La normativa vigente
Il Testo Unico delle leggi sulla elezione del Senato
della Repubblica è costituito dal Decreto Legislativo 20 dicembre 1993
n.533, che coordina le disposizioni della legge 6 febbraio 1948 n.29
e successive modificazioni.
Profonde innovazioni sono state introdotte dalla legge 4 agosto 1993
n.276 recante " norme per l'elezione del Senato della Repubblica".
Come ci si candida
Queste le operazioni preliminari previste per la presentazione
delle candidature:
- Deposito del contrassegno o dei contrassegni dei
singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso il Ministero dell'Interno
Per il deposito del contrassegno valgono tutti gli obblighi, i divieti
ed i termini previsti per l'analoga procedura di presentazione della
candidatura alla elezione della Camera dei Deputati;
- Deposito, presso il Ministero dell'Interno
,delle designazioni, per ciascuna regione, degli incaricati della
presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati:
- Per ogni regione dovranno essere designati un
rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente, dei quali
dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita
- Le designazioni dei rappresentanti vanno fatte
in un unico atto per tutte le regioni, atto autenticato da un
notaio
- Presentazione dei singoli candidati o dei gruppi
dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali
Per la presentazione delle candidature per l'elezione
del Senato, la legge richiede, oltre alla indicazione del singolo candidato
o gruppo dei candidati, anche la produzione dei seguenti documenti:
per il gruppo di candidati:
- dichiarazione di presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da:
- almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
500.000 abitanti;
- almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
di 500.000 e fino a 1.000.000;
- almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
di un milione di abitanti.
- certificato attestante la qualità di elettore della
regione dei sottoscrittori
- dichiarazione di accettazione della candidatura
- certificato attestante l'iscrizione dei candidati
nelle liste elettorali
per il singolo candidato:
- dichiarazione di presentazione
- la dichiarazione di presentazione deve essere
sottoscritta da almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
nelle liste elettorali del collegio.
- certificato attestante la qualità di elettore del
collegio dei sottoscrittori
- dichiarazione di accettazione della candidatura
- certificato attestante l'iscrizione del candidati
nelle liste elettorali
- Gli atti e i documenti richiesti dalla legge
a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da
bollo.
Legge elettorale (Legge n. 270 del 2005)
Premessa
E' in vigore dal 31 dicembre 2005 la riforma della legge
elettorale che segna il ritorno al proporzionale e l'abolizione dei
collegi uninominali e delle preferenze. Il testo è stato pubblicato
sul supplemento ordinario n.213 alla Gazzetta n.303 del 30 dicembre
e l'entrata in vigore è quella del giorno successivo alla pubblicazione.
Con le nuove regole per la Camera si prevede una rappresentanza proporzionale
in ambito nazionale, mentre per il Senato viene rispettato il principio,
sancito all'articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su
base regionale. In entrambi i casi è previsto un premio di maggioranza
per assicurare un numero minimo garantito di seggi.
Per eleggere i deputati le liste saranno presentate
nelle 26 circoscrizioni elettorali nelle quali è suddiviso il
territorio nazionale. Gli elettori potranno scegliere esclusivamente
il simbolo della lista, senza facoltà di indicare preferenze.
I seggi vengono attribuiti alle liste secondo l'ordine di presentazione
dei candidati (liste bloccate). Unica eccezione quella dei dodici deputati
eletti, con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza,
dai cittadini italiani residenti all'estero per la circoscrizione Estero
(suddivisa in quattro ripartizioni continentali). Per la Camera accedono
alla ripartizione dei seggi solo le coalizioni che abbiano superato
il 10% dei voti validi sul piano nazionale e, al loro interno, i partiti
che abbiano superato il 2% o che rappresentino minoranze linguistiche,
nonché la migliore lista sotto soglia, cioè quella che
abbia ottenuto più voti tra le liste che non sono arrivate al
2%. I partiti che si presentano al di fuori di una coalizione devono
conseguire almeno il 4% per poter ottenere deputati. Alla coalizione
(o alla singola lista) che abbia ottenuto il maggior numero di voti
validi a livello nazionale,a ma inferiori a 340, viene attribuito un
premio di maggioranza affinché raggiunga la quota di 340 deputati
previsti.
