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Trattato di Parigi

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Trattato di Parigi

Il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), è stato firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da sei paesi: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi ed è entrato in vigore il 23 luglio 1952. Obiettivo della CECA era quello di creare un'Alta autorità comune responsabile dell'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio, nel quadro di un'organizzazione che fosse aperta anche ad altri paesi europei. Poiché al trattato venne data una durata cinquantennale esso è scaduto il 23 luglio 2002.

TITOLO I
Della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Articolo 1
Con il presente trattato le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO fondata su un mercato comune, su scopi comuni e su istituzioni comuni.

Articolo 2
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha la missione di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati membri e in virtù dell'instaurazione d'un mercato comune alle condizioni definite all'articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione e al miglioramento del tenore di vita negli Stati membri. La Comunità deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per sé stesse la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività, insieme tutelando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

Articolo 3
Le istituzioni della Comunità, nei limiti delle loro attribuzioni e nell'interesse comune, devono: vigilare sull'approvvigionamento regolare del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei paesi terzi; assicurare a tutti i consumatori del mercato comune posti in condizioni equiparabili uguale accesso alle fonti di produzione; vigilare affinché si stabiliscano i prezzi più bassi a condizioni che non provochino alcun aumento correlativo dei prezzi praticati dalle medesime imprese in altre operazioni e neppure dell'insieme dei prezzi in altro periodo nel tempo stesso permettendo gli ammortamenti necessari e riservando ai capitali investiti possibilità normali di rimunerazione; vigilare sul mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare e migliorare la loro capacità di produzione e a promuovere una politica di impiego razionale delle risorse naturali evitandone l'esaurimento inconsiderato; promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, permettendone l'uguagliamento nel progresso in ciascuna industria di sua competenza; promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di limiti equi nei prezzi praticati sui mercati esteri; promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione e parimenti il miglioramento della qualità, a condizione che evitino contro le industrie concorrenti qualunque protezione che un'azione illegittima condotta da esse o in loro favore non giustifichi.

Articolo 4
Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità: i dazi d'entrata o d'uscita, o le tasse d'effetto equivalente, e le restrizioni quantitative allo scambio dei prodotti;
i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, tra acquirenti o tra consumatori, specialmente per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe di trasporti, e parimenti i provvedimenti e le pratiche che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente;
le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma; le pratiche restrittive tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.

Articolo 5
La Comunità compie la sua missione, alle condizioni previste dal presente trattato, con interventi limitati. A tal fine essa: chiarisce e facilita l'azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando consultazioni e definendo scopi generali; pone mezzi di finanziamento a disposizione delle imprese per i loro investimenti e partecipa agli oneri del riadattamento; assicura la costituzione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza ed esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato soltanto quando le circostanze lo richiedano; rende pubblici i motivi della sua azione e prende i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto delle norme previste dal presente trattato. Le istituzioni della Comunità esercitano queste attività con un apparato amministrativo ridotto, in cooperazione stretta con gli interessati.

Articolo 6
La Comunità ha personalità giuridica.
Nelle relazioni internazionali la Comunità ha la capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi. In ciascuno Stato membro la Comunità ha la capacità giuridica più ampia riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; essa può, in particolare, acquistare e alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dalle sue istituzioni, ciascuna nei limiti delle proprie competenze.

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