La normativa vigente
L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle
norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli
articoli 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Inoltre, la legge 24 febbraio 1995, n. 43, contenente
"Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario",
ha modificato la citata legge n. 108 ed ha stabilito che i quattro quinti
del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti
sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto
con sistema maggioritario,sulla base di liste regionali.
Infine la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha introdotto
l'elezione diretta del presidente della giunta regionale,prevedendo
la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale
che ha conseguito il maggior numero di voti validi.
Come ci si candida
Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto
ordinario, la vigente normativa prevede che i quattro quinti del numero
dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base
di liste provinciali, mentre il restante quinto sia eletto con sistema
maggioritario, sulla base di liste regionali.
La legge costituzionale 22.11.1999 n.1 ha introdotto inoltre l'elezione
diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione
a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.
Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali
è richiesta la produzione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:
LISTE PROVINCIALI
- Dichiarazione di presentazione della lista
provinciale che deve essere sottoscritta da:
- per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti
da almeno 750 a non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
- per le circoscrizioni con più di 100.000 fino
a 500.000 abitanti da almeno 1.000 a non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio
stesso;
- per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino
a 1.000.000 abitanti da almeno 1.750 a non più di 2.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio
stesso;
- per le circoscrizioni con più 1.000.000 abitanti
da almeno 2.000 a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.
- Certificati attestanti che i presentatori della lista
provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale
corrispondente alla rispettiva provincia; c)Dichiarazione di accettazione
della candidatura da parte di ciascun candidato della lista provinciale.
Non è prevista alcuna speciale formulazione però essa deve contenere
l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dall'art.15 legge.55 del 1990 e successive
modificazioni.
- Dichiarazione di collegamento della lista provinciale
con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa
dai delegati alla presentazione della lista regionale;
- Certificato attestante l'iscrizione dei candidati
della lista provinciale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica;
- Copia del contrassegno della lista provinciale. Per
evitare che l'Ufficio centrale circoscrizionale rifiuti il loro contrassegno,
i presentatori dovranno fare attenzione che esso non sia identico
o confondibile con quello di altra lista presentata precedentemente.
Il modello di contrassegno, da presentare in triplice esemplare, non
dovrà riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa. Al fine
di evitare inconvenienti nella riproduzione, si suggerisce un disegno
su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico in due misure
diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio di diametro
di 10 cm. e l'altra da un cerchio di diametro di 2 cm.
Il numero di candidati inserito nella lista provinciale
non deve superare il numero dei consiglieri da eleggere nel collegio
e non deve essere inferiore ad un terzo.
La firma di ciascun sottoscrittore sulla dichiarazione di presentazione
della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei seguenti
pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore
delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali; segretario
delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco,
assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio comunale,
provinciale o circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato
dal sindaco o dal presidente della provincia.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione
di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti
dal pagamento delle imposte di bollo.
LISTE REGIONALI
Per la presentazione delle liste regionali, oltre alla
produzione della lista dei candidati sono necessari i seguenti documenti:
- Dichiarazione di presentazione della lista
regionale; che deve essere sottoscritta da:
- almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
500.000 abitanti;
- almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
di 500.000 e fino a 1.000.000;
- almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
di un milione di abitanti.
- Certificati attestanti che i presentatori della lista
regionale sono elettori di un comune della Regione;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura da
parte di ciascun candidato della lista regionale;
- Dichiarazione di collegamento della lista regionale
con uno o più gruppi di liste provinciali e copia dell'analoga dichiarazione
resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali;
- Certificato attestante l'iscrizione dei candidati
della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica;
- Copia del contrassegno della lista regionale.
Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore
alla metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione,
alla parte maggioritaria. La lista deve indicare, per ciascun candidato,
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.