Per eleggere i senatori, i seggi sono ripartiti tra
le regioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell'Istat, con due eccezioni: la Valle d'Aosta, che è
costituita in unico collegio uninominale, e il Trentino-Alto Adige che
mantiene sei collegi uninominali. L'assegnazione dei seggi tra le liste
è effettuata in misura proporzionale, con l'eventuale attribuzione
del premio di coalizione anch'esso su base regionale. Le soglie di sbarramento
sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per
le liste non coalizzate e per le liste che si siano presentate in coalizioni
che non abbiano conseguito il 20%. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga
un numero pari al 55 per cento dei seggi regionali sarà l'ufficio
elettorale regionale ad assegnare alla coalizione di liste o alla singola
lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti il premio di maggioranza,
ossia gli ulteriori seggi necessari per raggiungere la quota del 55
per cento. Ai senatori eletti sul territorio nazionale si aggiungono
i sei eletti con sistema proporzionale e possibilità di voto
di preferenza, dai cittadini italiani residenti all'estero per la circoscrizione
Estero.
Testo della legge
Legge 21 dicembre 2005, n. 270 Modifiche alle norme per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957"
(link: http://www.riforme.net/leggi/testo-unico-leggi-elettorali.htm),
è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con
voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti.
"Art. 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con
voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali
indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione
dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,
83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 4.
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali
o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono
soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse
e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite
le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se
in diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento
in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le
dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare
depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti
o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che
si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come
unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti
di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli
Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse,
con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale
che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro
il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi".
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis.
1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei
seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500
e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da
almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da
non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate
da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di
cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini
residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta
ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio
della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti
o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi
politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio
in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi,
la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente
o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti
di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede
a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione
dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione
di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi
di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista
è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore
a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica".
8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 31.
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto
nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono
in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla
stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno
sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle
singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni
delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo
le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo
la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato
1 alla presente legge [4].
10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta";
al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse
tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma è abrogato.
11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché,
ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti
validi della circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 83.
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra
è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali
di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché
la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua
quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno
il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa
di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in
una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non
collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi
espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le
liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi
in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale
fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione
di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi
da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito
almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate
di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le
liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché
la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra
quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,
procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6).
A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al
numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del
numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per
tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede
a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono
attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni
di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale
di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi
da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.
Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide
la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale,
ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli
indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste
per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori
e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;
a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero
dei seggi determinato ai sensi
del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando
dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero
di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con
le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste
o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti
con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole
liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano
parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna
i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste
abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più
alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini
del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei
seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha
ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione
e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi
assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente.
Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera
del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle
parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità,
sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;
a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito
ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti,
e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più
liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo
il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti
non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito
alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione
ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza
dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti
i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni
nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia
già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente
attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.
In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di
liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali
nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per
340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277
seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero
3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero
6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A
tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste
o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il
quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni
di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici
centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso
alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia
ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria
della Corte di cassazione".
13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 84.
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo
l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati
in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i
seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio
centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni
in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino
ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono
attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti,
nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più
liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni
effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali
ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia
alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle
singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano
a conoscenza del pubblico".
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 86.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta,
è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato
che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati
si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3
e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle
d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo
21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in quanto applicabili".
Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo
1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento
alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27
dicembre 2001,n. 459 .
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data
di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più
di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n.533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto
legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti
tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base
dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale
di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare,
su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata
in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di
coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita
con metodo del recupero proporzionale".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 8.
1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare
candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano
di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle
norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni".
3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9.
1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve
contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di
due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500
e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.
In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio
della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti
o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due
partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma
e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni
per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato
ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione
della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario
del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere
la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore
deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti
o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista
è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore
a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate
per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale
sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme
di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito
per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato
ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio
centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati
di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste
non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione
e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle
liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i
colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi
contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci
dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono
in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni
e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni
delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo
le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993
sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente
legge [7].
