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26 agosto 1789
I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in Assemblea
Nazionale, considerando che lignoranza, loblio o
il disprezzo dei diritti delluomo sono le uniche cause
delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno
stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti
naturali, inalienabili e sacri delluomo, affinché
questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri
del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti
e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano
gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo
dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni
istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini,
fondati dora innanzi su dei princìpi semplici e
incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento
della Costituzione e la felicità di tutti.
In conseguenza, lAssemblea Nazionale riconosce e dichiara,
in presenza e sotto gli auspici dellEssere Supremo, i
seguenti diritti delluomo e del cittadino:
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.
Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sullutilità
comune.
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione
dei diritti naturali e imprescrittibili delluomo. Questi
diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza
e la resistenza alloppressione.
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare
unautorità che non emani espressamente da essa.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che
non nuoce ad altri: così lesercizio dei diritti
naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano
agli altri membri della società il godimento di questi
stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo
dalla Legge.
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla
società. Tutto ciò che non è vietato dalla
Legge non può essere impedito, e nessuno può essere
costretto a fare ciò che essa non ordina.
La Legge è lespressione della volontà generale.
Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente
o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa
deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca.
Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente
ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici
secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che
quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto
se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme
da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono
o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti;
ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù
della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza
si rende colpevole.
La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente
necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù
di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto
e legalmente applicata.
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato
dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo,
ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona
deve essere severamente represso dalla Legge.
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose,
purché la manifestazione di esse non turbi lordine
pubblico stabilito dalla Legge.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è
uno dei diritti più preziosi delluomo; ogni cittadino
può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo
a rispondere dellabuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge.
La garanzia dei diritti delluomo e del cittadino ha bisogno
di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita
per il vantaggio di tutti e non per lutilità particolare
di coloro ai quali essa è affidata.
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di
amministrazione, è indispensabile un contributo comune:
esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini,
in ragione delle loro sostanze.
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi
o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo
pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne limpiego
e di determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione
e la durata.
La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente
pubblico della sua amministrazione.
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri determinata,
non ha Costituzione.
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro,
nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità
pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente,
e previa una giusta indennità.
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