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ATTO FINALE
LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles il 14 febbraio 2000 per adottare
di comune accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione
europea, ai trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità
europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e ad alcuni
atti connessi, ha adottato i seguenti testi:
I.
Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea,
i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni
atti connessi
II.
Protocolli
A.
Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati
che istituiscono le Comunità europee
Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea
B.
Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato
che istituisce la Comunità europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
C.
Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità
europea
Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie
della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone
e acciaio
Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato
che istituisce la Comunità europea
La conferenza ha adottato le dichiarazioni qui
di seguito elencate ed allegate al presente Atto finale:
1)
Dichiarazione relativa alla politica europea di sicurezza e
di difesa
2)
Dichiarazione relativa all'articolo 31, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea
3)
Dichiarazione relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce
la Comunità europea
4)
Dichiarazione relativa all'articolo 21, terzo comma del trattato
che istituisce la Comunità europea
5)
Dichiarazione relativa all'articolo 67 del trattato che istituisce
la Comunità europea
6)
Dichiarazione relativa all'articolo 100 del trattato che istituisce
la Comunità europea
7)
Dichiarazione relativa all'articolo 111 del trattato che istituisce
la Comunità europea
8)
Dichiarazione relativa all'articolo 137 del trattato che istituisce
la Comunità europea
9)
Dichiarazione relativa all'articolo 175 del trattato che istituisce
la Comunità europea
10)
Dichiarazione relativa all'articolo 181 A del trattato che istituisce
la Comunità europea
11)
Dichiarazione relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce
la Comunità europea
12)
Dichiarazione relativa all'articolo 225 del trattato che istituisce
la Comunità europea
13)
Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del
trattato che istituisce la Comunità europea
14)
Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del
trattato che istituisce la Comunità europea
15)
Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafo 3 del trattato
che istituisce la Comunità europea
16)
Dichiarazione relativa all'articolo 225 A del trattato che istituisce
la Comunità europea
17)
Dichiarazione relativa all'articolo 229 A del trattato che istituisce
la Comunità europea
18)
Dichiarazione relativa alla Corte dei conti
19)
Dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
20)
Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea
21)
Dichiarazione relativa alla soglia della maggioranza qualificata
e al numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata
22)
Dichiarazione relativa al luogo di riunione dei Consigli europei
23)
Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione
24)
Dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo relativo
alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA
e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
La conferenza ha preso atto delle dichiarazioni
qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto finale:
1)
Dichiarazione del Lussemburgo
2)
Dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa
all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità
europea
3)
Dichiarazione della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi
e dell'Austria relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce
la Comunità europea
Hecho en Niza, el veintiséis de febrero
de dos mil uno.
Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar
to tusind og et.
Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar
zweitausendeins.
Done at Nice this twenty-sixth day of February
in the year two thousand and one.
Fait à Nice, le vingt-six février
de l'an deux mil un.
Arna dhéanamh in Nice ar an séú
lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle
is a haon.
Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.
Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend
en een.
Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de
dois mil e um.
Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenäkuudentena
helmikuuta 2001.
Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari
år tjugohundraett.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der
Belgier
*** firma ***
Cette signature engage également la Communauté
française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande
et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige
Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region
und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
*** firma ***
Für den Präsidenten der Bundesrepublik
Deutschland
*** firma ***
*** firma ***
Por Su Majestad el Rey de España
*** firma ***
Pour le Président de la République
française
*** firma ***
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
*** firma ***
Per il Presidente della Repubblica italiana
*** firma ***
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
*** firma ***
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
*** firma ***
Für den Bundespräsidenten der Republik
Österreich
*** firma ***
Pelo Presidente da República Portuguesa
*** firma ***
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
*** firma ***
För Hans Majestät Konungen av Sverige
*** firma ***
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
*** firma ***
DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA
1. Dichiarazione relativa alla politica europea
di sicurezza e di difesa
Conformemente ai testi approvati dal Consiglio
europeo di Nizza sulla politica europea di sicurezza e di difesa
(relazione della presidenza e relativi allegati), l'obiettivo
dell'Unione europea è che tale politica sia rapidamente
operativa. Una decisione in tal senso sarà adottata dal
Consiglio europeo quanto prima possibile nel corso del 2001
e al più tardi dal Consiglio europeo di Laeken/Bruxelles
in base alle disposizioni vigenti del trattato sull'Unione europea.
