Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione
a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di
ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della
Costituzione.» (GU n. 269 del 18-11-2005)
SENATO DELLA REPUBBLICA
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato
dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005,
e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si
proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1. (Senato federale della Repubblica)
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica".
Art. 2. (Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale e diretto. La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto
deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione
Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. Sono eleggibili
a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i ventuno anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra
le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei piu' alti resti".
Art. 3. (Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica e' eletto
a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato
federale della Repubblica e' composto da duecentocinquantadue
senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione
del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per
la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province
autonome. L'elezione deI Senato federale della Repubblica e' disciplinata
con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale
da parte dei senatori. Nessuna Regione puo' avere un numero di
senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu'
alti resti. Partecipano all'attivita' del Senato federale della
Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita' previste
dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie
locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio
o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti
e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana
della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli
delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".
Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilita' a senatore)
1. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli
elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno
ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti
senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla
data di indizione delle elezioni".
Art. 5. (Deputati di diritto e a vita)
1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola:
"senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato".
2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito
dal seguente: "Il Presidente della Repubblica puo' nominare
deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non puo'
in alcun caso essere superiore a tre".
Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono
in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori
della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera
dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei
Consigli delle Province autonome non puo' essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di
ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome sono prorogati anche i senatori in carica".
Art. 7. (Elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo
entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. Finche'
non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri
della precedente".
Art. 8. (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale
della Repubblica)
1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo
il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio
di Presidenza".
Art. 9. (Modalita' di funzionamento delle Camere)
1. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento
con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato
federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune
possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le deliberazioni
della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica
e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non e' presente
la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica
non sono altresi' valide se non sono presenti senatori espressi
da almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera
dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza
ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti
a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse
da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma,
delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di
cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti
ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato
federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina
le modalita' ed i termini per l'espressione del parere che ogni
Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome
puo' esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui
disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. I membri
del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto
e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari
stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque
rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".
Art. 10. (Ineleggibilita' ed incompatibilita)
1. All' articolo 65 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "La legge, approvata ai sensi dell'articolo
70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita'
con l'ufficio di deputato o di senatore".
Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione -dei deputati e dei
senatori)
1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita'
e di incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento.
L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte
di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati
sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza
a maggioranza dei propri componenti".
Art. 12. (Divieto di mandato imperativo)
1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la
Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza
vincolo di mandato".
Art. 13. (Indennita' parlamentare)
1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita'
stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita'
o emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre
cariche pubbliche".
Art. 14. (Formazione delle leggi)
1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge
il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo'
proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva.
I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione
dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina
i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge
la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche,
sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono
ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente
dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti
le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m)
e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati
e per il Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in
cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato
o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi
quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma,
125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di
legge non e' approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti
delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una
commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori,
secondo il criterio di proporzionalita' rispetto alla composizione
delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da
sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle
Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per
le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che
proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame
del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma,
siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato
dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita'
di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica,
verificati i presupposti costituzionali, puo' autorizzare ii Primo
ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro
trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato,
il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche
proposte. L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica
di cui al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati
ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del
Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza
tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti,
in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti
possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto
da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi
Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non e'
sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa
tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base
di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali
secondo i quali un disegno di legge non puo' contenere disposizioni
relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi".
Art. 15. (Iniziativa legislativa)
1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo,
a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".
Art. 16. (Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)
1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera
competente ai sensi dell' articolo 70, e' secondo le norme del
suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e' dichiarata l'urgenza, le modalita' e i termini
entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge
di iniziativa popolare. Puo' altresi' stabilire in quali casi
e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui
all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita'
dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte dell'Assemblea e' sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa. Su richiesta del Governo
sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro
tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni
di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo
puo' inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati
deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari
stabiliscono altresi' le modalita' di iscrizione all'ordine del
giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla
Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di
esame. Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del
proprio regolamento, e' organizzato in commissioni. Esprime il
parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione
del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione
di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126,
primo comma. Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni
e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della
Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento,
con priorita' per quelle adottate da piu' Regioni e Province autonome
in coordinamento tra di loro".
Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari)
1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le
parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti:
"e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
70,". 2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti:
", secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo
70,". 3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "delegazione delle Camere," sono inserite
le seguenti: "secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
70,". 4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,
le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai
sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni.
La Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente convocata".
5. All' articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le
parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ",
secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
Art. 18. (Decreti legislativi)
1. All'articolo 76 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "I progetti dei decreti legislativi, predisposti
dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera".
Art. 19. (Ratifica dei trattati internazionali)
1. L'articolo 80 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. - E' autorizzata con legge, approvata ai sensi
dell' articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi".
Art. 20. (Bilanci e rendiconto)
1. All' articolo 81 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70,
primo comma".
Art. 21. (Commissioni parlamentari d'inchiesta)
1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta
istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata
dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorita' giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta
istituita dalla Camera e' scelto tra deputati appartenenti a gruppi
di opposizione".
CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e' eletto dall'Assemblea
della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati,
costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle
Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per
il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun Consiglio provinciale
elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un solo
delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresi'
un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per
ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i
delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze. Il Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio
segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente
la maggioranza assoluta dei componenti".
Art. 23. (Eta' minima del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole:
"cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta
anni".
Art. 24. (Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)
1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo
sono sostituiti dai seguenti: "Sessanta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca
meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica".
Art. 25. (Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato federale della Repubblica". 2. All'
articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se
le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione"
sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati
e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".
Art. 26. (Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello
Stato, rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione
e dell'unita' federale della Repubblica. Puo' inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle
dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti
delle Autorita' indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina
il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze
della Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro
al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all' articolo
70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza
dei presupposti costituzionali".
Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilita'; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento
permanente accertato secondo le modalita' fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui
all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non
emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere
a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati,
entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata
con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale
si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma
e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente
della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".
Art. 28. (Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole:
"Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "Primo ministro".
Art. 29. (Giuramento del Presidente della Repubblica) 1. L'articolo
91 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 91.
- Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica".
CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30. (Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto dal Primo
ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro avviene
mediante collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste
di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalita'
stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati
in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata
al candidato alla carica di Primo ministro. Il Presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera
dei deputati, nomina il Primo ministro".
Art. 31. (Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo 93 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica".
Art. 32. (Governo in Parlamento)
1. L'articolo 94 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura
e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla
nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.
Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione
e sullo stato del Paese. Il Primo ministro puo' porre la questione
di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con
priorita' su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte
del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione
ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo
ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la questione di fiducia
sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In qualsiasi
momento la Camera dei deputati puo' obbligare il Primo ministro
alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto
dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve
essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro
si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Il Primo ministro
si dimette altresi' qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta
con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88,
secondo comma. Qualora sia presentata e approvata una mozione
di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da
parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della
Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La
mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".
Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo
ministro. Il Primo ministro determina la politica generale del
Governo e ne e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando
l'attivita' dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri".
Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
Art. 35. (Autorita' amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente:
"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia
o di vigilanza in materia di diritti di liberta' garantiti dalla
Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, puo' istituire apposite Autorita'
indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti
di eleggibilita' e le condizioni di indipendenza. Le Autorita'
riferiscono alle Camere sui risultati delle attivita' svolte".
CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO IVDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art. 36. (Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole:
"e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono
sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".
2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma e' abrogato.
CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE Il DELLACOSTITUZIONE
Art. 37. (Modifiche all'articolo 114 - della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione
e' sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Citta' metropolitane,
Regioni e Stato". 2. All'articolo 114, primo comma, della
Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione
e di sussidiarieta'". 3. All'articolo 114 della Costituzione,
il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Roma e' la capitale
della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale,
nei limiti e con le modalita' stabiliti dallo statuto della Regione
Lazio".
Art. 38. (Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione
o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due
Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa
puo' essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del
testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti
del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia
autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato
deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale".
Art. 39. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario". 2. All'articolo
117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del
sistema economico e produttivo nazionale;". 3. All'articolo
117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse
le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le parole:
"tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e
del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza"
sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato".
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite
le seguenti: "regionale e". 5. All'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
"m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza
e qualita' alimentari". 6. All'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "sicurezza del lavoro;". 7. All'articolo
117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;".
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti: "s-bis) grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale
e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento
sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto
e distribuzione nazionali dell'energia". 9. All'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";
c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita
la seguente: "regionale"; d) le parole: "grandi
reti di trasporto e di navigazione" sono sostituite dalle
seguenti: "reti di trasporto e di navigazione"; e) le
parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite
dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi
compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito
regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia"; g) le parole: "casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere
regionale". 10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto
comma e' sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni la
potesta' legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza
e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione
degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d)
polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma e' sostituito
dal seguente: "La Regione interessata ratifica con legge
le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior
esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche
l'istituzione di organi amministrativi comuni".
Art. 40. (Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)
1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge,
approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la
Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione
`e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalita',
puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui
all'articolo 114. Ai Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane
e' garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative,
nell'ambito delle leggi statali o regionali. La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117,
e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla
tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica.
Disciplina altresi' forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale. Comuni, Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato
riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta', anche attraverso
misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresi' l'autonoma
iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime
attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale
degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge approvata
ai sensi dell'articolo 70, primo comma. La legge, approvata ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in
forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli
situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative
la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".
Art. 41. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Il Governo
puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle citta' metropolitane,
delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"Lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni, alle citta' metropolitane,
alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite
dagli articoli 117 e 118"; b) dopo le parole: "dei governi
locali" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei
principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'"; c)
e' soppresso il secondo periodo.
Art. 42. (Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le
parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti:
"i criteri di composizione e". 2. All'articolo 122,
quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e non e' immediatamente rieleggibile
dopo il secondo mandato consecutivo".
