La normativa vigente
Le operazioni relative alla presentazione
ed all'esame delle candidature, per l'elezione diretta del presidente
della provincia e del consiglio provinciale, debbono svolgersi con l'osservanza
delle norme delle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
25 marzo 1993, n. 81, e del relativo regolamento di attuazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette leggi si
applicano le norme del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli
comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, in quanto compatibili.
Come ci si candida
Le candidature per l'elezione del consiglio
provinciale devono essere presentate insieme, riunite in gruppi ognuno
dei quali contraddistinto da un unico contrassegno: per ogni candidato
deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato e nessun
candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.
Per la presentazione delle candidature
sono necessarie:
-
Candidatura alla carica di presidente
della provincia ed elenco dei candidati che costituiscono il gruppo
o i gruppi collegati. Ogni gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere nelle province.
-
Dichiarazione di presentazione del
gruppo.
-
Requisiti richiesti: un numero
di presentatori rapportato al territorio. Il numero dei sottoscrittori
deve essere compreso tra :
-
1.000 e i 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province con più di un milione di abitanti;
-
500 e 1.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province
tra 500.001 e un milione di abitanti;
-
350 e 700 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province
tra 100.001 e 500.000 abitanti;
-
200 e 400 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province
fino a 100.000 abitanti.
-
dichiarazione, da parte del
candidato presidente, di collegamento con il gruppo o i gruppi
di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, e dichiarazione
di collegamento dei delegati dei gruppi interessati con il candidato
presidente.
-
programma amministrativo del
candidato alla carica di presidente della Provincia, nel caso
in cui vi siano più gruppi di candidati collegati, questi ultimi
devono presentare lo stesso programma amministrativo;
-
Certificati attestanti che i presentatori
sono elettori in un comune della provincia
-
Dichiarazioni di accettazione delle
candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere
provinciale
-
Certificati attestanti l'iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica
-
Copia del contrassegno del gruppo