Pertanto l'entrata in vigore del trattato di Nizza non costituirà
una condizione preliminare.
2. Dichiarazione relativa all'articolo 31, paragrafo
2 del trattato sull'Unione europea
La Conferenza rammenta che:
la decisione di istituire un'unità (Eurojust)
composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia di
pari competenza distaccati da ogni Stato membro, con il compito
di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali
responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle
indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata,
figura nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999;
la Rete giudiziaria europea è stata istituita
mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio il
29 giugno 1998 (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).
3. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del
trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza rammenta che il dovere di cooperazione
leale che deriva dall'articolo 10 del trattato che istituisce
la Comunità europea e che regola le relazioni tra gli
Stati membri e le istituzioni comunitarie regola anche le relazioni
tra le istituzioni comunitarie stesse. Per quanto riguarda le
relazioni tra le istituzioni, allorché risulta necessario,
nel quadro di tale dovere di cooperazione leale, agevolare l'applicazione
delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
possono concludere accordi interistituzionali. Tali accordi
non possono né modificare né completare le disposizioni
del trattato e possono essere conclusi unicamente con l'accordo
di queste tre istituzioni.
4. Dichiarazione relativa all'articolo 21, terzo
comma del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza invita le istituzioni e gli organi
di cui all'articolo 21, terzo comma o all'articolo 7 a provvedere
affinché la risposta dovuta a qualsiasi richiesta scritta
di un cittadino dell'Unione venga inviata a quest'ultimo entro
un termine ragionevole.
5. Dichiarazione relativa all'articolo 67 del
trattato che istituisce la Comunità europea
Le Alte Parti Contraenti esprimono il loro accordo
affinché il Consiglio, nella decisione che deve adottare
in virtù dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino:
stabilisca di deliberare, a decorrere dal 1o maggio
2004, secondo la procedura di cui all'articolo 251 per adottare
le misure previste all'articolo 62, punto 3) e all'articolo
63, punto 3), lettera b);
stabilisca di deliberare secondo la procedura
di cui all'articolo 251 per adottare le misure previste all'articolo
62, punto 2), lettera a), a decorrere dalla data in cui sia
conseguito un accordo sul campo di applicazione delle misure
relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri da parte delle persone.
Il Consiglio si adopererà inoltre per rendere
la procedura di cui all'articolo 251 applicabile, dal 1o maggio
2004 o al più presto dopo tale data, agli altri settori
previsti dal titolo IV o ad alcuni di essi.
6. Dichiarazione relativa all'articolo 100 del
trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza rammenta che le decisioni in materia
di assistenza finanziaria previste all'articolo 100 e rispondenti
al principio del "non salvataggio finanziario" ("no
bail-out") sancito all'articolo 103 devono essere conformi
alle prospettive finanziarie 2000-2006 e, in particolare, al
punto 11 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,
nonché alle corrispondenti disposizioni degli accordi
interistituzionali e prospettive finanziarie futuri.
7. Dichiarazione relativa all'articolo 111 del
trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che le procedure siano
tali da consentire a tutti gli Stati membri della zona euro
di essere pienamente implicati in ogni tappa della preparazione
della posizione della Comunità a livello internazionale
per quanto concerne le questioni che rivestono particolare importanza
per l'Unione economica e monetaria.
8. Dichiarazione relativa all'articolo 137 del
trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che ogni spesa effettuata
a norma dell'articolo 137 sia da imputare alla rubrica 3 delle
prospettive finanziarie.
9. Dichiarazione relativa all'articolo 175 del
trattato che istituisce la Comunità europea
Le Alte Parti Contraenti sono determinate a far
sì che l'Unione europea svolga un ruolo motore nel promuovere
la protezione dell'ambiente nell'Unione nonché, sul piano
internazionale, nel perseguire lo stesso obiettivo a livello
mondiale. Occorre avvalersi pienamente di tutte le possibilità
offerte dal trattato per conseguire tale obiettivo, anche attraverso
incentivi e strumenti orientati al mercato e volti a promuovere
lo sviluppo sostenibile.