6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla
scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta".
7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 16
1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo
76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno
il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale
almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste
che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale
di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8
per cento dei voti validi espressi".
8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 17.
1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione
provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da
attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale
circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per
le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si
procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di
liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il
55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità
superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,
l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione
di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero
1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno
il 3 per cento dei voti validi espressi.
Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine,
per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi
già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il
relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al
riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti
i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo,
l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla
singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero
di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi
assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste
o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide
il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole
liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste
o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione
di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad
essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione
di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera
b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente così ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla
lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati
nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire
tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna
i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio".
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è
inserito il seguente:
"Art. 17-bis.
1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio
elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3.
Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4,
5 e 6".
10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 19.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta,
è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato
che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati
in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio
rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa
circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8".
Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto
Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA
E TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20.
1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi
uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle
norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di
600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della
metà.
La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito
del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione
del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da
non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero
di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi
della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà.
Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve
essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi
di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme
al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte
d'appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle
due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge
13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale
ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento
di tre magistrati.
Art. 20-bis.
1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
Art. 21.
1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere,
alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni,
come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità
ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano
di età.
Art. 21-bis.
1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto
Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale
procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo
di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun
gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma
dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della
regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati
già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale
dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero
dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai
sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti
validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide
la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due,
... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo
quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero
eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi
in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è
attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se
ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati,
i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria
di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza
ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo
che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i
candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
Art. 21-ter.
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore
nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali
del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne
dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva
nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica,
su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra
almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data
della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un
periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo
è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga
per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con
la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della
Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità
previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette
giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore
attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale
del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto
il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale".
Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque
ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali
e" sono soppresse.
4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è abrogato.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali"
sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali",
"delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione
di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"
sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio
o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali
di tali collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "né più di una candidatura
di collegio uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi
uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali"
sono soppresse.
6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali
e" sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di
candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse.
8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) è abrogato;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza
dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni
e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché,
per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali"
sono soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti:
"le liste ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei
nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono
soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla
trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del
candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse;
b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le
parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale
e" sono soppresse.
12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente
i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale
e" sono soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle
seguenti: "un'urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse.
14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse.
15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate
sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti:
"L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonché due copie del
manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono
soppresse.
16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, l'ottavo comma è abrogato.
17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali"
e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole:
"del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della
circoscrizione".
18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.
19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, il secondo periodo è soppresso.
20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:
"la scheda".
21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle
seguenti: "la scheda".
22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite
dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'urna".
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui
all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione
dei seggi
in ragione proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.
26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati
nel collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi
uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole
liste".
27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale
e" sono soppresse.
28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei
candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.
29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale
e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne"
sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse.
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione
dei collegi uninominali della Camera dei deputati" è abrogato.
Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento
di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1994,n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine
di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente
legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti
dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo
3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 [12].
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non
abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993
le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993
è sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle
candidature".
5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature
individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste
di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature"
sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino
a: "le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle
liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati"
fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite
le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio"
sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale"
sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito
dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel
Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma
1 è premesso il seguente:
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale
regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata
notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o
alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché
a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione
dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" è abrogato.
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio
di ciascun anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro
il mese di febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni,
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione
elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo
6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così
effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad
esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore
entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 6.
1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data
stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni,
in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso
nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista
della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in
numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi
nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della
lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione
degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità
dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria
si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti
nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti
di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede
all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità,
ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono
proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano
di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque
non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli
scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere
l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire
i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui
alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina è notificata agli interessati
non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4-bis.
1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio
elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione
elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale
al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione
e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal
prefetto".
2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore
a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo
articolo 12 è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti
effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati
fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti
negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione
elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre
il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri