L'art.138 della costituzione afferma che se una legge di modifica
costituzionale non è approvata da entrambi i rami del parlamento
con la maggioranza dei due terzi, questa può essere sottoposta
a referendum popolare confermativo entro 3 mesi dall'ultima approvazione.
La richiesta può essere fatta da un quinto dei membri di
una Camera, o cinquemila elettori, o cinque consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati e per la sua validità
non sono richiesti quorum costitutivi o deliberativi pertanto
la votazione sarà valida indipendentemente dal numero di
persone che decideranno di esercitare il diritto di voto.
Referendum ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è disciplinato dall'art.75 della
nostra costituzione, si ricorre a questo tipo di referendum per
deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge quando
lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum
su leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Referendum confermativo: una consultazione
senza quorum
Il concetto moderno di referendum è, secondo il vocabolario
della lingua italiana Devoto-Oli, quello di un appello, autorizzato
e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci
su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura
essenziale dello Stato o del governo, in quest'ultimo caso con
significato riconducibile a plebiscito.
Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del
verbo refero (refers, retuli, relatum, referre) che tra i suoi
numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare,
rispondere.
Il termine quorum, anch'esso di chiara provenienza latina, deriva
dalla frase "quorum maxima pars" e sta a significare
il numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali
negli organi e nelle decisioni collegiali.
Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo,
si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti
validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o
meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a
differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.
Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno
una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide
se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già
approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata
dei due terzi.
Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale
nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge
stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera,
oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali. La votazione
ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70°
giorno successivo all'indizione del referendum stesso.