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1. TESTO DEL TRATTATO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE
IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI
DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD,
HANNO DECISO
di modificare il trattato sull'Unione europea,
i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti
connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Sig. Erik DERYCKE, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Sig. Niels Helveg PETERSEN, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Dr. Kaus KINKEL, Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere
federale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Sig. Theodoros PANGALOS, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
Sig. Abel MATUTES JUAN, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Sig. Hubert VÉDRINE, Ministro degli affari esteri;
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA
COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE
E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Sig. Raphael P. BURKE, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Sig. Lamberto DINI, Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
Sig. Jaques F. POOS, Vice Primo Ministro, Ministro degli affari
esteri, del commercio con l'estero e della cooperazione;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Sig. Hans VAN MIERLO, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari
esteri;
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Sig. WOLFGANG SCHÜSSEL, Ministro federale degli affari esteri
e Vicecancelliere;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Sig. Jaime GAMA, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Sig. Tarja HALONEN, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
Sig. Lena HJELM-WALLÉN, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Sig. Douglas HENDERSON, Ministro aggiunto presso il Ministero
degli affari esteri e del Commonwealth;
I QUALI,
dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
I MODIFICHE DI MERITO (*)
(*) Le modifiche introdotte da questa parte sono incorporate
nelle versioni consolidate del TUE e del TCE.
Le modifiche apportate ai trattati CECA e CEEA sono incorporate
nelle versioni di questi trattati che figurano nel volume II.
II SEMPLIFICAZIONE (*)
(*) Le modifiche introdotte dagli articoli da 6 e 8 di questa
parte sono incorporate nella versione consolidata del TCE.
Le modifiche apportate ai trattati CECA e CEEA sono incorporate
nelle versioni di questi trattati che figurano nel volume II.
Articolo 9
1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi,
che mirano a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni,
la convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni
comuni alle Comunità europee e il trattato dell'8 aprile 1965
che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo
di cui al paragrafo 5.
2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio,
alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato
che istituisce la Comunità europea, dal trattato che istituisce
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono
esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente
previste dai suddetti trattati e dal presente articolo.
Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato
che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica sono esercitate da
un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste
dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni
degli articoli 257 e 261 del trattato che istituisce la Comunità
europea.
3. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee fanno
parte dell'amministrazione unica di tali Comunità e ad essi
si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo
283 del trattato che istituisce la Comunità europea.
4. Le Comunità europee godono sul territorio degli Stati membri
dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei
loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui
al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale europea,
per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per
gli investimenti.
5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee, è inserito un articolo 23, quale era
previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo;
tale articolo è così redatto:
Articolo 23
Il presente protocollo si applica anche alla
Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale,
senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto
del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea. La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da
qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti
del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni
potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività
della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni
dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della
Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse
sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano
altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento
e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale."
6. Le entrate e le spese della Comunità europea, le spese d'amministrazione
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la relative
entrate, le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia
atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento
e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità
europee, alle condizioni rispettivamente previste dai trattati
che istituiscono le tre Comunità.
7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del
trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 77
del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone
e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica e dell'articolo 1,
secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea
per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati
membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie
al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato
del Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio
unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.
Articolo 10
1. L'abrogazione o la soppressione in questa
parte di disposizioni obsolete del trattato che istituisce la
Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente
all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento
di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti
giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare
quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, né
di quelle dei trattati di adesione.
2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore
adottati sulla base dei suddetti trattati.
3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione
del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunità europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile
1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee.
Articolo 11
Le disposizioni del trattato che istituisce la
Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio
di tali competenze si applicano alle disposizioni della presente
parte e del protocollo sui privilegi e sulle immunità di cui
all'articolo 9, paragrafo 5.
III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 12
1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del
trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la
Comunità europea, quali mo-dificati dalle disposizioni del presente
trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo
le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente
trattato, che ne costituiscono parte integrante.
2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel
trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la
Comunità euro-pea, nonché tra gli stessi, sono adattati di conseguenza.
Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli,
titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli altri trattati
comunitari.
3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati
di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si
intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del
trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1
e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la
nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo
6.
4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi
degli articoli dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono
riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli
articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.
Articolo 13
Il presente trattato è concluso per un periodo
illimitato.
Articolo 14
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte
Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo
della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica
è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a
tale formalità.
Articolo 15
Il presente trattato, redatto in unico esemplare
in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese,
italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca,
testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi
del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne
copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri
Stati firmatari.
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.
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