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Trattato che Istituisce la Comunità Europea dell'energia Atomica (Euratom)

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, COSCIENTI che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace, CONVINTI che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio è possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacità creativa dei loro paesi, RISOLUTI a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli, SOLLECITI d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni, DESIDEROSI di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,
HANNO DECISO di creare una Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

TITOLO I
Compiti della Comunità

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).
La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

Articolo 2

Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:
sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche, stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,
garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,
esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali, assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità, stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
un PARLAMENTO EUROPEO,
un CONSIGLIO,
una COMMISSIONE,
una CORTE DI GIUSTIZIA,
una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.

 

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