10. Dichiarazione relativa all'articolo 181 A
del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conferma che, fatte salve le altre
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea, gli aiuti alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi
non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 181 A.
11. Dichiarazione relativa all'articolo 191 del
trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza rammenta che le disposizioni di
cui all'articolo 191 non implicano alcun trasferimento di competenze
alla Comunità europea e lasciano impregiudicata l'applicazione
delle pertinenti norme costituzionali nazionali.
Il finanziamento dei partiti politici a livello
europeo tramite il bilancio delle Comunità europee non
può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente
i partiti politici a livello nazionale.
Le disposizioni sul finanziamento dei partiti
politici si applicano, su una stessa base, a tutte le forze
politiche rappresentate nel Parlamento europeo.
12. Dichiarazione relativa all'articolo 225 del
trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza invita la Corte di giustizia e la
Commissione a procedere con la massima sollecitudine a un esame
complessivo della ripartizione delle competenze tra la Corte
di giustizia e il Tribunale di primo grado, in particolare in
materia di ricorsi diretti, e a presentare adeguate proposte
in modo che possano essere esaminate dalle istanze competenti
fin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza.
13. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi
2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza ritiene che le disposizioni essenziali
della procedura di riesame di cui all'articolo 225, paragrafi
2 e 3 debbano essere definite nello statuto della Corte di giustizia.
Tali disposizioni dovrebbero precisare in particolare:
il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi
alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela dei
loro diritti;
l'effetto della procedura di riesame sull'esecutività
della decisione del Tribunale di primo grado;
l'effetto della decisione della Corte di giustizia
sulla controversia tra le parti.
14. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafi
2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza ritiene che il Consiglio, quando
adotterà le disposizioni dello statuto necessarie all'attuazione
dell'articolo 225, paragrafi 2 e 3, debba istituire una procedura
che assicuri che il funzionamento concreto di tali disposizioni
costituirà oggetto di una valutazione al più tardi
tre anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza.
15. Dichiarazione relativa all'articolo 225, paragrafo
3 del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza ritiene che la Corte, nei casi eccezionali
in cui decida di riesaminare una decisione del Tribunale di
primo grado su questioni pregiudiziali, debba deliberare con
procedura d'urgenza.
16. Dichiarazione relativa all'articolo 225 A
del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza chiede alla Corte di giustizia e
alla Commissione di preparare quanto prima un progetto di decisione
sull'istituzione di una camera giurisdizionale competente a
deliberare in primo grado in materia di controversie tra la
Comunità e i suoi agenti.
17. Dichiarazione relativa all'articolo 229 A
del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza ritiene che l'articolo 229 A lasci
impregiudicata la scelta del quadro giurisdizionale eventualmente
definito per la trattazione del contenzioso relativo all'applicazione
degli atti adottati in base al trattato che istituisce la Comunità
europea che creano titoli comunitari di proprietà industriale.
18. Dichiarazione relativa alla Corte dei conti
La Conferenza invita la Corte dei conti e le istituzioni
nazionali di controllo a migliorare il quadro e le condizioni
della loro cooperazione, mantenendo nel contempo la rispettiva
autonomia. A tal fine il presidente della Corte dei conti può
istituire un comitato di contatto con i presidenti delle istituzioni
nazionali di controllo.
19. Dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea
La Conferenza conta che sia presentata quanto
prima una raccomandazione ai sensi dell'articolo 10.6 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
20. Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione
europea(1)
