezzi praticati dalle medesime imprese
in altre operazioni e neppure dell'insieme dei prezzi in altro periodo
nel tempo stesso permettendo gli ammortamenti necessari e riservando
ai capitali investiti possibilità normali di rimunerazione; vigilare
sul mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare
e migliorare la loro capacità di produzione e a promuovere una
politica di impiego razionale delle risorse naturali evitandone l'esaurimento
inconsiderato; promuovere il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro della mano d'opera, permettendone l'uguagliamento nel progresso
in ciascuna industria di sua competenza; promuovere lo sviluppo degli
scambi internazionali e vigilare sul rispetto di limiti equi nei prezzi
praticati sui mercati esteri; promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento
della produzione e parimenti il miglioramento della qualità,
a condizione che evitino contro le industrie concorrenti qualunque protezione
che un'azione illegittima condotta da esse o in loro favore non giustifichi.
Articolo 4
Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e
dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni
previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità:
i dazi d'entrata o d'uscita, o le tasse d'effetto equivalente, e le
restrizioni quantitative allo scambio dei prodotti;
i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra
produttori, tra acquirenti o tra consumatori, specialmente per quanto
concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe di trasporti,
e parimenti i provvedimenti e le pratiche che ostacolino la libera scelta
del fornitore da parte dell'acquirente;
le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali
imposti da essi, in qualunque forma; le pratiche restrittive tendenti
alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.
Articolo 5
La Comunità compie la sua missione, alle condizioni previste
dal presente trattato, con interventi limitati. A tal fine essa: chiarisce
e facilita l'azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando
consultazioni e definendo scopi generali; pone mezzi di finanziamento
a disposizione delle imprese per i loro investimenti e partecipa agli
oneri del riadattamento; assicura la costituzione, il mantenimento e
il rispetto di condizioni normali di concorrenza ed esercita un'azione
diretta sulla produzione e sul mercato soltanto quando le circostanze
lo richiedano; rende pubblici i motivi della sua azione e prende i provvedimenti
necessari per assicurare il rispetto delle norme previste dal presente
trattato. Le istituzioni della Comunità esercitano queste attività
con un apparato amministrativo ridotto, in cooperazione stretta con
gli interessati.
Articolo 6
La Comunità ha personalità giuridica.
Nelle relazioni internazionali la Comunità ha la capacità
giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi
scopi. In ciascuno Stato membro la Comunità ha la capacità
giuridica più ampia riconosciuta alle persone giuridiche nazionali;
essa può, in particolare, acquistare e alienare beni immobili
e mobili e stare in giudizio.
La Comunità è rappresentata
dalle sue istituzioni, ciascuna nei limiti delle proprie competenze.