Art. 43. (Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)
1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e' soppresso
il secondo periodo. 2. All'articolo 123 della Costituzione, il
quarto comma e' sostituito dal seguente: "In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le
Regioni e gli enti locali".
Art. 44. (Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto e' adottato
previo parere del Senato federale della Repubblica". 2. All'articolo
126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse
le parole: " , l'impedimento permanente, la morte" e
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Non si fa
luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio
in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della
Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina
di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste
per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 45. (Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e'
inserito il seguente: Il Governo, qualora ritenga che una legge
regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della
Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita
la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora
entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non
rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori
quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta
comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' annullare
la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro
i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".
Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane,
qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge
dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente
attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale
la questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale
disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita'
della questione".
Art. 47. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato
federale della Repubblica)
1. Dopo l'articolo: 127-bis della Costituzione, e' inserito il
seguente: "Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative
delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge
dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica
e i Comuni, le Province, le citta' metropolitane e le Regioni
e ne disciplina forme e modalita'. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione
e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti
di cui al secondo comma dell'articolo 114. I senatori possono
essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o
Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma
in cui sono stati eletti con le modalita' e nei casi previsti
dai rispettivi regolamenti".
Art. 48. (Modifica all'articolo 131 - della Costituzione)
1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle
d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee' d'Aoste"
e: "Trentino-Alto Adige/Sudtirol".
Art. 49. (Citta' metropolitane)
1. All'articolo 133 della Costituzione e' premesso il seguente
comma: "L'istituzione di citta' metropolitane nell'ambito
di una Regione e' stabilita con legge dello Stato, approvata ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni
interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".
Art. 50. (Abrogazione)
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.
CAPO VI
MODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art. 51. (Corte costituzionale)
1. L'articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta da quindici
giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica;
quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria
e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati
e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte costituzionale
sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza
del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni. Nei successivi tre anni non puo' ricoprire incarichi
di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa
o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della
Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi
d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita'
a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina
dei giudici ordinari". 2. All'articolo 2 della legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati".
3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. I giudici della
Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica
e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva
Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea".
Art. 52. (Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis,
114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis,
131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo
70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis,
118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e' riferito, fino all'applicazione dell'articolo
14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della
Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. 2. Fatto salvo quanto previsto
dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui
agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58,
59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77,
80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104,
126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come
modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni
di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale
si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva
a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto
comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo
e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione
della Camera dei deputati, nonche' del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo,
salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino
alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui
al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli
della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. 3. Fino all'adeguamento della
legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le
elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui
all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale: a) a decorrere dalla prima
legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta
alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale; c) ai fini
dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo
88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. 4. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale: a) le prime
elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla
data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal
Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo
contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori
cosi' eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili
a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che
hanno compiuto i quaranta anni di eta'; sono eletti nella circoscrizione
Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto
comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione; b) alla scadenza dei cinque anni di
cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale
della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma
gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta'; c)
la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di
Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data
di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura
fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera
b); e' fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma
5; d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal
Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato
federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le
Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica
alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti. 5.
Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime
elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera
a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea
regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo
126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva
legislatura regionale o provinciale e' ridotta conseguentemente,
in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale
della Repubblica, la contestualita' di cui all'articolo 57, secondo
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale. 6. Per le prime elezioni del Presidente della
Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo
85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni. 7.
Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera
dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento della legislazione
elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale,
trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica
e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. 8. Le disposizioni dei regolamenti
parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima
legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge
costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione
dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge
non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi. 9. Le funzioni attribuite ai Consigli
delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate
dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della
Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun
Consiglio delle autonomie locali. 10. In sede di prima applicazione
dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della
Corte costituzionale gia' eletti dal Parlamento in seduta comune
e alle prime scadenze del termine di un giudice gia' eletto dalla
suprema magistratura ordinaria e di un giudice gia' nominato dal
Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati e'
attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza.
Al Senato e' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale,
non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli
componenti del Consiglio superiore della magistratura, gia' eletti
dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica
procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza
del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo
104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo
36 della presente legge costituzionale. 13. Nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con
un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco
di cui all' articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione,
fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite
dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si
propone il distacco dalla Regione. 15. I senatori a vita in carica
alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2,
lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente
o morte"; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della
Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente". 17. Le
disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria
anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, siano gia' entrati
in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1. 18. All'articolo 1, comma 3, della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole:
"il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i
rinnovi" e la parola: "successivo" e' sostituita
dalla seguente: "successivi".
Art. 54. (Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al
capo V della presente legge costituzionale si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente
legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo
54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione
dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti
locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti
locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni
e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato,
approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce
le modalita' e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse
individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque
essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate
e comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione
dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle citta'
metropolitane e alle Regioni puo' determinare un incremento della
pressione fiscale complessiva.