La posizione comune che gli Stati membri adotteranno
in occasione delle conferenze di adesione per quanto riguarda
la ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, la ponderazione
dei voti in sede di Consiglio, la composizione del Comitato
economico e sociale e la composizione del Comitato delle regioni
sarà conforme alle tabelle seguenti per un'Unione con
27 Stati membri.
1. PARLAMENTO EUROPEO
(Stato membro Seggi al PE)
Germania
99
Regno Unito
72
Francia
72
Italia
72
Spagna
50
Polonia
50
Romania
33
Paesi Bassi
25
Grecia
22
Repubblica ceca
20
Belgio
22
Ungheria
20
Portogallo
22
Svezia
18
Bulgaria
17
Austria
17
Slovacchia
13
Danimarca
13
Finlandia
13
Irlanda
12
Lituania
12
Lettonia
8
Slovenia
7
Estonia
6
Cipro
6
Lussemburgo
6
Malta
5
Totale
732
2. PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO
(Membro del Consiglio Voti ponderati)
Germania
29
Regno Unito
29
Francia
29
Italia
29
Spagna
27
Polonia
27
Romania
14
Paesi Bassi
13
Grecia
12
Repubblica ceca
12
Belgio
12
Ungheria
12
Portogallo
12
Svezia
10
Bulgaria
10
Austria
10
Slovacchia
7
Danimarca
7
Finlandia
7
Irlanda
7
Lituania
7
Lettonia
4
Slovenia
4
Estonia
4
Cipro
4
Lussemburgo
4
Malta
3
Totale
345
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto
almeno duecentocinquantotto voti che esprimano il voto favorevole
della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente
trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide
se hanno ottenuto almeno duecentocinquantotto voti che esprimano
il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio può chiedere che,
in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione
a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri
che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno
il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione
non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.
3. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
(Stato membro Membri)
Germania
24
Regno Unito
24
Francia
24
Italia
24
Spagna
21
Polonia
21
Romania
15
Paesi Bassi
12
Grecia
12
Repubblica ceca
12
Belgio
12
Ungheria
12
Portogallo
12
Svezia
12
Bulgaria
12
Austria
12
Slovacchia
9
Danimarca
9
Finlandia
9
Irlanda
9
Lituania
9
Lettonia
7
Slovenia
7
Estonia
7
Cipro
6
Lussemburgo
6
Malta
5
Totale
344
4. COMITATO DELLE REGIONI
(Stato membro Membri)
Germania
24
Regno Unito
24
Francia
24
Italia
24
Spagna
21
Polonia
21
Romania
15
Paesi Bassi
12
Grecia
12
Repubblica ceca
12
Belgio
12
Ungheria
12
Portogallo
12
Svezia
12
Bulgaria
12
Austria
12
Slovacchia
9
Danimarca
9
Finlandia
9
Irlanda
9
Lituania
9
Lettonia
7
Slovenia
7
Estonia
7
Cipro
6
Lussemburgo
6
Malta
5
Totale
344
21. Dichiarazione relativa alla soglia della maggioranza qualificata
e al numero di voti della minoranza di blocco in un'Unione allargata
Ove non tutti gli Stati candidati che figurano
nell'elenco riportato nella dichiarazione relativa all'allargamento
dell'Unione europea abbiano ancora aderito all'Unione al momento
dell'entrata in vigore delle nuove ponderazioni di voto (1o
gennaio 2005), la soglia della maggioranza qualificata progredirà,
in funzione del ritmo delle adesioni, a partire da una percentuale
inferiore a quella attuale fino a un massimo del 73,4 %. Quando
tutti gli Stati candidati di cui sopra avranno aderito, la minoranza
di blocco, in un'Unione a 27, sarà portata a 91 voti
e la soglia della maggioranza qualificata risultante dalla tabella
riportata nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione
europea sarà automaticamente adeguata di conseguenza.
22. Dichiarazione relativa al luogo di riunione
dei Consigli europei
A decorrere dal 2002 una riunione del Consiglio
europeo per ciascuna presidenza si terrà a Bruxelles.
Quando l'Unione conterà diciotto membri, tutte le riunioni
del Consiglio europeo avranno luogo a Bruxelles.
23. Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione
1)
A Nizza sono state varate importanti riforme. La Conferenza
si compiace della positiva conclusione della Conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri e impegna gli
Stati membri a adoperarsi per una rapida ratifica del trattato
di Nizza.
2)
Essa conviene che, con la conclusione della Conferenza dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri, si apre la via all'allargamento
dell'Unione europea e sottolinea che, una volta ratificato il
trattato di Nizza, l'Unione avrà completato i cambiamenti
istituzionali necessari per l'adesione di nuovi Stati membri.
