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Quando si vota
Per le elezioni politiche si vota domenica 9 aprile 2006, dalle
ore 8 alle ore 22, e lunedì 10 aprile 2006, dalle ore 7
alle ore 15; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza
degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell´ordine
in cui sono presenti. Per l´elezione della Camera voteranno
coloro che siano iscritti nelle liste elettorali mentre, per l´elezione
del Senato, voteranno quelli, tra i predetti elettori, che compiranno
25 anni di età a far data dal 9 aprile.
Dove si vota
Si vota su tutto il territorio nazionale. I comuni interessati
sono 8.101. Le sezioni elettorali dove si vota sono 60.798.
Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste
elettorali sono iscritti e che è indicata sulla facciata
della tessera elettorale. Qualora, prima delle elezioni, il comune
invii un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera,
gli elettori dovranno recarsi all´indirizzo che risulta
dal tagliando.
Come si vota
Per l´elezione della Camera l´elettore esprime il
voto tracciando, sulla parte interna della scheda, con la matita
che gli viene consegnata dal seggio, un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista da lui
prescelta (o del candidato per quanto riguarda la regione Valle
d´Aosta). Per l´elezione del Senato il voto si esprime
tracciando, sulla relativa scheda, con la matita, un solo segno,
comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno
della lista prescelta (o del candidato per quanto riguarda le
regioni Valle d´Aosta e Trentino Alto Adige).
Per quanto concerne i residenti all´estero si rimanda alle
indicazioni contenute nell´apposita scheda di riferimento.
Con i nuovi sistemi di votazione, l´elettore ha a disposizione
una sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il
Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in
competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione.
I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono
riprodotti in linea verticale, uno sotto l´altro, su un´unica
colonna. L´elettore esprime il voto tracciando un segno
sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare
voto di preferenza per candidati; la lista è,
infatti, bloccata: i nomi sono cioè presentati
in un ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore
della coalizione di cui la lista fa parte.
Come si vota all'estero
In occasione delle prossime elezioni politiche, gli elettori italiani
residenti all´estero voteranno per corrispondenza per i
candidati della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari, infatti, spediranno al domicilio di tutti
i suddetti elettori, non oltre diciotto giorni prima della data
stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
il certificato elettorale;
la scheda (se elettori della sola Camera) o le schede elettorali
(se elettori della Camera e del Senato perché ultraventicinquenni)
e la relativa busta piccola, nonché una busta affrancata
recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente;
le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza
(le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale
e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide);
un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo
della legge n. 459/2001.
L´elettore:
a) esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali:
il voto si esprime tracciando un solo segno (ad esempio una croce
o una barra) sul simbolo della lista prescelta o comunque all´interno
del rettangolo che lo contiene;
l´elettore può, inoltre, esprimere due voti di preferenza
nelle ripartizioni geografiche alle quali sono assegnati due o
più deputati o senatori (Europa, America Meridionale e
America Settentrionale per la Camera; Europa e America Meridionale
per il Senato) e un voto di preferenza nelle altre, scrivendo
il nome del candidato nell´apposita riga posta accanto al
simbolo della lista votata.
il voto deve essere espresso mediante penna di colore nero o blu,
pena l´annullamento della scheda.
b) deve introdurre la scheda o le schede nella relativa busta
piccola e sigillarla;
c) deve, inoltre, introdurre la busta piccola nella busta affrancata,
unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante
l´esercizio del diritto di voto;
d) deve, infine, spedire il tutto entro dieci giorni prima della
data stabilita per le votazioni in Italia al Consolato competente.
Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro
le ore 16, ora locale, del 6 aprile.
Gli elettori residenti all´estero che, entro quattordici
giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto
a casa il plico con tutta la documentazione elettorale, possono
farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.
In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero
può optare per l´esercizio del diritto di voto per
i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del
territorio nazionale rientrando in Italia e votando presso la
sezione elettorale nelle cui liste elettorali è iscritto.
Tale elettore residente all´estero (cd. optante) deve dare
comunicazione scritta della sua opzione al consolato di residenza
entro dieci giorni dalla data di indizione delle votazioni e,
quindi, entro il 21 febbraio 2006.
Non sono previste agevolazioni di viaggio per l´elettore
che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in
Italia, salvo quelle concesse all´interno del territorio
nazionale.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti
in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie
intese; tali elettori riceveranno apposita cartolina-avviso.
Quanti votano
Con riferimento alla Camera dei deputati il numero degli elettori,
compresi i residenti all´estero, secondo le risultanze della
revisione semestrale del 30 giugno 2005, risulta essere di 50.317.812
(24.246.420 uomini e 26.071.392 donne).
La ripartizione dei seggi
Per l´elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua
su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni.
Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto
complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte
le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi,
purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per
cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal
caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale
di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella
quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti
circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste
non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti
validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non
ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre
a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla
condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella
propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente
617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione
estero e del seggio della Valle d´Aosta, attribuito con
metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale
dei quozienti interi e dei più alti resti (1) . Ciò
si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni
o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti
circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo,
la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita
alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale
nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti
277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul
piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione
interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2
per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto
tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze
linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche
in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi
e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica
sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni,
in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni
e delle singole liste.
Per l´elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua
esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che
ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché
le liste singole che raggiungano l´8 per cento (comprese
le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni
non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si
procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione,
applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia
ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento
dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita
alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti.
Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre
coalizioni e liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le
liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi
e dei più alti resti).
A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano
conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
Il sistema descritto per il Senato non si applica, però,
a tutte le regioni. Per la Valle d´Aosta, il Molise e il
Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline
specifiche. La Valle d´Aosta elegge l´unico senatore
con sistema maggioritario semplice. Il Molise elegge i due senatori
spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo
maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva, infine, il precedente
sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema
maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre
nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare
la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici);
mentre l´ultimo senatore è eletto in base al recupero
regionale dei voti non utilizzati.
La formula, in generale, si applica determinando innanzitutto
il quoziente elettorale, corrispondente alla parte
intera risultante dalla divisione del totale dei voti validi delle
formazioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare; e, successivamente,
dividendo la cifra elettorale di ciascuna formazione per il quoziente
così ottenuto. Al termine di tali operazioni, i seggi non
ancora attribuiti sono assegnati secondo l´ordine dei resti
(cioè, del numero di voti eccedenti i quozienti interi).
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