Elezioni Homepage  
ELEZIONI: NORMATIVA
Elezioni Europee
 Elezioni Politiche (Senato)
Elezioni Politiche (Camera)
Elezioni Regionali
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
RISULTATI ELETTORALI
Elezioni Europee
Elezioni Politiche (Senato)
Elezioni Politiche (Camera)
Elezioni Regionali
Elezioni Amministrative
REFERENDUM
Normativa
Referendum e Risultati
INFORMAZIONI
Elezioni: Date
Elezioni: Notizie
 

ELEZIONI PROVINCIALI

La normativa vigente

Le operazioni relative alla presentazione ed all'esame delle candidature, per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, debbono svolgersi con l'osservanza delle norme delle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; 25 marzo 1993, n. 81, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette leggi si applicano le norme del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto compatibili.

Come ci si candida

Le candidature per l'elezione del consiglio provinciale devono essere presentate insieme, riunite in gruppi ognuno dei quali contraddistinto da un unico contrassegno: per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato e nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

Per la presentazione delle candidature sono necessarie:

  • Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati che costituiscono il gruppo o i gruppi collegati. Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nelle province.
  • Dichiarazione di presentazione del gruppo.
    • Requisiti richiesti: un numero di presentatori rapportato al territorio. Il numero dei sottoscrittori deve essere compreso tra :
      • 1.000 e i 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti;
      • 500 e 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province tra 500.001 e un milione di abitanti;
      • 350 e 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
      • 200 e 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti.
    • dichiarazione, da parte del candidato presidente, di collegamento con il gruppo o i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, e dichiarazione di collegamento dei delegati dei gruppi interessati con il candidato presidente. 
    • programma amministrativo del candidato alla carica di presidente della Provincia, nel caso in cui vi siano più gruppi di candidati collegati, questi ultimi devono presentare lo stesso programma amministrativo;
  • Certificati attestanti che i presentatori sono elettori in un comune della provincia
  • Dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale
  • Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica
  • Copia del contrassegno del gruppo

Politica OnLine - Portale della Politica Italiana
CentroDestra OnLine
CentroSinistra OnLine
Autonomie OnLine
Accademia OnLine
Poesia OnLine - Il volo dell'Arcobaleno
© 2002-2004 Politica OnLine.net