Trattato che Istituisce la Comunità Europea dell'energia
Atomica (Euratom)
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ
LA REGINA DEI PAESI BASSI, COSCIENTI che l'energia nucleare costituisce
la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo
delle produzioni e permetterà il progresso delle opere
di pace, CONVINTI che soltanto da uno sforzo comune intrapreso
senza indugio è possibile ripromettersi realizzazioni commisurate
alla capacità creativa dei loro paesi, RISOLUTI a creare
le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare,
fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento
delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni
che contribuiscono al benessere dei loro popoli, SOLLECITI d'instaurare
condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita
e la salute delle popolazioni, DESIDEROSI di associare altri paesi
alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali
interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,
HANNO DECISO di creare una Comunità europea dell'energia
atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
TITOLO I
Compiti della Comunità
Articolo 1
Con il presente trattato, le ALTE
PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).
La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse
necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie
nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri
e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
Articolo 2
Per l'assolvimento dei suoi compiti,
la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente
trattato:
sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni
tecniche, stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla
loro applicazione, agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente
incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli
impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare
nella Comunità, curare il regolare ed equo approvvigionamento
di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e
combustibili nucleari,
garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari
non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,
esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto
sulle materie fissili speciali, assicurare ampi sbocchi e l'accesso
ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato
comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera
circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà
d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,
stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali
tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione
pacifica dell'energia nucleare.
1. L'esecuzione dei compiti affidati
alla Comunità è assicurata da:
un PARLAMENTO EUROPEO,
un CONSIGLIO,
una COMMISSIONE,
una CORTE DI GIUSTIZIA,
una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che
le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione
sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni
consultive.