3)
Essendo ora aperta la via all'allargamento, la Conferenza invita
ad un dibattito più approfondito e più ampio sul
futuro dell'Unione europea. Nel 2001 la Presidenza svedese e
la Presidenza belga, in cooperazione con la Commissione e con
la partecipazione del Parlamento europeo, promuoveranno un ampio
dibattito con tutte le parti interessate: i rappresentanti dei
parlamenti nazionali e i portavoce dell'opinione pubblica nelle
sue varie componenti, ossia ambienti politici, economici e accademici,
esponenti della società civile, ecc. I paesi candidati
saranno associati a questo processo secondo modalità
da definire.
4)
Dopo la presentazione di una relazione al Consiglio europeo
di Göteborg del giugno 2001, il Consiglio europeo adotterà
nella riunione di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001 una dichiarazione
contenente iniziative appropriate per il proseguimento di questo
processo.
5)
Il processo dovrebbe affrontare, tra l'altro, le seguenti questioni:
le modalità per stabilire, e mantenere,
una più precisa delimitazione delle competenze tra l'Unione
europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio di sussidiarietà;
lo status della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, proclamata a Nizza, conformemente alle
conclusioni del Consiglio europeo di Colonia;
una semplificazione dei trattati al fine di renderli
più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la
sostanza;
il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura
europea.
6)
Nell'individuare questi temi di riflessione, la Conferenza riconosce
la necessità di migliorare e garantire costantemente
la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione
e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli
Stati membri.
7)
La Conferenza conviene che, una volta concluse queste tappe
preparatorie, nel 2004 sia convocata una nuova Conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, al fine di trattare
i temi summenzionati in vista delle corrispondenti modifiche
dei trattati.
8)
La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
non costituirà in nessun caso un ostacolo o prerequisito
al processo di allargamento. Inoltre, gli Stati candidati che
avranno concluso i negoziati di adesione con l'Unione saranno
invitati a partecipare alla Conferenza. Gli Stati candidati
che non avranno concluso i negoziati di adesione saranno invitati
in veste di osservatori.
24. Dichiarazione relativa all'articolo 2 del
protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza
del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio
La Conferenza invita il Consiglio a provvedere,
a norma dell'articolo 2 del protocollo, affinché il sistema
di statistiche CECA sia mantenuto oltre la scadenza del trattato
CECA fino al 31 dicembre 2002 e a invitare la Commissione a
presentare le raccomandazioni appropriate.
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(1) Le tabelle figuranti in questa dichiarazione tengono conto
unicamente degli Stati candidati con i quali i negoziati di
adesione sono stati effettivamente avviati.
DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA
1. Dichiarazione del Lussemburgo
Fatte salve la decisione dell'8 aprile 1965 e
le disposizioni e possibilità ivi contenute concernenti
la sede di istituzioni, organismi e servizi futuri, il Governo
lussemburghese si impegna a non rivendicare la sede delle commissioni
di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli), che restano insediate ad Alicante,
anche nel caso in cui dette commissioni divengano camere giurisdizionali
ai sensi dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità
europea.
2. Dichiarazione della Grecia, della Spagna e
del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce
la Comunità europea
La Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno dato
il loro accordo sul passaggio alla maggioranza qualificata nell'articolo
161 del trattato che istituisce la Comunità europea muovendo
dal presupposto che, al terzo comma, il termine "pluriennali"
significa che le prospettive finanziarie applicabili a decorrere
dal 1o gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale
avranno durata identica a quella delle prospettive finanziarie
attuali.
3. Dichiarazione della Danimarca, della Germania,
dei Paesi Bassi e dell'Austria relativa all'articolo 161 del
trattato che istituisce la Comunità europea
Per quanto riguarda la dichiarazione della Grecia,
della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del
trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca,
la Germania, i Paesi Bassi e l'Austria dichiarano che tale dichiarazione
non ha come effetto quello di pregiudicare l'azione della Commissione
europea, in particolare il suo diritto d'iniziativa.
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