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Testo:
Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati
Volete voi l'abrogazione: dell'art. 18,
comma 1º, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento",
come modificato dall'art. 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole "che in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze
più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi
di imprenditore agricolo" e all'intero periodo successivo che
recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art. 18, comma 2º, della legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento",
come modificato dall'art. 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Ai fini del computo del numero
dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto
anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale,
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a
tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma 3º, della legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che
recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma 1º, legge 11 maggio
1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali",
che recita: "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli
e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze
fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori
agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge,
sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente
legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni
i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora
non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge";
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito
dall'art. 2, comma 3º, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che
recita "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore
di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro
il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale
di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore
di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La
misura massima della predetta indennità può essere maggiorata
fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore
di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da
datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma 1º, della legge 11
maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali",
limitatamente al periodo che cosi recita: "La disciplina di cui
all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti
dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini
di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero
di religione o di culto" ?

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